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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2182/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 1°dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2182/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio VERRECCHIA come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, via Visocchi n. 12
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio CP_1
AM, HI TO, EN GN e IL AN come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Frosinone, Via Tiburtina n. 66
- resistente
Oggetto: cambio appalto – clausola sociale – diritto all'assunzione
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 28.10.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto la dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
− condannare la società resistente all'immediata assunzione del lavoratore, con riconoscimento dell'anzianità pregressa
e di tutti i trattamenti salariali e i diritti normativi, nel rispetto della clausola sociale, del CCNL di categoria nonché dell'accordo sindacale sottoscritto in data 05.11.2018 in virtù del quale la società avrebbe dovuto assumere
i lavoratori al rientro del periodo di malattia;
− condannare la società al risarcimento del danno da perdita di chance subito dal lavoratore, da liquidarsi CP_1 in via equitativa, per i motivi di cui sopra;
− condannare la controparte al pagamento di spese e compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
2. Il ricorrente espone di essere stato assunto in data 20.10.2008, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della Capodarco Società Cooperativa Sociale Integrata, dal 2019 Acapo S.C.S.I.; di essere stato inquadrato nel 5° livello del CCNL Cooperative Sociali;
di avere svolto la mansione di coordinatore delle risorse umane e successivamente di responsabile d'area presso il CUP della , in virtù dell'aggiudicazione da parte della suddetta cooperativa della Parte_2 gara d'appalto per l'acquisizione del servizio CUP occorrente alle;
di essere Parte_3 stato nominato quale preposto ai fini della sicurezza presso la commessa della che, Parte_2 nell'anno 2017, a seguito di indizione di nuova gara d'appalto per il servizio CUP necessario alle
[...]
, la subentrava alla quale nuova aggiudicataria per Parte_3 CP_1 Parte_4 la;
che, in data 5.11.2018, la società subentrante sottoscriveva con le organizzazioni Parte_2 sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati un accordo relativo all'avviamento degli appalti
CUP , lotti 2, 3 e 4, in forza del quale gli operatori della cooperativa uscente Pt_3 Parte_4 passavano di diritto alle dipendenze della di non essere stato coinvolto nel passaggio di CP_1 personale alle dipendenze dell'impresa subentrante in quanto assente dal lavoro per malattia dal
16.10.2018 al 17.9.2019 a causa di una seria patologia con conseguente ricovero ospedaliero;
di essere stato successivamente assente dal lavoro per congedo straordinario per assistenza a familiare in condizione di disabilità grave dal 19.9.2019 al 14.8.2021; di avere fruito di un congedo per lutto, sopravvenuto il decesso del familiare assistito in data 14.8.2021, fino al 17.8.2021; di essere stato successivamente assente per malattia dal 18.8.2021 al 18.9.2021, dal 20.12.2021 al 24.12.2021, dal
10.1.2022 al 21.1.2022; di avere inoltrato alla società convenuta richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro con missive del 6.9.2021 e del 21.12.2021, rimaste prive di riscontro;
che, a seguito della indizione di una nuova gara d'appalto con determina n. G16074 del 21.12.2021 della Parte_3 Part per l'acquisizione del servizio CUP occorrente alle della medesima Regione, si aggiudicava l'appalto una terza società, alla quale la era tenuta a trasmettere la lista degli operatori da CP_1 assumersi in via automatica.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che la società convenuta è da ritenersi doppiamente inadempiente, per non avere assunto il lavoratore nel settembre 2021, al termine del periodo di malattia e di congedo, in ottemperanza alla clausola sociale dell'accordo sindacale del 5.11.2018 e della specifica previsione del paragrafo 6, ai sensi del quale “alla data del subentro effettivo i lavoratori e lavoratrici in maternità, infortunio, malattia e ulteriori circostanze per le quali è prevista la conservazione del posto di lavoro, Cont resteranno a carico dell'azienda uscente fino a conclusione dell'evento per essere successivamente assunto dall alle condizioni di cui sopra”, e per non avere successivamente trasmesso alla nuova società subentrante nell'appalto il nominativo del ricorrente nella lista degli operatori aventi diritto all'assunzione e ricollocazione sull'appalto in osservanza della clausola sociale di cui al punto 24 della determina n.
G16074 del 21.12.2021 (“in caso di aggiudicazione, l'appaltatore subentrante assume l'obbligo di assorbire prioritariamente con carattere di continuità i lavoratori già utilizzati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto
a quelle preesistenti”). Il ricorrente evidenzia che l'obbligo di assunzione del personale addetto all'appalto da parte dell'appaltatore subentrante è previsto anche dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, applicabile alla fattispecie. Il lavoratore sostiene che il doppio inadempimento della convenuta ha determinato la perdita della possibilità per lo stesso di conseguire un miglioramento della propria condizione personale e professionale e che, conseguentemente, ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi equitativamente.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo in via CP_1 pregiudiziale dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, in via principale nel merito rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, in via subordinata ridursi le somme eventualmente riconosciute a controparte in considerazione dell'aliunde perceptum.
5. La convenuta, premesso di non essere a conoscenza delle vicende afferenti al rapporto tra il ricorrente e la cooperativa Acapo, alle quali è rimasta del tutto estranea, eccepisce che non risulta essere cessato all'attualità il rapporto di lavoro subordinato del con la cooperativa Acapo e che pertanto il Pt_1 lavoratore non ha patito alcun danno per la mancata assunzione alle dipendenze della convenuta, continuando a percepire la retribuzione dalla datrice di lavoro, cosicché deve ritenersi carente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Eccepisce altresì che, solo con e-mail del 6.9.2021, inviata ad una dipendente della convenuta, il lavoratore manifestava la volontà di passare alle dipendenze della
[...] non avendo mai in precedenza palesato la propria situazione e offerto la propria prestazione CP_1 lavorativa alla convenuta, permanendo alle dipendenze della summenzionata cooperativa e fruendo presso la stessa di vari periodi di congedo a vario titolo autorizzati. Fa rilevare che tale comportamento concludente, protrattosi per un lunghissimo periodo di tempo, era da intendersi confermativo della volontà del lavoratore di rimanere alle dipendenze dell'originario datore di lavoro e non poneva la resistente in condizione di agevolare il passaggio del alle proprie dipendenze. Pt_1
Evidenzia che dalla clausola sociale ex adverso richiamata non deriva un obbligo incondizionato della convenuta di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente, in quanto, come riconosciuto anche da controparte, la clausola sociale non comporta alcun automatismo dell'assunzione. Asserisce che la convenuta, nulla avendo saputo del ricorrente nei tre anni successivi all'aggiudicazione dell'appalto, assestava la propria struttura organizzativa senza considerare la presenza di un ulteriore lavoratore e senza prevedere la figura del responsabile d'area, ricoperta dal ricorrente presso la cooperativa uscente. Osserva, infine, che l'avverso ricorso è carente di allegazioni in merito all'asserito danno da perdita di chance, nulla avendo dedotto e chiesto di provare il lavoratore circa il peggioramento della propria condizione personale e professionale, tenuto anche conto che, in base all'accordo sindacale CO del 5.11.2018, il ricorrente, ove assunto dalla sarebbe stato inquadrato nel 3° livello del CCNL
Multiservizi, con assegnazione a mansioni certamente inferiori a quelle prestate alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro.
6. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 1° dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorrente agisce per l'accertamento del diritto ad essere assunto alle dipendenze della società
[...]
subentrata alla datrice di lavoro Acapo S.c.s.i. (già nell'appalto per la CP_1 Parte_4 gestione del servizio CUP per la , con mansioni di responsabile di area, già svolte sul Parte_2 medesimo appalto alle dipendenze della cooperativa uscente, e per la conseguente condanna della CO lla stipula del contratto a tempo pieno e indeterminato, con conservazione di tutti i trattamenti retributivi e normativi in godimento e riconoscimento dell'anzianità pregressa. L'attore chiede inoltre la condanna della convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance, per aver perso l'occasione di migliorare la propria condizione personale e professionale in conseguenza della mancata CO assunzione alle dipendenze della della successiva mancata assunzione, sempre sul medesimo CO appalto, alle dipendenze dell'impresa subentrata alla uale nuova aggiudicataria.
8. Il ricorrente premette e documenta che, al momento del subentro della GPI nell'appalto in questione, era assente dal lavoro per malattia, protrattasi ininterrottamente dal 16.10.2018 al 17.9.2019 (cfr. certificati di malattia sub all. 4 ric.), poi per congedo straordinario per assistenza a familiare con disabilità grave ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001 dal 19.9.2019 al 14.8.2021(cfr. all. 5 ric.), poi ancora per congedo per lutto dal 14.8.2021 al 17.8.2021 per l'intervenuto decesso, in data
14.8.2021, del familiare assistito (all. 6 ric.), quindi per malattia dal 18.8.2021 al 18.9.2021 (all. 7 ric.).
Su tali premesse, il lavoratore invoca a fondamento delle domande la clausola sociale di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale del 5.11.2018 e la specifica previsione di cui al paragrafo 6 del medesimo accordo, secondo cui “alla data del subentro effettivo i lavoratori e lavoratrici in maternità, infortunio, malattia e ulteriori circostanze per le quali è prevista la conservazione del posto di lavoro, resteranno a carico dell'azienda Cont uscente fino a conclusione dell'evento per essere successivamente assunto dall' alle condizioni di cui sopra” (all. 3 Parte ric.), applicabili “all'avviamento dei CUP delle appartenenti ai lotti di gara 2, 3 e 4 non ancora avviati, al cui personale vengono già applicati nello stesso appalto i CCNL Multiservizi e Cooperative Sociali”. Il medesimo invoca inoltre la clausola sociale inserita nella determina n. G16074 del 21.12.2021 della Pt_3
, recante il disciplinare della nuova gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per
[...]
Part l'aggiudicazione del medesimo appalto del servizio CUP per le ella (cfr. estratto Parte_3 disciplinare di gara sub all. 13 ric.), e quella prevista dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali.
Secondo la prospettazione attrice, il doppio inadempimento della società convenuta, sia all'obbligo di assunzione del ricorrente al termine del periodo di assenza dal lavoro per malattia e per congedi a vari titoli fruiti presso la cooperativa Acapo, in violazione della specifica previsione del paragrafo 6 del citato accordo sindacale, sia all'obbligo di inserimento del suo nominativo nella lista del personale CO in forza alla destinato ad essere riassorbito dalla nuova appaltatrice subentrata nell'appalto, avrebbe cagionato al ricorrente un danno da perdita di chance, precludendogli l'occasione di migliorare la propria condizione personale e professionale.
