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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3001 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
con l'Avv. Nina Minotti Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Gianluca Marchionne Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 1008/2024 del
1.10.2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, 1) accertare la effettiva ridistribuzione dell'orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti, dal martedì alla domenica relativamente al periodo che va dal
04/12/2017 al 15/12/2019 svolto dalla signora , con ammissione delle istanze Controparte_1
istruttorie di seguito riportate in quanto oggetto di un punto decisivo della controversia, come meglio precisato nei motivi del presente atto, e, per l'effetto, rigettare/respingere tutte le domande proposte dalla signora contro la società dichiarando non Controparte_1 Parte_1
dovuta alcuna pretesa differenza retributiva da parte della società in favore della Parte_1
1 signora con condanna delle spese di lite di primo e secondo grado, 2) in ogni Controparte_1
caso, accertare il travisamento delle dichiarazioni testimoniali di cui ai verbali di causa con conseguente erronea valutazione degli elementi di prova e del maggior orario di lavoro effettivo accertato con la sentenza gravata, per tutti i motivi indicati nel presente atto, e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda formulata in primo grado dalla signora CP_1
perché non provata con elementi certi e circostanziali con condanna della stessa alle
[...]
spese di lite di primo e secondo grado in favore della società ovvero, in subordine e Parte_1 sempre per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda della signora Controparte_1
rideterminare il quantum debeatur secondo le prospettazioni provate con i testi escussi in corso del giudizio di primo grado, in virtù di quanto specificato nelle motivazioni del presente atto,
e condannare la società al pagamento in favore della lavoratrice della minore somma Parte_1 complessiva lorda di € 2.418,01 di cui € 1.147,56 a titolo di TFR (corrispondente a 20,5 ore settimanali e riferita ad un arco temporale di massimo quattro ore e mezza giornaliere nei soli giorni di venerdì, sabato e domenica, per nove mesi decorrenti dal dicembre 2017 all'agosto
2018 e decurtato quanto già percepito), ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e con compensazione integrale delle spese di lite di primo grado. 3) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”; per l'appellata: “- rigettare integralmente l'appello proposto da in persona del suo Parte_1
legale rap.te pro- tempore, confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 1008/2024 emessa dal Tribunale di Latina, sez. lavoro, Giudice designato dott.ssa Marotta, emessa in data
01.10.2024 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio rubricato con n.r.g. 2048/2020.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo di primo grado mediante la cancelleria, ove risulta depositato il fascicolo di parte della sig.ra . Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, Controparte_1 anche ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis DM del 10 marzo 2014, n. 55.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la Controparte_1 Parte_1
chiedendo di accertare la nullità dei contratti di lavoro comunicati al Centro per l'impiego dalla società resistente poiché inesistenti o simulati e che tra le parti fosse intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno ininterrottamente dal 1.12.2017 al 15.12.2019 (osservando un orario di lavoro tra le 17.00 e le 03.00 per sei giorni la settimana con un giorno di riposo), con diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 4 livello CCNL
Turismo Confcommercio - Pubblici esercizi, con conseguente condanna della società
2 convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad €35.206,13 per i titoli specificati in ricorso.
Si era costituita in giudizio la società contestando la fondatezza della domanda Parte_1 attorea di cui hanno chiesto l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e deposito da parte della ricorrente di conteggi subordinati all'esito dell'istruttoria.
All'esito, il Tribunale di Latina ha in gran parte accolto il ricorso.
Il Tribunale ha rilevato come documentalmente dimostrati i seguenti contratti:
-un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale orizzontale per 16 ore settimanali dal
4.12.2017 al 31.12.2017 con inquadramento della ricorrente al 4° livello del Ccnl di categoria, ritualmente comunicato al Centro dell'impiego in data 1.12.2017;
- tale contratto risulta prorogato (in virtù di diverse proroghe alcune delle quali sottoscritte dalla ricorrente e tutte formalmente comunicate al Centro dell'impiego) sino al 3.12.2018;
- un secondo contratto a tempo determinato e parziale orizzontale per 16 ore settimanali dal
24.12.2018 al 23.12.2019 sottoscritto dalla ricorrente con inquadramento al 4° livello del Ccnl di categoria, anch'esso formalmente comunicato al Centro dell'impiego;
- buste paga fra il gennaio e l'ottobre 2018, che la ricorrente ha ammesso in udienza di avere sottoscritto.
