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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3324/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4676/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via Adriano Olivetti N.7 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Via G. Porzio N.4 Is B2 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
IP S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3442/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prof. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 12.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 11 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento n. 178399/1284;
- emesso da Società_1 – IP Spa;
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- anni d'imposta: 2018 – 19 – 20 – 21 -22;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 27.12.2024;
- importo complessivo: € 4.473,00;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) assoluta incertezza in ordine all'Ente che lo ha emanato;
-) difetto di potere impositivo di Società_1;
-) nel merito, trattasi di locale cantinato in grave stato di degrado e privo di qualsiasi utenza o servizio che lo rendono assolutamente inutilizzabile.
Il 23.9.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce IP che resiste ed allega documentazione di utenza elettrica per uso non domestico per gli anni 2018/2022 che dimostrerebbe l'utilizzo dell'immobile; chiede il rigetto del ricorso. Il 21.10.2025 si costituisce il Comune di Napoli che, avendo conferito la concessione per l'accertamento e la riscossione dei tributi, chiede l'estromissione dal processo.
La difesa attorea deposita due memorie di replica.
Il 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si rileva che le memorie non sono vagliabili per tardività, infatti il termine perentorio, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, di dieci giorni liberi antecedenti l'udienza, ex art. 32, comma 2, del D. L.vo 546/92, scadeva il 27.10.2025.
In ordine alla prima eccezione il G.U. rileva che l'atto, effettivamente, presenta vari profili di criticità, infatti risulta emesso su carta intestata di Società_1, indicato in alto a sinistra del frontespizio e da IP, indicata in alto a destra;
l'avviso di accertamento risulta poi sottoscritto dal legale rappresentante di quest'ultima; ciò ha creato non poca confusione e profonde incertezze in ordine a chi lo abbia emesso e, dunque, a chi andasse notificato il ricorso.
Invero, la ricorrente ha mosso contestazioni proprio in questo senso: sulla assoluta incertezza in ordine all'Ente che ha emanato l'atto e sul difetto di potere impositivo di IP. L'accertamento è emesso e sottoscritto da IP ma dalle premesse ivi riportate si apprende che la società di progetto Società_1
srl era subentrata a titolo originario alla IP spa nella posizione dell'aggiudicatario, divenendo quindi Concessionario;
difatti Società_1 in data 5.6.2023 – rep. 86720 - stipulava con il Comune di Napoli il “contratto di concessione” per le entrate comunali.
L'atto impugnato, invece, pur riportando una intestazione bicefala, risulta emesso, atteso che così è espressamente indicato, anche se solo in sede di firma, da IP, che, tuttavia, in seguito al subentro nella concessione a titolo originario di Società_1 , deve ritenersi assolutamente priva di qualsivoglia potere impositivo e legittimazione attiva, a nulla rilevando l'Accordo di Servizi sottoscritto tra le due società in data 7.8.2024, citato in atto a giustificazione dello svolgimento nel procedimento accertativo da parte di IP;
difatti, da un lato una funzione delicata e di rilievo costituzionale quale quella impositiva non può certamente essere oggetto di libero ed incondizionato trasferimento tra soggetti privati a mezzo di un contratto a cui per di più resta estraneo il concedente Comune, dall'altro lo stesso accordo, laddove avesse avuto una valida ed efficace funzione, non avrebbe certamente avuto quella di trasferire potere impositivo dall'una all'altra società: infatti, una ordinaria attività ermeneutica dello stesso rivela che IP si è obbligata, con tale atto, a fornire a Società_1 solo dei servizi, ed in particolare: “…si impegna ad eseguire in favore di Società_1, che accetta, i seguenti servizi oggetto della Convenzione (i ), come anche meglio descritti dalla stessa e dai suoi allegati, ai termini ed alle condizioni previsti dal presente Accordo e da quelli che verranno di volta in volta definiti nelle offerte tecnico economiche di IP ( e accettati da Società_1 tramite appositi ordini )”; sinteticamente, trattasi di:
-) servizi di management, coordinamento di attività, ecc;
-) servizi di generazione ed invio atti,
-) supporto al contenzioso tributario;
-) servizi di front e back office presso la sede di Società_1; -) servizi di gestione call center;
ecc.;
tutti servizi, questi, inidonei, come tali, ad avere alcuna rilevanza esterna alle due società e, soprattutto, ad averne nei confronti dei contribuenti ai quali, verosimilmente, poco interessa chi materialmente abbia effettuato talune operazioni.
