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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2432/2024 R.G.
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott. Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2432/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Giurdanella
- ricorrente - contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. depositato in data 14.9.2024 e successivamente notificato, Pt_1 esponeva:
[...]
- di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Modica, nella Via Nazionale 160- bis e del relativo box auto, giusta atto di compravendita del 30.1.2004, rogato in Notar
di Modica, rep. 8274 – racc. 1942; Persona_1
- che, in particolare, si trattava di appartamento al quarto piano (sub. 20), composto da sette vani catastali, con box auto (sub. 32) sito al piano interrato dell'edificio, della superficie di metri quadrati venticinque (mq. 25) circa, riportati nel Catasto Fabbricati di
Modica al foglio di mappa 77, particelle: - 881/20, via Nazionale s.n., int. 14, p.4, z.c. 1, ctg. A/3, cl. 3, v.c. 7, R.C. Euro 451,90, - 881/32, via Nazionale s.n., p.S1, z.c. 1, ctg.
C/6, cl. 8, mg. 25, R.C. Euro 56,81;
- che tale immobile era stato acquistato previa accensione di un di mutuo con CP_2 da parte della ricorrente, che al tempo svolgeva l'attività di insegnante;
l'importo mutuato era stato, integralmente ed in via esclusiva, rimborsato dalla ricorrente medesima;
- che, in base ad una relazione more uxorio, le parti avevano convissuto presso l'immobile de quo fino al mese di ottobre 2023, quando, a causa di gravi ed insanabili contrasti, divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, a fronte del rifiuto netto opposto dal a cercare altra sistemazione, la si era vista costretta ad abbandonare CP_1 Pt_1
l'abitazione e chiedere ospitalità ai figli;
pagina 1 di 7 - che, cessata la comunione d'affetti che fondava il titolo di permanenza del CP_1 nell'immobile de quo, la ricorrente aveva, già ad ottobre 2023, legittimamente richiesto al predetto il rilascio dell'abitazione, non senza concedergli un congruo termine per reperire un'altra soluzione abitativa;
- che, con messaggio PEC del 4 marzo 2024, la aveva formalmente richiesto, per Pt_1
l'ennesima volta, al di rilasciare l'immobile; CP_1
- che, con successiva lettera via PEC del 19 aprile 2024, tale richiesta era stata reiterata tramite il legale;
- che, però, nonostante le formali richieste, il si era rifiutato di lasciare CP_1
l'appartamento e di liberarlo, adducendo motivazioni assolutamente pretestuose e sostenendo di avere sopportato spese per la manutenzione del bene;
- che, a seguito di tale irremovibile diniego, la ricorrente aveva attivato la procedura di mediazione, che, iniziato nel maggio 2024, si era conclusa con verbale negativo in data
29.7.2024;
- che, a causa della perdurante, indebita, occupazione dell'abitazione da parte del
- che si protraeva, alla data del ricorso, da oltre 11 mesi- la ricorrente non CP_1 aveva avuto altra scelta che quella di reperire alloggi di fortuna nei quali vivere;
- che, allo stato attuale, la stessa aveva stabilito la propria dimora in un immobile, concessole in comodato da un'amica;
- che la oltre ai comprensibili disagi connessi all'impossibilità di godere del bene Pt_1 di sua esclusiva proprietà, all'interno del quale erano custoditi tutti i propri effetti personali, elettrodomestici e mobili, era costretta a sostenere le spese per le utenze del nuovo alloggio;
peraltro, l'appartamentino ove la ricorrente aveva dovuto fissare la propria dimora, sito a Modica bassa, in Via Nuova S. Antonio, era privo delle comodità e dei servizi di cui disponeva l'immobile di sua proprietà;
- che, in considerazione di tutto ciò, spettava alla un'indennità di occupazione, a far Pt_1 data da ottobre 2023 (o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa), in quanto l'occupazione dell'immobile da parte del era avvenuta sine titulo e contro la CP_1 volontà della proprietaria, manifestata una volta cessata la convivenza.
Indi, chiedeva a questo Tribunale di volere: Parte_1
“1.
ritenuto che
la ricorrente è l'unica titolare del diritto di proprietà sull'immobile, dichiarare illegittima, immotivata e ingiustificata l'occupazione dell'immobile sito in Modica (RG), via Nazionale n. 160 bis (box incluso), da parte del GN , essendo Controparte_1 venuto meno il diritto di detenzione per la cessazione del rapporto more uxorio;
2. per l'effetto condannare il resistente all'immediato rilascio dell'immobile (box incluso), detenuto sine titulo;
3. determinare l'indennità di occupazione a carico del GN , a Controparte_1 decorrere dall'ottobre 2023, nella misura di € 600,00 mensili, tenuto conto dell'estensione dell'appartamento (nr. 7 vani), dell'ubicazione dello stesso e della disponibilità del box auto (25 mq) o in altra misura ritenuta equa e di giustizia, con riserva di eventuale maggior danno;
4. condannare il resistente al pagamento delle spese di gestione dell'immobile, incluse utenze domestiche e spese condominiali ordinarie sostenute e da sostenersi dalla GNa
per il periodo di occupazione indebita, inclusa la TARI;
Pt_1
pagina 2 di 7
5. condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dalla GNa a causa Pt_1 dell'occupazione illegittima dell'immobile;
6. condannare il resistente al pagamento dei diritti e compensi oltre alle spese del presente procedimento”. Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si Controparte_1 costituiva in giudizio, sicchè il giudice ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 16.12.2024. Con la stessa ordinanza, veniva disposto il mutamento del rito da speciale locatizio ad ordinario, ex art. 427 c.p.c. e veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalla ricorrente in ricorso, prova assunta all'udienza del 28.2.2025. All'udienza cartolare del 21.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
<<>> Ciò posto, la domanda attorea (restitutoria e risarcitoria) è fondata e va accolta, per quanto di ragione. Sono, infatti, provati i fatti costitutivi posti dalla ricorrente a fondamento della domanda di rilascio, ed in particolare, la concessione in godimento dell'immobile ad uso abitativo, di cui essa ricorrente aveva la disponibilità (in quanto proprietaria, giusta atto di compravendita del 30.1.2004, doc. 1 all. al ricorso), in favore del con lei convivente, perché alla stessa CP_1 legato da relazione sentimentale (v. in proposito dichiarazioni concordi dei testi
[...]
e nonché missiva a firma dello stesso resistente, datata 2.5.2024, Tes_1 Tes_2 inviata a mezzo p.e.c. alla doc. 4 all. al ricorso). Pt_1
Ora, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la convivenza “more uxorio”, “quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione, ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata, avendo titolo in un negozio giuridico di tipo familiare”, “ma non incide, salvo diversa disposizione di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicchè tale detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore (n.d.r., o per altra causa), si estingue anche il relativo diritto”, sebbene sia “a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza” (cfr. Cass. n. 7/2014, Cass. n. 7214/13 e da ultimo Cass. 10377/2017). Tale regola, se da un lato impedisce al proprietario dell'immobile di allontanare in modo violento o clandestino l'ex compagno/a, giacché tale condotta legittimerebbe un'azione di spoglio da parte del/della convivente estromesso/a volta alla reintegra nel possesso, dall'altro lato, non gli preclude tuttavia di pretendere la restituzione della casa, qualora il rapporto di convivenza venga definitivamente a cessare e venga meno, pertanto, il titolo giuridico che sorreggeva quel diritto personale di godimento della casa, acquistato dal convivente more uxorio, e individuato dall'ordinamento nella destinazione dell'immobile ad uso abitativo dei conviventi.