Ha poi ritenuto dimostrato presuntivamente che la prestazione fosse stata resa anche nell'intervallo fra due periodi contrattualizzati 3-24 dicembre 2018, sulla scorta di alcuni messaggi Whatsapp;
nonché che l'orario di lavoro effettivamente osservato fosse più ampio, sulla scorta delle testimonianze acquisite: posto che la ricorrente lavorava per sei giorni alla settimana e disponeva delle chiavi del locale, ha valutato come orario di massima osservato quello fra le 18 e le 24, dunque per 36 ore settimanali, con diritto, pertanto, alla percezione di differenze retributive. In merito ai conteggi subordinati, poi, ha respinto le censure di parte resistente: ne ha valutato la conformità alle tabelle retributive del CCNL Pubblici Esercizi e la congruità rispetto all'orario osservato, con la dovuta maggiorazione del 30% prevista per il lavoro supplementare, nonché quella per il lavoro domenicale.
Il Tribunale di Latina ha conclusivamente così statuito: “1) in parziale accoglimento della domanda condanna parte convenuta, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva lorda di € 30.899,21 per i titoli di cui in motivazione oltre gli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo come specificato in motivazione;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite per 1/3 e condanna la società convenuta a rifondere in favore della ricorrente i restanti 2/3 che liquida in
3 complessivi €3.592,00 oltre spese generali nella misura del 15%, ed oltre Iva e Cpa come per legge.”.
La ha appellato la sentenza sulla scorta di quattro motivi. Resiste Parte_1 [...]
. CP_1
Con ordinanza del 18.12.2024 questo Collegio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, tenuto conto che “nel rito del lavoro non è ammissibile la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, ma solo dell'esecuzione in atto”, la quale non constava come iniziata.
Infine, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con un primo motivo di appello si censura la mancata e immotivata ammissione del capitolo di prova di parte resistente in primo grado lett. B) (“Vero che la signora Controparte_1
lavorava per 16 ore settimanali distribuite dal martedì alla domenica?”), la cui istanza di ammissione l'appellante reitera in quanto asseritamente essenziale e decisiva per comprendere l'effettivo orario di lavoro, con richiesta di escutere , collega della con CP_2 CP_1
periodo lavorativo sovrapponibile: ricordando al riguardo che entrambe le parti insistevano per l'ammissione di ulteriori testi nel verbale del 27/09/2022, ma il Giudice aveva ritenuto “la causa sufficientemente istruita”.
Con un secondo motivo di appello si deduce l'illogicità del “decisum” sul raggiungimento della prova del maggior orario di lavoro svolto;
il travisamento delle prove ovvero la erronea valutazione di elementi emersi dal processo ai fini del decidere;
la violazione art. 2697 c.c. e art.115 c.p.c..
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati, in quanto il Tribunale di
Latina ha fatto buon governo delle regole che presiedono alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Il capitolo non ammesso “Vero che la signora lavorava per 16 ore Controparte_1 settimanali distribuite dal martedì alla domenica?” è in effetti inammissibilmente generico valutativo: non si chiede al testimone di dichiarare in quali giorni ed orari, nel corso della settimana, incontrasse la ricorrente al lavoro, bensì di compiere una valutazione complessiva settimanale che postula che il dichiarante abbia trascorso, ogni settimana per i due anni di rapporto, le sedici ore settimanali in collocazione variabile insieme alla ricorrente e per di più
4 si sia accertato che la non lavorasse più di sedici ore alla settimana. Una conoscenza CP_1
dei fatti di causa inverosimile e probabilmente riscontrabile solo in capo al titolare del locale.
Anche ex post, l'ammissione del capitolo in sede di gravame a titolo di integrazione dell'istruttoria non può disporsi perché (con ciò passando al secondo motivo) i quattro testimoni hanno reso dichiarazioni che la conferma del capitolo in questione da parte di un ulteriore teste non sarebbe in grado di scalfire.