9. Tanto premesso, il ricorso va respinto per carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda di condanna della convenuta all'assunzione del ricorrente e per difetto di allegazione e prova dei danni da perdita di chance quanto alla domanda risarcitoria.
10. L'art. 100 c.p.c. espressamente pone tra le condizioni dell'azione anche e soprattutto un concreto interesse ad agire dell'attore. Come chiarito dalla Suprema Corte, l'interesse ad agire di cui all'art. 100
c.p.c. dipende dall'accertamento di una concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice, rispetto alla situazione antigiuridica denunciata. Lo stesso presuppone, quindi, anzitutto, che sia in concreto dedotta e provata tale situazione, che può anche dipendere da una incertezza soggettiva e attuale sulla esistenza o meno o sui contenuti del rapporto giuridico che si assume controverso, se la incertezza è fonte di un pregiudizio concreto e attuale per il soggetto. In secondo luogo si richiede che la pronuncia richiesta sia indispensabile per eliminare la situazione pregiudizievole (Cass. civ. n.
8845/2007).
11. Dall'esame del complessivo corredo allegatorio dell'atto introduttivo non emerge alcuna utilità giuridicamente apprezzabile, concreta ed attuale, che il ricorrente potrebbe conseguire dall'assunzione alle dipendenze della società convenuta né emerge alcun pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, che sia derivato da tale mancata assunzione e che risulti suscettibile di ristoro mediante il risarcimento della perdita di chance.
12. In primo luogo, nel ricorso non si accenna neppure – prima ancora che offrirne la prova – alla cessazione del rapporto di lavoro del alle dipendenze della Acapo S.c.s.i., cosicché deve Pt_1 ritenersi che al momento del deposito del ricorso – e anche in pendenza di giudizio – il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la suddetta cooperativa è ancora in corso e il lavoratore continua a percepire il trattamento retributivo corrispondente al suo inquadramento nel
5° livello del CCNL Cooperative Sociali (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato del 20.10.2008 sub all. 1 ric.). In tal senso depone peraltro, come giustamente evidenziato dalla convenuta, l'attestato di servizio rilasciato al lavoratore dalla cooperativa Acapo in data 11.10.2022, dove non si fa alcun riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro del Pt_1 ma si precisa, con il significativo utilizzo del tempo verbale del presente, che “ Parte_5 assunto presso la scrivente cooperativa con contratto a tempo indeterminato dal 20 ottobre 2008, con un turno lavorativo di 38 ore settimanali (full time)” (all. 16 ric.). Se il rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa
Acapo fosse cessato per licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale, il lavoratore avrebbe potuto agevolmente fornirne la prova documentale, anche nel corso del giudizio. Stando così le cose, in assenza di allegazione e prova della cessazione del rapporto di lavoro o comunque della sospensione del trattamento retributivo, che il ricorrente avrebbe dovuto fornire per dimostrare il proprio interesse ad agire, non è neppure implausibile, anzi è altamente verosimile, che la predetta cooperativa, cessato l'appalto per la gestione del servizio CUP in favore della , nei periodi Parte_2 non coperti da assenza per malattia o per congedo lo abbia reimpiegato in altro settore di attività.
13. Il ricorrente non ha allegato quale pregiudizio, sotto il profilo patrimoniale o professionale, o quale danno non patrimoniale sia derivato dal mancato passaggio alle dipendenze della e dalla CP_1 mancata permanenza quale responsabile d'area sull'appalto del servizio CUP in favore dell Pt_2
, a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro con la cooperativa Acapo. Tale allegazione
[...] si rendeva tanto più necessaria in quanto, al momento dell'introduzione del ricorso, era pacificamente già giunto a scadenza il predetto appalto affidato alla e questo era stato medio tempore CP_1 aggiudicato ad altra società, neppure indicata in ricorso né tantomeno destinataria di domanda giudiziale. In memoria difensiva, peraltro, la convenuta ha dedotto che l'esito dell'aggiudicazione risulta sub iudice in quanto impugnato dinnanzi al giudice amministrativo dal secondo classificato, il CO Consorzio Leonardo, mentre la si è classificata in terza posizione e dunque non risulta più CO aggiudicataria dell'appalto, cosicché l'accoglimento della domanda di condanna della ad assumere il ricorrente non avrebbe comunque potuto assicurare di per sé l'assegnazione del ricorrente all'appalto in questione, assegnazione che infatti neppure è stata chiesta nelle conclusioni del ricorso.