pagina 3 di 7 In altre parole, il solo fatto della convivenza non configura, in capo alle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere qualificato come possesso sulla medesima (Cass. civ., n. 21023/2016). Ne deriva, come anticipato, che la detenzione del convivente è esercitabile fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, si estingue e non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente, che era detentore qualificato. Ciò posto, nel caso in scrutinio - ove risulta provato il venir meno del legame affettivo tra le parti, oltre che la cessazione della convivenza1 - ritiene il giudice che quella esperita da sia da qualificare quale azione personale di restituzione, che trova fondamento Parte_1 in un iniziale atto volontario di trasmissione della cosa (l'immobile di sua proprietà) in favore del convivente, una concessione in godimento (comune), giustificata dal legame affettivo tra i due e finalizzata ad un uso familiare;
cessata la destinazione dell'immobile al programma di vita in comune della coppia, è venuto meno il titolo che ha fondato la detenzione dell'immobile in capo al il quale, rimasto contumace, non allegando né provando alcun ulteriore CP_1 titolo – legale o negoziale – che ne legittimi la perdurante occupazione, è tenuto al rilascio dell'immobile stesso in favore di Parte_1
Peraltro, nella specie, è provata, non solo l'iniziale traditio rei in favore del resistente, ma anche, dopo la cessazione della convivenza more uxorio, la reiterata richiesta di restituzione dell'immobile trasmessa dalla all'indirizzo del Sammito2, nonchè l'esplicito rifiuto Pt_1 opposto da quest'ultimo nella lettera del 2.5.2024, ed anche prima, nell'immediatezza dei fatti, appena due giorni dopo la comunicazione dell'intenzione della ricorrente di interrompere la relazione sentimentale;
ed infatti, il teste ha riferito: “Già 48 ore dopo che Testimone_1 mia madre ha comunicato al l'intenzione di separarsi, io stesso, per dare voce a mia CP_1 madre, ho detto al che mia madre era determinata a lasciarlo e che quindi lui doveva CP_1 rilasciare la casa in cui viveva;
lui mi ha risposto che lui non voleva andarsene, anche perché era stata mia madre ad andar via”. La domanda di parte ricorrente, dunque, è fondata e, come tale, deve essere accolta, condannando all'immediato3 rilascio, in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Modica, via Nazionale n. 160-bis (box auto incluso), libero e sgombro da persone e cose di pertinenza del resistente. Venendo alla domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, va detto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sent. n. 33645/20224, hanno composto un contrasto tra le sezioni semplici sul tema, formulando i seguenti principi di diritto: 1 In tal senso depongono sia la deposizione del teste , figlio della ricorrente, escusso all'udienza del Testimone_1
28.2.2025, sia quanto esposto dallo stesso nella missiva del 2.5.2024, diretta alla . CP_1 Pt_1 2 V., tra l'altro, messaggi p.e.c. del 4.3.2024 e del 19.4.2024, cui ha fatto seguito la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo. 3 Al la ricorrente ha già concesso, prima del giudizio, più di una volta, termine per rilasciare l'immobile, facendo CP_1 trascorrere anche altro tempo dopo lo spirare del termine assegnato. 4 Confermata da Cass., sez. III, 14947/2023, secondo cui “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo pagina 4 di 7 “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, nonchè
“Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; I passi salienti della motivazione del suddetto arresto sono i seguenti:
“La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”;
“
4.9. Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Come si è chiarito al punto 4.2, la perdita subita attiene al godimento,
stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno)”. Da ultimo, in tema di perdita di godimento diretto dell'immobile, si veda Cass. 10477/2024. pagina 5 di 7 diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. Nella specie, dalla narrazione in fatto che parte ricorrente compie in seno all'atto introduttivo può chiaramente evincersi che la concreta possibilità di godimento del bene, di cui la stessa allega la lesione a causa della condotta occupativa del resistente, è quella di uso diretto dell'immobile; la infatti, ha dedotto e provato in corso di causa, di essere stata privata Pt_1 della sua casa di abitazione, in conseguenza della perdurante ed ostinata detenzione dell'immobile da parte del tanto da avere dovuto trovare un alloggio alternativo, CP_1 dapprima presso l'abitazione dei suoi figli, a Modica, Milano e Torino, di poi presso un