Ed infatti occorre rilevare che il Tribunale si è basato su un convincente ragionamento presuntivo, come emerge chiaramente dalla valutazione congiunta delle quattro testimonianze, che si riportano interamente per comodità espositiva:
- Teste “Conosco la ricorrente d è anche in amica. Ho lavorato al Tes_1 Pt_1 Pt_1
sia nel 2018 che nel 2019, saltuariamente. Nel 2018 sotto Pasqua, e sino a settembre circa, ma preciso che lavoravo solo il venerdì e il sabato a cena. Nel 2019, non ricordo di preciso, ma mi sembra di avere lavorato 4-5 mesi sempre nel periodo estivo e con le modalità che ho già riferito. Da quello che ricordo la ricorrente era presente a lavoro in entrambi i periodi. Ho iniziato come lavapiatti e poi ho fatto la cameriera, se serviva poi facevo anche entrambe le cose. ADR del Giudice: ricorda la ricorrente di cosa si occupava: la era cuoca, faceva la preparazione per la serata. Quando facevo CP_1
la lavapiatti arrivavo alle 19.00, però è durata poco questa mansioni, poi sono andata in sala e da cameriera arrivavo verso le 17.00 perché prima i camerieri dovevano preparare la sala. Anche la ricorrente arrivava verso le 17.00 anche perché apriva il locale. ADR del Giudice: sino a che ora si tratteneva la ricorrente? la ricorrente rimaneva con noi, anche perché puliva anche la cucina o lavava i piatti. La serata non finiva prima dell'una,
a volte anche più tardi nel fine settimana, spesso anche più tardi. ADR del Giudice: quando era la chiusura del locale? Era sempre aperto, riposava lunedì o Controparte_1
martedì, lo so perché siamo amiche. È capitato di avere frequentato il locale anche come cliente. ADR dell'avv. Minotti: la ricorrente svolgeva lavoro di cuoca sino alle 22.00 e cosa faceva successivamente alle 22.00? preciso che non sempre la cucina chiudeva alle
22.00 anzi capitava che spesso il tavolo si sedesse anche tardi, capitava che chiudesse anche alle 24.00. Preciso che per gli altri giorni della settimana posso riferire gli orari sulla base di quanto mi ha detto la stessa ricorrente o per essere andata a cena circa una decina di volte. Di solito a cena fuori mi trattengo sino alle 24.00, la cucina ha una finestrella che da fuori si vede e prima di andare via d'abitudine la salutavo.”
- Teste “Ho lavorato per il ristorante ho lavorato lì credo nel 2018, Testimone_2 Pt_1
non so dire per quanto tempo, non tantissimo. ADR conosce ? Si Controparte_1
5 abbiamo lavorato insieme. Lei faceva la cuoca, io le davo una mano. Io lavoravo solo il fine settimana (venerdì sabato) e il giorno di riposo della ricorrente (ossia il lunedì). Per fare la preparazione arrivavamo verso le 18.30/19.00. Nel fine settimana arrivavamo insieme più o meno, la ricorrente aveva le chiavi. Comunque essendo un locale prevalentemente di carne non c'erano molte preparazioni da fare. A livello ristorativo, in base alla mia esperienza, posso dire che non c'erano molte preparazioni da fare.
