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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 150/2022 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Perugia, presso lo studio dell'avv. Massimo Regni, Parte_1
che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, CP_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, nei confronti di , esponendo: CP_1
- di svolgere attività di commercio di prodotti e macchinari odontoiatrici avvalendosi, per la commercializzazione dei propri prodotti, di numerosi agenti e capi area, che operano su tutto il territorio nazionale in base alle rispettive zone di competenza;
- che ha lavorato per come agente di commercio dal 1° marzo 2019 CP_1 Parte_1
al 16 ottobre 2020, data delle sue dimissioni, in forza di un contratto di agenzia del 1° marzo 2019;
- che all'agente è stato riconosciuto un acconto provvigionale mensile di euro 2.500,00 per un totale annuo di euro 30.000,00 in forza di quanto pattuito nella lettera di “integrazione al mandato di agenzia”, importo garantito e quindi non soggetto a compensazione;
- che all'agente, con la medesima lettera di integrazione al mandato, è stato riconosciuto anche un acconto mensile di euro 1.000,00, importo non garantito e da conguagliare con le provvigioni effettivamente maturate dall'agente;
- che con la lettera di integrazione è stato convenuto che tali trattamenti sarebbero stati prorogati anche il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo di fatturato, nel primo anno, di euro
250.000,00;
pagina 1 di 10 - che in realtà, ha fatturato nel primo anno la somma complessiva di euro CP_1
108.235,30, maturando provvigioni per euro 9.246,12, non raggiungendo l'obbiettivo di fatturato minimo;
- che poiché non ha raggiunto il fatturato minimo nel primo anno il garantito non CP_1
è stato prorogato da marzo 2020;
- che successivamente al febbraio 2020 e fino alla cessazione del mandato, avvenuta per recesso dell'agente in data 16 ottobre 2020, nonostante la revoca dei trattamenti incentivanti ma sempre per agevolare l'agente, la committente ha comunque erogato a a titolo di acconti CP_1
provvigionali la somma complessiva di euro 13.500,00;
- che nel periodo compreso tra marzo e agosto 2020 ha fatturato CP_1
complessivamente euro 83.199,44 e maturato provvigioni per euro 6.452,89;
- che pertanto deve restituire all'azienda la somma risultante dalla sottrazione di CP_1
euro 6.452,89 a euro 13.500,00, pari a euro 7.047,11;
- che all'esito dei conteggi effettuati dalla società è risultato che all'agente sono stati erogati acconti provvigionali conguagliabili superiori alle provvigioni effettivamente maturate, per la somma complessiva di euro 19.047,11 (euro 12.000,00 per il periodo marzo 2019-febbraio 2020, euro 7.047,11 per il periodo marzo-agosto 2020);
- che da tale importo deve essere detratto quello dovuto all'agente a titolo di provvigioni per il mese di ottobre 2020, nella misura di euro 492,25;
- che operando le dovute compensazioni dovrebbe restituire all'azienda l'importo CP_1
complessivo netto di euro 18.554,86 indebitamente percepito.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, ha domandato la condanna di Parte_1 CP_1
alla restituzione di euro 18.554,86 indebitamente percepita, oltre interessi dal dovuto al saldo
[...]
effettivo e danno da svalutazione monetaria.
ha resistito in giudizio, contestando l'avversa ricostruzione in fatto e in diritto e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il resistente ha altresì formulato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società al pagamento della differenza tra il compenso minimo garantito, determinato nella misura di euro
2.500, e la misura della somma effettivamente corrispostagli per il mese di settembre 2020 (euro
1.121,08), nonché al pagamento del compenso minimo garantito, o in subordine delle provvigioni maturate, per il mese di ottobre 2020, per complessivi euro 3.878,92, o, in subordine, euro
1.871,87, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
pagina 2 di 10 2.1. ha dedotto che, a dispetto degli accordi contrattuali intervenuti con l'agente Parte_1
, a quest'ultimo sarebbero state liquidate, per tutta la durata del rapporto, importi a CP_1 titolo di acconto provvigionale, mai portati in detrazione all'atto della cessazione del rapporto.
In particolare, nel corso del primo anno di vigenza del contratto di agenzia (dal 1° marzo 2019 al
29 febbraio 2020), la società avrebbe corrisposto all'agente acconti provvigionali per euro
2.500,00 mensili come “importo garantito e quindi non soggetto a compensazione” e per ulteriori euro 1.000,00 mensili a titolo di “importo non garantito e da conguagliare con le provvigioni effettivamente maturate dall'agente”; nel corso del secondo anno (dal 1° marzo 2020 fino al 16 ottobre 2020, data del recesso), nonostante l'asserita revoca dei trattamenti incentivanti, la società avrebbe comunque corrisposto all'agente la somma complessiva di euro 13.500,00 nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, al fine di agevolare l'agente; il tutto a fronte di provvigioni maturate nel primo anno per euro 9.246,12 (a fronte di un fatturato pari a euro 108.235,30) e nel secondo anno per euro 6.452,89 (a fronte di un fatturato pari a euro 83.199,44). ha chiesto, pertanto, la ripetizione delle somme incassate dall'agente in misura Parte_1
superiore a quelle effettivamente maturate e dovute a titolo di compenso provvigionale.
La questione controversa involge dunque la natura delle somme percepite in misura fissa ed in via continuativa dal 1° marzo 2019 al 16 ottobre 2020, data del recesso (precisando che la misura delle somme è variata tra il primo e il secondo anno), dovendosi stabilire se le stesse rivestano o meno natura di 'anticipo provvigionale', da conguagliare con le provvigioni effettivamente maturate per gli affari conclusi dall'agente.