“appartamentino ad uso turistico in via Vittorio Veneto a Modica, dove vive tuttora” (così la teste ). Tes_2
Secondo l'indicazione della stessa Corte di Cassazione, il danno da mancato godimento diretto dell'immobile può essere equitativamente valutato, rapportandolo al valore locativo dell'immobile, da determinarsi alla luce delle caratteristiche di esso, siccome evincibili dagli atti di causa. Nella specie, dalla lettura dell'atto di compravendita del 30.1.2004 si evince che l'immobile stesso, adibito ad uso abitativo, si trova al quarto piano di un edificio condominiale, si compone di sette vani catastali, è ascensorato e con riscaldamento autonomo, oltre ad essere munito di box auto di 25 mq;
inoltre, trattasi di costruzione abbastanza recente (di circa 20 anni), essendo stata realizzata dalla società costruttrice sulla base di concessione edilizia del 19.4.1999 e successiva variante del 3.6.2003 ed è stata evidentemente acquistata, appena costruita, dalla ricorrente nel gennaio 2004; l'immobile si trova a Modica, alla via Nazionale, dunque nel quartiere residenziale Sorda. In base ad una valutazione complessiva dei superiori elementi e considerando normali od ordinarie le condizioni di conservazione dell'immobile, si ritiene equo determinare in € 500,00 il valore locativo, su base mensile, dell'immobile; in particolare, avuto riguardo al periodo da novembre 2023 sino al corrente mese di aprile 2025, il danno risarcibile ammonta a complessivi € 9.000,00, ossia € 500,00 x 18 mesi;
al pagamento di tale somma, in favore di pagina 6 di 7 va condannato , obbligato altresì alla corresponsione, sulla Parte_1 Controparte_1 somma stessa, degli interessi legali dalla data della domanda. Non può invece accogliersi la domanda di condanna del resistente “al pagamento delle spese di gestione dell'immobile, incluse utenze domestiche e spese condominiali ordinarie sostenute e da sostenersi dalla GNa per il periodo di occupazione indebita, inclusa Pt_1 la TARI”; di tali spese, ovvero dell'esborso delle relative somme, non è stata fornita prova da parte ricorrente, né è ammissibile, nella specie, una condanna in futuro al pagamento di oneri condominiali ed utenze domestiche. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2432/2024 R.G., nella contumacia di , Controparte_1
CONDANNA quest'ultimo all'immediato rilascio, in favore di Parte_1 dell'immobile sito in Modica, via Nazionale n. 160-bis (box auto incluso), libero e sgombro da persone e cose di pertinenza del resistente.
CONDANNA inoltre al pagamento, in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo, della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda. RIGETTA ogni altra domanda.
CONDANNA infine alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 3.100,00 per compensi difensivi ed € 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 17.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott. Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2432/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Giurdanella
- ricorrente - contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. depositato in data 14.9.2024 e successivamente notificato, Pt_1 esponeva:
[...]
- di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Modica, nella Via Nazionale 160- bis e del relativo box auto, giusta atto di compravendita del 30.1.2004, rogato in Notar
di Modica, rep. 8274 – racc. 1942; Persona_1
- che, in particolare, si trattava di appartamento al quarto piano (sub. 20), composto da sette vani catastali, con box auto (sub. 32) sito al piano interrato dell'edificio, della superficie di metri quadrati venticinque (mq. 25) circa, riportati nel Catasto Fabbricati di
Modica al foglio di mappa 77, particelle: - 881/20, via Nazionale s.n., int. 14, p.4, z.c. 1, ctg. A/3, cl. 3, v.c. 7, R.C. Euro 451,90, - 881/32, via Nazionale s.n., p.S1, z.c. 1, ctg.
