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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/05/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
15.4.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341/2023 R.G., vertente
TRA
(P. IVA - C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Chiana n. 48, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pileggi, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1 alla Via A. Manzoni nn. 13-15 presso lo studio dell' Avv. Rosanna Andricciola, che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. Vitaliano Cardamone, come da mandato in atti.
Opposto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11/2023 del 3.02.2023, notificato il giorno
8.02.2023.
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.03.2023, proponeva Parte_1 tempestivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/23, notificato il giorno 8.02.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di €
2.816,90, a titolo di E.D.A. relativo agli anni 2020, 2021,2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese e competenze del procedimento monitorio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e riservandosi di agire in separata sede per la restituzione degli importi erogati negli ultimi dieci anni a titolo di premio semestrale fisso e legato alla presenza.
A sostegno dell'atto di opposizione deduceva la non dovutezza dell'emolumento richiesto in fase monitoria, evidenziando che:
a) le disposizioni contrattuali poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo avevano cessato di avere validità già a seguito della disdetta formale del 16.7.2010 e, in ogni caso, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016, stipulato il 21.04.2016, che aveva disposto alla lett. h) la cessazione della validità di “tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame e che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo”.
b) la mancanza di base normativa e giuridica a sostegno della pretesa monitoria 2. Nel costituirsi in giudizio parte opposta, richiamando l'esito favorevole di una pluralità di analoghi procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo recentemente definiti da questo Tribunale, eccepiva che i successivi accordi integrativi aziendali del 1°.03.2016 e del 21.04.2016 avevano confermato la corresponsione del premio di produzione semestrale (EDA), evidenziando che la clausola relativa alla cessazione di efficacia, contenuta in entrambi gli accordi, era riferita al regime della tassazione (detassazione) della retribuzione di produttività e non ai patti aventi ad oggetto i premi di produttività.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il Tribunale ha deciso la causa come dalla presente sentenza come motivazione contestuale.
4. L'opposizione deve essere integralmente rigettata per i motivi di seguito specificati.
Con riferimento alla pretesa avente ad oggetto la corresponsione della voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, si ritiene di dover condividere l'orientamento espresso da questo
Tribunale nell'ambito di analoghi contenziosi promossi da altri lavoratori, al quale ci si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. SACAL SPA C/ + altri), nonché quanto già Persona_1 espresso in analoga causa incardinata dal medesimo ricorrente e decisa con la sentenza n. 584/2021 di questo Tribunale.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Con accordo sindacale dell'1.06.2000 la si è impegnata ad applicare ai dipendenti del Pt_1 servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data CP_2 dall'1.07.2000.
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base di riferimento 1999, mentre CP_2 ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione,
l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora CP_2 consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex ai quali sarebbe stato corrisposto un premio Organizzazione_1
a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati, con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data odierna, ovvero al CP_2
28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Con Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (Decreto del 25 marzo 2016), premessa
l'intenzione di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività e che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015) di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della
“retribuzione di produttività”, le parti hanno convenuto che la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL
Assaeroporti; 2) voce retributiva erogata in forza di Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero
a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza, stabilendo che B) la retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, (…) erogate con espresso riferimento ad “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
C) la retribuzione, per come definita in premessa, e specificata al punto 1) sarebbe stata erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e pertanto assoggettata alla variabilità delle condizioni di operatività e fabbisogno, nonché riferita ai seguenti “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Quanto alla voce retributiva indicata e specificata alla lettera a) del punto 2), l'accordo prevede, al paragrafo C, ultimo capoverso, che la medesima è volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, mentre nei paragrafi successivi si stabilisce che le disposizioni del presente accordo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019; che sarebbe stata assoggettata alla tassazione favorevole, in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e del decreto attuativo del 25 marzo
2016, l'erogazione della retribuzione di produttività di cui alla lettera a) del punto 2) riconosciuta ai dipendenti nel mese di marzo 2016, e riferita a voci premiali relative agli indicatori variabili di presenze/assenze relativi al secondo semestre anno 2015; che le somme retributive che sarebbero state corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nell'accordo avrebbero avuto caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione.