Pressappoco poi andavamo via insieme. Al massimo verso le 23.00 la cucina era chiusa e pulita. Poi verso le 23.00 -23.30 si staccava, c'era anche un momento in cui ci si prolungava per piacere. Non aiutava a sparecchiare, non è cosa che ci compete. ADR dell'avv. Marzinotto: la cucina al cliente chiudeva alle 22.30. Io e la ricorrente faceva la pulizia della cucina ci poteva volere un'ora o 20 minuti. Non so dare una risposta precisa.”;
- Teste : “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme al er Testimone_3 Pt_1
7/8 mesi, e poi la conoscevo anche prima per amicizie comuni. Dal 4.12.2017 che era l'inaugurazione, ho mantenuto rapporti con i proprietari del locale, con i quali sono in buonissimi rapporti, e vado al ristorante per l'anniversario. ADR del giudice: Conosco
Si ma non ho lavorato con lui, lo conosco perché è l'ex fidanzato di una Testimone_2
mia amica. Io facevo la cameriera e gestivo la sala insieme ai proprietari. Lavoravo nel fine settimana (venerdì –sabato e domenica) e qualche volta su richiesta sono andata anche nella settimana. ADR del Giudice: i camerieri a che ora arrivano? Verso le 18.00, non avevo le chiavi e quindi aspettavo che lo aprissero, anche la ricorrente aveva le chiavi. Non mi è mai capitato di arrivare alle 17.00. Anche la arrivava tra le CP_1
18.00 alle 18.30, comunque mai prima delle 18.00. La cucina chiudeva verso le 22.30-
23.00. Preciso che sparecchiare era solo mio compito, non della ricorrente. Non ho visto mai la ricorrente pulire la cucina. Anzi preciso che l'ho vista pulire aiutata da altri. La ricorrente se ne andava finito di pulire la cucina, diciamo verso le 23.30 – 24.00, comunque prima di me. Io me la prendevo comoda, rimanevo anche un po' con i proprietari. Preciso che la cucina veniva pulita sempre al termine del servizio. Durante il week end in cucina c'erano tre persone, , ma non ricordo il Testimone_4 Per_1 cognome e poi (preciso che c'era saltuariamente), che facevano la Tes_1
preparazione della linea e poi pulivano. ADR del Giudice: quanto ci voleva per fare la linea? In tre è facile, il locale è piccolo, non ci vuole una preparazione lunga. Diciamo che lavorando insieme poi ci si abitua agli orari anche della cucina. Preciso che già intorno a mezza notte non ci sono clienti, massimo 24.30.”;
6 - Teste , sorella della parte ricorrente: “Non ho mai prestato attività Testimone_5
lavorativa per la resistente. ADR: del giudice: lei (teste) dove viveva nel periodo
12/2017 – 12/2019? Borgo Santa Maria, Latina, sempre in via Macchia grande, però spesso stavo dai miei genitori che hanno dei problemi. ADR del Giudice: ricorda doveva si trovava il ristorante della resistente: dovrebbe essere via Oslavia, ma non ricordo di preciso il nome della via. ADR del Giudice: si è mai recata al ristorante della CP_3
resistente? quante volte? Sì, circa 5-6 volte a cena, sia durante il week end che durante la settimana. Le volte in cui sono andata c'era sempre mia sorella. Poi non mi è più capitato di frequentare il locale. ADR del Giudice: a che ora andava a cena e si tratteneva al locale: sono andata sia verso le 20.30/21.00, durante la settimana anche verso le
19.30.20.00. Rimanevo sino alle 23.30 e durante il week end anche sino alle 24.00.
C'era sempre mia sorella in queste fasce orarie. Il sabato sera mi attardavo a cena per stare con la mia compagnia. ADR del Giudice: sa descrivere come era il locale: all'esterno ci sono dei tavolini sotto la tettoia del palazzo;
all'interno ci sono tavolini in metallo, c'è un bancone appena si entra sulla destra e dopo il bancone c'è la cucina. Il bancone era per aprire le bottiglie di vino ecc. Non avevo altre occasioni per recarmi al locale. ADR del Giudice: ricorda qualcuno che lavorava lì? durante la settimana c'era mia sorella che si occupava della cucina e della sistemazione della cucina, ciò so perché per andare al bagno si passa davanti alla cucina e c'è una finestrella da cui si vede l'interno della cucina stessa. Questo per le volte in cui sono andata. Ricordo poi bene un sabato sera in inverno in cui c'era che lavorava come lavapiatti, l'ho vista Tes_1
una volta sola. Forse quella volta mi ha servito anche al tavolo. In genere del servizio al tavolo se ne occupavano i due proprietari che prendevano anche le ordinazioni e potevano anche consigliare. ADR del giudice: ricorda che tipo di cucina si faceva?
Carne in prevalenza, poi, dopo che mia sorella ha smesso di lavorare lì, non ho più frequentato questo locale perché ne ho trovato un altro locale che mi piaceva ed era più vicino. Ricordo anche che c'erano taglieri con salumi e formaggi, crostini e i dolci. Non
c'era pesce né pasta. Le verdure erano tipo patate al forno o verdure di stagione ripassate.”.
Proprio in virtù del ragionamento presuntivo e dovendosi trarre conclusioni in termini di verosimiglianza rispetto alla natura della prestazione (cuoca) pur nella prevedibile contraddittorietà di alcuni passaggi delle deposizioni, appare poco rilevante che i testimoni colleghi non abbiano lavorato per l'intero periodo oggetto di causa ma solo per alcuni mesi
7 ciascuno (peraltro per periodi fra loro diversi), dovendosi presumere che non siano intervenute modifiche di orario se non nei termini allegati dalle parti negli atti introduttivi (e non smentiti).
Emerge dunque con sufficiente univocità, depurata la prova dalle dichiarazioni “de relato”, che:
1. La lavorava sei giorni alla settimana ( e in generale la si trovava CP_1 Tes_1
regolarmente al lavoro in qualsivoglia giorno della settimana ( , non Tes_1 CP_1
smentite dagli altri due testi);
2. Del resto non constano altri cuochi durante la settimana, dal momento che il ha Tes_2 precisato “lei faceva la cuoca, io le davo una mano” (al venerdì e al sabato) e che la sostituiva solo nel giorno di riposo il lunedì; la ha precisato che solo “durante il Tes_3 week end in cucina c'erano tre persone, , ma non ricordo il Testimone_4 Per_1 cognome e poi , ma la era una semplice lavapiatti;
Tes_1 Tes_1
3. Nessun teste ha confermato l'allegazione (peraltro contrastante con le stesse buste paga) che il locale fosse chiuso dal lunedì al giovedì, circostanza sconfessata dal (che Tes_2
lavorava tutti i lunedì in sostituzione della ), (che a volte lavorava CP_1 Tes_3
durante la settimana) e (che vi si recava come cliente anche durante la CP_1
settimana);
4. L'inizio della prestazione giornaliera viene collocato dalla alle 17, dal alle Tes_1 Tes_2
18e30 – 19, dalla alle 18 o 18e30: tenuto conto che la aveva le chiavi Tes_3 CP_1
del locale ( non smentita), appare verosimile che, come indica il Tribunale, Tes_1
iniziasse alle 18;
5. La fine della prestazione viene collocata all'una e oltre dalla alle 23 o 23e30 dal Tes_1
alle 23e30 o 24 dalla . Appare dunque certamente prudente, all'opposto Tes_2 Tes_3 di quanto ritenuto dall'appellante, che il Tribunale espunga il dato anomalo della Tes_1
(favorevole alla lavoratrice) e ricostruisca che “la ricorrente, dopo la chiusura della cucina, si occupava anche della pulizia della stessa, terminando di lavorare intorno alle
23.30/24.00 massimo alle ore 24.30 (cfr. testi e )”. Tes_2 Tes_3
Ecco dunque dimostrato un orario medio di trentasei ore settimanali in luogo delle sedici oggetto di pattuizione.
E del resto in un ristorante non è davvero plausibile ritenere che la cuoca titolare con un solo giorno di riposo prepari pietanze espresse come quelle di carne soltanto per due ore e mezza per ogni turno serale, come invece attesterebbero le buste paga. Appare pertanto dimostrato che l'orario osservato era ben più ampio di quello contrattualizzato.
8 È appena il caso di rilevare che l'orario giornaliero di lavoro è quello di fatto osservato che può essere più ampio di quello strettamente connesso con l'accensione e lo spegnimento dei fuochi, allorché emerga, come di fatto avvenuto, la messa a disposizione delle energie lavorative per un intervallo più ampio, ad esempio per rigovernare la cucina o (come emerge dalla messaggistica in atti) per l'acquisto degli alimenti dai fornitori.
Una volta inficiato come inattendibile e difforme dalla realtà dei fatti il contenuto della pattuizione oraria contrattuale, non può pretendersi dal lavoratore il rigore probatorio tipico della dimostrazione dell'avvenuta prestazione di un vero e proprio lavoro straordinario.
È infatti noto che in tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio che spetta al lavoratore di dimostrarne la consistenza ed anche la collocazione oraria, principio in linea di massima applicabile - per identità di ratio
- anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare. Ma nel lavoro supplementare, è vero che la giurisprudenza, con espressioni analoghe, tende a richiedere al lavoratore una prova rigorosa del quantum lavorativo aggiuntivo, ma essa prova rigorosa, ad avviso della Corte, si può pretendere in quanto l'orario di base sia pattuito per iscritto e con precisione, non quando esso sia individuato come “sedici ore settimanali variamente collocabili”: tale genericità non può andare a detrimento delle ragioni della lavoratrice, che altrimenti sarebbe sottoposta ad una probatio diabolica e potrebbe avvalersi, per l'appunto, solo della testimonianza di chi trascorresse con lei l'intero orario di lavoro.
