Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3449/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3449/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11/04/2023 TRA
, in persona del Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Della Pietra Parte_2
opponente
E
in p.l.r.p.t.4, con sede in Recale (CE)38, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Domenico Tartaglione Parte opposta
Oggetto: Appalto di opere pubbliche.
Conclusioni: all'udienza del 20/2/2025 le prti hanno concluso come da note depositate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ritualmente notificato, il Parte_1
, quale parte opponente, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo
[...]
Tribunale per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
714/2019 emesso in data 29.03.2019 da questo medesimo Tribunale su ricorso della società opposta.
La controversia trae origine dall'appalto relativo ai lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della Casa Comunale del Comune di Parte_1
, conferito ad con determina dirigenziale n. 139
[...] Controparte_1 dell'11.06.2015.
quale parte opposta, ha resistito all'opposizione, chiedendo Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo. Ha dedotto di aver regolarmente eseguito, ultimato e consegnato tutti i lavori oggetto dell'appalto a regola d'arte. Ha evidenziato che il non ha mai sollevato contestazioni sui tempi, sulle Pt_1 modalità o sulla qualità dei lavori. Ha sottolineato che il stesso ha Pt_1 rilasciato una certificazione di ultimazione dei lavori e che è stato eseguito il collaudo finale, il cui atto è stato sottoscritto dalla Commissione Comunale,
dal Responsabile del servizio tecnico, dal direttore dei lavori e dalla stessa impresa. Secondo parte opposta, con tale atto di collaudo, il non solo Pt_1 ha dato atto della corretta esecuzione dei lavori e li ha collaudati, ma ha anche accertato e accettato il credito dell'impresa relativo ai lavori eseguiti, ricevendo l'opera completata senza nulla eccepire. afferma Controparte_1 di essere creditrice della somma di € 75.793,42 oltre interessi ed IVA, risultante dal saldo tra le fatture emesse a fronte dei lavori eseguiti e gli acconti ricevuti. Ha sostenuto che tale credito è certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c., e che l'opposizione presentata dal appare Pt_1 infondata, pretestuosa e puramente dilatoria. Ha inoltre contestato l'argomentazione del legata alla provenienza dei fondi dalla Regione Pt_1
Campania, affermando che l'obbligo di pagamento spetta al in Pt_1 quanto soggetto con cui ha contrattato. Pertanto, ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'integrale rigetto dell'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 714/2019. In via subordinata, ha chiesto la condanna del (o in alternativa della Regione Campania) al pagamento della Pt_1 somma richiesta.
Il , quale parte opponente, si è costituito Parte_1 in giudizio, contestando integralmente la pretesa di parte opposta. Ha eccepito che il credito azionato con la procedura monitoria e richiesto in sede di opposizione non risulta certo, liquido ed esigibile. Ha dedotto che l'emissione del mandato di pagamento in favore di era comunque Controparte_1 subordinata all'effettivo accredito delle somme da parte della Regione
Campania. Ha dedotto di aver effettuato dei pagamenti nelle more, non contabilizzati dall'opposta; ha pertanto chiesto l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni e il rigetto delle domande avversarie, con note del
18/2/2025 ha chiesto che la causa venisse introitata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. La causa è stata istruita documentalmente e, come disposto dal Giudice con provvedimento in atti, è stata trattata in forma scritta all'udienza del
20/02/2025. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta, riportandosi alle proprie conclusioni e chiedendo l'ammissione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'opposizione è infondata. 1) Quanto alla sussistenza del credito, essa non può mettersi in dubbio.
In particolare, parte opponente ha depositato contratto di appalto stipulato per l'importo di euro 1.133.043,76; parte opposta, dal canto suo, ha depositato determina dirigenziale n. 80 emessa per la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti, la cui esecuzione a regola d'arte è testimoniata da apposito certificato di collaudo. A seguito di richiesta di integrazione la società opposta ha depositato in sede monitoria anche l'impegno di spesa la prova della relativa registrazione sul competente programma di bilancio. Si osserva in
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proposito che tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione delle parti.
