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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 8985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8985 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.9133/2023 R.G. Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata in decisione all'udienza del 13/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9133/2023 R.G. Cont.
tra
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Portanova n° 6 presso lo studio dell'avv. Dario Migliaccio (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
Opponente
e
in CO (NA) (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amm.re p.t. Geom. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. RO PP (C.F. ) ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via RO Scarlatti n° 60
Opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 196/2023 emesso dal Tribunale di Napoli .
conclusioni per le parti: come da rispettivi atti introduttivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte opposta, il Condominio sito in CO, , ha ottenuto dall'intestato Controparte_1
Tribunale il decreto ingiuntivo n° 196/2023 con il quale è stato ingiunto al , Parte_1
proprietaria di un immobile e pertinenza all'interno dello stabile, il pagamento di € 27.134,78.oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali, sia ordinari che straordinari, in particolare:- €
21.396,89 per bilancio accorpato anno 2021;- € 874,02 per bilancio ordinario anno 2022;- € 335,58 per bilancio locale condominiale 2021;- € 92,94 per compenso geologo;
- € 4.435,35 per rifacimento ascensore, approvati alle riunioni assembleari del 4-5/4/2022, del 10-11/2021 e del 3-4/11/2022 ed opponendosi in questa sede la chiede revocarsi il decreto per illegittimità della pretesa e Pt_1
stante l'avvenuto versamento di alcune somme tramite bonifici bancari tra il 2022 ed il 2023 .
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell' opposizione e la sua procedibilità mentre nel merito va evidenziato che la qualifica di condomina in capo alla società non è contestata ( cfr sent
Cass SU n. 2951/2016) e comprovata indiziariamente dalla copia dei verbali assembleari e dei bilanci annuali in atti;
infine va rilevato che la procedura di mediazione è stata ritualmente espletata il 9/2/2024 su invito del giudice all'udienza del 9/1/2024 , di tal che la domanda è perfettamente procedibile .
La causa va poi decisa alla luce del recente intervento delle S.U. della S.C. che con la dirimente sentenza n. 9839 del 14/4/2021 ha statuito che: “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”; inoltre la stessa pronuncia ha richiamato la precedente la sentenza della S.C. a S-U. n. 4806 del 2005, che, nel ribadire il principio appena richiamato, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle "annullabili" nei seguenti termini: «debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» ed ancora la sentenza del 2021 ha rilevato: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
Nella fattispecie in esame va in primis rilevato che in sede di mediazione , il 19/2/2024, il ha rinunciato alla pretesa di € 4.4.35,35 ( rifacimento ascensori) nonché alle pretese CP_1
di € 874,02 per bilancio ordinario anno 2022 e di € 335,58 per bilancio locale condominiale 2021 stante l'avvenuto pagamento rispettivamente con bonifico di €953,44 del 22/2/2023 e con bonifico di € 317,68 del 6/12/2022 nelle more del deposito e la notifica del decreto ingiuntivo;
non solo, ma entrambi i procuratori, all'udienza del 13/6/2025, ha confermato che detraendo dall'originaria somma ingiunta, € 27.134,78, gli importi suindicati, pagati o rinunciati, residua quale dovuto, secondo l'assunto del ma contestato dalla €21.489,83. CP_1 Pt_1
In ordine a tale somma, la stessa è stata approvata in modo chiaro e specifico con le delibere assembleari del 4-5/4/2022, del 10-11/2021 e del 3-4/11/2022 che non sono tate impugnate neppure in questa sede con domanda riconvenzionale;
poiché nessuno dei motivi di invalidità addotti dalla nell'atto di citazione (“incongruenza tra l'importo di cui al bilancio accorpato anno 2021 Pt_1
di € 28.686,36 e l'importo di €21.396,89 preteso dall'opposto “per bilancio accorpato anno 2021”,
“carenza di titolarità del preteso credito per lavori fabbricato ., Controparte_3
“illegittimità del bilancio accorpato”, “mancata ricezione della documentazione giustificativa richiesta all'amministratore” ) è in astratto motivo di nullità delle delibere in quanto tali motivi attengono a profili di mero annullamento, ivi compresa l'eventuale violazione dell'art 1130 bis cpc;
poiché i fatti impeditivi ed estintivi anteriori alla delibera dovevano essere fatti valere formulando un'apposita domanda riconvenzionale di annullamento ( salva l'eventuale eccezione di decadenza), per tali motivi le suddette doglianze dedotte dall'opponente non possono essere esaminate e in quanto inammissibili comportano il rigetto dell'opposizione sul punto.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo n° 196/2023 va revocato e condannata al Parte_1
pagamento, in favore del condominio sito in CO , al pagamento di Controparte_1
€21.489,83 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Le spese di lite della fase monitoria e di opposizione vanno compensate per 1/3 anche in considerazione delle somme rinunciate e per il resto liquidate in dispositivo, scaglione fino ad
€26.000,00 del DM 55/2014, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, poste a carico di con attribuzione in favore dell'avv.to RO PP. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 196/2023 emesso dal Tribunale di Napoli e condanna
[...]
a pagare, in favore del condominio sito in CO , €21.489,83 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Compensa per 1/3 le spese della fase monitoria e di opposizione e per il resto condanna
[...]
, a pagare le spese di lite in favore dell'opposto condominio che liquida per la fase Parte_1
monitoria in € 368,00 per compenso ed €190,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to
RO PP e per la fase di opposizione in €2.000,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to RO PP.