Al paragrafo H le parti hanno stabilito che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo.
5. Ciò posto, pare opportuno rilevare che fin dal 2000 la contrattazione aziendale ha inteso distinguere il “premio di risultato”, la cui erogazione è soggetta al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall' spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale Org_2 dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del
30.06.2000 e inquadrati nel contratto nonché ai lavoratori ex metalmeccanici e CP_2 Org_1
; con riferimento alla prima categoria di lavoratori, l'accordo prevede il mantenimento di tutti Org_1
i PPA, sino ad allora consolidati, e la loro corresponsione a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, sia per quanto riguarda gli istituti retributivi confluiti, sia per quanto attiene le modalità di erogazione.
Per individuare i criteri di erogazione dei premi di produzione, occorre fare riferimento agli accordi sindacali stipulati dal con le OO.SS. territoriali ed aziendali il 30.06.1987 ed il CP_3
31.07.1990, da cui si evince che il premio di produzione è essenzialmente legato alla presenza ed è erogato con cadenza semestrale nei mesi di marzo e settembre di ogni anno.
La dicotomia tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da nonché ai CP_2 dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA.
Nella nota avente ad oggetto la Politica Retributiva - Politica Premiale in sono Pt_1 Pt_1 indicati i criteri di computo dell'EDA (parte fissa mensile che varia in base alla data di assunzione e parte variabile legata alla presenza), specificando che i destinatari dell'emolumento sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene all'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016, giova evidenziare che l'espressa inclusione nella nozione di “retribuzione di produttività” del premio semestrale fisso e variabile secondo presenza (erogata in forza dell'Accordo Territoriale di secondo livello) costituisce conferma della “sopravvivenza” e, quindi, della vigenza dell'accordo integrativo aziendale del
28.07.2006 alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, si è già detto che i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene, poi, agli effetti prodotti dall'Accordo Quadro sulla validità dell'accordo integrativo del 28.07.2006, si ribadisce che la clausola contenuta nel citato paragrafo H, sebbene sia di non agevole interpretazione, non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare l'istituto dell'EDA, tenuto conto che la finalità di detto accordo è stata quella di individuare le voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla normativa in esso richiamata (ovvero, i commi 182-189 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 ed il Decreto attuativo del 25.03.2016), potessero essere assoggettate ad un regime di tassazione più favorevole per i lavoratori.
Si ritiene, pertanto, che la sopravvenuta perdita di efficacia riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e ai criteri definiti nell'Accordo
(compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
Va, infine, rimarcato che la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo
Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. Né in senso contrario possono essere valorizzati i due verbali del Consiglio di Amministrazione della risalenti alla fine del 2007/inizio del 2008: ed invero, negli stessi i vertici aziendali Parte_1 avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti.
Né, ancora, può valere a giustificare la condotta aziendale la presunta ignoranza dei vertici della circa la corresponsione delle voci retributive per cui è causa, posto che le delibere del CDA Pt_1 allegate dimostrano che gli organi di vertice della società erano a conoscenza della portata della contrattazione integrativa aziendale ma non hanno inteso adottare alcuna “contromisura” nell'immediatezza, né negli anni successivi.
6. In allegato alle note autorizzate del 20.12.2023 la ha depositato l'Accordo di Parte_1 secondo livello aziendale sottoscritto il 13.04.2023, sostenendo che il suddetto accordo, ratificato da tutti i lavoratori all'esito di referendum, assumerebbe valore interpretativo dell'Accordo-Quadro sulla detassazione del 21.04.2016 e confermerebbe, quindi, la caducazione e perdita di efficacia degli accordi (compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006) che prevedevano premi, comunque denominati, riconosciuti ad una parte minoritaria del personale (in base alla data di assunzione) non detassabili per legge.
Più in particolare, la società opponente asserisce che le OO.SS. firmatarie dell'accordo di secondo livello aziendale del 13.04.2023, che coincidono con quelle che hanno sottoscritto l'accordo-quadro sulla detassazione, avrebbero inteso fornire l'interpretazione di tale ultimo accordo, nel senso che la lett. H) già prevedesse la caducazione e perdita di efficacia di tutti gli accodi precedenti sui premi non rispondenti ai requisiti per la detassazione, ivi compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 posti a fondamento dei decreti ingiuntivi opposti.
