Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9365 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Morena Zucca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/01/1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/07/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Lorenzo Isontino, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Rapporti fra i coniugi e diritto al mantenimento.
I coniugi come sopra rappresentati vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
La casa coniugale, sita in Burcei, alla via Trento n. 7, concessa in locazione, verrà assegnata alla SI.ra , la quale continuerà ad abitarla con il figlio PT
. Per_1
Il SI. continuerà ad abitare presso altra residenza che lo stesso curerà CP_1 di ricercare e comunicare l'indirizzo alla SI.ra . PT
Il SI. si obbliga a riconoscere nei confronti della SI.ra un CP_1 PT assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili.
La corresponsione della cifra predetta avverrà a far data dal deposito del presente ricorso ed entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra , e del quale gli verranno PT tempestivamente resi noti gli estremi.
2. Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale.
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale abiterà presso l'abitazione di residenza oggi in regime di locazione in Burcei
(SU) alla via Trento n. 7, ovvero in altra abitazione dalla stessa eventualmente reperita e destinato a residenza propria e del figlio e da comunicarsi al resistente con congruo preavviso.
Il minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori l'educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conserverà
Pag. 2 di 4 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi.
I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio: scelte educative e scolastiche, cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, scelta di attività sportive e ricreative, acquisto ed uso di mezzi di trasporto personali, in virtù delle aspirazioni ed inclinazioni del figlio.
Per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione - sempre oggetto del potere di vigilanza e controllo dell'altro genitore non collocatario - i genitori potranno provvedervi disgiuntamente considerando le eSIenze del figlio.
L'eventuale assunzione delle decisioni sarà sottoposta al preventivo accordo del padre, da documentarsi per iscritto (anche a mezzo mail o messaggistica di testo a mezzo telefono) e quest'ultimo avrà facoltà di opposizione, da comunicarsi anch'essa necessariamente per iscritto.
3. Diritto di visita del padre non collocatario.
Il SI. , compatibilmente con le sue eSIenze di lavoro, ed altresì tenendo CP_1 conto delle eSIenze e dei desideri del minore, avrà diritto di visita per almeno due pomeriggi alla settimana, salvo diverso accordo, e comunque previo congruo preavviso alla SI.ra . PT
Durante la settimana: due pomeriggi, dalle ore 16:30 sino alle ore 19:30, ovvero nel periodo di sospensione dell'attività scolastica dalle ore 10:00 alle ore 19:30 tenuto conto anche delle eSIenze lavorative e salvo diversi accordi.
Nei fine settimana alternati: il minore potrà trascorrere la giornata con il padre dalle ore 10:00 di sabato alle ore 18:30 della domenica.
Vacanze estive: una settimana alternata previo accordo fra i genitori da formularsi ad inizio anno, e secondo il criterio di permanenza per periodi brevi.
Vacanze natalizie alternate: il minore trascorrerà le festività presso ciascun genitore, secondo un regime alternato ovvero a titolo d'esempio: 24 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio presso il padre, e 25 e 31 dicembre, 05 gennaio presso la madre.
Vacanze pasquali alternate: il minore trascorrerà le festività presso ciascun genitore, secondo un regime alternato ovvero a titolo d'esempio, il giorno di
Pasqua presso la madre ed il Lunedì dell'Angelo presso il padre.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
La SI.ra si impegnerà comunque a garantire un costante e quotidiano PT rapporto fra il padre e il figlio, attraverso sistemi di telecomunicazione che ne consentano la visione in diretta (videochiamate e telefonate) e le comunicazioni
Pag. 3 di 4 fra gli stessi dovranno limitarsi esclusivamente alle decisioni e questioni concernenti il minore.
4. Mantenimento del minore . Per_1
Il SI. , considerata la sua situazione lavorativa, corrisponderà alla CP_1 SI.ra , genitore collocatario, la cifra di € 300,00, a titolo di PT mantenimento ordinario del figlio, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
La corresponsione della cifra predetta avverrà a far data dal deposito del presente ricorso ed entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra , e del quale gli verranno PT tempestivamente resi noti gli estremi.
Alla cifra suddetta (€ 300,00) il SI. dovrà aggiungere la quota pari al CP_1
50 % (cinquanta per cento) delle spese sostenute nell'interesse del figlio e di natura straordinaria nonché necessarie e concordate e comunque documentate.
Tali spese dovranno essere sempre concordate tra i coniugi per iscritto.
L'obbligo di corresponsione dei sopraccitati contributi permarrà nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
5. Rapporti fra i genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, al fine ulteriore di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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