Part 14. Ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'accordo sindacale del 5.11.2018 per l'avviamento dei CUP delle ella appartenenti ai lotti 2, 3 e 4 veniva inoltre previsto, contestualmente all'impegno della Parte_3 convenuta, quale mandataria del RTI aggiudicatario della gara, a contrattualizzare “tutto il personale attualmente in servizio sulle attività oggetto della gara” documentalmente risultante assegnato ai servizi oggetto di gara da almeno tre mesi antecedenti l'effettivo cambio di appalto, che il personale riassorbito sarebbe stato inquadrato nel 3° livello impiegati del CCNL Multiservizi o nel livello C1 del CCNL Cooperative sociali e che comunque la retribuzione annua lorda prevista per il 3° livello impiegati del CCNL Multiservizi, compreso l'integrativo territoriale, parametrata a 38 ore settimanali, sarebbe stata presa come riferimento quale condizione di miglior favore “anche per la parte di personale al quale verrà applicato il CCNL cooperative sociali”. Il ricorrente non ha né dedotto né documentato che, rispetto all'inquadramento di provenienza nel 5° livello del CCNL Cooperative Sociali (doc. 1),
l'applicazione del nuovo trattamento retributivo alle dipendenze della sarebbe risultato più CP_1 vantaggioso rispetto a quello in godimento, risultando anzi dal raffronto tra le tabelle retributive in atti (all. 16 ric.; all. 1 res.) più elevato il trattamento retributivo dell'inquadramento di provenienza del ricorrente. Quest'ultimo, quindi, in virtù del principio di irriducibilità della retribuzione e della clausola di salvezza contenuta nell'accordo (“fermo restando inquadramenti nei livelli superiori per altre qualifiche e mansioni diverse dal CUP per le quali l'Ente avrà riconosciuto il maggior valore”) al più avrebbe potuto mantenere il trattamento retributivo in godimento, che ha comunque continuato a percepire alle dipendenze della cooperativa Acapo, in assenza di prova del contrario, salva la percezione della indennità a carico dell' nei periodi di malattia o congedo fruiti. CP_3
15. Costituisce, infine, un ulteriore e significativo indice di assenza di qualsivoglia pregiudizio in fatto e CO in diritto subito dal ricorrente a seguito della mancata assunzione alle dipendenze della il comportamento concludente del lavoratore il quale, dal momento del cambio appalto, avvenuto alla data del 15.1.2019 (punto 3 della memoria, rimasto incontestato), sino all'invio della e-mail di messa a disposizione delle proprie energie lavorative alla responsabile di GPI in data 6.9.2021, Persona_1 CO (all. 8 ric.), e dunque per un periodo di oltre due anni e mezzo dal subentro nell'appalto della non ha mai comunicato alla società convenuta né la propria posizione di dipendente della Acapo addetto all'appalto CUP per la quale responsabile d'area e la propria assenza dal lavoro Parte_2 per malattia e poi per congedo fruiti dal 16.10.2018 sino al 18.9.2021 presso la datrice di lavoro Acapo, CO né la volontà di transitare alle dipendenze della anche al fine di consentire alla convenuta di predisporre l'organizzazione del servizio in modo da rendere possibile la successiva assunzione del ricorrente – al termine del periodo di malattia e congedo – e la sua ricollocazione sull'appalto di cui si discute.
16. Accertata la carenza di interesse ad agire del ricorrente per l'assunzione alle dipendenze della società convenuta, resta da valutare la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Anche sotto tale profilo il ricorso si palesa insanabilmente deficitario già sul piano assertivo. L'attore lamenta, per effetto del duplice inadempimento della società convenuta, la perdita della occasione “di conseguire un miglioramento della propria condizione personale e professionale” mediante l'assunzione alle dipendenze della subentrata nell'appalto del servizio CUP per la all'esito CP_1 Parte_2 della gara indetta nell'anno 2017, e la successiva assunzione alle dipendenze della nuova società – non indicata in ricorso – subentrata a sua volta alla cessata nel medesimo appalto a seguito di CP_1 nuova gara indetta dalla . Non viene però allegato alcun elemento fattuale idoneo ad Parte_3 evidenziare in cosa consisterebbe l'affermato – invero apoditticamente – miglioramento della propria condizione personale e professionale e non viene dedotto alcunché in merito ai danni patrimoniali – sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, in specie con riferimento al danno alla professionalità o da mancato sviluppo professionale – e a quelli non patrimoniali conseguenti alla mancata assunzione alle dipendenze delle imprese subentranti, tenuto conto che, per quanto sopra rilevato, il ricorrente è rimasto comunque alle dipendenze della cooperativa Acapo con conservazione del trattamento retributivo in godimento, salvo la percezione dell'indennità a carico dell' per i CP_3 periodi di malattia e il periodo di congedo straordinario.
17. Anche il risarcimento del danno da perdita di chance non si sottrae al principio generale che onera il danneggiato che agisca per il ristoro del danno subito per l'inadempimento del debitore della specifica allegazione e della corrispondente prova dei danni conseguenza, non essendo configurabile nell'ordinamento, salvo specifiche ed eccezionali ipotesi previste dal legislatore, un danno in re ipsa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, dalla perdita di chance così come dalla lesione della dignità professionale del lavoratore può sorgere il diritto al risarcimento del danno, il quale deve però essere allegato e dimostrato dal danneggiato, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, non operando alcun automatismo che possa farlo ritenere in re ipsa (Cass. civ. n. 5546/2020) Tale onere, per quanto sopra rilevato, nel caso di specie non è stato minimamente assolto dal ricorrente.
18. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
19. Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese processuali, atteso che il mancato accoglimento della domanda di condanna della società convenuta all'assunzione del ricorrente è determinato esclusivamente dalla carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
− compensa integralmente le spese processuali.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA NU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 1°dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2182/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio VERRECCHIA come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, via Visocchi n. 12
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio CP_1
AM, HI TO, EN GN e IL AN come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Frosinone, Via Tiburtina n. 66
- resistente
Oggetto: cambio appalto – clausola sociale – diritto all'assunzione
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 28.10.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto la dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
− condannare la società resistente all'immediata assunzione del lavoratore, con riconoscimento dell'anzianità pregressa
e di tutti i trattamenti salariali e i diritti normativi, nel rispetto della clausola sociale, del CCNL di categoria nonché dell'accordo sindacale sottoscritto in data 05.11.2018 in virtù del quale la società avrebbe dovuto assumere
i lavoratori al rientro del periodo di malattia;
− condannare la società al risarcimento del danno da perdita di chance subito dal lavoratore, da liquidarsi CP_1 in via equitativa, per i motivi di cui sopra;
− condannare la controparte al pagamento di spese e compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
2. Il ricorrente espone di essere stato assunto in data 20.10.2008, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della Capodarco Società Cooperativa Sociale Integrata, dal 2019 Acapo S.C.S.I.; di essere stato inquadrato nel 5° livello del CCNL Cooperative Sociali;
di avere svolto la mansione di coordinatore delle risorse umane e successivamente di responsabile d'area presso il CUP della , in virtù dell'aggiudicazione da parte della suddetta cooperativa della Parte_2 gara d'appalto per l'acquisizione del servizio CUP occorrente alle;
di essere Parte_3 stato nominato quale preposto ai fini della sicurezza presso la commessa della che, Parte_2 nell'anno 2017, a seguito di indizione di nuova gara d'appalto per il servizio CUP necessario alle
[...]
, la subentrava alla quale nuova aggiudicataria per Parte_3 CP_1 Parte_4 la;
che, in data 5.11.2018, la società subentrante sottoscriveva con le organizzazioni Parte_2 sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati un accordo relativo all'avviamento degli appalti
CUP , lotti 2, 3 e 4, in forza del quale gli operatori della cooperativa uscente Pt_3 Parte_4 passavano di diritto alle dipendenze della di non essere stato coinvolto nel passaggio di CP_1 personale alle dipendenze dell'impresa subentrante in quanto assente dal lavoro per malattia dal
16.10.2018 al 17.9.2019 a causa di una seria patologia con conseguente ricovero ospedaliero;
di essere stato successivamente assente dal lavoro per congedo straordinario per assistenza a familiare in condizione di disabilità grave dal 19.9.2019 al 14.8.2021; di avere fruito di un congedo per lutto, sopravvenuto il decesso del familiare assistito in data 14.8.2021, fino al 17.8.2021; di essere stato successivamente assente per malattia dal 18.8.2021 al 18.9.2021, dal 20.12.2021 al 24.12.2021, dal
10.1.2022 al 21.1.2022; di avere inoltrato alla società convenuta richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro con missive del 6.9.2021 e del 21.12.2021, rimaste prive di riscontro;
che, a seguito della indizione di una nuova gara d'appalto con determina n. G16074 del 21.12.2021 della Parte_3 Part per l'acquisizione del servizio CUP occorrente alle della medesima Regione, si aggiudicava l'appalto una terza società, alla quale la era tenuta a trasmettere la lista degli operatori da CP_1 assumersi in via automatica.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che la società convenuta è da ritenersi doppiamente inadempiente, per non avere assunto il lavoratore nel settembre 2021, al termine del periodo di malattia e di congedo, in ottemperanza alla clausola sociale dell'accordo sindacale del 5.11.2018 e della specifica previsione del paragrafo 6, ai sensi del quale “alla data del subentro effettivo i lavoratori e lavoratrici in maternità, infortunio, malattia e ulteriori circostanze per le quali è prevista la conservazione del posto di lavoro, Cont resteranno a carico dell'azienda uscente fino a conclusione dell'evento per essere successivamente assunto dall alle condizioni di cui sopra”, e per non avere successivamente trasmesso alla nuova società subentrante nell'appalto il nominativo del ricorrente nella lista degli operatori aventi diritto all'assunzione e ricollocazione sull'appalto in osservanza della clausola sociale di cui al punto 24 della determina n.
G16074 del 21.12.2021 (“in caso di aggiudicazione, l'appaltatore subentrante assume l'obbligo di assorbire prioritariamente con carattere di continuità i lavoratori già utilizzati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto
a quelle preesistenti”). Il ricorrente evidenzia che l'obbligo di assunzione del personale addetto all'appalto da parte dell'appaltatore subentrante è previsto anche dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, applicabile alla fattispecie. Il lavoratore sostiene che il doppio inadempimento della convenuta ha determinato la perdita della possibilità per lo stesso di conseguire un miglioramento della propria condizione personale e professionale e che, conseguentemente, ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi equitativamente.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo in via CP_1 pregiudiziale dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, in via principale nel merito rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, in via subordinata ridursi le somme eventualmente riconosciute a controparte in considerazione dell'aliunde perceptum.