Nel prendere posizione sulla portata dell'accordo sindacale del 13.04.2023, la difesa degli opposti eccepisce che il contenuto dell'accordo in questione non potrebbe inficiare l'esito del presente giudizio, atteso che i decreti ingiuntivi sono stati emessi sulla base di accordi di secondo livello mai revocati e/o caducati alla data di proposizione dei ricorsi, evidenziando che la sottoscrizione dell'accordo del 13.04.2023 non è stata preceduta da alcuna intesa e/o incontro né nell'anno 2022 né in quelli precedenti;
contesta, in ogni caso, la lettura che di tale accordo è stata data dalla
[...] ritenendo che l'inciso “come già previsto dalla già citata lettera h) Parte_1 dell'accordo quadro sulla detassazione del 2016 citato in premessa” non equivalga a dire che gli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 avessero perso la loro validità con la sottoscrizione dell'accordo del 2016.
Tanto premesso, per quel che rileva nell'odierno contenzioso, con l'accordo sindacale sopravvenuto in corso di causa le parti hanno inteso disciplinare la materia dei premi sulla base di criteri oggettivi validi per tutto il personale, dando piena ed integrale attuazione all'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.2016 e, quindi, al fine di consentire all'azienda di riconoscere a tutti i dipendenti premi rispondenti ai requisiti di detassabilità sulla base di criteri misurabili ed applicabili a tutti allo stesso modo.
Nel prosieguo della premessa è stato espressamente previsto che l'accordo avrebbe trovato applicazione sperimentale per un anno, trascorso il quale le parti sono impegnate ad incontrarsi per verificare e ridefinire le condizioni di erogazione delle misure di welfare e premiali convenute. L'art. 2, rubricato “Premi aziendali e flexible benefit”, alla lettera d), stabilisce che “le parti concordano sul fatto che potranno essere riconosciuti esclusivamente premi interamente detassabili, rivolti alla “generalità dei dipendenti”, ovvero a “categorie di dipendenti” (non individuabili in base alla mera data di assunzione), basati su criteri di misurazione specifici, come imposto dalla legge ai fini della detassazione, e che dovrà essere superata e bandita qualsiasi discriminazione, o rendita di posizione, nella politica premiale;
si conferma pertanto la caducazione e perdita di efficacia degli accordi (compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006) che prevedevano premi, comunque denominati, riconosciuti ad una parte minoritaria del personale (in base alla data di assunzione) non detassabili per legge, come già previsto dalla già citata lett. h) dell'accordo quadro sulla detassazione del 2016 citato in premessa.”.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 11666 dell'11.04.202), “l'interpretazione degli accordi integrativi - che, riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie denunciabili ex art 360, comma 1, n.
5, c.p.c., nuova formulazione - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano
a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la “ratio” del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi
d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.”.
Nel caso di specie, in ordine all'interpretazione della clausola contenuta del paragrafo H) dell'Accordo-quadro attuativo della detassazione, deve ulteriormente ribadirsi, quanto già evidenziato nei precedenti giudizi di opposizione definiti in senso favorevole ai lavoratori, ovvero che la suddetta clausola non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare l'istituto dell'EDA, tenuto conto che il medesimo coincide con la voce retributiva erogata in forza dell'accordo territoriale di secondo livello e, in particolare, con il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza previsto al punto 2), lettera a) dell'accordo del 21.04.2016.
In altri termini, si ritiene che, lungi dal prevedere la cessazione dell'efficacia degli accordi sindacali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 (mai espressamente richiamati), l' sulla detassazione CP_4 del 21.04.2016 abbia voluto individuare le voci rientranti nella nozione di retribuzione di produttività che presentassero i requisiti richiesti dalla legge al fine di poter fruire del regime fiscale agevolato della detassazione, comprendendovi, appunto, il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza c.d. EDA.
Alla lettera F), infatti, le parti stipulanti hanno dato atto che le somme retributive corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nello stesso accordo presentano le caratteristiche previste dalla legge per l'applicazione del regime di detassazione e, di conseguenza, possono continuare, e, di fatto, hanno continuato a trovare applicazione negli anni successivi.
Non può, quindi, condividersi l'assunto secondo cui la lett. H) dell'Accordo quadro del 21.04.2016
“già” prevedeva la caducazione e perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006.
Né, ancora, può affermarsi che l'accordo aziendale da ultimo sottoscritto contenga l'interpretazione autentica della clausola di cui alla lett. H) più volte citata, atteso che il suddetto accordo si limita a confermare la caducazione e perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006, che, in realtà, l'Accordo quadro sulla detassazione non aveva previsto.
Viceversa, non è contestato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sindacale del
13.04.2023 (la cui applicazione, in via sperimentale, è stata circoscritta ad un anno), le fonti collettive aziendali o territoriali precedentemente vigenti non possano più trovare applicazione.
Deve, pertanto, concludersi che soltanto con la sottoscrizione dell'accordo del 13.04.2023, e per il futuro, le parti stipulanti abbiano inteso modificare in senso sfavorevole ai lavoratori le precedenti disposizioni in materia di premi aziendali, dichiarandole espressamente inapplicabili.
Quanto alla eccezione formulata da parte opponente in merito alla non spettanza dell'emolumento richiesto per le annualità 2020-2021-2022 avendo la fruito della si rileva che tale Pt_1 Org_3 eccezione appare generica e, quindi, inammissibile, non avendo parte opponente specificato in ricorso, né documentato, i periodi di fruizione della da parte del lavoratore. Org_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alla assenza di istruttoria e alla serialità dell'oggetto della stessa, secondo i parametri minimi previsti dal Dm 147/22, con distrazione a favore dei procuratori costituiti ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.11/23 del 3.02.2023, notificato il giorno 8.02.2023 ;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte Parte_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 852,00 oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 2.5.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Maria Francesca Cerchiara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
15.4.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341/2023 R.G., vertente
TRA
(P. IVA - C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Chiana n. 48, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pileggi, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1 alla Via A. Manzoni nn. 13-15 presso lo studio dell' Avv. Rosanna Andricciola, che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. Vitaliano Cardamone, come da mandato in atti.
Opposto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11/2023 del 3.02.2023, notificato il giorno
8.02.2023.
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.03.2023, proponeva Parte_1 tempestivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/23, notificato il giorno 8.02.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di €
2.816,90, a titolo di E.D.A. relativo agli anni 2020, 2021,2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese e competenze del procedimento monitorio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e riservandosi di agire in separata sede per la restituzione degli importi erogati negli ultimi dieci anni a titolo di premio semestrale fisso e legato alla presenza.
A sostegno dell'atto di opposizione deduceva la non dovutezza dell'emolumento richiesto in fase monitoria, evidenziando che:
a) le disposizioni contrattuali poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo avevano cessato di avere validità già a seguito della disdetta formale del 16.7.2010 e, in ogni caso, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016, stipulato il 21.04.2016, che aveva disposto alla lett. h) la cessazione della validità di “tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame e che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo”.
b) la mancanza di base normativa e giuridica a sostegno della pretesa monitoria 2. Nel costituirsi in giudizio parte opposta, richiamando l'esito favorevole di una pluralità di analoghi procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo recentemente definiti da questo Tribunale, eccepiva che i successivi accordi integrativi aziendali del 1°.03.2016 e del 21.04.2016 avevano confermato la corresponsione del premio di produzione semestrale (EDA), evidenziando che la clausola relativa alla cessazione di efficacia, contenuta in entrambi gli accordi, era riferita al regime della tassazione (detassazione) della retribuzione di produttività e non ai patti aventi ad oggetto i premi di produttività.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il Tribunale ha deciso la causa come dalla presente sentenza come motivazione contestuale.
