Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3931
CASS
Sentenza 21 aprile 1999

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In tema di sottoscrizione di sentenze, la parte che, in presenza di una firma illeggibile, intenda superare la presunzione di appartenenza della medesima al magistrato indicato come presidente del collegio nell'intestazione del provvedimento non può limitarsi a rilevare la esistenza di un qualsivoglia impedimento del presidente stesso con riferimento alla data del deposito della sentenza in cancelleria, ma deve fornire la prova di un impedimento tale da consentire di escludere con certezza l'appartenenza della firma illeggibile a quel magistrato (decesso, o altro impedimento fisico verificatosi in epoca immediatamente successiva alla deliberazione della decisione, idoneo ad escludere, per la sua portata, la materiale possibilità della sottoscrizione della sentenza fino al momento del suo deposito in cancelleria). Non è, pertanto, idonea ad integrare gli estremi della prova predetta la deduzione che l'originale della sentenza risulti pervenuto in cancelleria in una data in cui il presidente del collegio era sottoposto alla misura cautelare della sospensione dalle funzioni, poiché il deposito in cancelleria e la conseguente pubblicazione del provvedimento non costituiscono circostanze idonee ad escludere in via assoluta la possibilità di una anteriore sottoscrizione da parte del presidente sospeso (al quale non è, del resto, attribuito istituzionalmente il compito di provvedere al deposito della sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3931
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3931
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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