5. La convenuta, premesso di non essere a conoscenza delle vicende afferenti al rapporto tra il ricorrente e la cooperativa Acapo, alle quali è rimasta del tutto estranea, eccepisce che non risulta essere cessato all'attualità il rapporto di lavoro subordinato del con la cooperativa Acapo e che pertanto il Pt_1 lavoratore non ha patito alcun danno per la mancata assunzione alle dipendenze della convenuta, continuando a percepire la retribuzione dalla datrice di lavoro, cosicché deve ritenersi carente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Eccepisce altresì che, solo con e-mail del 6.9.2021, inviata ad una dipendente della convenuta, il lavoratore manifestava la volontà di passare alle dipendenze della
[...] non avendo mai in precedenza palesato la propria situazione e offerto la propria prestazione CP_1 lavorativa alla convenuta, permanendo alle dipendenze della summenzionata cooperativa e fruendo presso la stessa di vari periodi di congedo a vario titolo autorizzati. Fa rilevare che tale comportamento concludente, protrattosi per un lunghissimo periodo di tempo, era da intendersi confermativo della volontà del lavoratore di rimanere alle dipendenze dell'originario datore di lavoro e non poneva la resistente in condizione di agevolare il passaggio del alle proprie dipendenze. Pt_1
Evidenzia che dalla clausola sociale ex adverso richiamata non deriva un obbligo incondizionato della convenuta di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente, in quanto, come riconosciuto anche da controparte, la clausola sociale non comporta alcun automatismo dell'assunzione. Asserisce che la convenuta, nulla avendo saputo del ricorrente nei tre anni successivi all'aggiudicazione dell'appalto, assestava la propria struttura organizzativa senza considerare la presenza di un ulteriore lavoratore e senza prevedere la figura del responsabile d'area, ricoperta dal ricorrente presso la cooperativa uscente. Osserva, infine, che l'avverso ricorso è carente di allegazioni in merito all'asserito danno da perdita di chance, nulla avendo dedotto e chiesto di provare il lavoratore circa il peggioramento della propria condizione personale e professionale, tenuto anche conto che, in base all'accordo sindacale CO del 5.11.2018, il ricorrente, ove assunto dalla sarebbe stato inquadrato nel 3° livello del CCNL
Multiservizi, con assegnazione a mansioni certamente inferiori a quelle prestate alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro.
6. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 1° dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorrente agisce per l'accertamento del diritto ad essere assunto alle dipendenze della società
[...]
subentrata alla datrice di lavoro Acapo S.c.s.i. (già nell'appalto per la CP_1 Parte_4 gestione del servizio CUP per la , con mansioni di responsabile di area, già svolte sul Parte_2 medesimo appalto alle dipendenze della cooperativa uscente, e per la conseguente condanna della CO lla stipula del contratto a tempo pieno e indeterminato, con conservazione di tutti i trattamenti retributivi e normativi in godimento e riconoscimento dell'anzianità pregressa. L'attore chiede inoltre la condanna della convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance, per aver perso l'occasione di migliorare la propria condizione personale e professionale in conseguenza della mancata CO assunzione alle dipendenze della della successiva mancata assunzione, sempre sul medesimo CO appalto, alle dipendenze dell'impresa subentrata alla uale nuova aggiudicataria.
8. Il ricorrente premette e documenta che, al momento del subentro della GPI nell'appalto in questione, era assente dal lavoro per malattia, protrattasi ininterrottamente dal 16.10.2018 al 17.9.2019 (cfr. certificati di malattia sub all. 4 ric.), poi per congedo straordinario per assistenza a familiare con disabilità grave ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001 dal 19.9.2019 al 14.8.2021(cfr. all. 5 ric.), poi ancora per congedo per lutto dal 14.8.2021 al 17.8.2021 per l'intervenuto decesso, in data
14.8.2021, del familiare assistito (all. 6 ric.), quindi per malattia dal 18.8.2021 al 18.9.2021 (all. 7 ric.).
Su tali premesse, il lavoratore invoca a fondamento delle domande la clausola sociale di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale del 5.11.2018 e la specifica previsione di cui al paragrafo 6 del medesimo accordo, secondo cui “alla data del subentro effettivo i lavoratori e lavoratrici in maternità, infortunio, malattia e ulteriori circostanze per le quali è prevista la conservazione del posto di lavoro, resteranno a carico dell'azienda Cont uscente fino a conclusione dell'evento per essere successivamente assunto dall' alle condizioni di cui sopra” (all. 3 Parte ric.), applicabili “all'avviamento dei CUP delle appartenenti ai lotti di gara 2, 3 e 4 non ancora avviati, al cui personale vengono già applicati nello stesso appalto i CCNL Multiservizi e Cooperative Sociali”. Il medesimo invoca inoltre la clausola sociale inserita nella determina n. G16074 del 21.12.2021 della Pt_3
, recante il disciplinare della nuova gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per
[...]
Part l'aggiudicazione del medesimo appalto del servizio CUP per le ella (cfr. estratto Parte_3 disciplinare di gara sub all. 13 ric.), e quella prevista dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali.
Secondo la prospettazione attrice, il doppio inadempimento della società convenuta, sia all'obbligo di assunzione del ricorrente al termine del periodo di assenza dal lavoro per malattia e per congedi a vari titoli fruiti presso la cooperativa Acapo, in violazione della specifica previsione del paragrafo 6 del citato accordo sindacale, sia all'obbligo di inserimento del suo nominativo nella lista del personale CO in forza alla destinato ad essere riassorbito dalla nuova appaltatrice subentrata nell'appalto, avrebbe cagionato al ricorrente un danno da perdita di chance, precludendogli l'occasione di migliorare la propria condizione personale e professionale.
9. Tanto premesso, il ricorso va respinto per carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda di condanna della convenuta all'assunzione del ricorrente e per difetto di allegazione e prova dei danni da perdita di chance quanto alla domanda risarcitoria.
10. L'art. 100 c.p.c. espressamente pone tra le condizioni dell'azione anche e soprattutto un concreto interesse ad agire dell'attore. Come chiarito dalla Suprema Corte, l'interesse ad agire di cui all'art. 100
c.p.c. dipende dall'accertamento di una concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice, rispetto alla situazione antigiuridica denunciata. Lo stesso presuppone, quindi, anzitutto, che sia in concreto dedotta e provata tale situazione, che può anche dipendere da una incertezza soggettiva e attuale sulla esistenza o meno o sui contenuti del rapporto giuridico che si assume controverso, se la incertezza è fonte di un pregiudizio concreto e attuale per il soggetto. In secondo luogo si richiede che la pronuncia richiesta sia indispensabile per eliminare la situazione pregiudizievole (Cass. civ. n.
8845/2007).
11. Dall'esame del complessivo corredo allegatorio dell'atto introduttivo non emerge alcuna utilità giuridicamente apprezzabile, concreta ed attuale, che il ricorrente potrebbe conseguire dall'assunzione alle dipendenze della società convenuta né emerge alcun pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, che sia derivato da tale mancata assunzione e che risulti suscettibile di ristoro mediante il risarcimento della perdita di chance.
12. In primo luogo, nel ricorso non si accenna neppure – prima ancora che offrirne la prova – alla cessazione del rapporto di lavoro del alle dipendenze della Acapo S.c.s.i., cosicché deve Pt_1 ritenersi che al momento del deposito del ricorso – e anche in pendenza di giudizio – il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la suddetta cooperativa è ancora in corso e il lavoratore continua a percepire il trattamento retributivo corrispondente al suo inquadramento nel
5° livello del CCNL Cooperative Sociali (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato del 20.10.2008 sub all. 1 ric.). In tal senso depone peraltro, come giustamente evidenziato dalla convenuta, l'attestato di servizio rilasciato al lavoratore dalla cooperativa Acapo in data 11.10.2022, dove non si fa alcun riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro del Pt_1 ma si precisa, con il significativo utilizzo del tempo verbale del presente, che “ Parte_5 assunto presso la scrivente cooperativa con contratto a tempo indeterminato dal 20 ottobre 2008, con un turno lavorativo di 38 ore settimanali (full time)” (all. 16 ric.). Se il rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa
Acapo fosse cessato per licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale, il lavoratore avrebbe potuto agevolmente fornirne la prova documentale, anche nel corso del giudizio. Stando così le cose, in assenza di allegazione e prova della cessazione del rapporto di lavoro o comunque della sospensione del trattamento retributivo, che il ricorrente avrebbe dovuto fornire per dimostrare il proprio interesse ad agire, non è neppure implausibile, anzi è altamente verosimile, che la predetta cooperativa, cessato l'appalto per la gestione del servizio CUP in favore della , nei periodi Parte_2 non coperti da assenza per malattia o per congedo lo abbia reimpiegato in altro settore di attività.
13. Il ricorrente non ha allegato quale pregiudizio, sotto il profilo patrimoniale o professionale, o quale danno non patrimoniale sia derivato dal mancato passaggio alle dipendenze della e dalla CP_1 mancata permanenza quale responsabile d'area sull'appalto del servizio CUP in favore dell Pt_2
, a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro con la cooperativa Acapo. Tale allegazione
[...] si rendeva tanto più necessaria in quanto, al momento dell'introduzione del ricorso, era pacificamente già giunto a scadenza il predetto appalto affidato alla e questo era stato medio tempore CP_1 aggiudicato ad altra società, neppure indicata in ricorso né tantomeno destinataria di domanda giudiziale. In memoria difensiva, peraltro, la convenuta ha dedotto che l'esito dell'aggiudicazione risulta sub iudice in quanto impugnato dinnanzi al giudice amministrativo dal secondo classificato, il CO Consorzio Leonardo, mentre la si è classificata in terza posizione e dunque non risulta più CO aggiudicataria dell'appalto, cosicché l'accoglimento della domanda di condanna della ad assumere il ricorrente non avrebbe comunque potuto assicurare di per sé l'assegnazione del ricorrente all'appalto in questione, assegnazione che infatti neppure è stata chiesta nelle conclusioni del ricorso.