4. L'opposizione deve essere integralmente rigettata per i motivi di seguito specificati.
Con riferimento alla pretesa avente ad oggetto la corresponsione della voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, si ritiene di dover condividere l'orientamento espresso da questo
Tribunale nell'ambito di analoghi contenziosi promossi da altri lavoratori, al quale ci si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. SACAL SPA C/ + altri), nonché quanto già Persona_1 espresso in analoga causa incardinata dal medesimo ricorrente e decisa con la sentenza n. 584/2021 di questo Tribunale.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Con accordo sindacale dell'1.06.2000 la si è impegnata ad applicare ai dipendenti del Pt_1 servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data CP_2 dall'1.07.2000.
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base di riferimento 1999, mentre CP_2 ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione,
l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora CP_2 consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex ai quali sarebbe stato corrisposto un premio Organizzazione_1
a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati, con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data odierna, ovvero al CP_2
28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Con Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (Decreto del 25 marzo 2016), premessa
l'intenzione di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività e che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015) di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della
“retribuzione di produttività”, le parti hanno convenuto che la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL
Assaeroporti; 2) voce retributiva erogata in forza di Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero
a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza, stabilendo che B) la retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, (…) erogate con espresso riferimento ad “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
C) la retribuzione, per come definita in premessa, e specificata al punto 1) sarebbe stata erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e pertanto assoggettata alla variabilità delle condizioni di operatività e fabbisogno, nonché riferita ai seguenti “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Quanto alla voce retributiva indicata e specificata alla lettera a) del punto 2), l'accordo prevede, al paragrafo C, ultimo capoverso, che la medesima è volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, mentre nei paragrafi successivi si stabilisce che le disposizioni del presente accordo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019; che sarebbe stata assoggettata alla tassazione favorevole, in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e del decreto attuativo del 25 marzo
2016, l'erogazione della retribuzione di produttività di cui alla lettera a) del punto 2) riconosciuta ai dipendenti nel mese di marzo 2016, e riferita a voci premiali relative agli indicatori variabili di presenze/assenze relativi al secondo semestre anno 2015; che le somme retributive che sarebbero state corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nell'accordo avrebbero avuto caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione.
Al paragrafo H le parti hanno stabilito che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo.
5. Ciò posto, pare opportuno rilevare che fin dal 2000 la contrattazione aziendale ha inteso distinguere il “premio di risultato”, la cui erogazione è soggetta al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall' spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale Org_2 dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del
30.06.2000 e inquadrati nel contratto nonché ai lavoratori ex metalmeccanici e CP_2 Org_1
; con riferimento alla prima categoria di lavoratori, l'accordo prevede il mantenimento di tutti Org_1
i PPA, sino ad allora consolidati, e la loro corresponsione a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, sia per quanto riguarda gli istituti retributivi confluiti, sia per quanto attiene le modalità di erogazione.
Per individuare i criteri di erogazione dei premi di produzione, occorre fare riferimento agli accordi sindacali stipulati dal con le OO.SS. territoriali ed aziendali il 30.06.1987 ed il CP_3
31.07.1990, da cui si evince che il premio di produzione è essenzialmente legato alla presenza ed è erogato con cadenza semestrale nei mesi di marzo e settembre di ogni anno.
La dicotomia tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da nonché ai CP_2 dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA.
Nella nota avente ad oggetto la Politica Retributiva - Politica Premiale in sono Pt_1 Pt_1 indicati i criteri di computo dell'EDA (parte fissa mensile che varia in base alla data di assunzione e parte variabile legata alla presenza), specificando che i destinatari dell'emolumento sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene all'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016, giova evidenziare che l'espressa inclusione nella nozione di “retribuzione di produttività” del premio semestrale fisso e variabile secondo presenza (erogata in forza dell'Accordo Territoriale di secondo livello) costituisce conferma della “sopravvivenza” e, quindi, della vigenza dell'accordo integrativo aziendale del
28.07.2006 alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, si è già detto che i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene, poi, agli effetti prodotti dall'Accordo Quadro sulla validità dell'accordo integrativo del 28.07.2006, si ribadisce che la clausola contenuta nel citato paragrafo H, sebbene sia di non agevole interpretazione, non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare l'istituto dell'EDA, tenuto conto che la finalità di detto accordo è stata quella di individuare le voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla normativa in esso richiamata (ovvero, i commi 182-189 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 ed il Decreto attuativo del 25.03.2016), potessero essere assoggettate ad un regime di tassazione più favorevole per i lavoratori.