Pertanto l'atto impugnato è assolutamente privo di efficacia per la carenza di qualsiasi potere impositivo in capo a IP spa, essendo unico concessionario dei tributi del Comune di Napoli, a titolo originario – come, con valenza confessoria, dichiarato da IP nella stessa premessa dell'atto impugnato – una diversa società (Società_1) rispetto a quella che nella fattispecie lo ha emesso, sottoscritto e notificato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
7-ter, comma 1, della legge. 212/2000 e dell'art. 21 – septies della legge n. 241/1990, sussiste dunque la nullità assoluta, radicale ed insanabile dell'atto impugnato per carenza di attribuzione della IP spa che tale atto ha emesso, sottoscritto e notificato;
nullità che, ai sensi dell'art.
7-ter, comma 2, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ad ogni modo, il ricorso si palesa fondato anche nel merito poiché, come da atti allegati al ricorso, l'utenza elettrica riguarda un diverso immobile, dove il ricorrente esercita l'attività libero professionale;
inoltre, dall'elaborato asseverato da un tecnico abilitato, corredato da significativa documentazione fotografica, si evince la non utilizzabilità dell'immobile in questione, in quanto trattasi di un locale sotterraneo fatiscente e privo di impianti tecnologici e di allacciamento alle utenze.
Il ricorso va, dunque, accolto a l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna di IP al pagamento come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna IP al pagamento delle spese in favore del ricorrente per € 1.065,00, oltre il 15% per spese generali, cp, iva e cut.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4676/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via Adriano Olivetti N.7 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Via G. Porzio N.4 Is B2 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
IP S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1284 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3442/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prof. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 12.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 11 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento n. 178399/1284;
- emesso da Società_1 – IP Spa;
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- anni d'imposta: 2018 – 19 – 20 – 21 -22;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 27.12.2024;
- importo complessivo: € 4.473,00;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) assoluta incertezza in ordine all'Ente che lo ha emanato;
-) difetto di potere impositivo di Società_1;
-) nel merito, trattasi di locale cantinato in grave stato di degrado e privo di qualsiasi utenza o servizio che lo rendono assolutamente inutilizzabile.
Il 23.9.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce IP che resiste ed allega documentazione di utenza elettrica per uso non domestico per gli anni 2018/2022 che dimostrerebbe l'utilizzo dell'immobile; chiede il rigetto del ricorso. Il 21.10.2025 si costituisce il Comune di Napoli che, avendo conferito la concessione per l'accertamento e la riscossione dei tributi, chiede l'estromissione dal processo.
La difesa attorea deposita due memorie di replica.
Il 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si rileva che le memorie non sono vagliabili per tardività, infatti il termine perentorio, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, di dieci giorni liberi antecedenti l'udienza, ex art. 32, comma 2, del D. L.vo 546/92, scadeva il 27.10.2025.
In ordine alla prima eccezione il G.U. rileva che l'atto, effettivamente, presenta vari profili di criticità, infatti risulta emesso su carta intestata di Società_1, indicato in alto a sinistra del frontespizio e da IP, indicata in alto a destra;
l'avviso di accertamento risulta poi sottoscritto dal legale rappresentante di quest'ultima; ciò ha creato non poca confusione e profonde incertezze in ordine a chi lo abbia emesso e, dunque, a chi andasse notificato il ricorso.
Invero, la ricorrente ha mosso contestazioni proprio in questo senso: sulla assoluta incertezza in ordine all'Ente che ha emanato l'atto e sul difetto di potere impositivo di IP. L'accertamento è emesso e sottoscritto da IP ma dalle premesse ivi riportate si apprende che la società di progetto Società_1
srl era subentrata a titolo originario alla IP spa nella posizione dell'aggiudicatario, divenendo quindi Concessionario;
difatti Società_1 in data 5.6.2023 – rep. 86720 - stipulava con il Comune di Napoli il “contratto di concessione” per le entrate comunali.
L'atto impugnato, invece, pur riportando una intestazione bicefala, risulta emesso, atteso che così è espressamente indicato, anche se solo in sede di firma, da IP, che, tuttavia, in seguito al subentro nella concessione a titolo originario di Società_1 , deve ritenersi assolutamente priva di qualsivoglia potere impositivo e legittimazione attiva, a nulla rilevando l'Accordo di Servizi sottoscritto tra le due società in data 7.8.2024, citato in atto a giustificazione dello svolgimento nel procedimento accertativo da parte di IP;
difatti, da un lato una funzione delicata e di rilievo costituzionale quale quella impositiva non può certamente essere oggetto di libero ed incondizionato trasferimento tra soggetti privati a mezzo di un contratto a cui per di più resta estraneo il concedente Comune, dall'altro lo stesso accordo, laddove avesse avuto una valida ed efficace funzione, non avrebbe certamente avuto quella di trasferire potere impositivo dall'una all'altra società: infatti, una ordinaria attività ermeneutica dello stesso rivela che IP si è obbligata, con tale atto, a fornire a Società_1 solo dei servizi, ed in particolare: “…si impegna ad eseguire in favore di Società_1, che accetta, i seguenti servizi oggetto della Convenzione (i ), come anche meglio descritti dalla stessa e dai suoi allegati, ai termini ed alle condizioni previsti dal presente Accordo e da quelli che verranno di volta in volta definiti nelle offerte tecnico economiche di IP ( e accettati da Società_1 tramite appositi ordini )”; sinteticamente, trattasi di:
-) servizi di management, coordinamento di attività, ecc;
-) servizi di generazione ed invio atti,
-) supporto al contenzioso tributario;
-) servizi di front e back office presso la sede di Società_1; -) servizi di gestione call center;
ecc.;
tutti servizi, questi, inidonei, come tali, ad avere alcuna rilevanza esterna alle due società e, soprattutto, ad averne nei confronti dei contribuenti ai quali, verosimilmente, poco interessa chi materialmente abbia effettuato talune operazioni.
Pertanto l'atto impugnato è assolutamente privo di efficacia per la carenza di qualsiasi potere impositivo in capo a IP spa, essendo unico concessionario dei tributi del Comune di Napoli, a titolo originario – come, con valenza confessoria, dichiarato da IP nella stessa premessa dell'atto impugnato – una diversa società (Società_1) rispetto a quella che nella fattispecie lo ha emesso, sottoscritto e notificato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
7-ter, comma 1, della legge. 212/2000 e dell'art. 21 – septies della legge n. 241/1990, sussiste dunque la nullità assoluta, radicale ed insanabile dell'atto impugnato per carenza di attribuzione della IP spa che tale atto ha emesso, sottoscritto e notificato;
nullità che, ai sensi dell'art.
7-ter, comma 2, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ad ogni modo, il ricorso si palesa fondato anche nel merito poiché, come da atti allegati al ricorso, l'utenza elettrica riguarda un diverso immobile, dove il ricorrente esercita l'attività libero professionale;
inoltre, dall'elaborato asseverato da un tecnico abilitato, corredato da significativa documentazione fotografica, si evince la non utilizzabilità dell'immobile in questione, in quanto trattasi di un locale sotterraneo fatiscente e privo di impianti tecnologici e di allacciamento alle utenze.
Il ricorso va, dunque, accolto a l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna di IP al pagamento come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna IP al pagamento delle spese in favore del ricorrente per € 1.065,00, oltre il 15% per spese generali, cp, iva e cut.