Napoli 10/10/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata in decisione all'udienza del 13/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9133/2023 R.G. Cont.
tra
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Portanova n° 6 presso lo studio dell'avv. Dario Migliaccio (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
Opponente
e
in CO (NA) (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amm.re p.t. Geom. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. RO PP (C.F. ) ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via RO Scarlatti n° 60
Opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 196/2023 emesso dal Tribunale di Napoli .
conclusioni per le parti: come da rispettivi atti introduttivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte opposta, il Condominio sito in CO, , ha ottenuto dall'intestato Controparte_1
Tribunale il decreto ingiuntivo n° 196/2023 con il quale è stato ingiunto al , Parte_1
proprietaria di un immobile e pertinenza all'interno dello stabile, il pagamento di € 27.134,78.oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali, sia ordinari che straordinari, in particolare:- €
21.396,89 per bilancio accorpato anno 2021;- € 874,02 per bilancio ordinario anno 2022;- € 335,58 per bilancio locale condominiale 2021;- € 92,94 per compenso geologo;
- € 4.435,35 per rifacimento ascensore, approvati alle riunioni assembleari del 4-5/4/2022, del 10-11/2021 e del 3-4/11/2022 ed opponendosi in questa sede la chiede revocarsi il decreto per illegittimità della pretesa e Pt_1
stante l'avvenuto versamento di alcune somme tramite bonifici bancari tra il 2022 ed il 2023 .
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell' opposizione e la sua procedibilità mentre nel merito va evidenziato che la qualifica di condomina in capo alla società non è contestata ( cfr sent
Cass SU n. 2951/2016) e comprovata indiziariamente dalla copia dei verbali assembleari e dei bilanci annuali in atti;
infine va rilevato che la procedura di mediazione è stata ritualmente espletata il 9/2/2024 su invito del giudice all'udienza del 9/1/2024 , di tal che la domanda è perfettamente procedibile .
La causa va poi decisa alla luce del recente intervento delle S.U. della S.C. che con la dirimente sentenza n. 9839 del 14/4/2021 ha statuito che: “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”; inoltre la stessa pronuncia ha richiamato la precedente la sentenza della S.C. a S-U. n. 4806 del 2005, che, nel ribadire il principio appena richiamato, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle "annullabili" nei seguenti termini: «debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» ed ancora la sentenza del 2021 ha rilevato: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
Nella fattispecie in esame va in primis rilevato che in sede di mediazione , il 19/2/2024, il ha rinunciato alla pretesa di € 4.4.35,35 ( rifacimento ascensori) nonché alle pretese CP_1
di € 874,02 per bilancio ordinario anno 2022 e di € 335,58 per bilancio locale condominiale 2021 stante l'avvenuto pagamento rispettivamente con bonifico di €953,44 del 22/2/2023 e con bonifico di € 317,68 del 6/12/2022 nelle more del deposito e la notifica del decreto ingiuntivo;
non solo, ma entrambi i procuratori, all'udienza del 13/6/2025, ha confermato che detraendo dall'originaria somma ingiunta, € 27.134,78, gli importi suindicati, pagati o rinunciati, residua quale dovuto, secondo l'assunto del ma contestato dalla €21.489,83. CP_1 Pt_1
In ordine a tale somma, la stessa è stata approvata in modo chiaro e specifico con le delibere assembleari del 4-5/4/2022, del 10-11/2021 e del 3-4/11/2022 che non sono tate impugnate neppure in questa sede con domanda riconvenzionale;
poiché nessuno dei motivi di invalidità addotti dalla nell'atto di citazione (“incongruenza tra l'importo di cui al bilancio accorpato anno 2021 Pt_1
di € 28.686,36 e l'importo di €21.396,89 preteso dall'opposto “per bilancio accorpato anno 2021”,
“carenza di titolarità del preteso credito per lavori fabbricato ., Controparte_3
“illegittimità del bilancio accorpato”, “mancata ricezione della documentazione giustificativa richiesta all'amministratore” ) è in astratto motivo di nullità delle delibere in quanto tali motivi attengono a profili di mero annullamento, ivi compresa l'eventuale violazione dell'art 1130 bis cpc;
poiché i fatti impeditivi ed estintivi anteriori alla delibera dovevano essere fatti valere formulando un'apposita domanda riconvenzionale di annullamento ( salva l'eventuale eccezione di decadenza), per tali motivi le suddette doglianze dedotte dall'opponente non possono essere esaminate e in quanto inammissibili comportano il rigetto dell'opposizione sul punto.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo n° 196/2023 va revocato e condannata al Parte_1
pagamento, in favore del condominio sito in CO , al pagamento di Controparte_1
€21.489,83 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Le spese di lite della fase monitoria e di opposizione vanno compensate per 1/3 anche in considerazione delle somme rinunciate e per il resto liquidate in dispositivo, scaglione fino ad
€26.000,00 del DM 55/2014, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, poste a carico di con attribuzione in favore dell'avv.to RO PP. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 196/2023 emesso dal Tribunale di Napoli e condanna
[...]
a pagare, in favore del condominio sito in CO , €21.489,83 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Compensa per 1/3 le spese della fase monitoria e di opposizione e per il resto condanna
[...]
, a pagare le spese di lite in favore dell'opposto condominio che liquida per la fase Parte_1
monitoria in € 368,00 per compenso ed €190,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to
RO PP e per la fase di opposizione in €2.000,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to RO PP.
Napoli 10/10/2025 Il Giudice