Si ritiene, pertanto, che la sopravvenuta perdita di efficacia riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e ai criteri definiti nell'Accordo
(compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
Va, infine, rimarcato che la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo
Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. Né in senso contrario possono essere valorizzati i due verbali del Consiglio di Amministrazione della risalenti alla fine del 2007/inizio del 2008: ed invero, negli stessi i vertici aziendali Parte_1 avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti.
Né, ancora, può valere a giustificare la condotta aziendale la presunta ignoranza dei vertici della circa la corresponsione delle voci retributive per cui è causa, posto che le delibere del CDA Pt_1 allegate dimostrano che gli organi di vertice della società erano a conoscenza della portata della contrattazione integrativa aziendale ma non hanno inteso adottare alcuna “contromisura” nell'immediatezza, né negli anni successivi.
6. In allegato alle note autorizzate del 20.12.2023 la ha depositato l'Accordo di Parte_1 secondo livello aziendale sottoscritto il 13.04.2023, sostenendo che il suddetto accordo, ratificato da tutti i lavoratori all'esito di referendum, assumerebbe valore interpretativo dell'Accordo-Quadro sulla detassazione del 21.04.2016 e confermerebbe, quindi, la caducazione e perdita di efficacia degli accordi (compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006) che prevedevano premi, comunque denominati, riconosciuti ad una parte minoritaria del personale (in base alla data di assunzione) non detassabili per legge.
Più in particolare, la società opponente asserisce che le OO.SS. firmatarie dell'accordo di secondo livello aziendale del 13.04.2023, che coincidono con quelle che hanno sottoscritto l'accordo-quadro sulla detassazione, avrebbero inteso fornire l'interpretazione di tale ultimo accordo, nel senso che la lett. H) già prevedesse la caducazione e perdita di efficacia di tutti gli accodi precedenti sui premi non rispondenti ai requisiti per la detassazione, ivi compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 posti a fondamento dei decreti ingiuntivi opposti.
Nel prendere posizione sulla portata dell'accordo sindacale del 13.04.2023, la difesa degli opposti eccepisce che il contenuto dell'accordo in questione non potrebbe inficiare l'esito del presente giudizio, atteso che i decreti ingiuntivi sono stati emessi sulla base di accordi di secondo livello mai revocati e/o caducati alla data di proposizione dei ricorsi, evidenziando che la sottoscrizione dell'accordo del 13.04.2023 non è stata preceduta da alcuna intesa e/o incontro né nell'anno 2022 né in quelli precedenti;
contesta, in ogni caso, la lettura che di tale accordo è stata data dalla
[...] ritenendo che l'inciso “come già previsto dalla già citata lettera h) Parte_1 dell'accordo quadro sulla detassazione del 2016 citato in premessa” non equivalga a dire che gli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 avessero perso la loro validità con la sottoscrizione dell'accordo del 2016.
Tanto premesso, per quel che rileva nell'odierno contenzioso, con l'accordo sindacale sopravvenuto in corso di causa le parti hanno inteso disciplinare la materia dei premi sulla base di criteri oggettivi validi per tutto il personale, dando piena ed integrale attuazione all'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.2016 e, quindi, al fine di consentire all'azienda di riconoscere a tutti i dipendenti premi rispondenti ai requisiti di detassabilità sulla base di criteri misurabili ed applicabili a tutti allo stesso modo.
