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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1654/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 1654/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
[...]
[...]
OP
APPELLATI
Oggi 05.03.2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. SCHIAVULLI GIOVANNI Parte_1 Per l'avv. STRAZZULLO EDOARDO e l'avv. RICCO OP
DONATO ( ) VIALE OFANTO N. 246 FOGGIA;
C.F._1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte, lette le memorie conclusive, le note di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1654/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVULLI Parte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 22 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. SCHIAVULLI GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAZZULLO OP P.IVA_1 EDOARDO e dell'avv. RICCO DONATO ( ) VIALE OFANTO N. 246 C.F._1
FOGGIA; elettivamente domiciliato in via Enzo Marmorale n.6 - 82100 Benevento (BN) 82100
Benevento presso il difensore avv. STRAZZULLO EDOARDO
PETAR VENELINOV (C.F. ), C.F._3
(C.F. ), OP P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009
– applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 08.06.17, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Cerignola, l' in persona del suo rappresentante legale Controparte_2
pro tempore, nonché e la entrambi OP OP
elettivamente domiciliati ex lege presso il prefato al fine di accertare l'esclusiva responsabilità CP_2 pagina 2 di 5 dell'autovettura Mercedes tg. BH 8972 BP, di proprietà del e condotta da , nella CP_1 CP_3 causazione del sinistro stradale in cui l'attore era rimasto coinvolto, in agro di Cerignola (FG), in data
28.10.15 alle ore 11.45 circa sulla S.P. 77, ex S.S.545 Rivolese.
In particolare, l'attore asseriva che, in quelle circostanze di tempo e di luogo, mentre conduceva l'autovettura FA Romeo 159 tg. DE 401 WC, di proprietà del padre procedendo sulla Persona_1
prefata S.P. 77, sulla direzione di marcia Manfredonia/Cerignola, giunto a circa cinquanta metri dall'ingresso del Canile Municipale “Barrasso”, ubicato sul margine sinistro della medesima strada, avendo azionato per tempo l'indicatore direzionale sinistro ed essendosi sincerato che tale manovra fosse possibile,
iniziava ad intraprendere la manovra di spostamento a sinistra per poter poi svoltare, ma in quel momento,
ad elevatissima velocità, sopraggiungeva nello stesso senso di marcia, però dalla parte retrostante, la
Mercedes di cui sopra, la quale, dopo aver sorpassato un'auto che seguiva quella condotta dall'attore e che si trovava circa cinquanta metri dietro, tentava di sorpassare anche la FA Romeo, nonostante il divieto di sorpasso, la striscia continua ed il limite di velocità. L'FA Romeo veniva così urtata sulla fiancata antero-
laterale sinistra. A seguito dell'impatto, il Sig. lamentava di aver subito danni alla propria persona, Pt_1
quantificati nel libello introduttivo in € 4.312,45.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva in via preliminare l'inammissibilità, OP
improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto degli artt.
145 e 148 C.d.A., nonché, in via subordinata e nel merito, il rigetto sia in ordine all'an che al quantum, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. Il e la CP_1 [...]
risultavano invece contumaci. OP
Espletata l'istruttoria, consistita nell'escussione della teste , nonché in attività di CTU Testimone_1 medica, il GdP di Cerignola, in persona dell'Avv. L. Fusaro, con sentenza n. 462/2019 dell'11.09.2019,
depositata in pari data, dichiarava il sinistro ascritto alla colpa concorrente di parte attrice e di parte convenuta, condannando la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento in favore dell'attore, della complessiva somma di € 996,96 per lesioni Parte_1
personali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensando le spese di giudizio nella misura del
50% e condannando la Società al pagamento del residuo 50% da distrarsi in favore del procuratore della parte attrice, pari ad € 852,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello notificato in data 04.03.2020, Parte_1
citava in giudizio l' , e la OP OP OP
per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria
[...]
avanzata in primo grado, previa dichiarazione dell'esclusiva colpa della nella causazione del CP_4
sinistro.
pagina 3 di 5 Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva in via preliminare e principale l'accertamento e la CP_2 dichiarazione della tardività e inammissibilità dell'impugnazione, dando atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di appello in proprio favore.
Con ordinanza del 19.07.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni.
******
2. Preliminarmente, questo Giudice rileva, in accoglimento dell'eccezione sollevata da OP
, che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, inammissibile per violazione
[...] Parte_1 dell'art. 325 c.p.c.
Esso è stato proposto, infatti, con atto di appello notificato alla Società convenuta in data 04.03.2020,
nonostante la sentenza impugnata fosse stata notificata a mezzo PEC al difensore dell'appellante in data
20.09.2019.
Parte appellante precisa negli scritti difensivi che tale trasmissione a mezzo PEC non valesse come notificazione, non essendosi all'epoca ancora telematizzato l'ufficio del Giudice di Pace, e che,
conseguentemente, essa non fosse idonea a far decorrere il termine “breve” di 30 giorni, dovendosi dunque applicare quello “lungo” di 6 mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Ebbene, giova rammentare che la notifica della sentenza del Giudice di Pace effettuata a mezzo PEC, anche in un contesto temporale in cui l'ufficio non era ancora stato telematizzato, è idonea a far decorrere il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. ai fini della proposizione dell'appello, essendo riconosciuto al difensore il potere di attestare nella relata di notifica la conformità degli allegati informatici all'originale analogico (cfr. Cass. n. 19517/2019).
Non incide sulla validità di detta notificazione, e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, neanche la mancata attestazione di conformità all'originale da parte della
Cancelleria, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10138/2022).
In conclusione, poiché nel caso in esame il provvedimento di primo grado è stato notificato telematicamente in data 20.09.2019 - con attestazione di conformità redatta dal difensore e senza che il abbia mai Pt_1 lamentato l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale - l'appello,
notificato il 04.03.2020, ben oltre dunque il termine ex art. 325 c.p.c., è da dichiararsi inammissibile, con conseguente assorbimento dei motivi di gravame attinenti al merito.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte.
pagina 4 di 5 In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L.
n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
• dichiara inammissibile, per violazione del termine perentorio ex art. 325 c.p.c., l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 04.03.2020, confermando integralmente la Parte_1 sentenza n. 462/2019 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola in data 11.09.2019;
• per l'effetto, condanna l'appellante a rimborsare l' , in persona del suo legale OP
rappresentante pro tempore, la somma di € 462,00 per compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 05.03.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 1654/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
[...]
[...]
OP
APPELLATI
Oggi 05.03.2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. SCHIAVULLI GIOVANNI Parte_1 Per l'avv. STRAZZULLO EDOARDO e l'avv. RICCO OP
DONATO ( ) VIALE OFANTO N. 246 FOGGIA;
C.F._1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte, lette le memorie conclusive, le note di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1654/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVULLI Parte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 22 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. SCHIAVULLI GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAZZULLO OP P.IVA_1 EDOARDO e dell'avv. RICCO DONATO ( ) VIALE OFANTO N. 246 C.F._1
FOGGIA; elettivamente domiciliato in via Enzo Marmorale n.6 - 82100 Benevento (BN) 82100
Benevento presso il difensore avv. STRAZZULLO EDOARDO
PETAR VENELINOV (C.F. ), C.F._3
(C.F. ), OP P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009
– applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 08.06.17, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Cerignola, l' in persona del suo rappresentante legale Controparte_2
pro tempore, nonché e la entrambi OP OP
elettivamente domiciliati ex lege presso il prefato al fine di accertare l'esclusiva responsabilità CP_2 pagina 2 di 5 dell'autovettura Mercedes tg. BH 8972 BP, di proprietà del e condotta da , nella CP_1 CP_3 causazione del sinistro stradale in cui l'attore era rimasto coinvolto, in agro di Cerignola (FG), in data
28.10.15 alle ore 11.45 circa sulla S.P. 77, ex S.S.545 Rivolese.