Part 14. Ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'accordo sindacale del 5.11.2018 per l'avviamento dei CUP delle ella appartenenti ai lotti 2, 3 e 4 veniva inoltre previsto, contestualmente all'impegno della Parte_3 convenuta, quale mandataria del RTI aggiudicatario della gara, a contrattualizzare “tutto il personale attualmente in servizio sulle attività oggetto della gara” documentalmente risultante assegnato ai servizi oggetto di gara da almeno tre mesi antecedenti l'effettivo cambio di appalto, che il personale riassorbito sarebbe stato inquadrato nel 3° livello impiegati del CCNL Multiservizi o nel livello C1 del CCNL Cooperative sociali e che comunque la retribuzione annua lorda prevista per il 3° livello impiegati del CCNL Multiservizi, compreso l'integrativo territoriale, parametrata a 38 ore settimanali, sarebbe stata presa come riferimento quale condizione di miglior favore “anche per la parte di personale al quale verrà applicato il CCNL cooperative sociali”. Il ricorrente non ha né dedotto né documentato che, rispetto all'inquadramento di provenienza nel 5° livello del CCNL Cooperative Sociali (doc. 1),
l'applicazione del nuovo trattamento retributivo alle dipendenze della sarebbe risultato più CP_1 vantaggioso rispetto a quello in godimento, risultando anzi dal raffronto tra le tabelle retributive in atti (all. 16 ric.; all. 1 res.) più elevato il trattamento retributivo dell'inquadramento di provenienza del ricorrente. Quest'ultimo, quindi, in virtù del principio di irriducibilità della retribuzione e della clausola di salvezza contenuta nell'accordo (“fermo restando inquadramenti nei livelli superiori per altre qualifiche e mansioni diverse dal CUP per le quali l'Ente avrà riconosciuto il maggior valore”) al più avrebbe potuto mantenere il trattamento retributivo in godimento, che ha comunque continuato a percepire alle dipendenze della cooperativa Acapo, in assenza di prova del contrario, salva la percezione della indennità a carico dell' nei periodi di malattia o congedo fruiti. CP_3
15. Costituisce, infine, un ulteriore e significativo indice di assenza di qualsivoglia pregiudizio in fatto e CO in diritto subito dal ricorrente a seguito della mancata assunzione alle dipendenze della il comportamento concludente del lavoratore il quale, dal momento del cambio appalto, avvenuto alla data del 15.1.2019 (punto 3 della memoria, rimasto incontestato), sino all'invio della e-mail di messa a disposizione delle proprie energie lavorative alla responsabile di GPI in data 6.9.2021, Persona_1 CO (all. 8 ric.), e dunque per un periodo di oltre due anni e mezzo dal subentro nell'appalto della non ha mai comunicato alla società convenuta né la propria posizione di dipendente della Acapo addetto all'appalto CUP per la quale responsabile d'area e la propria assenza dal lavoro Parte_2 per malattia e poi per congedo fruiti dal 16.10.2018 sino al 18.9.2021 presso la datrice di lavoro Acapo, CO né la volontà di transitare alle dipendenze della anche al fine di consentire alla convenuta di predisporre l'organizzazione del servizio in modo da rendere possibile la successiva assunzione del ricorrente – al termine del periodo di malattia e congedo – e la sua ricollocazione sull'appalto di cui si discute.
16. Accertata la carenza di interesse ad agire del ricorrente per l'assunzione alle dipendenze della società convenuta, resta da valutare la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Anche sotto tale profilo il ricorso si palesa insanabilmente deficitario già sul piano assertivo. L'attore lamenta, per effetto del duplice inadempimento della società convenuta, la perdita della occasione “di conseguire un miglioramento della propria condizione personale e professionale” mediante l'assunzione alle dipendenze della subentrata nell'appalto del servizio CUP per la all'esito CP_1 Parte_2 della gara indetta nell'anno 2017, e la successiva assunzione alle dipendenze della nuova società – non indicata in ricorso – subentrata a sua volta alla cessata nel medesimo appalto a seguito di CP_1 nuova gara indetta dalla . Non viene però allegato alcun elemento fattuale idoneo ad Parte_3 evidenziare in cosa consisterebbe l'affermato – invero apoditticamente – miglioramento della propria condizione personale e professionale e non viene dedotto alcunché in merito ai danni patrimoniali – sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, in specie con riferimento al danno alla professionalità o da mancato sviluppo professionale – e a quelli non patrimoniali conseguenti alla mancata assunzione alle dipendenze delle imprese subentranti, tenuto conto che, per quanto sopra rilevato, il ricorrente è rimasto comunque alle dipendenze della cooperativa Acapo con conservazione del trattamento retributivo in godimento, salvo la percezione dell'indennità a carico dell' per i CP_3 periodi di malattia e il periodo di congedo straordinario.
17. Anche il risarcimento del danno da perdita di chance non si sottrae al principio generale che onera il danneggiato che agisca per il ristoro del danno subito per l'inadempimento del debitore della specifica allegazione e della corrispondente prova dei danni conseguenza, non essendo configurabile nell'ordinamento, salvo specifiche ed eccezionali ipotesi previste dal legislatore, un danno in re ipsa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, dalla perdita di chance così come dalla lesione della dignità professionale del lavoratore può sorgere il diritto al risarcimento del danno, il quale deve però essere allegato e dimostrato dal danneggiato, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, non operando alcun automatismo che possa farlo ritenere in re ipsa (Cass. civ. n. 5546/2020) Tale onere, per quanto sopra rilevato, nel caso di specie non è stato minimamente assolto dal ricorrente.
18. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
19. Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese processuali, atteso che il mancato accoglimento della domanda di condanna della società convenuta all'assunzione del ricorrente è determinato esclusivamente dalla carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
− compensa integralmente le spese processuali.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA NU