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Sentenza 21 aprile 2024
Sentenza 21 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2024, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza di discussione del 27.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4096/2021 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e dif.so dall'avv. MIRKO CAPUANO giusta procura in Parte_1 calce al ricorso, presso il quale è elett.te dom.to in Napoli, p.zza degli artisti n. 27 ;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana CP_1
Mariotti e Ida Verrengia giusta procura generale alle liti notar in Roma in data Persona_1
21.07.2015 n. rep. 80974/21569, elettivamente domiciliato in Napoli via A. De Gasperi
n.55, presso l'Ufficio della Avvocatura CP_1
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 7.3.2022 la parte in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e, premessa la non autosufficienza economica della propria figlia e del di lei coniuge, CP_1
e di provvedere al mantenimento della nipote, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione dei trattamenti di famiglia, rispetto alla nipote minore , per gli anni dal 2016 al 2020 e condannare l' al pagamento dei relativi importi , maggiorati di CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria , con vittoria di spese .
Si è costituito l' che, dedotto di aver proceduto ad un attento esame della CP_1 documentazione in possesso e da verifiche su piattaforme fiscale, ha affermato di aver evinto che il IG nato a [...] il [...], e la IG.ra , Parte_2 CP_2 nata a [...] il [...], genitori della minore , nata il [...], Persona_2
(nipote dell'odierno ricorrente ) non sono in grado di provvedere al mantenimento della 2
propria figlia non avendo alcun reddito. Ha concluso , dunque, sostanzialmente riconoscendo il diritto del ricorrente dichiarando che l'ufficio avrebbe provveduto alla concessione dell'assegno nucleo familiare, in favore del ricorrente, per la nipote a carico.
All'odierna udienza , riassegnato il giudizio alla scrivente, aggiornata la documentazione reddituale in atti , la causa è stata decisa , come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
2)Va superata l'eccezione di improcedibilità del ricorso giudiziale in quanto il ricorrente, come provato dalla documentazione in atti , ha proposto la domanda amministrativa per la concessione degli ANF per tutti gli anni oggetto del ricorso .
3) Nel merito , la domanda è fondata e va accolta .
In merito alla equiparazione ai figli legittimi dei nipoti viventi a carico si osserva che l'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, al fine del riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, dispone l'equiparazione ai figli legittimi o legittimati dei figli adottivi e degli affiliati, di quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, di quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché dei minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra citata, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, e cioè i nipoti minori conviventi e a completo carico dei nonni.
La pronuncia della Corte, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, esplica effetto anche sulla materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento al citato art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 ad opera dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegno per il nucleo familiare.
Pertanto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, l'ascendente ha diritto ad includere nel proprio nucleo familiare il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, anche in assenza di un formale provvedimento di affidamento.
Sulla materia, l' fin dalla circolare 23 luglio 2001, n. 146, ha fornito alcune precisazioni CP_1 per una compiuta applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte
Costituzionale, che integrano le direttive già impartite con la precedente circolare 4 novembre 1999, n. 195. 3
L'istituto ha precisato che, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, alle fattispecie in parola devono essere applicate le Tabelle relative ai nuclei familiari con figli e le regole di determinazione degli importi per queste stabilite, e non quelle relative ai nuclei familiari composti dai coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
L giunge a tale conclusione sulla base dell'equiparazione, che discende dalla sentenza CP_1
n. 180/1999, dei nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.
La stessa regola, che comporta l'applicazione delle Tabelle previste per i nuclei familiari con figli, opera anche nei casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano parte del nucleo familiare dell'ascendente anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale (20 maggio 1999), qualora siano in possesso dei requisiti della minore età e della vivenza a carico dell'ascendente stesso.
Secondo quanto precisato con la citata circolare n. 195/1999, la vivenza a carico del minore si considera dimostrata quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, nel caso di non convivenza, può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il diritto , del resto, è stato sostanzialmente riconosciuto anche dall'istituto convenuto che con la memoria di costituzione si era impegnato al pagamento di quanto spettante per trattamenti di famiglia in favore del ricorrente.
Tanto, tuttavia, nonostante il decorso del tempo , non è accaduto .