Nel caso in cui fosse accertata la natura di anticipo provvigionale conguagliabile di dette somme, infatti, emergerebbe un debito dell'agente nei confronti della preponente, di misura pari alla differenza tra l'ammontare delle somme effettivamente percepite e quello delle provvigioni dal medesimo maturate, calcolate in percentuale sugli affari conclusi in favore della mandante nel periodo ricompreso tra marzo 2019 e ottobre 2020.
2.2. Deve preliminarmente osservarsi che nel rapporto di agenzia il corrispettivo spettante all'agente per la propria attività è previsto dall'art. 1748 c.c., ai sensi del quale “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione”.
Il richiamo al concetto di provvigione, pertanto, lascerebbe intendere che il compenso dell'agente debba essere calcolato in misura percentuale in proporzione ai risultati raggiunti e al profitto ricavato dalla mandante.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che “nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione
pagina 3 di 10 determinata in misura et percentuale sull'importo degli affari, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso (Cass.
9.10.1991 n. 10588), essendo anche ammessa la previsione di un "minimo forfettario" (Cass. n. 1346/1975) e di un "minimo mensile" (Cass. n. 34/1980)” (Cass.
Civ. Sez. L. 3 marzo 2016 n. 4217).
Si osserva, inoltre, come l'art. 6 co. 3 della Direttiva 653/1986, ammetta una interpretazione diversa da quella che ritiene l'elemento rischio preponderante nel contratto di agenzia, nel passaggio in cui stabilisce, che gli artt. da 7 a 12 della Direttiva, riferiti per l'appunto al compenso provvigionale, non si applicano “nella misura in cui l'agente commerciale non sia retribuito parzialmente o totalmente a provvigione”, ammettendo quindi implicitamente una forma di remunerazione che prescinda in tutto o in parte da un compenso di natura provvigionale.
2.3. Nel caso di specie, la disciplina dei compensi spettanti all'agente è contenuta nel contratto di agenzia stipulato tra e , che regola la determinazione della misura delle Parte_1 CP_1
provvigioni, sui cui termini non vi è controversia (doc. 1 fascicolo della ricorrente), e nella lettera di integrazione al mandato di agenzia, sottoscritta dalla sola committente, che prevede testualmente quanto segue:
“la presente per comunicarle che, quale condizione migliorativa il contratto di agenzia, per il primo anno di collaborazione le verrà riconosciuto quanto segue:
- un acconto provvigionale mensile di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per un totale annuo di euro 30.000,00 (trentamila/00) che sarà conguagliato a fine di ogni anno soltanto ove ricorra la condizione di suo credito nei confronti dell'azienda;
- lo stesso trattamento sarà prorogato anche il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo di fatturato (nel 1° anno) di euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- un acconto provvigionale mensile di euro 1.000,00 (mille/00) con conguaglio a fine anno;
- un premio una tantum di euro 5.000,00 (cinquemila/00), a raggiungimento nel primo anno di collaborazione di un fatturato uguale o superiore a euro 350.000 (trecentocinquantamila/00);
- indennità di clientela, che sarà liquidata in due rate: 50% ad inizio collaborazione e 50% all'inizio del secondo anno di collaborazione;
- eventuale indennità di preavviso verso la vostra attuale preponente, nel caso non venga rispettato il periodo previsto dal contratto, oltre la tutela legale ed economica conseguente.
Tali trattamenti potranno cessare in caso di scarso rendimento (fatturato da 0 a euro 200.00), o nel caso cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata” (vd. doc. 2 fascicolo della ricorrente).
Il documento che integra il contratto di agenzia stipulato tra le parti, non espressamente pagina 4 di 10 disconosciuto dal resistente, prevede dunque che per il primo anno di collaborazione i compensi vengano corrisposti all'agente in misura forfettaria, e precisamente mediante il pagamento:
- della somma di euro 2.500,00 mensili a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile a fine anno salvo il caso di credito dell'agente (e quindi da porre in compensazione con le provvigioni solo nel caso in cui l'ammontare delle provvigioni maturate nel corso dell'anno superi complessivi euro 30.000,00);
- della somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di acconto provvigionale conguagliabile a fine anno (e quindi da porre in compensazione con le provvigioni maturate nel corso dell'anno a prescindere dall'ammontare complessivo delle stesse).
Tali compensi risultano garantiti solo per il primo anno, con possibilità di proroga del trattamento consistente nell'acconto provvigionale mensile di euro 2.500,00 subordinata al raggiungimento di un obbiettivo di fatturato, nel corso del primo anno, pari a euro 250.000,00.
In ogni caso, la società nella suddetta lettera si riserva la possibilità di revocare tutti i trattamenti nel caso di scarso rendimento o di cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su propria iniziativa con decorrenza immediata (“Tali trattamenti potranno cessare in caso di scarso rendimento (fatturato da 0 a euro 200.00), o nel caso cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata”).
Ciò premesso in ordine al tenore letterale del documento integrativo prodotto dalla società, deve valutarsi quale attuazione in concreto sia stata dalle parti alle clausole in esso contenute, posto che, in base all'art. 1362 c.c. “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”.
Il controllo sulla concreta attuazione del contratto deve svolgersi, nel caso di specie, mediante l'analisi delle fatture prodotte dal resistente, da cui si evince che:
- nel corso del primo anno (dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020) la società ha costantemente erogato all'agente la somma mensile di euro 3.500,00 (oltre i.v.a.), con la causale “compenso minimo garantito mese di … + rimborso spese”;
- nel corso del secondo anno (dal 1° marzo 2020 fino al 16 ottobre 2020, data del recesso), la società ha costantemente erogato all'agente la somma mensile di euro 2.500,00 (oltre i.v.a.), con la causale “acconto compenso minimo garantito mese di …”.
Deve dunque anzitutto rilevarsi che la società risulta aver ridotto i pagamenti a titolo di compenso minimo garantito da euro 3.500,00 a euro 2.500,00 allo scadere del primo anno del rapporto di agenzia.
Tale misura appare essere stata adottata dalla committente in conformità alle previsioni della pagina 5 di 10 lettera integrativa del contratto di agenzia, ove è stabilito che il riconoscimento della somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di acconto provvigionale conguagliabile sia limitato al primo anno di contratto (“la presente per comunicarle che, quale condizione migliorativa il contratto di agenzia, per il primo anno di collaborazione le verrà riconosciuto quanto segue: […]”).
La società ha invece continuato a erogare costantemente, nel corso del secondo anno di contratto, la somma di euro 2.500,00 mensili a titolo di “acconto compenso minimo garantito”.
Per i mesi in cui tale somma non è stata integralmente versata, la committente ha provveduto a versare la somma di euro 2.500,00 oltre i.v.a. nel mese di agosto 2020, a titolo di “saldo compensi trattenuti marzo/aprile/maggio 2020”.
La somma che la committente ha continuato a erogare corrisponde a quella determinata nella lettera di integrazione a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile (se non in caso di credito dell'agente, vd. supra).
Nella lettera di integrazione è previsto, in relazione a tale posta retributiva, che “lo stesso trattamento sarà prorogato anche il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo di fatturato
(nel 1° anno) di euro 250.000 (duecentocinquantamila/00)”, nonché che tale trattamento potrà cessare in caso di scarso rendimento o nel caso di cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata.
Ciò posto, sulla base dell'analisi del contegno tenuto dalla committente dopo la scadenza del primo anno di contratto alla luce del tenore letterale delle previsioni contenute nella lettera di integrazione, deve ritenersi raggiunta la prova di un comportamento concludente da cui può desumersi, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., la volontà di escludere la natura di mero anticipo provvigionale conguagliabile delle somme mensilmente corrisposte all'agente dal 1° marzo 2020 al 16 ottobre 2020.
Depongono in tal senso i seguenti indici:
- la circostanza che la società abbia continuato a pagare all'agente la somma di euro 2.500,00 mensili, esattamente corrispondente a quella prevista nella lettera di integrazione a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile, di fatto prorogando tacitamente l'erogazione del trattamento di favore nonostante il mancato avverarsi della condizione cui è contrattualmente subordinata la proroga (“lo stesso trattamento sarà prorogato anche il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo di fatturato (nel 1° anno) di euro 250.000
(duecentocinquantamila/00);
- la circostanza che la società abbia sempre pagato tale somma mensile, anche dopo la scadenza del primo anno di contratto (quando ha cessato di pagare l'ulteriore somma di euro pagina 6 di 10 1.000,00 mensili in conformità alla lettera di integrazione), senza riserva alcuna di determinazione dei compensi definitivi;
- in negativo, la circostanza che la società committente non abbia cessato di pagare la somma di euro 2.500,00 allo scadere del primo anno, nonostante avrebbe potuto farlo in conformità alla previsione contenuta nella lettera di previsione per cui “Tali trattamenti potranno cessare in caso di scarso rendimento (fatturato da 0 a euro 200.000) […] su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata”, posto che l'agente ha fatturato euro 108.235,30 nel corso del primo anno;
- la circostanza che la causale delle fatture pagate contenga costantemente, nel corso del primo anno, la dicitura “compenso minimo garantito” e, con decorso dal mese di marzo 2020, in coincidenza con i mesi in cui la somma di euro 2.500,00 non è stata dapprima pagata integralmente, la dicitura “acconto compenso minimo garantito” (vedi mesi di marzo, aprile, maggio 2020); entrambe le locuzioni mal si conciliano con un compenso soltanto anticipato, e riportano dunque alla previsione dell'anticipo provvigionale non conguagliabile di cui alla lettera di integrazione;
- la circostanza che la committente abbia provveduto, senza che risultino esplicite richieste in tal senso da parte dell'agente, a saldare la differenza tra le somme erogate nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e quella prevista a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile (vd. fattura del mese di agosto 2020 con causale “saldo compensi trattenuti marzo/aprile/maggio
2020”), così corroborando l'affidamento dell'agente sulla spettanza di una somma minima garantita;
- la circostanza che la committente abbia cessato di versare all'agente la somma pattuita solo al momento dell'invio della lettera di recesso, in conformità alla previsione di cui alla lettera di integrazione per cui “Tali trattamenti potranno cessare […] nel caso cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata”.
In sostanza, tanto la pacifica ed incontestata sistematicità, continuità e cadenza mensile dei pagamenti, quanto la lunga inerzia da parte della preponente nel richiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso, intervenuta solo dopo diversi mesi dalla comunicazione della volontà di risolvere il rapporto, depongono per la consapevolezza delle parti della natura fissa di tali compensi, da qualificarsi come acconti provvigionali sottratti, secondo la lettera di integrazione, a qualsiasi operazione di “conguaglio” se non in caso di credito dell'agente.