In particolare, l'attore asseriva che, in quelle circostanze di tempo e di luogo, mentre conduceva l'autovettura FA Romeo 159 tg. DE 401 WC, di proprietà del padre procedendo sulla Persona_1
prefata S.P. 77, sulla direzione di marcia Manfredonia/Cerignola, giunto a circa cinquanta metri dall'ingresso del Canile Municipale “Barrasso”, ubicato sul margine sinistro della medesima strada, avendo azionato per tempo l'indicatore direzionale sinistro ed essendosi sincerato che tale manovra fosse possibile,
iniziava ad intraprendere la manovra di spostamento a sinistra per poter poi svoltare, ma in quel momento,
ad elevatissima velocità, sopraggiungeva nello stesso senso di marcia, però dalla parte retrostante, la
Mercedes di cui sopra, la quale, dopo aver sorpassato un'auto che seguiva quella condotta dall'attore e che si trovava circa cinquanta metri dietro, tentava di sorpassare anche la FA Romeo, nonostante il divieto di sorpasso, la striscia continua ed il limite di velocità. L'FA Romeo veniva così urtata sulla fiancata antero-
laterale sinistra. A seguito dell'impatto, il Sig. lamentava di aver subito danni alla propria persona, Pt_1
quantificati nel libello introduttivo in € 4.312,45.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva in via preliminare l'inammissibilità, OP
improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto degli artt.
145 e 148 C.d.A., nonché, in via subordinata e nel merito, il rigetto sia in ordine all'an che al quantum, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. Il e la CP_1 [...]
risultavano invece contumaci. OP
Espletata l'istruttoria, consistita nell'escussione della teste , nonché in attività di CTU Testimone_1 medica, il GdP di Cerignola, in persona dell'Avv. L. Fusaro, con sentenza n. 462/2019 dell'11.09.2019,
depositata in pari data, dichiarava il sinistro ascritto alla colpa concorrente di parte attrice e di parte convenuta, condannando la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento in favore dell'attore, della complessiva somma di € 996,96 per lesioni Parte_1
personali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensando le spese di giudizio nella misura del
50% e condannando la Società al pagamento del residuo 50% da distrarsi in favore del procuratore della parte attrice, pari ad € 852,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello notificato in data 04.03.2020, Parte_1
citava in giudizio l' , e la OP OP OP
per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria
[...]
avanzata in primo grado, previa dichiarazione dell'esclusiva colpa della nella causazione del CP_4
sinistro.
pagina 3 di 5 Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva in via preliminare e principale l'accertamento e la CP_2 dichiarazione della tardività e inammissibilità dell'impugnazione, dando atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di appello in proprio favore.
Con ordinanza del 19.07.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni.
******
2. Preliminarmente, questo Giudice rileva, in accoglimento dell'eccezione sollevata da OP
, che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, inammissibile per violazione
[...] Parte_1 dell'art. 325 c.p.c.
Esso è stato proposto, infatti, con atto di appello notificato alla Società convenuta in data 04.03.2020,
nonostante la sentenza impugnata fosse stata notificata a mezzo PEC al difensore dell'appellante in data
20.09.2019.
Parte appellante precisa negli scritti difensivi che tale trasmissione a mezzo PEC non valesse come notificazione, non essendosi all'epoca ancora telematizzato l'ufficio del Giudice di Pace, e che,
conseguentemente, essa non fosse idonea a far decorrere il termine “breve” di 30 giorni, dovendosi dunque applicare quello “lungo” di 6 mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Ebbene, giova rammentare che la notifica della sentenza del Giudice di Pace effettuata a mezzo PEC, anche in un contesto temporale in cui l'ufficio non era ancora stato telematizzato, è idonea a far decorrere il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. ai fini della proposizione dell'appello, essendo riconosciuto al difensore il potere di attestare nella relata di notifica la conformità degli allegati informatici all'originale analogico (cfr. Cass. n. 19517/2019).
Non incide sulla validità di detta notificazione, e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, neanche la mancata attestazione di conformità all'originale da parte della
Cancelleria, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10138/2022).
In conclusione, poiché nel caso in esame il provvedimento di primo grado è stato notificato telematicamente in data 20.09.2019 - con attestazione di conformità redatta dal difensore e senza che il abbia mai Pt_1 lamentato l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale - l'appello,
notificato il 04.03.2020, ben oltre dunque il termine ex art. 325 c.p.c., è da dichiararsi inammissibile, con conseguente assorbimento dei motivi di gravame attinenti al merito.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte.
pagina 4 di 5 In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L.
n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
• dichiara inammissibile, per violazione del termine perentorio ex art. 325 c.p.c., l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 04.03.2020, confermando integralmente la Parte_1 sentenza n. 462/2019 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola in data 11.09.2019;
• per l'effetto, condanna l'appellante a rimborsare l' , in persona del suo legale OP
rappresentante pro tempore, la somma di € 462,00 per compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 05.03.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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