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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E Art. 86 Cpc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difesa In Proprio Ex Art 86 Cpc - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000013960002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 1164/2023) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'avviso di liquidazione, notificato in data 22.9.2023, relativo alla imposta di registrazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1326/2023, ex artt. 1 e 37 del d.p.r. n. 131/1986.
Il ricorrente richiama le disposizioni normative ora citate a norma delle quali sono soggette a imposta di registrazione le sole sentenze che abbiano deciso il merito della causa, essendosi, per contro, nella fattispecie in esame emessa sentenza in grado d'appello la quale in rito, statuita la nullità della notifica avrebbe rinviato al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c. la definizione del merito della controversia (in materia di credito per fornitura del servizio idrico).
Secondo il ricorrente, per quanto premesso, la sentenza d'appello non sarebbe assoggettabile a registrazione con conseguente infondatezza della pretesa erariale cristallizzata nell'avviso di liquidazione di cui all'epigrafe e fondatezza della domanda attorea azionata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto pagamento di quanto preteso da parte del coobbligato in solido.
Con memoria depositata il 6.11.2024 il ricorrente si è opposto alla estinzione del giudizio, avendo rappresentato la sussistenza del proprio interesse alla definizione nel merito della controversia de qua, stante la facoltà di chi abbia adempiuto alla pretesa erariale di poter azionare l'azione di regresso nei suoi confronti, da cui scaturirebbe nei suoi confronti sostanzialmente l'assoggettamento agli importi richiesti a titolo di registrazione della sentenza di appello sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene, al fine del decidere, rinvenendo la sussistenza , ancorchè in presenza dell'avvenuto integrale pagamento della pretesa erariale da parte del coobbligato, dell'interesse dell'odierno ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio, ravvisando la meritevolezza delle considerazioni dedotte in memoria stante il sicuro il pregiudizio che allo stesso deriverebbe dall'azione di regresso ove venisse azionata nei suoi riguardi.
Ritiene, pertanto, che il pagamento dell'importo dedotto nell'avviso di liquidazione da parte dei uno dei coobbligati (nel caso in esame Acqualatina s.p.a.) non comporti automaticamente il venir meno dell'interesse alla decisione dell'altro coobbligato, non integrandosi per quest'ultimo alcuna acquiescenza alla pretesa tributaria rispetto alla contestazione in ordine all'an debeatur, ben potendo, come già evidenziato, il coobbligato solidale che abbia eseguito per l'intero il pagamento dell'importo in contestazione, proporre l'azione di regresso ex articolo 1299 c.c. .
Per quanto premesso, la domanda di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere non è suscettibile di accoglimento.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Giova rammentare che a norma dell'art. 37 del d.p.r. 131 del 1986 “1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”.
Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Latina Seconda Sezione civile n. 1396/2023, che ha statuito sull'appello proposto da Società_1 s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina del 3.1.2020, occorre rilevare la intervenuta declaratoria di nullità per errata instaurazione del contraddittorio cui “consegue la nullità della sentenza impugnata” con conseguente rimessione degli atti al giudice di pace di Latina in persona di altro magistrato onorario. Trattasi, evidentemente, di difetto di instaurazione del contraddittorio che costituisce un vizio attinente al rito, che non può soggiacere alla sopra citata normativa in tema di imposta di registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E Art. 86 Cpc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difesa In Proprio Ex Art 86 Cpc - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000013960002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 1164/2023) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'avviso di liquidazione, notificato in data 22.9.2023, relativo alla imposta di registrazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1326/2023, ex artt. 1 e 37 del d.p.r. n. 131/1986.
Il ricorrente richiama le disposizioni normative ora citate a norma delle quali sono soggette a imposta di registrazione le sole sentenze che abbiano deciso il merito della causa, essendosi, per contro, nella fattispecie in esame emessa sentenza in grado d'appello la quale in rito, statuita la nullità della notifica avrebbe rinviato al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c. la definizione del merito della controversia (in materia di credito per fornitura del servizio idrico).
Secondo il ricorrente, per quanto premesso, la sentenza d'appello non sarebbe assoggettabile a registrazione con conseguente infondatezza della pretesa erariale cristallizzata nell'avviso di liquidazione di cui all'epigrafe e fondatezza della domanda attorea azionata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto pagamento di quanto preteso da parte del coobbligato in solido.
Con memoria depositata il 6.11.2024 il ricorrente si è opposto alla estinzione del giudizio, avendo rappresentato la sussistenza del proprio interesse alla definizione nel merito della controversia de qua, stante la facoltà di chi abbia adempiuto alla pretesa erariale di poter azionare l'azione di regresso nei suoi confronti, da cui scaturirebbe nei suoi confronti sostanzialmente l'assoggettamento agli importi richiesti a titolo di registrazione della sentenza di appello sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene, al fine del decidere, rinvenendo la sussistenza , ancorchè in presenza dell'avvenuto integrale pagamento della pretesa erariale da parte del coobbligato, dell'interesse dell'odierno ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio, ravvisando la meritevolezza delle considerazioni dedotte in memoria stante il sicuro il pregiudizio che allo stesso deriverebbe dall'azione di regresso ove venisse azionata nei suoi riguardi.
Ritiene, pertanto, che il pagamento dell'importo dedotto nell'avviso di liquidazione da parte dei uno dei coobbligati (nel caso in esame Acqualatina s.p.a.) non comporti automaticamente il venir meno dell'interesse alla decisione dell'altro coobbligato, non integrandosi per quest'ultimo alcuna acquiescenza alla pretesa tributaria rispetto alla contestazione in ordine all'an debeatur, ben potendo, come già evidenziato, il coobbligato solidale che abbia eseguito per l'intero il pagamento dell'importo in contestazione, proporre l'azione di regresso ex articolo 1299 c.c. .
Per quanto premesso, la domanda di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere non è suscettibile di accoglimento.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Giova rammentare che a norma dell'art. 37 del d.p.r. 131 del 1986 “1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”.
Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Latina Seconda Sezione civile n. 1396/2023, che ha statuito sull'appello proposto da Società_1 s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina del 3.1.2020, occorre rilevare la intervenuta declaratoria di nullità per errata instaurazione del contraddittorio cui “consegue la nullità della sentenza impugnata” con conseguente rimessione degli atti al giudice di pace di Latina in persona di altro magistrato onorario. Trattasi, evidentemente, di difetto di instaurazione del contraddittorio che costituisce un vizio attinente al rito, che non può soggiacere alla sopra citata normativa in tema di imposta di registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.