C/6, cl. 8, mg. 25, R.C. Euro 56,81;
- che tale immobile era stato acquistato previa accensione di un di mutuo con CP_2 da parte della ricorrente, che al tempo svolgeva l'attività di insegnante;
l'importo mutuato era stato, integralmente ed in via esclusiva, rimborsato dalla ricorrente medesima;
- che, in base ad una relazione more uxorio, le parti avevano convissuto presso l'immobile de quo fino al mese di ottobre 2023, quando, a causa di gravi ed insanabili contrasti, divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, a fronte del rifiuto netto opposto dal a cercare altra sistemazione, la si era vista costretta ad abbandonare CP_1 Pt_1
l'abitazione e chiedere ospitalità ai figli;
pagina 1 di 7 - che, cessata la comunione d'affetti che fondava il titolo di permanenza del CP_1 nell'immobile de quo, la ricorrente aveva, già ad ottobre 2023, legittimamente richiesto al predetto il rilascio dell'abitazione, non senza concedergli un congruo termine per reperire un'altra soluzione abitativa;
- che, con messaggio PEC del 4 marzo 2024, la aveva formalmente richiesto, per Pt_1
l'ennesima volta, al di rilasciare l'immobile; CP_1
- che, con successiva lettera via PEC del 19 aprile 2024, tale richiesta era stata reiterata tramite il legale;
- che, però, nonostante le formali richieste, il si era rifiutato di lasciare CP_1
l'appartamento e di liberarlo, adducendo motivazioni assolutamente pretestuose e sostenendo di avere sopportato spese per la manutenzione del bene;
- che, a seguito di tale irremovibile diniego, la ricorrente aveva attivato la procedura di mediazione, che, iniziato nel maggio 2024, si era conclusa con verbale negativo in data
29.7.2024;
- che, a causa della perdurante, indebita, occupazione dell'abitazione da parte del
- che si protraeva, alla data del ricorso, da oltre 11 mesi- la ricorrente non CP_1 aveva avuto altra scelta che quella di reperire alloggi di fortuna nei quali vivere;
- che, allo stato attuale, la stessa aveva stabilito la propria dimora in un immobile, concessole in comodato da un'amica;
- che la oltre ai comprensibili disagi connessi all'impossibilità di godere del bene Pt_1 di sua esclusiva proprietà, all'interno del quale erano custoditi tutti i propri effetti personali, elettrodomestici e mobili, era costretta a sostenere le spese per le utenze del nuovo alloggio;
peraltro, l'appartamentino ove la ricorrente aveva dovuto fissare la propria dimora, sito a Modica bassa, in Via Nuova S. Antonio, era privo delle comodità e dei servizi di cui disponeva l'immobile di sua proprietà;
- che, in considerazione di tutto ciò, spettava alla un'indennità di occupazione, a far Pt_1 data da ottobre 2023 (o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa), in quanto l'occupazione dell'immobile da parte del era avvenuta sine titulo e contro la CP_1 volontà della proprietaria, manifestata una volta cessata la convivenza.
Indi, chiedeva a questo Tribunale di volere: Parte_1
“1.
ritenuto che
la ricorrente è l'unica titolare del diritto di proprietà sull'immobile, dichiarare illegittima, immotivata e ingiustificata l'occupazione dell'immobile sito in Modica (RG), via Nazionale n. 160 bis (box incluso), da parte del GN , essendo Controparte_1 venuto meno il diritto di detenzione per la cessazione del rapporto more uxorio;
2. per l'effetto condannare il resistente all'immediato rilascio dell'immobile (box incluso), detenuto sine titulo;
3. determinare l'indennità di occupazione a carico del GN , a Controparte_1 decorrere dall'ottobre 2023, nella misura di € 600,00 mensili, tenuto conto dell'estensione dell'appartamento (nr. 7 vani), dell'ubicazione dello stesso e della disponibilità del box auto (25 mq) o in altra misura ritenuta equa e di giustizia, con riserva di eventuale maggior danno;
4. condannare il resistente al pagamento delle spese di gestione dell'immobile, incluse utenze domestiche e spese condominiali ordinarie sostenute e da sostenersi dalla GNa
per il periodo di occupazione indebita, inclusa la TARI;
Pt_1
pagina 2 di 7
5. condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dalla GNa a causa Pt_1 dell'occupazione illegittima dell'immobile;
6. condannare il resistente al pagamento dei diritti e compensi oltre alle spese del presente procedimento”. Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non si Controparte_1 costituiva in giudizio, sicchè il giudice ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 16.12.2024. Con la stessa ordinanza, veniva disposto il mutamento del rito da speciale locatizio ad ordinario, ex art. 427 c.p.c. e veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalla ricorrente in ricorso, prova assunta all'udienza del 28.2.2025. All'udienza cartolare del 21.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
<<>> Ciò posto, la domanda attorea (restitutoria e risarcitoria) è fondata e va accolta, per quanto di ragione. Sono, infatti, provati i fatti costitutivi posti dalla ricorrente a fondamento della domanda di rilascio, ed in particolare, la concessione in godimento dell'immobile ad uso abitativo, di cui essa ricorrente aveva la disponibilità (in quanto proprietaria, giusta atto di compravendita del 30.1.2004, doc. 1 all. al ricorso), in favore del con lei convivente, perché alla stessa CP_1 legato da relazione sentimentale (v. in proposito dichiarazioni concordi dei testi
[...]
