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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 5887/2021 R.G., promossa
DA
Pt_
, in persona del Sindaco Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carone Antonio
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mengoli Vanessa
APPELLATO
Nell'udienza del 9-01-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso del 03-11-2020 proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Lecce CP_1
avverso i verbali di accertamento n. V/52068Z/2020 del 26-08-2020 e n. V/51336Z/2020 del 27-08-
2020, entrambi elevati dalla Polizia Municipale del Comune di per la violazione dell'art. 7, Pt_1
commi 1, 9 e 14 C.d.S., poiché “accedeva abusivamente in zona a traffico limitato”.
In particolare, il ricorrente deduceva l'illegittimità dei verbali impugnati per inesistenza delle notifiche originariamente eseguite dal per mezzo del “servizio postale di RIMINI Parte_1
CPO”; al contempo eccepiva l'omessa contestazione immediata della infrazione, la mancata omologazione e periodica taratura del sistema di rilevamento degli accessi, l'inapplicabilità dell'art. 198, co.2, C.d.S., nonché l'omesso preavviso di zona ZTL e deduceva, infine, in ordine alla esclusione di qualsivoglia responsabilità a suo carico per mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Si costituiva in giudizio il resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone il Parte_1
rigetto.
Con sentenza n. 1085/2021, l'adito Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, annullava i verbali impugnati e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 12-07-2021 il proponeva appello avverso la detta Parte_1
sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice di pace avesse annullato i verbali impugnati in ragione della mancanza di prova delle infrazioni contestate. Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la conferma dei verbali di contestazione elevati nei confronti dell'odierna parte appellata.
Si costituiva in giudizio invocando, preliminarmente in rito, la declaratoria di CP_1
improcedibilità dell'appello per omessa e/o tardiva notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione di udienza, resistendo, nel merito, ai motivi di appello, chiedendone il rigetto,
poiché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 09-01-2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Ed invero, costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non
sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata
imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma,
Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per
provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. SS.UU, n.
20604/2008, Cass. Civ., ord. n. 8430/2021).
Tale principio è stato ribadito da successive pronunce di legittimità, non solo in materia di lavoro (cfr,
da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23159/2024; Cass. Civ., Sez. Lav. Ord. n. 27471/2024), ma anche in materia di locazioni e perfino nell'ambito dei procedimenti camerali (cfr. Cass. n. 29870 del 2008; n. 1721 del 2009; n. 11600 2010; n. 9597 del 2011; n. 27086 del 2011; n. 20613 del 2013;
n. 6159 del 2018); si è in particolare precisato (Cass. n. 20613 del 2013) che nel giudizio di appello
soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente
insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con
conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non
essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla
rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
Ciò per il principio della legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo di primo grado.
Applicando alla fattispecie il suddetto principio di diritto si perviene necessariamente alla dichiarazione di improcedibilità del gravame proposto dal , giacché è mancata la Parte_1
tempestiva notificazione del decreto di fissazione dell'udienza fissata per la discussione del merito della causa, originariamente stabilita “entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento” e,
dunque, entro il 16 agosto 2021.
A nulla, infatti, rileva la concessione dei termini per la rinotifica;
tanto perchè “il vizio della
notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività
processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un
termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente”
(Cass. Civ., ord. n. 8430/2021).
Dalla lettura degli atti emerge che il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione
emesso in data 10 agosto 2021 è stato comunicato dalla cancelleria (a mezzo PEC) alla parte
appellante in pari data, precisamente alle ore 14:29 (cfr. risultanze del sistema informatico), e che
l'appellante rimaneva inerte (circostanza confermata dalle dichiarazioni rese dall'avv. Carone a pag. 1 della propria istanza di rimessione in termini del 22.09.2021, laddove ha dichiarato testualmente “solo successivamente al termine, peraltro ristretto, il sottoscritto si avvedeva della fissazione dello stesso e del suo decorso”). A ciò si aggiunga che, malgrado il concesso termine, l'appellante ometteva nuovamente di notificare il ricorso in appello, al punto che, in data 29-11-2021, lo stesso depositava nuova istanza di rimessione in termini, ancora una volta erroneamente accordata dal precedente giudice assegnatario della causa con decreto del 02-12-2021.
Ebbene, anche in questo caso l'appellante ometteva di notificare il ricorso in appello (unitamente ai richiamati decreti resi da questo Tribunale).
Ed invero, alla prima udienza fissata per 17-02-2022 l'appellante non aveva ancora prodotto l'originale notificato del gravame e, ciò nonostante, la causa veniva rinviata al 12-05-2022 per la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio.
Anche all'udienza del 12-05-2022 l'appello non risultava ancora notificato, avendo il Parte_1
confermato in detta occasione di “non essere riuscito a notificare alla parte appellata”; la
[...]
causa veniva dunque rinviata al 27-10-2022, con ordine al di rinnovare la notifica Parte_1
dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di comparizione entro il termine del 15-06-2022.
Ebbene, come deducibile dalla documentazione versata in atti, l'appello veniva notificato il 17-06-
2022, alle ore 00:19, esattamente due giorni dopo il termine perentorio fissato dal precedente
magistrato assegnatario del fascicolo per il 15-06-2022 e ben oltre un anno dopo l'iscrizione al
ruolo del presente giudizio.
Né può attribuirsi alcuna efficacia sanante alla costituzione dell'appellato in assenza del rispetto del termine per effettuare l'attività processuale di notificazione statuita dal giudice di secondo grado per terza volta, in ipotesi di disposta rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione di appello, atteso che – come anzidetto - il vizio di
notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato non operando la sanatoria per raggiungimento dello scopo (cfr. sul punto anche Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 21298/2020).
Dalla omissione dell'adempimento deriva la improcedibilità dell'appello, preclusiva all'esame del merito dei motivi di gravame. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda, tenuto conto dell'esigue attività difensiva espletata.
Infine, nella fattispecie trova applicazione l'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
dott.ssa Silvia Saracino, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 1085/2021 del Giudice di Pace di Lecce, CP_1
depositata in data 10-02-2021, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio che si liquidano in € 232,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.
Lecce, 09-01-2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.