Nel prosieguo della premessa è stato espressamente previsto che l'accordo avrebbe trovato applicazione sperimentale per un anno, trascorso il quale le parti sono impegnate ad incontrarsi per verificare e ridefinire le condizioni di erogazione delle misure di welfare e premiali convenute. L'art. 2, rubricato “Premi aziendali e flexible benefit”, alla lettera d), stabilisce che “le parti concordano sul fatto che potranno essere riconosciuti esclusivamente premi interamente detassabili, rivolti alla “generalità dei dipendenti”, ovvero a “categorie di dipendenti” (non individuabili in base alla mera data di assunzione), basati su criteri di misurazione specifici, come imposto dalla legge ai fini della detassazione, e che dovrà essere superata e bandita qualsiasi discriminazione, o rendita di posizione, nella politica premiale;
si conferma pertanto la caducazione e perdita di efficacia degli accordi (compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006) che prevedevano premi, comunque denominati, riconosciuti ad una parte minoritaria del personale (in base alla data di assunzione) non detassabili per legge, come già previsto dalla già citata lett. h) dell'accordo quadro sulla detassazione del 2016 citato in premessa.”.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 11666 dell'11.04.202), “l'interpretazione degli accordi integrativi - che, riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie denunciabili ex art 360, comma 1, n.
5, c.p.c., nuova formulazione - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano
a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la “ratio” del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi
d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.”.
Nel caso di specie, in ordine all'interpretazione della clausola contenuta del paragrafo H) dell'Accordo-quadro attuativo della detassazione, deve ulteriormente ribadirsi, quanto già evidenziato nei precedenti giudizi di opposizione definiti in senso favorevole ai lavoratori, ovvero che la suddetta clausola non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare l'istituto dell'EDA, tenuto conto che il medesimo coincide con la voce retributiva erogata in forza dell'accordo territoriale di secondo livello e, in particolare, con il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza previsto al punto 2), lettera a) dell'accordo del 21.04.2016.
In altri termini, si ritiene che, lungi dal prevedere la cessazione dell'efficacia degli accordi sindacali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 (mai espressamente richiamati), l' sulla detassazione CP_4 del 21.04.2016 abbia voluto individuare le voci rientranti nella nozione di retribuzione di produttività che presentassero i requisiti richiesti dalla legge al fine di poter fruire del regime fiscale agevolato della detassazione, comprendendovi, appunto, il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza c.d. EDA.
Alla lettera F), infatti, le parti stipulanti hanno dato atto che le somme retributive corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nello stesso accordo presentano le caratteristiche previste dalla legge per l'applicazione del regime di detassazione e, di conseguenza, possono continuare, e, di fatto, hanno continuato a trovare applicazione negli anni successivi.
Non può, quindi, condividersi l'assunto secondo cui la lett. H) dell'Accordo quadro del 21.04.2016
“già” prevedeva la caducazione e perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006.
Né, ancora, può affermarsi che l'accordo aziendale da ultimo sottoscritto contenga l'interpretazione autentica della clausola di cui alla lett. H) più volte citata, atteso che il suddetto accordo si limita a confermare la caducazione e perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006, che, in realtà, l'Accordo quadro sulla detassazione non aveva previsto.
Viceversa, non è contestato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sindacale del
13.04.2023 (la cui applicazione, in via sperimentale, è stata circoscritta ad un anno), le fonti collettive aziendali o territoriali precedentemente vigenti non possano più trovare applicazione.
Deve, pertanto, concludersi che soltanto con la sottoscrizione dell'accordo del 13.04.2023, e per il futuro, le parti stipulanti abbiano inteso modificare in senso sfavorevole ai lavoratori le precedenti disposizioni in materia di premi aziendali, dichiarandole espressamente inapplicabili.
Quanto alla eccezione formulata da parte opponente in merito alla non spettanza dell'emolumento richiesto per le annualità 2020-2021-2022 avendo la fruito della si rileva che tale Pt_1 Org_3 eccezione appare generica e, quindi, inammissibile, non avendo parte opponente specificato in ricorso, né documentato, i periodi di fruizione della da parte del lavoratore. Org_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alla assenza di istruttoria e alla serialità dell'oggetto della stessa, secondo i parametri minimi previsti dal Dm 147/22, con distrazione a favore dei procuratori costituiti ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.11/23 del 3.02.2023, notificato il giorno 8.02.2023 ;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte Parte_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 852,00 oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 2.5.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Maria Francesca Cerchiara