e nonché missiva a firma dello stesso resistente, datata 2.5.2024, Tes_1 Tes_2 inviata a mezzo p.e.c. alla doc. 4 all. al ricorso). Pt_1
Ora, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la convivenza “more uxorio”, “quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione, ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata, avendo titolo in un negozio giuridico di tipo familiare”, “ma non incide, salvo diversa disposizione di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicchè tale detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore (n.d.r., o per altra causa), si estingue anche il relativo diritto”, sebbene sia “a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza” (cfr. Cass. n. 7/2014, Cass. n. 7214/13 e da ultimo Cass. 10377/2017). Tale regola, se da un lato impedisce al proprietario dell'immobile di allontanare in modo violento o clandestino l'ex compagno/a, giacché tale condotta legittimerebbe un'azione di spoglio da parte del/della convivente estromesso/a volta alla reintegra nel possesso, dall'altro lato, non gli preclude tuttavia di pretendere la restituzione della casa, qualora il rapporto di convivenza venga definitivamente a cessare e venga meno, pertanto, il titolo giuridico che sorreggeva quel diritto personale di godimento della casa, acquistato dal convivente more uxorio, e individuato dall'ordinamento nella destinazione dell'immobile ad uso abitativo dei conviventi.
pagina 3 di 7 In altre parole, il solo fatto della convivenza non configura, in capo alle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere qualificato come possesso sulla medesima (Cass. civ., n. 21023/2016). Ne deriva, come anticipato, che la detenzione del convivente è esercitabile fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, si estingue e non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente, che era detentore qualificato. Ciò posto, nel caso in scrutinio - ove risulta provato il venir meno del legame affettivo tra le parti, oltre che la cessazione della convivenza1 - ritiene il giudice che quella esperita da sia da qualificare quale azione personale di restituzione, che trova fondamento Parte_1 in un iniziale atto volontario di trasmissione della cosa (l'immobile di sua proprietà) in favore del convivente, una concessione in godimento (comune), giustificata dal legame affettivo tra i due e finalizzata ad un uso familiare;
cessata la destinazione dell'immobile al programma di vita in comune della coppia, è venuto meno il titolo che ha fondato la detenzione dell'immobile in capo al il quale, rimasto contumace, non allegando né provando alcun ulteriore CP_1 titolo – legale o negoziale – che ne legittimi la perdurante occupazione, è tenuto al rilascio dell'immobile stesso in favore di Parte_1
Peraltro, nella specie, è provata, non solo l'iniziale traditio rei in favore del resistente, ma anche, dopo la cessazione della convivenza more uxorio, la reiterata richiesta di restituzione dell'immobile trasmessa dalla all'indirizzo del Sammito2, nonchè l'esplicito rifiuto Pt_1 opposto da quest'ultimo nella lettera del 2.5.2024, ed anche prima, nell'immediatezza dei fatti, appena due giorni dopo la comunicazione dell'intenzione della ricorrente di interrompere la relazione sentimentale;
ed infatti, il teste ha riferito: “Già 48 ore dopo che Testimone_1 mia madre ha comunicato al l'intenzione di separarsi, io stesso, per dare voce a mia CP_1 madre, ho detto al che mia madre era determinata a lasciarlo e che quindi lui doveva CP_1 rilasciare la casa in cui viveva;
lui mi ha risposto che lui non voleva andarsene, anche perché era stata mia madre ad andar via”. La domanda di parte ricorrente, dunque, è fondata e, come tale, deve essere accolta, condannando all'immediato3 rilascio, in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Modica, via Nazionale n. 160-bis (box auto incluso), libero e sgombro da persone e cose di pertinenza del resistente. Venendo alla domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, va detto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sent. n. 33645/20224, hanno composto un contrasto tra le sezioni semplici sul tema, formulando i seguenti principi di diritto: 1 In tal senso depongono sia la deposizione del teste , figlio della ricorrente, escusso all'udienza del Testimone_1
