Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1675
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto e illogicità della motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte di secondo grado ritiene che l'appello sia infondato perché si tratta di avviso di pagamento e non di accertamento, per cui l'impugnazione dovrebbe riguardare il tributo e non i vizi di motivazione dell'avviso. Nel merito, la documentazione del 2023 non è rilevante per l'annualità 2020. La liquidazione è avvenuta sulla base delle superfici dichiarate nel 2019. La contribuente non ha dimostrato l'avvio a recupero o riciclo dei rifiuti speciali per l'esclusione del tributo per le superfici di produzione. Mancano allegazioni e prove in ordine ai disservizi o distanze dal punto di raccolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1675
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1675
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo