CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1675/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4865/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia N. 21 80011 Acerra NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6039/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. SOL20-85274 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il 27/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di srl;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione nel presente grado dell'appellato Comune di Acerra;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso avverso avviso di pagamento TARI per l'annualità 2020, notificato il 16 novembre 2023 a mezzo pec, con il quale si liquidava l'importo TARI per l'anno 2020 e si invitava il pagamento sotto pena di accertamento;
-che in particolare la sentenza appellata, dopo ampia ricognizione istituzionale e regolamentare locale della normativa di tributo, ha così motivato: << Tanto premesso in diritto si osserva in fatto che l'odierna ricorrente ,pur sollecitata dal Comune di Acerra con nota in atti, non ha fornito la documentazione richiesta sicchè il Comune, in esito al mancato adempimento, ha espressamente comunicato che avrebbe proceduto alla determinazione del tributo facendo applicazione del criterio della stima presuntiva. Parimenti alcuna dimostrazione è stata fornita da parte del contribuente in merito alla formale diffida intimata al Comune in relazione al dedotto mancato espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti così da legittimare l'invocata riduzione di cui all'art 657 del d.lgs 147/2013. Né del resto la parte ha fornito prova, nella odierna sede, della ricorrenza dei presupposti per come integrati dal regolamento comunale, legittimanti la pretesa riduzione dell'imposizione tributaria per Tari. Nè può sottacersi, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, le eventuali riduzioni e/o esenzioni possono essere riconosciute solo se la dichiarazione prevista dalla legge e dai regolamenti è presentata nei termini di legge anche al fine di consentire all'amministrazione le eventuali verifiche e/o contestazioni ( cfr. Cass. 9214/18 ; Cass. 3800/18 Cass. 4602/18). >> ;
-che la società contribuente ha proposto appello, lamentando, sotto la critica alla sentenza di difetto ed logicità della motivazione, sostanzialmente che la Corte di primo grado non avrebbe tenuto conto della documentazione da essa trasmessa a seguito di richiesta nel marzo 2023 e risulterebbe così immotivato, specie riguardo alla domanda di riduzione per la distanza dal punto di raccolta e riduzione, per esclusione di alcune, delle superfici;
-che il Comune si è costituito per resistere;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che in effetti la doglianza sostanziale di appello, ai limiti della ammissibilità, è infondata in quanto:
• si tratta di avviso di pagamento e non di accertamento, per cui se è ammissibile la diretta impugnazione essa deve afferire al tributo e non ad eventuali vizi di motivazione dell'avviso;
• nel merito, dall'esame del detto avviso emerge che esso procede alla liquidazione dei tributi (TARI e provinciale) per l'anno 2020, sicchè la documentazione versata al Comune nel 2023 non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio (potrebbe valere per eventuali recuperi dall'annualità 2023 in poi);
• la liquazione e' avvenuta, come emerge dall'avviso, sulla base di superficie dichiarate dalla contribuirete nel 2019 (398 mq. per uffici e 150 mq. per aree di produzione) (v. dichiarazione, file, prodotto dalla contribuente in primo grado, denominato questionario Comune Acerra);
-che per il 2020 la contribuente non ha dimostrato al Comune -tanto più nei termini, come opportunamente precisato dal Giudice di prime cure- l'avvio a recupero o riciclo dei rifiuti speciali (ossia la condizione per l'esclusione) per cui è tenuta al pagamento del tributo anche per la detta superficie (mq. 150) dichiarata di produzione;
-che per quanto riguarda i lamentati -genericamente e senza specificità- disservizi o distanze dal punto di raccolta, manca qualsiasi idonea allegazione deduttiva e prova;
-che dunque l'appello va rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere al Comune le spese del presente grado che liquida in euro 700,00, oltre rimb forf. 15% nonchè IVA e Cap se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4865/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia N. 21 80011 Acerra NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6039/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. SOL20-85274 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il 27/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di srl;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione nel presente grado dell'appellato Comune di Acerra;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso avverso avviso di pagamento TARI per l'annualità 2020, notificato il 16 novembre 2023 a mezzo pec, con il quale si liquidava l'importo TARI per l'anno 2020 e si invitava il pagamento sotto pena di accertamento;
-che in particolare la sentenza appellata, dopo ampia ricognizione istituzionale e regolamentare locale della normativa di tributo, ha così motivato: << Tanto premesso in diritto si osserva in fatto che l'odierna ricorrente ,pur sollecitata dal Comune di Acerra con nota in atti, non ha fornito la documentazione richiesta sicchè il Comune, in esito al mancato adempimento, ha espressamente comunicato che avrebbe proceduto alla determinazione del tributo facendo applicazione del criterio della stima presuntiva. Parimenti alcuna dimostrazione è stata fornita da parte del contribuente in merito alla formale diffida intimata al Comune in relazione al dedotto mancato espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti così da legittimare l'invocata riduzione di cui all'art 657 del d.lgs 147/2013. Né del resto la parte ha fornito prova, nella odierna sede, della ricorrenza dei presupposti per come integrati dal regolamento comunale, legittimanti la pretesa riduzione dell'imposizione tributaria per Tari. Nè può sottacersi, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, le eventuali riduzioni e/o esenzioni possono essere riconosciute solo se la dichiarazione prevista dalla legge e dai regolamenti è presentata nei termini di legge anche al fine di consentire all'amministrazione le eventuali verifiche e/o contestazioni ( cfr. Cass. 9214/18 ; Cass. 3800/18 Cass. 4602/18). >> ;
-che la società contribuente ha proposto appello, lamentando, sotto la critica alla sentenza di difetto ed logicità della motivazione, sostanzialmente che la Corte di primo grado non avrebbe tenuto conto della documentazione da essa trasmessa a seguito di richiesta nel marzo 2023 e risulterebbe così immotivato, specie riguardo alla domanda di riduzione per la distanza dal punto di raccolta e riduzione, per esclusione di alcune, delle superfici;
-che il Comune si è costituito per resistere;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che in effetti la doglianza sostanziale di appello, ai limiti della ammissibilità, è infondata in quanto:
• si tratta di avviso di pagamento e non di accertamento, per cui se è ammissibile la diretta impugnazione essa deve afferire al tributo e non ad eventuali vizi di motivazione dell'avviso;
• nel merito, dall'esame del detto avviso emerge che esso procede alla liquidazione dei tributi (TARI e provinciale) per l'anno 2020, sicchè la documentazione versata al Comune nel 2023 non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio (potrebbe valere per eventuali recuperi dall'annualità 2023 in poi);
• la liquazione e' avvenuta, come emerge dall'avviso, sulla base di superficie dichiarate dalla contribuirete nel 2019 (398 mq. per uffici e 150 mq. per aree di produzione) (v. dichiarazione, file, prodotto dalla contribuente in primo grado, denominato questionario Comune Acerra);
-che per il 2020 la contribuente non ha dimostrato al Comune -tanto più nei termini, come opportunamente precisato dal Giudice di prime cure- l'avvio a recupero o riciclo dei rifiuti speciali (ossia la condizione per l'esclusione) per cui è tenuta al pagamento del tributo anche per la detta superficie (mq. 150) dichiarata di produzione;
-che per quanto riguarda i lamentati -genericamente e senza specificità- disservizi o distanze dal punto di raccolta, manca qualsiasi idonea allegazione deduttiva e prova;
-che dunque l'appello va rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere al Comune le spese del presente grado che liquida in euro 700,00, oltre rimb forf. 15% nonchè IVA e Cap se dovuti.