L infatti, all'odierna udienza ha provato ,a mezzo documenti allegati al fascicolo CP_1 telematico, di aver provveduto alla concessione del trattamento di “ assegno unico ” in favore di , nata a [...] il [...], genitore della minore , CP_2 Persona_2 nata il [...], allegando le visure di pagamento per gli anni 2022, 2023 e 2024 . Per tali pagamenti ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere .
La richiesta , tuttavia, non può essere accolta in quanto non risulta soddisfatto l'interesse sottostante il giudizio . Gli anni relativi al pagamento effettuato , infatti , (2022-2023-2024) non sono quelli relativi al presente giudizio (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) e soprattutto il ricorrente che rivendicava il diritto ai trattamenti di famiglia è e non Parte_1 già , per quanto gli stessi siano padre e figlia e costituiscano un unico nucleo CP_2 familiare, convivente (cfr. certificazioni anagrafiche in atti ).
E' stato ,altresì, provato da parte ricorrente che i genitori della minore non possiedono un reddito e dunque non possono provvedere al mantenimento della figlia minore rispetto alla quale il ricorrente, in qualità di nonno , ha chiesto il riconoscimento dei trattamenti di famiglia in oggetto. La sig. è , altresì , separata dal marito come risulta dagli atti . CP_2 4
Ai fini della concessione degli ANF risultano ricorrere , dunque, sia i presupposti riguardo al nucleo familiare che ai limiti di reddito , come del resto riconosciuto espressamente dall' . CP_1
L va, pertanto ,condannato al pagamento delle somme spettanti a titolo di Anf in CP_1 favore di per gli anni dal 2016 al 2020 ; su tali somme decorrono i soli Parte_1 interessi legali, dal 120° giorno e fino al saldo , stante il divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria .
4)Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendosi conto dell'assenza di rilevanti o complesse questioni in diritto .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie la domanda e dichiara il diritto di per il periodo Parte_3
2016-2020 ; per l'effetto condanna l' alla corresponsione in suo favore di detti CP_1 trattamenti, oltre interessi legali dal 120° giorno , come per legge;
b)Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio, in favore del ricorrente liquidate in complessivi €886,00 , per compensi, oltre rimborso spese forfetario, Iva e Cpa, come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario;
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 27.3.2024 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza di discussione del 27.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4096/2021 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e dif.so dall'avv. MIRKO CAPUANO giusta procura in Parte_1 calce al ricorso, presso il quale è elett.te dom.to in Napoli, p.zza degli artisti n. 27 ;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana CP_1
Mariotti e Ida Verrengia giusta procura generale alle liti notar in Roma in data Persona_1
21.07.2015 n. rep. 80974/21569, elettivamente domiciliato in Napoli via A. De Gasperi
n.55, presso l'Ufficio della Avvocatura CP_1
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 7.3.2022 la parte in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e, premessa la non autosufficienza economica della propria figlia e del di lei coniuge, CP_1
e di provvedere al mantenimento della nipote, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione dei trattamenti di famiglia, rispetto alla nipote minore , per gli anni dal 2016 al 2020 e condannare l' al pagamento dei relativi importi , maggiorati di CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria , con vittoria di spese .
Si è costituito l' che, dedotto di aver proceduto ad un attento esame della CP_1 documentazione in possesso e da verifiche su piattaforme fiscale, ha affermato di aver evinto che il IG nato a [...] il [...], e la IG.ra , Parte_2 CP_2 nata a [...] il [...], genitori della minore , nata il [...], Persona_2
(nipote dell'odierno ricorrente ) non sono in grado di provvedere al mantenimento della 2
propria figlia non avendo alcun reddito. Ha concluso , dunque, sostanzialmente riconoscendo il diritto del ricorrente dichiarando che l'ufficio avrebbe provveduto alla concessione dell'assegno nucleo familiare, in favore del ricorrente, per la nipote a carico.
All'odierna udienza , riassegnato il giudizio alla scrivente, aggiornata la documentazione reddituale in atti , la causa è stata decisa , come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
2)Va superata l'eccezione di improcedibilità del ricorso giudiziale in quanto il ricorrente, come provato dalla documentazione in atti , ha proposto la domanda amministrativa per la concessione degli ANF per tutti gli anni oggetto del ricorso .
3) Nel merito , la domanda è fondata e va accolta .
