Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 299
CASS
Sentenza 11 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di "diritto di visita" dei minori (che riceve riconoscimento sia dall'art. 30, comma primo, Cost., sia dall'art. 147 cod. civ.), la Convenzione dell'Aja e la legge n. 64 del 1994 sono applicabili non solo nei casi in cui manchi un provvedimento statale regolatore del diritto stesso, ma anche nei casi in cui si invochi la tutela dell'esercizio effettivo di un diritto già riconosciuto e disciplinato dal giudice competente, al fine di rimuovere gli ostacoli frapposti dal genitore affidatario alla sua attuazione. Tale ultimo accertamento compete al giudice di merito, con apprezzamento in fatto che, se congruamente e logicamente motivato, non è suscettibile di censura da parte del giudice di legittimità (nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato il giudizio di merito secondo cui la remissione al padre affidatario della regolamentazione degli incontri delle figlie minori con la madre residente in altro Stato non integrava una sostanziale denegazione del diritto di visita, ne' valeva di per sè a determinare un effettivo ostacolo al suo esercizio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 299
    Data del deposito : 11 gennaio 2002

    Testo completo