D'altro canto, ai sensi di quanto disposto dell'art. 1362, comma 2, c.c., iniziata l'esecuzione del contratto, il “comune comportamento” delle parti è indubbiamente esplicativo della loro “comune volontà”, poiché proprio la condotta posta in essere in sede esecutiva lascia presumere che essa sia pagina 7 di 10 conforme al significato del contratto.
E quindi, a prescindere dalla constatazione dirimente che non vi è prova di una regolamentazione del pagamento delle provvigioni con riserva di determinazione dei compensi definitivi, deve ritenersi precluso il riconoscimento delle differenze provvigionali rivendicate in questa sede da quantomeno con riferimento al secondo anno di contratto. Parte_1
2.5. Per quanto concerne il primo anno di contratto, corrente dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio
2020, ha chiesto la restituzione della somma di euro 12.000,00 versati a titolo di Parte_1 acconti provvigionali soggetti a conguaglio con le provvigioni maturate dall'agente (in base alla lettera di integrazione nel primo anno è riconosciuto “un acconto provvigionale mensile di euro
1.000,00 (mille/00) con conguaglio a fine anno”.
La domanda deve ritenersi fondata limitatamente alla somma di euro 2.753,88, corrispondente alla differenza tra euro 12.000,00, pacificamente corrisposti a titolo di acconti conguagliabili, ed euro 9.246,12, maturati dall'agente a titolo di provvigioni nel periodo compreso tra il 1° marzo
2019 e il 16 ottobre 2020 (vd. estratto conto provvigionale del periodo, doc. 3 fascicolo della ricorrente).
3. La domanda riconvenzionale proposta dal resistente è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
In via riconvenzionale, ha domandato la condanna della società ricorrente: CP_1
- al pagamento della somma di euro 1.378,92, corrispondente alla differenza tra la somma di euro 2.500,00 spettante a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile per il mese di settembre e la somma di euro 1.121,08 in concreto ricevuta (vd. fattura del mese di settembre);
- al pagamento della somma di euro 2.500,00 asseritamente dovuta a titolo di compenso minimo garantito per il mese di ottobre 2020 o, in subordine, quantomeno al pagamento della somma di euro 492.95 a titolo di provvigioni maturate per il mese di ottobre 2020.
3.1. La domanda riconvenzionale risulta fondata, quanto alla posta retributiva richiesta per il mese di settembre 2020, posto che la società, mediante comportamenti concludenti, ha prorogato il riconoscimento della somma di euro 2.500,00 mensili a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile anche per il secondo anno di contratto (vd. punto 2 della motivazione).
Il resistente ha dunque diritto a percepire l'ulteriore somma di euro 1.378,92 per il mese di settembre 2020.
3.2. In relazione al mese di ottobre 2020, la mancata corresponsione dell'intera somma di euro
2.500,00 deve ritenersi giustificata alla luce della clausola contenuta nella lettera di integrazione secondo cui “Tali trattamenti (compreso il trattamento riconosciuto a titolo di acconto pagina 8 di 10 provvigionale non conguagliabile) potranno cessare […] nel caso cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata”.
La società, nell'esercizio della facoltà garantita da tale clausola, si è dunque legittimamente determinata a non corrispondere all'agente, nel momento in cui questi ha esercitato il recesso provocando la cessazione del mandato, il trattamento previsto nella lettera di integrazione.
Di contro, deve ritenersi dovuta all'agente la somma di euro 492.95 spettante a titolo di provvigioni maturate nel mese di ottobre 2020, posto che la lettera di integrazione non prevede la possibilità di revocare il pagamento degli importi dovuti a titolo di provvigioni in corrispondenza della cessazione del mandato.
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, deve essere accolto parzialmente il ricorso promosso da e per l'effetto deve essere condannato al pagamento Parte_1 CP_1
della somma di euro somma di euro 2.753,88, corrispondente alla differenza tra euro 12.000,00, corrisposti a titolo di acconti conguagliabili, e euro 9.246,12, maturati dall'agente a titolo di provvigioni nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 29 febbraio 2020.
Deve altresì essere accolta parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
e pertanto deve essere condannata al pagamento in favore del resistente della somma Parte_1
di euro di euro 1.378,92, corrispondente alla differenza tra la somma di euro 2.500,00 spettante a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile per il mese di settembre e la somma di euro
1.121,08 in concreto ricevuta, nonché al pagamento della somma di euro 492,95 spettante a titolo di provvigioni maturate nel mese di ottobre 2020, per la somma complessiva di euro 1.871,87.
Ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., il maggior credito di è parzialmente compensato Parte_1 con il controcredito di , fino a concorrenza di quest'ultimo, con effetto dalla data di CP_1 coesistenza delle rispettive voci creditorie, e per l'effetto deve essere condannato al CP_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle somme residue, pari ad euro 882,01, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c
5. In considerazione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara tenuto al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1
complessiva di euro 2.753,88, per i titoli di cui in parte motiva;
2) dichiara tenuta al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1
pagina 9 di 10 complessiva di euro 1.871,87, per i titoli di cui in parte motiva;
3) compensa parzialmente il maggior credito di di cui al punto 1 del dispositivo con Parte_1
il controcredito di di cui al punto 2 del dispositivo, fino a concorrenza di CP_1 quest'ultimo, con effetto dalla data di coesistenza delle rispettive voci creditorie, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di delle somme residue, pari ad CP_1 Parte_1
euro 882,01, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c.,
c.p.c.;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 17 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 150/2022 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Perugia, presso lo studio dell'avv. Massimo Regni, Parte_1
che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, CP_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, nei confronti di , esponendo: CP_1
- di svolgere attività di commercio di prodotti e macchinari odontoiatrici avvalendosi, per la commercializzazione dei propri prodotti, di numerosi agenti e capi area, che operano su tutto il territorio nazionale in base alle rispettive zone di competenza;
- che ha lavorato per come agente di commercio dal 1° marzo 2019 CP_1 Parte_1
al 16 ottobre 2020, data delle sue dimissioni, in forza di un contratto di agenzia del 1° marzo 2019;
- che all'agente è stato riconosciuto un acconto provvigionale mensile di euro 2.500,00 per un totale annuo di euro 30.000,00 in forza di quanto pattuito nella lettera di “integrazione al mandato di agenzia”, importo garantito e quindi non soggetto a compensazione;
- che all'agente, con la medesima lettera di integrazione al mandato, è stato riconosciuto anche un acconto mensile di euro 1.000,00, importo non garantito e da conguagliare con le provvigioni effettivamente maturate dall'agente;
- che con la lettera di integrazione è stato convenuto che tali trattamenti sarebbero stati prorogati anche il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo di fatturato, nel primo anno, di euro
250.000,00;
pagina 1 di 10 - che in realtà, ha fatturato nel primo anno la somma complessiva di euro CP_1
108.235,30, maturando provvigioni per euro 9.246,12, non raggiungendo l'obbiettivo di fatturato minimo;
- che poiché non ha raggiunto il fatturato minimo nel primo anno il garantito non CP_1
è stato prorogato da marzo 2020;
- che successivamente al febbraio 2020 e fino alla cessazione del mandato, avvenuta per recesso dell'agente in data 16 ottobre 2020, nonostante la revoca dei trattamenti incentivanti ma sempre per agevolare l'agente, la committente ha comunque erogato a a titolo di acconti CP_1
provvigionali la somma complessiva di euro 13.500,00;
- che nel periodo compreso tra marzo e agosto 2020 ha fatturato CP_1
complessivamente euro 83.199,44 e maturato provvigioni per euro 6.452,89;
- che pertanto deve restituire all'azienda la somma risultante dalla sottrazione di CP_1
euro 6.452,89 a euro 13.500,00, pari a euro 7.047,11;
- che all'esito dei conteggi effettuati dalla società è risultato che all'agente sono stati erogati acconti provvigionali conguagliabili superiori alle provvigioni effettivamente maturate, per la somma complessiva di euro 19.047,11 (euro 12.000,00 per il periodo marzo 2019-febbraio 2020, euro 7.047,11 per il periodo marzo-agosto 2020);
- che da tale importo deve essere detratto quello dovuto all'agente a titolo di provvigioni per il mese di ottobre 2020, nella misura di euro 492,25;
- che operando le dovute compensazioni dovrebbe restituire all'azienda l'importo CP_1
complessivo netto di euro 18.554,86 indebitamente percepito.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, ha domandato la condanna di Parte_1 CP_1
alla restituzione di euro 18.554,86 indebitamente percepita, oltre interessi dal dovuto al saldo
[...]
effettivo e danno da svalutazione monetaria.
ha resistito in giudizio, contestando l'avversa ricostruzione in fatto e in diritto e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il resistente ha altresì formulato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società al pagamento della differenza tra il compenso minimo garantito, determinato nella misura di euro
2.500, e la misura della somma effettivamente corrispostagli per il mese di settembre 2020 (euro
1.121,08), nonché al pagamento del compenso minimo garantito, o in subordine delle provvigioni maturate, per il mese di ottobre 2020, per complessivi euro 3.878,92, o, in subordine, euro
1.871,87, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
pagina 2 di 10 2.1. ha dedotto che, a dispetto degli accordi contrattuali intervenuti con l'agente Parte_1
, a quest'ultimo sarebbero state liquidate, per tutta la durata del rapporto, importi a CP_1 titolo di acconto provvigionale, mai portati in detrazione all'atto della cessazione del rapporto.
In particolare, nel corso del primo anno di vigenza del contratto di agenzia (dal 1° marzo 2019 al
29 febbraio 2020), la società avrebbe corrisposto all'agente acconti provvigionali per euro
2.500,00 mensili come “importo garantito e quindi non soggetto a compensazione” e per ulteriori euro 1.000,00 mensili a titolo di “importo non garantito e da conguagliare con le provvigioni effettivamente maturate dall'agente”; nel corso del secondo anno (dal 1° marzo 2020 fino al 16 ottobre 2020, data del recesso), nonostante l'asserita revoca dei trattamenti incentivanti, la società avrebbe comunque corrisposto all'agente la somma complessiva di euro 13.500,00 nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, al fine di agevolare l'agente; il tutto a fronte di provvigioni maturate nel primo anno per euro 9.246,12 (a fronte di un fatturato pari a euro 108.235,30) e nel secondo anno per euro 6.452,89 (a fronte di un fatturato pari a euro 83.199,44). ha chiesto, pertanto, la ripetizione delle somme incassate dall'agente in misura Parte_1
superiore a quelle effettivamente maturate e dovute a titolo di compenso provvigionale.
La questione controversa involge dunque la natura delle somme percepite in misura fissa ed in via continuativa dal 1° marzo 2019 al 16 ottobre 2020, data del recesso (precisando che la misura delle somme è variata tra il primo e il secondo anno), dovendosi stabilire se le stesse rivestano o meno natura di 'anticipo provvigionale', da conguagliare con le provvigioni effettivamente maturate per gli affari conclusi dall'agente.
Nel caso in cui fosse accertata la natura di anticipo provvigionale conguagliabile di dette somme, infatti, emergerebbe un debito dell'agente nei confronti della preponente, di misura pari alla differenza tra l'ammontare delle somme effettivamente percepite e quello delle provvigioni dal medesimo maturate, calcolate in percentuale sugli affari conclusi in favore della mandante nel periodo ricompreso tra marzo 2019 e ottobre 2020.
2.2. Deve preliminarmente osservarsi che nel rapporto di agenzia il corrispettivo spettante all'agente per la propria attività è previsto dall'art. 1748 c.c., ai sensi del quale “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione”.
Il richiamo al concetto di provvigione, pertanto, lascerebbe intendere che il compenso dell'agente debba essere calcolato in misura percentuale in proporzione ai risultati raggiunti e al profitto ricavato dalla mandante.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che “nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione
pagina 3 di 10 determinata in misura et percentuale sull'importo degli affari, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso (Cass.
9.10.1991 n. 10588), essendo anche ammessa la previsione di un "minimo forfettario" (Cass. n. 1346/1975) e di un "minimo mensile" (Cass. n. 34/1980)” (Cass.
Civ. Sez. L. 3 marzo 2016 n. 4217).
Si osserva, inoltre, come l'art. 6 co. 3 della Direttiva 653/1986, ammetta una interpretazione diversa da quella che ritiene l'elemento rischio preponderante nel contratto di agenzia, nel passaggio in cui stabilisce, che gli artt. da 7 a 12 della Direttiva, riferiti per l'appunto al compenso provvigionale, non si applicano “nella misura in cui l'agente commerciale non sia retribuito parzialmente o totalmente a provvigione”, ammettendo quindi implicitamente una forma di remunerazione che prescinda in tutto o in parte da un compenso di natura provvigionale.
2.3. Nel caso di specie, la disciplina dei compensi spettanti all'agente è contenuta nel contratto di agenzia stipulato tra e , che regola la determinazione della misura delle Parte_1 CP_1
provvigioni, sui cui termini non vi è controversia (doc. 1 fascicolo della ricorrente), e nella lettera di integrazione al mandato di agenzia, sottoscritta dalla sola committente, che prevede testualmente quanto segue:
“la presente per comunicarle che, quale condizione migliorativa il contratto di agenzia, per il primo anno di collaborazione le verrà riconosciuto quanto segue:
- un acconto provvigionale mensile di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per un totale annuo di euro 30.000,00 (trentamila/00) che sarà conguagliato a fine di ogni anno soltanto ove ricorra la condizione di suo credito nei confronti dell'azienda;
- lo stesso trattamento sarà prorogato anche il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo di fatturato (nel 1° anno) di euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- un acconto provvigionale mensile di euro 1.000,00 (mille/00) con conguaglio a fine anno;
- un premio una tantum di euro 5.000,00 (cinquemila/00), a raggiungimento nel primo anno di collaborazione di un fatturato uguale o superiore a euro 350.000 (trecentocinquantamila/00);
- indennità di clientela, che sarà liquidata in due rate: 50% ad inizio collaborazione e 50% all'inizio del secondo anno di collaborazione;
- eventuale indennità di preavviso verso la vostra attuale preponente, nel caso non venga rispettato il periodo previsto dal contratto, oltre la tutela legale ed economica conseguente.
Tali trattamenti potranno cessare in caso di scarso rendimento (fatturato da 0 a euro 200.00), o nel caso cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata” (vd. doc. 2 fascicolo della ricorrente).
Il documento che integra il contratto di agenzia stipulato tra le parti, non espressamente pagina 4 di 10 disconosciuto dal resistente, prevede dunque che per il primo anno di collaborazione i compensi vengano corrisposti all'agente in misura forfettaria, e precisamente mediante il pagamento:
- della somma di euro 2.500,00 mensili a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile a fine anno salvo il caso di credito dell'agente (e quindi da porre in compensazione con le provvigioni solo nel caso in cui l'ammontare delle provvigioni maturate nel corso dell'anno superi complessivi euro 30.000,00);
- della somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di acconto provvigionale conguagliabile a fine anno (e quindi da porre in compensazione con le provvigioni maturate nel corso dell'anno a prescindere dall'ammontare complessivo delle stesse).
Tali compensi risultano garantiti solo per il primo anno, con possibilità di proroga del trattamento consistente nell'acconto provvigionale mensile di euro 2.500,00 subordinata al raggiungimento di un obbiettivo di fatturato, nel corso del primo anno, pari a euro 250.000,00.
In ogni caso, la società nella suddetta lettera si riserva la possibilità di revocare tutti i trattamenti nel caso di scarso rendimento o di cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su propria iniziativa con decorrenza immediata (“Tali trattamenti potranno cessare in caso di scarso rendimento (fatturato da 0 a euro 200.00), o nel caso cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata”).
Ciò premesso in ordine al tenore letterale del documento integrativo prodotto dalla società, deve valutarsi quale attuazione in concreto sia stata dalle parti alle clausole in esso contenute, posto che, in base all'art. 1362 c.c. “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”.
Il controllo sulla concreta attuazione del contratto deve svolgersi, nel caso di specie, mediante l'analisi delle fatture prodotte dal resistente, da cui si evince che:
- nel corso del primo anno (dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020) la società ha costantemente erogato all'agente la somma mensile di euro 3.500,00 (oltre i.v.a.), con la causale “compenso minimo garantito mese di … + rimborso spese”;
- nel corso del secondo anno (dal 1° marzo 2020 fino al 16 ottobre 2020, data del recesso), la società ha costantemente erogato all'agente la somma mensile di euro 2.500,00 (oltre i.v.a.), con la causale “acconto compenso minimo garantito mese di …”.
Deve dunque anzitutto rilevarsi che la società risulta aver ridotto i pagamenti a titolo di compenso minimo garantito da euro 3.500,00 a euro 2.500,00 allo scadere del primo anno del rapporto di agenzia.
Tale misura appare essere stata adottata dalla committente in conformità alle previsioni della pagina 5 di 10 lettera integrativa del contratto di agenzia, ove è stabilito che il riconoscimento della somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di acconto provvigionale conguagliabile sia limitato al primo anno di contratto (“la presente per comunicarle che, quale condizione migliorativa il contratto di agenzia, per il primo anno di collaborazione le verrà riconosciuto quanto segue: […]”).
La società ha invece continuato a erogare costantemente, nel corso del secondo anno di contratto, la somma di euro 2.500,00 mensili a titolo di “acconto compenso minimo garantito”.
Per i mesi in cui tale somma non è stata integralmente versata, la committente ha provveduto a versare la somma di euro 2.500,00 oltre i.v.a. nel mese di agosto 2020, a titolo di “saldo compensi trattenuti marzo/aprile/maggio 2020”.
La somma che la committente ha continuato a erogare corrisponde a quella determinata nella lettera di integrazione a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile (se non in caso di credito dell'agente, vd. supra).
Nella lettera di integrazione è previsto, in relazione a tale posta retributiva, che “lo stesso trattamento sarà prorogato anche il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo di fatturato
(nel 1° anno) di euro 250.000 (duecentocinquantamila/00)”, nonché che tale trattamento potrà cessare in caso di scarso rendimento o nel caso di cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata.
Ciò posto, sulla base dell'analisi del contegno tenuto dalla committente dopo la scadenza del primo anno di contratto alla luce del tenore letterale delle previsioni contenute nella lettera di integrazione, deve ritenersi raggiunta la prova di un comportamento concludente da cui può desumersi, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., la volontà di escludere la natura di mero anticipo provvigionale conguagliabile delle somme mensilmente corrisposte all'agente dal 1° marzo 2020 al 16 ottobre 2020.
Depongono in tal senso i seguenti indici:
- la circostanza che la società abbia continuato a pagare all'agente la somma di euro 2.500,00 mensili, esattamente corrispondente a quella prevista nella lettera di integrazione a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile, di fatto prorogando tacitamente l'erogazione del trattamento di favore nonostante il mancato avverarsi della condizione cui è contrattualmente subordinata la proroga (“lo stesso trattamento sarà prorogato anche il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo di fatturato (nel 1° anno) di euro 250.000
(duecentocinquantamila/00);
- la circostanza che la società abbia sempre pagato tale somma mensile, anche dopo la scadenza del primo anno di contratto (quando ha cessato di pagare l'ulteriore somma di euro pagina 6 di 10 1.000,00 mensili in conformità alla lettera di integrazione), senza riserva alcuna di determinazione dei compensi definitivi;
- in negativo, la circostanza che la società committente non abbia cessato di pagare la somma di euro 2.500,00 allo scadere del primo anno, nonostante avrebbe potuto farlo in conformità alla previsione contenuta nella lettera di previsione per cui “Tali trattamenti potranno cessare in caso di scarso rendimento (fatturato da 0 a euro 200.000) […] su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata”, posto che l'agente ha fatturato euro 108.235,30 nel corso del primo anno;
- la circostanza che la causale delle fatture pagate contenga costantemente, nel corso del primo anno, la dicitura “compenso minimo garantito” e, con decorso dal mese di marzo 2020, in coincidenza con i mesi in cui la somma di euro 2.500,00 non è stata dapprima pagata integralmente, la dicitura “acconto compenso minimo garantito” (vedi mesi di marzo, aprile, maggio 2020); entrambe le locuzioni mal si conciliano con un compenso soltanto anticipato, e riportano dunque alla previsione dell'anticipo provvigionale non conguagliabile di cui alla lettera di integrazione;
- la circostanza che la committente abbia provveduto, senza che risultino esplicite richieste in tal senso da parte dell'agente, a saldare la differenza tra le somme erogate nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e quella prevista a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile (vd. fattura del mese di agosto 2020 con causale “saldo compensi trattenuti marzo/aprile/maggio
2020”), così corroborando l'affidamento dell'agente sulla spettanza di una somma minima garantita;
- la circostanza che la committente abbia cessato di versare all'agente la somma pattuita solo al momento dell'invio della lettera di recesso, in conformità alla previsione di cui alla lettera di integrazione per cui “Tali trattamenti potranno cessare […] nel caso cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata”.
In sostanza, tanto la pacifica ed incontestata sistematicità, continuità e cadenza mensile dei pagamenti, quanto la lunga inerzia da parte della preponente nel richiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso, intervenuta solo dopo diversi mesi dalla comunicazione della volontà di risolvere il rapporto, depongono per la consapevolezza delle parti della natura fissa di tali compensi, da qualificarsi come acconti provvigionali sottratti, secondo la lettera di integrazione, a qualsiasi operazione di “conguaglio” se non in caso di credito dell'agente.