In merito alla equiparazione ai figli legittimi dei nipoti viventi a carico si osserva che l'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, al fine del riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, dispone l'equiparazione ai figli legittimi o legittimati dei figli adottivi e degli affiliati, di quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, di quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché dei minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra citata, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, e cioè i nipoti minori conviventi e a completo carico dei nonni.
La pronuncia della Corte, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, esplica effetto anche sulla materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento al citato art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 ad opera dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegno per il nucleo familiare.
Pertanto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, l'ascendente ha diritto ad includere nel proprio nucleo familiare il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, anche in assenza di un formale provvedimento di affidamento.
Sulla materia, l' fin dalla circolare 23 luglio 2001, n. 146, ha fornito alcune precisazioni CP_1 per una compiuta applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte
Costituzionale, che integrano le direttive già impartite con la precedente circolare 4 novembre 1999, n. 195. 3
L'istituto ha precisato che, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, alle fattispecie in parola devono essere applicate le Tabelle relative ai nuclei familiari con figli e le regole di determinazione degli importi per queste stabilite, e non quelle relative ai nuclei familiari composti dai coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
L giunge a tale conclusione sulla base dell'equiparazione, che discende dalla sentenza CP_1
n. 180/1999, dei nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.
La stessa regola, che comporta l'applicazione delle Tabelle previste per i nuclei familiari con figli, opera anche nei casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano parte del nucleo familiare dell'ascendente anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale (20 maggio 1999), qualora siano in possesso dei requisiti della minore età e della vivenza a carico dell'ascendente stesso.
Secondo quanto precisato con la citata circolare n. 195/1999, la vivenza a carico del minore si considera dimostrata quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, nel caso di non convivenza, può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il diritto , del resto, è stato sostanzialmente riconosciuto anche dall'istituto convenuto che con la memoria di costituzione si era impegnato al pagamento di quanto spettante per trattamenti di famiglia in favore del ricorrente.
Tanto, tuttavia, nonostante il decorso del tempo , non è accaduto .
L infatti, all'odierna udienza ha provato ,a mezzo documenti allegati al fascicolo CP_1 telematico, di aver provveduto alla concessione del trattamento di “ assegno unico ” in favore di , nata a [...] il [...], genitore della minore , CP_2 Persona_2 nata il [...], allegando le visure di pagamento per gli anni 2022, 2023 e 2024 . Per tali pagamenti ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere .
La richiesta , tuttavia, non può essere accolta in quanto non risulta soddisfatto l'interesse sottostante il giudizio . Gli anni relativi al pagamento effettuato , infatti , (2022-2023-2024) non sono quelli relativi al presente giudizio (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) e soprattutto il ricorrente che rivendicava il diritto ai trattamenti di famiglia è e non Parte_1 già , per quanto gli stessi siano padre e figlia e costituiscano un unico nucleo CP_2 familiare, convivente (cfr. certificazioni anagrafiche in atti ).
E' stato ,altresì, provato da parte ricorrente che i genitori della minore non possiedono un reddito e dunque non possono provvedere al mantenimento della figlia minore rispetto alla quale il ricorrente, in qualità di nonno , ha chiesto il riconoscimento dei trattamenti di famiglia in oggetto. La sig. è , altresì , separata dal marito come risulta dagli atti . CP_2 4
Ai fini della concessione degli ANF risultano ricorrere , dunque, sia i presupposti riguardo al nucleo familiare che ai limiti di reddito , come del resto riconosciuto espressamente dall' . CP_1
L va, pertanto ,condannato al pagamento delle somme spettanti a titolo di Anf in CP_1 favore di per gli anni dal 2016 al 2020 ; su tali somme decorrono i soli Parte_1 interessi legali, dal 120° giorno e fino al saldo , stante il divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria .
4)Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendosi conto dell'assenza di rilevanti o complesse questioni in diritto .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie la domanda e dichiara il diritto di per il periodo Parte_3
2016-2020 ; per l'effetto condanna l' alla corresponsione in suo favore di detti CP_1 trattamenti, oltre interessi legali dal 120° giorno , come per legge;
b)Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio, in favore del ricorrente liquidate in complessivi €886,00 , per compensi, oltre rimborso spese forfetario, Iva e Cpa, come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario;
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 27.3.2024 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo