Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 180
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che il difetto di instaurazione del contraddittorio, che ha comportato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione degli atti al giudice di pace, costituisca un vizio attinente al rito e non soggiaccia alla normativa in tema di imposta di registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria.

  • Rigettato
    Pagamento della pretesa erariale da parte del coobbligato in solido

    Il Giudice ha ritenuto sussistere l'interesse del ricorrente alla definizione nel merito del giudizio, ravvisando la meritevolezza delle considerazioni dedotte stante il pregiudizio che deriverebbe dall'azione di regresso ove azionata nei suoi confronti. Il pagamento da parte di un coobbligato non comporta il venir meno dell'interesse alla decisione dell'altro coobbligato, ben potendo quest'ultimo proporre azione di regresso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 180
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 180
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo