TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Alina Rossato Giudice
Dr.ssa Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3333/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMA' MASSIMO Parte_1
Parte attrice contro
Convenuto contumace Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_2
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria.
Ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 4 1- “Dica se in data 25.7.2022 comunicava all'Ufficio Immigrazione della Questura di Parte_1
Padova l'allontanamento dalla casa coniugale di;
Controparte_2
2 – “Dica se dal luglio 2022 la sig.a è tornata presso la casa coniugale in Controparte_2
Padova, via Temanza 6”
Si indica a teste , di Padova;
Hounday Olufunmike Seraphine, di Padova Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...] , e , nata il Parte_1 Controparte_2
13.11.1996 a Santa AR (Cuba) , in data 10.12.2021, hanno contratto matrimonio civile all'Habana
(Cuba), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Padova anno 2022 al n.
171, parte 2, serie C, vol. 1; dalla loro unione non nascevano figli;
il sig, con ricorso del Parte_1
3.8.2022, adiva il Tribunale di Padova chiedendo venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per grave violazione dei doveri nascenti Controparte_2
dal matrimonio;
la signora veniva dichiarata contumace all'udienza del Controparte_2
30.6.2023; con sentenza del 843/2024 pubblicata il 23.4.2024, Il Tribunale Ordinario di Padova, I sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decideva:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e con Parte_1 Controparte_2
addebito a Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PADOVA di annotare la sentenza nei registri (atto n.
171, parte 2, Serie C, vol. 01 dall'anno 2022 registro degli atti di matrimonio);
3) condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le Controparte_2 Parte_1
spese del giudizio che liquida in € 5.810,00 oltre accessori come per legge;
In data 03.07.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la sentenza Parte_1
di scioglimento del matrimonio, ribadendo che la moglie, dal luglio 2022, si era recata in Grecia in luogo ignoto e non aveva fatto più ritorno presso il suo domicilio dichiarato alla Questura di Padova - Ufficio
Immigrazione – al momento dell'invio della dichiarazione di ospitalità.
All'udienza del 14.11.2024 compariva la sola parte ricorrente;
dopo precisazioni in ordine alla notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e rimessa la causa al collegio.
****
pagina 2 di 4 Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie CP_2
è nata a [...] - Cuba), appare necessario verificare se sussiste la competenza
[...]
giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia. Infatti, i coniugi, successivamente al matrimonio contratto a Cuba, si sono trasferiti in Italia, ove hanno posto la loro residenza abituale. Altresì, parte ricorrente è residente in [...] lett. A.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Innanzi tutto va precisato che è passata in giudicato la sentenza di separazione 843 / 2024, pubblicata il 23.4.24, come da attestato del 11.12.24.
Inoltre, è trascorso più di un anno dalla data dell'udienza Presidenziale del 30.6.2023 e, conseguentemente, può essere coltivata la domanda di divorzio giudiziale ex art. 3 l. L. 898/1970.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo, la quale, peraltro, risulta da anni irreperibile, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Il presente procedimento ha ad oggetto la sola pronuncia sullo status, attesa la mancata formulazione di parte attrice di ulteriori domande e la contumacia di parte convenuta.
pagina 3 di 4 Rilevato che la presente pronuncia attiene solo allo status, e la convenuta non si è opposta, le spese di lite restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_2
, contratto il 10.12.2021, all'Habana (Cuba), trascritto nel relativo registro degli atti
[...]
di Stato Civile del Comune di Padova anno 2022 al n. 171, parte 2, serie C, vol. 1;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) nulla sulle spese
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.4.25
Il Presidente Cinzia Balletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Alina Rossato Giudice
Dr.ssa Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3333/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMA' MASSIMO Parte_1
Parte attrice contro
Convenuto contumace Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_2
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria.
Ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 4 1- “Dica se in data 25.7.2022 comunicava all'Ufficio Immigrazione della Questura di Parte_1
Padova l'allontanamento dalla casa coniugale di;
Controparte_2
2 – “Dica se dal luglio 2022 la sig.a è tornata presso la casa coniugale in Controparte_2
Padova, via Temanza 6”
Si indica a teste , di Padova;
Hounday Olufunmike Seraphine, di Padova Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...] , e , nata il Parte_1 Controparte_2
13.11.1996 a Santa AR (Cuba) , in data 10.12.2021, hanno contratto matrimonio civile all'Habana
(Cuba), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Padova anno 2022 al n.
171, parte 2, serie C, vol. 1; dalla loro unione non nascevano figli;
il sig, con ricorso del Parte_1
3.8.2022, adiva il Tribunale di Padova chiedendo venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per grave violazione dei doveri nascenti Controparte_2
dal matrimonio;
la signora veniva dichiarata contumace all'udienza del Controparte_2
30.6.2023; con sentenza del 843/2024 pubblicata il 23.4.2024, Il Tribunale Ordinario di Padova, I sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decideva:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e con Parte_1 Controparte_2
addebito a Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PADOVA di annotare la sentenza nei registri (atto n.
171, parte 2, Serie C, vol. 01 dall'anno 2022 registro degli atti di matrimonio);
3) condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le Controparte_2 Parte_1
spese del giudizio che liquida in € 5.810,00 oltre accessori come per legge;
In data 03.07.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la sentenza Parte_1
di scioglimento del matrimonio, ribadendo che la moglie, dal luglio 2022, si era recata in Grecia in luogo ignoto e non aveva fatto più ritorno presso il suo domicilio dichiarato alla Questura di Padova - Ufficio
Immigrazione – al momento dell'invio della dichiarazione di ospitalità.
All'udienza del 14.11.2024 compariva la sola parte ricorrente;
dopo precisazioni in ordine alla notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e rimessa la causa al collegio.
****
pagina 2 di 4 Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie CP_2
è nata a [...] - Cuba), appare necessario verificare se sussiste la competenza
[...]
giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia. Infatti, i coniugi, successivamente al matrimonio contratto a Cuba, si sono trasferiti in Italia, ove hanno posto la loro residenza abituale. Altresì, parte ricorrente è residente in [...] lett. A.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Innanzi tutto va precisato che è passata in giudicato la sentenza di separazione 843 / 2024, pubblicata il 23.4.24, come da attestato del 11.12.24.
Inoltre, è trascorso più di un anno dalla data dell'udienza Presidenziale del 30.6.2023 e, conseguentemente, può essere coltivata la domanda di divorzio giudiziale ex art. 3 l. L. 898/1970.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo, la quale, peraltro, risulta da anni irreperibile, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Il presente procedimento ha ad oggetto la sola pronuncia sullo status, attesa la mancata formulazione di parte attrice di ulteriori domande e la contumacia di parte convenuta.
pagina 3 di 4 Rilevato che la presente pronuncia attiene solo allo status, e la convenuta non si è opposta, le spese di lite restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_2
, contratto il 10.12.2021, all'Habana (Cuba), trascritto nel relativo registro degli atti
[...]
di Stato Civile del Comune di Padova anno 2022 al n. 171, parte 2, serie C, vol. 1;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) nulla sulle spese
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.4.25
Il Presidente Cinzia Balletti
pagina 4 di 4