D'altro canto, ai sensi di quanto disposto dell'art. 1362, comma 2, c.c., iniziata l'esecuzione del contratto, il “comune comportamento” delle parti è indubbiamente esplicativo della loro “comune volontà”, poiché proprio la condotta posta in essere in sede esecutiva lascia presumere che essa sia pagina 7 di 10 conforme al significato del contratto.
E quindi, a prescindere dalla constatazione dirimente che non vi è prova di una regolamentazione del pagamento delle provvigioni con riserva di determinazione dei compensi definitivi, deve ritenersi precluso il riconoscimento delle differenze provvigionali rivendicate in questa sede da quantomeno con riferimento al secondo anno di contratto. Parte_1
2.5. Per quanto concerne il primo anno di contratto, corrente dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio
2020, ha chiesto la restituzione della somma di euro 12.000,00 versati a titolo di Parte_1 acconti provvigionali soggetti a conguaglio con le provvigioni maturate dall'agente (in base alla lettera di integrazione nel primo anno è riconosciuto “un acconto provvigionale mensile di euro
1.000,00 (mille/00) con conguaglio a fine anno”.
La domanda deve ritenersi fondata limitatamente alla somma di euro 2.753,88, corrispondente alla differenza tra euro 12.000,00, pacificamente corrisposti a titolo di acconti conguagliabili, ed euro 9.246,12, maturati dall'agente a titolo di provvigioni nel periodo compreso tra il 1° marzo
2019 e il 16 ottobre 2020 (vd. estratto conto provvigionale del periodo, doc. 3 fascicolo della ricorrente).
3. La domanda riconvenzionale proposta dal resistente è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
In via riconvenzionale, ha domandato la condanna della società ricorrente: CP_1
- al pagamento della somma di euro 1.378,92, corrispondente alla differenza tra la somma di euro 2.500,00 spettante a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile per il mese di settembre e la somma di euro 1.121,08 in concreto ricevuta (vd. fattura del mese di settembre);
- al pagamento della somma di euro 2.500,00 asseritamente dovuta a titolo di compenso minimo garantito per il mese di ottobre 2020 o, in subordine, quantomeno al pagamento della somma di euro 492.95 a titolo di provvigioni maturate per il mese di ottobre 2020.
3.1. La domanda riconvenzionale risulta fondata, quanto alla posta retributiva richiesta per il mese di settembre 2020, posto che la società, mediante comportamenti concludenti, ha prorogato il riconoscimento della somma di euro 2.500,00 mensili a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile anche per il secondo anno di contratto (vd. punto 2 della motivazione).
Il resistente ha dunque diritto a percepire l'ulteriore somma di euro 1.378,92 per il mese di settembre 2020.
3.2. In relazione al mese di ottobre 2020, la mancata corresponsione dell'intera somma di euro
2.500,00 deve ritenersi giustificata alla luce della clausola contenuta nella lettera di integrazione secondo cui “Tali trattamenti (compreso il trattamento riconosciuto a titolo di acconto pagina 8 di 10 provvigionale non conguagliabile) potranno cessare […] nel caso cessazione/rescissione del mandato di agenzia, su iniziativa della casa mandante con decorrenza immediata”.
La società, nell'esercizio della facoltà garantita da tale clausola, si è dunque legittimamente determinata a non corrispondere all'agente, nel momento in cui questi ha esercitato il recesso provocando la cessazione del mandato, il trattamento previsto nella lettera di integrazione.
Di contro, deve ritenersi dovuta all'agente la somma di euro 492.95 spettante a titolo di provvigioni maturate nel mese di ottobre 2020, posto che la lettera di integrazione non prevede la possibilità di revocare il pagamento degli importi dovuti a titolo di provvigioni in corrispondenza della cessazione del mandato.
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, deve essere accolto parzialmente il ricorso promosso da e per l'effetto deve essere condannato al pagamento Parte_1 CP_1
della somma di euro somma di euro 2.753,88, corrispondente alla differenza tra euro 12.000,00, corrisposti a titolo di acconti conguagliabili, e euro 9.246,12, maturati dall'agente a titolo di provvigioni nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 29 febbraio 2020.
Deve altresì essere accolta parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
e pertanto deve essere condannata al pagamento in favore del resistente della somma Parte_1
di euro di euro 1.378,92, corrispondente alla differenza tra la somma di euro 2.500,00 spettante a titolo di acconto provvigionale non conguagliabile per il mese di settembre e la somma di euro
1.121,08 in concreto ricevuta, nonché al pagamento della somma di euro 492,95 spettante a titolo di provvigioni maturate nel mese di ottobre 2020, per la somma complessiva di euro 1.871,87.
Ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., il maggior credito di è parzialmente compensato Parte_1 con il controcredito di , fino a concorrenza di quest'ultimo, con effetto dalla data di CP_1 coesistenza delle rispettive voci creditorie, e per l'effetto deve essere condannato al CP_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle somme residue, pari ad euro 882,01, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c
5. In considerazione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara tenuto al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1
complessiva di euro 2.753,88, per i titoli di cui in parte motiva;
2) dichiara tenuta al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1
pagina 9 di 10 complessiva di euro 1.871,87, per i titoli di cui in parte motiva;
3) compensa parzialmente il maggior credito di di cui al punto 1 del dispositivo con Parte_1
il controcredito di di cui al punto 2 del dispositivo, fino a concorrenza di CP_1 quest'ultimo, con effetto dalla data di coesistenza delle rispettive voci creditorie, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di delle somme residue, pari ad CP_1 Parte_1
euro 882,01, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c.,
c.p.c.;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 17 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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