Pertanto, si ritiene che l'avere visto – clienti e colleghi - la ricorrente al lavoro per sei giorni alla settimana unitamente alle considerazioni sopra svolte in tema di orario iniziale e finale e unitamente, pure, alla circostanza, documentale, che dalle buste paga in atti emergano esigui turni da cuoca di due o tre ore e solo saltuariamente una sola ora di lavoro supplementare retribuito (nessun teste avendo avallato l'ipotesi dei riposi compensativi), sia una prova indiziaria sufficiente della prestazione di lavoro a tempo pieno.
Anche con una valutazione a posteriori, pertanto, una ulteriore testimonianza sull'inammissibilmente generico capitolo B) della memoria di primo grado non sarebbe idonea a scalfire tale univoco quadro probatorio.
2.
Con un terzo motivo di appello si deduce: “travisamento prove istruttorie e conseguente determinazione errata del quantum presuntivamente dovuto”.
Il passaggio censurato della sentenza è il seguente: “Per quanto attiene al quantum della domanda il giudice ha ritenuto di non poter utilizzare i conteggi elaborati dalla difesa di parte
9 ricorrente come allegati originariamente al ricorso. Invero, all'esito delle risultanze istruttorie,
è stato necessario il deposito a cura di parte ricorrente di conteggi alternativi ricalcolando per l'intero periodo di lavoro le differenze retributive dirette e indirette, TFR, ed il lavoro supplementare così come specificato nell'ordinanza del 13.2.2024 (da intendersi qui integralmente trascritte).
9.1 Pertanto alla luce dei nuovi conteggi depositati dalla difesa di parte ricorrente in data 8.4.2024 – contestati solo genericamente dalla parte convenuta riproponendo le tesi di cui alla memoria difensiva – che hanno fatto corretta applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. di categoria applicabile ratione temporis, relative al trattamento economico previsto per la qualifica di Livello IV del CCNL Pubblici Esercizi e alle maggiorazioni ivi previste, avuto riguardo agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente e alle buste paga in atti, calcolando per il periodo di lavoro dall'4/12/2017 al 15/12/2019 svolto alle dipendenze della parte convenuta, un credito retributivo in favore della lavoratrice, per le differenze retributive dirette nonché a titolo di 13ma e 14ma mensilità, di lavoro supplementare
(calcolato nella misura del 30%), di lavoro domenicale (calcolato quale indennità del 10% sulla quota oraria della paga base), di festività e ferie non godute (riparametrate rispetto al maggior orario di lavoro accertato) e di differenze sul Tfr (quest'ultimo pari ad €2.913,40) per un importo complessivo di € 30.899,21. 9.2 Occorre aggiungere che i suddetti conteggi, in relazione anche alle osservazioni espresse dalla parte resistente nelle note del 15.04.2024, sono fondati sulla corretta applicazione delle norme del c.c.n.l. di categoria nonché su calcoli completi e precisi. In particolare quanto alla contestazione di cui al punto 1) delle predette note si osserva che il calcolo della retribuzione tabellare di cui ai nuovi conteggi non appare commisurata al tempo pieno -atteso che dalle tabelle retributive allegate al ccnl in atti detta retribuzione (paga basa + contingenza) è stabilita per il periodo da gennaio a dicembre 2018 in
€ 1487,00 e per il periodo da gennaio a dicembre 2019 è fissata in €1507,00), mentre nei conteggi essa è computata rispettivamente in €1.338,92 (per tutto il 2018) ed in €1356,92 per tutto il 2019. Infondate appaiono anche le contestazioni di cui ai punti n. 2 e n. 3 delle predette note, risultando applicata la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro supplementare
(sebbene erroneamente indicato nei conteggi come straordinario) e risultando l'indennità per il lavoro domenicale svolto, riparametrata (così come tutti gli altri istituti della retribuzione indiretta) alle maggiori ore effettuate dalla ricorrente. Le ulteriori contestazioni espresse dalla parte resistente, si limitano a riproporre le difese avversarie già allegate nella comparsa di costituzione senza tenere conto degli esiti dell'attività istruttoria, onde appaiono infondate. 9.3
Ne discende che, in parziale accoglimento del ricorso, la parte resistente deve essere condannata a corrispondere in favore della sig.ra l'importo complessivo di € Controparte_1
10 30.899,21 (di cui €2.913,40 a titolo di TFR) oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (dalle singole mensilità per le differenze retributive dirette/mensili; dalla scadenza annuale per la 13° e 14° mensilità; dalla cessazione del rapporto per il TFR) la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo…10. Le spese processuali stante la reciproca soccombenza devono essere compensate per 1/3, i restanti 2/3 – liquidati come in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa €5.200/€26.000 e con applicazione delle tariffe medie ed inclusa la fase istruttoria
- seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente”.
L'appellante ribadisce che l'istruttoria non aveva affatto condotto ad accertare un orario di lavoro effettivo pari a trentasei ore settimanali, poiché al più poteva ritenersi dimostrato un lavoro svolto per tre giorni alla settimana per quattro ore e mezza per circa nove mesi del 2018
(ovvero, in altro punto dell'appello, per il periodo dicembre 2017 – agosto 2018).
Il motivo è infondato in forza delle superiori considerazioni, dovendo confermarsi la sentenza gravata e le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure in merito all'orario di lavoro.
Oltre alla divergente e non condivisibile interpretazione degli esiti istruttorii, l'appellante non avanza alcuna altra contestazione alla correttezza dei conteggi posti a base della decisione.
3.
Con un ultimo motivo si deduce “irritualità e vizio del processo sulle proposte conciliative del giudice di prime cure”. L'appellante lamenta che l'ulteriore e non motivata proposta conciliativa formulata dal Tribunale in sede di udienza di discussione fosse irrituale in quanto tardiva;
e che nella relativa ordinanza il Tribunale avesse ritenuto “che gli esiti della prova testimoniale raccolta sembrano corroborare solo in parte le allegazioni attoree”, onde poteva dedursi che l'accoglimento, in gran parte, della domanda attorea abbia avuto un intento punitivo nei confronti della società che aveva rifiutato la proposta, notevolmente più bassa.
L'appellante denuncia quindi la tardiva reiterazione della proposta conciliativa che, in sé, non la vizia, essendo noto che il tentativo di conciliazione può essere reiterato in ogni momento in cui il giudice ne ravvisi l'opportunità, anche in appello, e tanto più in quanto, nel caso di specie, il giudice era stato investito della controversia solo dopo l'espletamento dell'istruttoria e dunque il tentativo di un bonario componimento era tutt'altro che privo di un suo significato;
dovendosi peraltro ricordare che l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. in cui il giudice “tenta la conciliazione” è, tendenzialmente, l'unica udienza celebrata per ciascuna
11 causa (benché rinviabile, ad esempio a fini istruttori), non essendo prevista, nel rito del lavoro, alcuna “udienza decisoria” diversamente disciplinata (ad esempio, con esclusione della possibilità di tentare la conciliazione).
Rammentato che l'attività conciliativa di cui all'art. 420 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale e non coercibile del Giudice, non sussiste poi alcuna contraddizione fra l'importo proposto a mero fine conciliativo e quello accertato dopo la valutazione nel merito della controversia, trattandosi di due momenti diversi della valutazione giudiziale (ancorché nella specie cronologicamente ravvicinati): e del resto è ovvio che in sede conciliativa le parti possono trovare conveniente, per sottrarsi all'alea del giudizio, accettare reciproche rinunce anche non proporzionali alla effettiva fondatezza delle rispettive tesi. Da ciò deriva che non è ravvisabile l'intento punitivo prospettato dall'appellante, tanto più in quanto o motivi di censura delle valutazioni di merito del Tribunale sono tutti da respingere.
4.
Conclusivamente, l'appello non può essere accolto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve infine darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello di depositato il 4.11.2024, avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 1008/2024 del 1.10.2024 nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, lì 25 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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