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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8837/2024 RG fissata all'udienza del 25/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SANASI Parte_1
MAURIZIO GIANCARLO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi indennizzare a titolo di
Disoccupazione Agricola e ANF per il coniuge, per l'anno 2022, per 153 giornate e non per
119 come operato dalla resistente;
2) Conseguentemente condanne l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente l'importo di € 928,22 pari all'indennità spettante per 34 giornate quale Parte_1 disoccupazione agricola e ANF per il coniuge come in narrativa specificato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
1 3) In subordine occorrendo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Nardò per l'anno 2022 per 153 giornate quale operaio bracciante agricolo (liv. 140);
4) Sempre in via gradata annullare l'eventuale provvedimento dell' di disconoscimento parziale e CP_1 cancellazione del ricorrente dagli elenchi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Nardò per l'anno
2022; CP_
5) Ordinare all' la reiscrizione del ricorrente dagli elenchi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Nardò per l'anno 2022 per 153 giornate quale operaio bracciante agricolo (liv. 140); CP_
6) Condannare l' a reiscrivere il ricorrente negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Nardò per l'anno 2022 per 153 giornate quale operaio bracciante agricolo (liv. 140);
7) In via ancora gradata, in via incidentale ai fini del riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per 153 giornate per l'anno 2022, la iscrizione del ricorrente dagli elenchi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Nardò per l'anno 2022 per 153 giornate quale operaio bracciante agricolo (liv. 140); […]
Si è costituito in giudizio che, con le note di trattazione in vista della prima udienza, CP_1 ha fatto presente che: CP_ L' tuttavia, precisa di aver riesaminato l'avversa istanza e per uniformare la propria attività (rispetto ad altre posizioni di lavoratori della medesima ditta), nonostante la tardività della richiesta, ha provveduto ad aggiornare la posizione contributiva del ricorrente ed a liquidare la prestazione previdenziale di disoccupazione, per differenza rispetto a quanto aveva già liquidato, come risulta dal documento che si allega in uno alle presenti note.
Parte ricorrente ha fatto presente, sempre con le proprie note di trattazione che:
3) Solo il 18.2.2025, cioè dopo quasi un anno di giudizio e a ridosso della udienza di discussione, erogava la somma di € 618,33 riconoscendo che il ricorrente aveva effettivamente lavorato per 153 giornate nell'anno 2022.
4) Fermo restando l'avvenuto pagamento in corso di causa, è palese la soccombenza virtuale dell'istituto che dapprima non ha erogato quanto dovuto al ricorrente …
Al riguardo, la materia del contendere appare cessata. Rispetto alle spese, vi è certamente soccombenza virtuale di che ha accolto le altrui pretese. Non vi è tuttavia alcuna CP_1
2 temerarietà nella condotta dell'ente che ha provveduto a ravvedersi in via amministrativa a seguito di una tardiva denuncia aziendale.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8837/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 350,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 26/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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