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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT.
N. 454/2025 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa EL Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, nata il [...], a [...] codice fiscale C.F._1
ON (IS), assistita e difesa dall'Avv. CLEMENTINO PALLANTE, codice fiscale
C.F. 2
e
Controparte_1 codice fiscale C.F. 3 nato il [...], a
VENAFRO (IS), assistito e difeso dall'Avv. BIANCA IANNONE, codice fiscale
C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.03.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 bis.51 cpc e 127 - ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
23.06.2025 e 24.06.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi Di ST AR e LO IM;
• ordinare al Comune di Monteroduni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, [precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte];
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- i separandi si obbligano e si impegnano a vivere separati;
- i separandi dichiarano che nella casa coniugale di ON al Vico VIII del Sole
n.19, peraltro di proprietà di CA AR IN (madre di Di SI AR), a far data dalla comparizione e dalla omologa del presente procedimento, risiederanno stabilmente la Sig.ra
Di SI AR unitamente alle figlie, mentre il Sig. LO IM acquisirà diversa residenza, specificamente presso la di lui madre LI EL in Montaquila fraz.Roccaravindola alla Via Botticelli dove peraltro già dimora, oppure in altra abitazione, impegnandosi a comunicarlo tempestivamente;
- il Sig. CA IM verserà alla Sig.ra Di SI AR, quale contributo al mantenimento delle figlie, fino a quando non saranno autosufficienti e comunque fino al compimento di anni 26, l'importo di €. 150,00 mensili per ciascuna figlia, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT
come sopra cennato;
saranno inoltre interamente a carico esclusivo di LO IM le eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle di istruzione;
specificamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pe/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- la Sig.ra Di SI AR rinunzia a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
tutte le decisioni e le questioni attinenti le figlie verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
-le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)
N. 454/2025 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa EL Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, nata il [...], a [...] codice fiscale C.F._1
ON (IS), assistita e difesa dall'Avv. CLEMENTINO PALLANTE, codice fiscale
C.F. 2
e
Controparte_1 codice fiscale C.F. 3 nato il [...], a
VENAFRO (IS), assistito e difeso dall'Avv. BIANCA IANNONE, codice fiscale
C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.03.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 bis.51 cpc e 127 - ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
23.06.2025 e 24.06.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi Di ST AR e LO IM;
• ordinare al Comune di Monteroduni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, [precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte];
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- i separandi si obbligano e si impegnano a vivere separati;
- i separandi dichiarano che nella casa coniugale di ON al Vico VIII del Sole
n.19, peraltro di proprietà di CA AR IN (madre di Di SI AR), a far data dalla comparizione e dalla omologa del presente procedimento, risiederanno stabilmente la Sig.ra
Di SI AR unitamente alle figlie, mentre il Sig. LO IM acquisirà diversa residenza, specificamente presso la di lui madre LI EL in Montaquila fraz.Roccaravindola alla Via Botticelli dove peraltro già dimora, oppure in altra abitazione, impegnandosi a comunicarlo tempestivamente;
- il Sig. CA IM verserà alla Sig.ra Di SI AR, quale contributo al mantenimento delle figlie, fino a quando non saranno autosufficienti e comunque fino al compimento di anni 26, l'importo di €. 150,00 mensili per ciascuna figlia, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT
come sopra cennato;
saranno inoltre interamente a carico esclusivo di LO IM le eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle di istruzione;
specificamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pe/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- la Sig.ra Di SI AR rinunzia a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
tutte le decisioni e le questioni attinenti le figlie verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
-le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)