Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1094/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 27/01/1947, residente in [...]21A 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
BIAGI CLAUDIO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
SICILIA (ME), il 07/04/1953, residente in [...]21A 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BIAGI CLAUDIO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 23/04/1973 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. La moglie continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Genova Via Bari
21A/12 con tutti gli arredi ivi presenti mentre il SI. cambierà residenza Pt_1
.
2. Il SI. verserà alla moglie a titolo di mantenimento la somma di € Pt_1
150 entro il 10 di ogni mese mediante accredito diretto con bonifico bancario intestato alla SI.ra , somma che sarà rivalutata ogni anno secondo Parte_2
gli indici ISTAT
3. I coniugi provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso la c\c n 47028011 dividendo al 50% le giacenze CP_2
4. La vettura Citroen C3 tg EF671XY di proprietà del SI. acquistata Pt_1
durante il matrimonio rimarrà di sua esclusiva proprietà”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1973, Numero 392, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
3