Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CASETTA MATTEI 69, presso lo Studio dell'avvocato LUCIO DOLCETTI, difesa dall'avvocato SALVATO CALANDRINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CLAVES CESARE, SCHIMMENTI OS, D'UR ID, CH AR, DI TA CA, ME CA, RA IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1395/99 del Giudice di pace di PALERMO, depositata il 27/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/07/03 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato il 28.7.1998, VI PU conveniva in giudizio i sigg. AV, Schimmenti, D'SO, AR, Di VI, ME e AR chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, la revoca del decreto, emesso dal G.d.P. di Palermo su richiesta degli opposti, e nei suoi confronti, per l'importo di L. 1.463.500, oltre interessi e spese, per quote di ripartizione spese riguardanti la manutenzione di parti commi dello stabile, in cui tutte le parti erano proprietarie di appartamenti, e l'adeguamento dello impianto elettrico. Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto opposto per vizio di notifica di esso e, nel merito, la nullità dello stesso, trattandosi di spese mai approvate da una assemblea condominiale, non urgenti, emesse su iniziativa di un singolo condominio, ripartite in parti uguali e non secondo le quote di proprietà.
Costituitisi, gli opposti asserivano che la costituzione sanava i vizi di notifica e, nel merito, che il decreto ingiuntivo era stato richiesto per spese effettuate e da effettuare tutte con carattere d'urgenza e dirette, al compimento di opere su parti comuni dell'edificio, oggetto di comunione e non di condominio. Il G.d.P., decidendo secondo equità, con sentenza 27.12.99, rigettava l'opposizione affermando: che le somme spese per i lavori effettuati erano state versate ed erano necessarie per la conservazione dell'immobile e per l'adeguamento dell'impianto elettrico;
che gli opposti risultavano creditori della somma ingiunta per averla anticipata.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la PU deducendo, a motivo di impugnazione, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere il G.d.P. esaminato le eccezioni di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto (per non essere stato il D.I. notificato entro il termine di gg. 60 considerata la discordanza tra la notifica dell'originale e della copia) e di carenza di legittimazione attiva degli opposti, per non aver essi provato di essere proprietari degli appartamenti siti nell'edificio; nonché per non aver indicato nella sentenza quali siano le ragioni di equità che lo hanno indotto a discostarsi dalla decisione secondo diritto. Il procuratore generale ha chiesto nelle conclusioni scritte la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il collegio che il ricorso è stato proposto avverso una sentenza che, essendo stata pronunciata secondo equità, in quanto emessa dal Giudice di Pace in controversia di valore non superiore a L.
2.000.000 ex art. 113 c.p.c. è ricorribile in Cassazione soltanto per violazione delle norme processuali e per violazione delle norme sostanziali, limitatamente a quelle riguardanti i principi costituzionali e le leggi comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonché per vizio di motivazione ove questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della stessa (v. 8074/2002). Pertanto nella specie, l'unico motivo di ricorso ammissibile è quello con il quale è stato dedotto il mancato esame da parte del G.d.P. dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine di gg. 60, come risulterebbe dalla copia notificata dello stesso, dalla quale emergerebbe, in contrasto con l'originale, che non sarebbero state rispettate tutte le formalità della notifica ex art. 140 c.p.c.. Il motivo, è infondato in quanto, se è vero che gli omessi adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., determinano nullità della notificazione, essa è tuttavia sanata, con effetto ex tunc dal compimento di attività che dimostrano il raggiungimento dello scopo, quali la costituzione in giudizio del destinatario e la tempestiva impugnazione dell'atto notificato (v. sent. 8642/93) ipotesi entrambe nella specie verificatesi. Gli altri motivi di ricorso con i quali si deduce la violazione di leggi sostanziali non comprese in quelle sopra menzionate, sono inammissibili.
Il ricorso, va, pertanto, respinto.
Nessuna pronuncia sulle spese è dovuta non avendo i resistenti svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004