2) Deve poi ritenersi superata la questione della clausola if and when inserita nel contratto di appalto, secondo cui il pagamento dell'opera sarebbe condizionato dall'ottenimento dei fondi finanziati da diverso ente (Regione Campania).
A prescindere dalla qualificazione contrattuale della clausola come condizionale o come introduttiva di un semplice termine di adempimento e da ogni indagine sulla liceità della stessa, va rilevato che parte opponente, dopo averla citata due volte come motivo di opposizione, dichiara poi di aver ottenuto il finanziamento dalla Regione Campania;
tale ultima dichiarazione assorbe ogni questione che astrattamente si potrebbe porre in merito alla qualificazione ed alla liceità della clausola, posto che a seguito dell'erogazione del finanziamento non risulterebbe in ogni caso operante. In particolare, deve pertanto ritenersi assorbita la contestazione circa la mancata esposizione della cartellonistica, che avrebbe inibito l'erogazione del finanziamento, poi di fatto effettivamente avvenuta.
La doglianza, inoltre, è sconfessata dai documenti in atto, in particolare dal certificato di collaudo firmato dalla commissione di collaudo, dal direttore dei lavori, dal responsabile del servizio e dal coordinatore della sicurezza, nel quale si accerta in contraddittorio tra le parti in causa che "l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto” (lett. K, pag. 14 collaudo). 3) Venendo, infine, all'ultima doglianza, relativa al quantum dovuto va osservato quanto segue. Parte opponente sostiene che i pagamenti effettuati siano maggiori rispetto a quelli indicati dall'opposta in sede di ricorso monitorio;
l'opponente avrebbe corrisposto, nelle more del procedimento monitorio la somma di euro 212.000,00, sicchè il credito vantato dall'opposta ammonterebbe alla minor somma di euro 43.741,29. Il pagamento di tali somme sarebbe comprovato dalla determina 392 del 2018
e da tre mandati di pagamento depositati dal opponente. Pt_1
La società opposta ha contestato quanto affermato dal e, all'udienza Pt_1 dell'11/4/2023, ha espressamente contestato di aver ricevuto somme diverse da quelle indicate in ricorso monitorio e di aver incassato crediti nelle more del procedimento monitorio. Alla stessa udienza parte opponente non forniva ulteriori argomentazioni, limitandosi a ribadire le posizioni espresse in atto di citazione.
Ebbene va osservato in punto di diritto quanto segue.
La questione della prova del pagamento da parte degli enti pubblici richiede un'analisi differenziata che tenga conto della diversa disciplina normativa applicabile alle amministrazioni statali e agli enti locali. Tale distinzione è fondamentale poiché, mentre per le prime opera una disciplina speciale
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derogatoria dei principi civilistici generali, per i secondi si deve far riferimento alla disciplina generale del codice civile.
La disciplina speciale per le amministrazioni statali
Per le amministrazioni statali soggette alla disciplina del R.D. n. 827/1924 e del D.P.R. n. 367/1994, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il consolidato principio secondo cui l'effetto liberatorio, pur derogatorio rispetto alla disciplina generale nel senso che anticipa “il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore”, non consegue alla mera emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, ma richiede necessariamente anche la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato ai sensi dell'art. 651, comma 5, del R.D. n. 827/1924 (Cassazione civile, ordinanza n.
15504 del 2022).
Tale comunicazione costituisce atto recettizio indispensabile che pone il creditore nella condizione di esigere il pagamento mediante presentazione del mandato all'ufficio competente. Come chiarito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 29776 del 2020, "mentre il privato, dopo aver assunto un impegno e aver liquidato e quindi determinato l'ammontare del debito maturato, provvede al diretto pagamento in favore del creditore, rendendo disponibili le somme dovute presso il domicilio di costui, l'Amministrazione statale, dopo aver assunto l'impegno di spesa e aver liquidato l'importo dovuto, completa le proprie incombenze con l'ordinazione della spesa e l'emissione dell'ordine di pagamento, rendendo disponibili le somme presso la Tesoreria di Stato, che è il locus destinatae solutionis;
a quel punto è il creditore a doversi attivare presso la Banca d'Italia per chiedere il versamento delle somme presso il proprio conto corrente. Ciò peraltro presuppone che il creditore sia stato informato dell'emissione dell'ordinativo, adempimento previsto a carico della
Tesoreria dal citato Regio Decreto n. 827 del 1924, articolo 651, comma 5".
Si noti, in proposito, che la produzione in giudizio degli ordini di pagamento è stata equiparata, da certa giurisprudenza di merito, alla comunicazione degli stessi (TAR Salerno sentenza n. 1769 del 2024).
La ratio di questa disciplina speciale è chiaramente orientata alla tutela del creditore. Non è possibile ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, considerando le ripercussioni sia sulla debenza degli interessi sia sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore stesso, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria (Cassazione civile, sentenza n. 29776 del 2020).
La disciplina dei debiti delle pubbliche amministrazioni statali presenta infatti peculiarità rispetto ai pagamenti tra privati per quanto attiene al luogo dell'adempimento presso gli uffici di tesoreria, configurando obbligazioni "querables", ma resta comunque soggetta ai principi civilistici in tema di buona fede, lealtà e correttezza ex artt. 1175 e 1176 c.c., espressione del principio costituzionale di solidarietà.
La disciplina generale per gli enti locali
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Diversa è la situazione per gli enti locali, per i quali non opera la disciplina speciale derogatoria sopra richiamata (R.D. n. 827/1924 e D.P.R. n.
367/1994), prevista per le sole amministrazioni statali. Anzi, L'art. 217 del
D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "l'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere".
Il richiamo al "rispetto della legge" contenuto nell'art. 217 TUEL determina l'applicazione e la riespansione dei principi generali dell'ordinamento civile, in particolare dell'art. 1182 c.c., secondo cui "l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza".
Conseguentemente, per gli enti locali si applicano i principi generali secondo cui il pagamento deve avvenire al domicilio del creditore, l'estinzione dell'obbligazione si ha solo al momento dell'effettivo pagamento. Pertanto
l'onere della prova del pagamento, quale fatto estintivo del credito, grava sul debitore. Per gli enti locali, tale onere può essere assolto solo dimostrando l'effettivo pagamento al creditore, non la mera emissione del mandato alla tesoreria. Ne deriva che il semplice mandato di pagamento non è sufficiente a provare l'avvenuto pagamento in presenza di specifica contestazione da parte del creditore circa l'effettivo incasso della somma (vd. sentenza TAR Campania-Salerno n. 129 del 2020, che ha accertato l'adempimento dell'obbligazione perché a fronte dell'emissione del mandato di pagamento "non è stata sollevata dai ricorrenti alcuna contestazione in ordine alla sua esatta esecuzione").
In altre parole, la distinzione tra amministrazioni statali ed enti locali in ordine alla prova del pagamento è netta: per le amministrazioni statali opera una disciplina speciale derogatoria che richiede, oltre al mandato di pagamento, la comunicazione dell'ordinativo da parte della Tesoreria di Stato ex art. 651, comma 5, R.D. n. 827/1924.
Per gli enti locali: si applica la disciplina generale del codice civile, per cui il mandato di pagamento da solo non è idoneo a provare l'avvenuto pagamento, essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo adempimento al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Tale differenziazione trova fondamento nella diversa disciplina normativa: mentre per le amministrazioni statali il legislatore ha previsto una specifica deroga ai principi civilistici, per gli enti locali il richiamo al "rispetto della legge" contenuto nell'art. 217 TUEL determina la riespansione della disciplina generale dell'ordinamento.
Nel caso di specie, a fronte della contestazione di parte opposta circa il ricevimento delle somme indicate nei mandati di pagamento, il non Pt_1 ha depositato le distinte di versamento (nei mandati di pagamento è infatti indicata quale modalità di pagamento “bonifico bancario”), onde non può dirsi provato il pagamento dei relativi importi.
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Ne deriva che l'opposizione va integralmente rigettata, con condanna di parte opponente alle spese di giudizio, in base al principio di soccombenza. La relativa liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, con applicazione delle massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversia.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna il al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
7052,00 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all' Avv. DOMENICO TARTAGLIONE dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, il 30/05/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco
Fabbri)
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