28.2.2025, sia quanto esposto dallo stesso nella missiva del 2.5.2024, diretta alla . CP_1 Pt_1 2 V., tra l'altro, messaggi p.e.c. del 4.3.2024 e del 19.4.2024, cui ha fatto seguito la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo. 3 Al la ricorrente ha già concesso, prima del giudizio, più di una volta, termine per rilasciare l'immobile, facendo CP_1 trascorrere anche altro tempo dopo lo spirare del termine assegnato. 4 Confermata da Cass., sez. III, 14947/2023, secondo cui “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo pagina 4 di 7 “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, nonchè
“Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; I passi salienti della motivazione del suddetto arresto sono i seguenti:
“La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”;
“
4.9. Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Come si è chiarito al punto 4.2, la perdita subita attiene al godimento,
stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno)”. Da ultimo, in tema di perdita di godimento diretto dell'immobile, si veda Cass. 10477/2024. pagina 5 di 7 diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. Nella specie, dalla narrazione in fatto che parte ricorrente compie in seno all'atto introduttivo può chiaramente evincersi che la concreta possibilità di godimento del bene, di cui la stessa allega la lesione a causa della condotta occupativa del resistente, è quella di uso diretto dell'immobile; la infatti, ha dedotto e provato in corso di causa, di essere stata privata Pt_1 della sua casa di abitazione, in conseguenza della perdurante ed ostinata detenzione dell'immobile da parte del tanto da avere dovuto trovare un alloggio alternativo, CP_1 dapprima presso l'abitazione dei suoi figli, a Modica, Milano e Torino, di poi presso un
“appartamentino ad uso turistico in via Vittorio Veneto a Modica, dove vive tuttora” (così la teste ). Tes_2
Secondo l'indicazione della stessa Corte di Cassazione, il danno da mancato godimento diretto dell'immobile può essere equitativamente valutato, rapportandolo al valore locativo dell'immobile, da determinarsi alla luce delle caratteristiche di esso, siccome evincibili dagli atti di causa. Nella specie, dalla lettura dell'atto di compravendita del 30.1.2004 si evince che l'immobile stesso, adibito ad uso abitativo, si trova al quarto piano di un edificio condominiale, si compone di sette vani catastali, è ascensorato e con riscaldamento autonomo, oltre ad essere munito di box auto di 25 mq;
inoltre, trattasi di costruzione abbastanza recente (di circa 20 anni), essendo stata realizzata dalla società costruttrice sulla base di concessione edilizia del 19.4.1999 e successiva variante del 3.6.2003 ed è stata evidentemente acquistata, appena costruita, dalla ricorrente nel gennaio 2004; l'immobile si trova a Modica, alla via Nazionale, dunque nel quartiere residenziale Sorda. In base ad una valutazione complessiva dei superiori elementi e considerando normali od ordinarie le condizioni di conservazione dell'immobile, si ritiene equo determinare in € 500,00 il valore locativo, su base mensile, dell'immobile; in particolare, avuto riguardo al periodo da novembre 2023 sino al corrente mese di aprile 2025, il danno risarcibile ammonta a complessivi € 9.000,00, ossia € 500,00 x 18 mesi;
al pagamento di tale somma, in favore di pagina 6 di 7 va condannato , obbligato altresì alla corresponsione, sulla Parte_1 Controparte_1 somma stessa, degli interessi legali dalla data della domanda. Non può invece accogliersi la domanda di condanna del resistente “al pagamento delle spese di gestione dell'immobile, incluse utenze domestiche e spese condominiali ordinarie sostenute e da sostenersi dalla GNa per il periodo di occupazione indebita, inclusa Pt_1 la TARI”; di tali spese, ovvero dell'esborso delle relative somme, non è stata fornita prova da parte ricorrente, né è ammissibile, nella specie, una condanna in futuro al pagamento di oneri condominiali ed utenze domestiche. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2432/2024 R.G., nella contumacia di , Controparte_1
CONDANNA quest'ultimo all'immediato rilascio, in favore di Parte_1 dell'immobile sito in Modica, via Nazionale n. 160-bis (box auto incluso), libero e sgombro da persone e cose di pertinenza del resistente.
CONDANNA inoltre al pagamento, in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo, della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda. RIGETTA ogni altra domanda.
CONDANNA infine alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 3.100,00 per compensi difensivi ed € 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 17.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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