Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
In tema di sottoscrizione di sentenze, la parte che, in presenza di una firma illeggibile, intenda superare la presunzione di appartenenza della medesima al magistrato indicato come presidente del collegio nell'intestazione del provvedimento non può limitarsi a rilevare la esistenza di un qualsivoglia impedimento del presidente stesso con riferimento alla data del deposito della sentenza in cancelleria, ma deve fornire la prova di un impedimento tale da consentire di escludere con certezza l'appartenenza della firma illeggibile a quel magistrato (decesso, o altro impedimento fisico verificatosi in epoca immediatamente successiva alla deliberazione della decisione, idoneo ad escludere, per la sua portata, la materiale possibilità della sottoscrizione della sentenza fino al momento del suo deposito in cancelleria). Non è, pertanto, idonea ad integrare gli estremi della prova predetta la deduzione che l'originale della sentenza risulti pervenuto in cancelleria in una data in cui il presidente del collegio era sottoposto alla misura cautelare della sospensione dalle funzioni, poiché il deposito in cancelleria e la conseguente pubblicazione del provvedimento non costituiscono circostanze idonee ad escludere in via assoluta la possibilità di una anteriore sottoscrizione da parte del presidente sospeso (al quale non è, del resto, attribuito istituzionalmente il compito di provvedere al deposito della sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
Dott. Paolo GIULIANI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SP ND, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II, n. 35, presso l'avv. Aldo Chiapparelli, unitamente all'avv. Ferdinando Leone del foro di Monza, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro in carica, nonché RR SA e DI NT SE, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
controricorrenti e
DI RE, TT AN e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANOintimati
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1109 pubblicata il 23 aprile 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo, terzo e quinto motivo e l'inammissibilità del quarto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10-11 gennaio 1990 RI AL, premesso che suo figlio PR era deceduto a causa dell'investimento subito il 28 ottobre 1981 da una autovettura appartenente a OT MA e condotta da RA EN, e che i carabinieri PE OR e Di TO PE avevano commesso un falso ideologico nella redazione del rapporto e della planimetria relativi all'incidente, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano RA EN e OT MA nonché PE OR, Di TO PE e il Ministero della Difesa e, proposta querela di falso con domanda dei conseguenti provvedimenti correttivi, chiedeva la condanna del Ministero della Difesa e dei due carabinieri al risarcimento dei danni morali in misura di L. 100.000.000 e dei danni patrimoniali da liquidarsi in separato giudizio.
Con sentenza del 20 maggio - 18 ottobre 1993 il tribunale rigettava le domande ritenendo inammissibile l'accertamento in sede civile del reato di falso in quanto perdurava la possibilità di attivare la giurisdizione penale.
Su gravame del RI la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 16-23 aprile 1996, confermava la decisione impugnata. La corte esaminava preliminarmente l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado la quale, secondo l'appellante, sarebbe stata sottoscritta dal giudice anziano e dall'estensore senza alcuna indicazione dell'impedimento del presidente del collegio, dott. Curtò, sospeso dalle funzioni sin dal settembre 1993. osservava al riguardo che l'eccezione era destituita di prova dovendo presumersi fino a prova contraria - mai fornita od offerta dall'appellante - che le sottoscrizioni apposte, ancorché illeggibili, appartenevano alle persone fisiche che la sentenza dovevano sottoscrivere, e cioè al presidente del collegio e all'estensore. E, del resto, i diversi caratteri grafici dell'intestazione e della motivazione del provvedimento rendevano evidente che la sentenza era stata redatta in data anteriore a quella del deposito e successivamente completata nei suoi elementi formali a cura della cancelleria;
ciò consentiva di presumere che il presidente avesse apposto la sua firma in epoca anteriore alla sua sospensione dal servizio, tanto più che l'appellante non aveva prodotto l'estratto del registro di cancelleria da cui risultavano le date del deposito della minuta, dell'invio della stessa per la copia e della restituzione della sentenza copiata.
Nel merito, premesso che con sentenza del 14 gennaio 1985 il giudice istruttore penale aveva prosciolto i carabinieri Di TO e PE perché il fatto loro ascritto non costituiva reato di falso ideologico in quanto gli eventuali errori ed imprecisioni dei rilievi dell'incidente non potevano dirsi frutto di dolo, la corte affermava l'inammissibilità della domanda poiché l'attore, attraverso la proposizione della querela di falso in sede civile - estesa anche alla perizia collegiale effettuata nel giudizio penale senza alcuna citazione in giudizio dei consulenti tecnici - tendeva a ottenere l'accertamento incidentale del reato di falso ideologico per conseguire il risarcimento del danno morale e di quello patrimoniale derivanti dalla falsata ricostruzione dell'incidente stradale operata dai giudici penali, senza allegare alcun pregiudizio all'immagine o all'onore conseguente all'asserita redazione del falso. Rilevava, altresì, che il giudizio del giudice penale si era formato non solo e non tanto sulla base delle risultanze del rapporto dei carabinieri e dell'allegata planimetria, ma era fondato sulla , valutazione di ripetute e articolate consulenze, nonché delle testimonianze e dell'interrogatorio dell'imputato e cioè sulla completa rivisitazione di tutto il materiale probatorio, ivi compreso quello fornito dallo stesso RI, sicché il dedotto falso ideologico, quand'anche ritenuto sussistente, non avrebbe avuto alcuna determinante influenza sul convincimento dei giudici penali i quali avevano accertato un omicidio colposo escludendo l'omicidio preteritenzionale sostenuto dal RI - e, quindi, sarebbe stato privo di qualsiasi potenzialità lesiva dell'interesse dell'attore a un giusto risarcimento del danno derivatogli dalla morte del figlio. Contro la sentenza ricorre per cassazione, riproponendo contestuale querela di falso, RI AL con cinque motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il Ministero della Difesa, Di TO PE e PE OR.
Non hanno presentato difese RA EN, OT MA e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla proponibilità e all'ammissibilità della querela di falso in via incidentale proposta dal RI col ricorso per cassazione. È noto, al riguardo, che la querela di falso può essere presentata, anche in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio e, quindi anche nel giudizio di cassazione, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i controricorrenti. In tal caso la corte, esaminato il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 221 cod. proc. civ., è tenuta a sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al tribunale facendo applicazione analogica della disciplina dell'art. 355 cod. proc. civ. per la querela proposta nel giudizio di appello, dal momento che il codice di rito non contiene una disciplina specifica per la proposizione della querela di falso in cassazione. Va considerato, tuttavia, che la querela di falso può essere proposta in via incidentale nel giudizio di cassazione solo quando essa concerna atti o documenti che abbiano diretta attinenza col giudizio di legittimità, che riguardino cioè la nullità della sentenza impugnata, l'ammissibilità del ricorso e del controricorso o i documenti che possono essere prodotti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non già quando si rivolga contro gli atti e i documenti gia esaminati dal giudice di merito e posti a fondamento della sentenza impugnata, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15 marzo 1991, n, 2790; 27 maggio 1996, n. 4875; 26 marzo 1997, n. 2654; 14 luglio 1997, n. 6367). Nella specie la querela di falso del RI è assolutamente inammissibile per il suo oggetto - e ciò prescindendo da ogni esame preventivo del rispetto delle modalità richieste dalla legge per la sua proposizione in via incidentale - poiché risulta dal testo del ricorso che la querela non si rivolge contro un atto o documento attinente al giudizio di legittimità, ma costituisce mera riproposizione, come testualmente dichiarato, della querela di falso già presentata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio nei confronti del rapporto dell'incidente stradale redatto dai carabinieri Di TO e PE e delle allegate planimetrie, ed estesa alla consulenza tecnica redatta nel corso del processo penale promosso contro gli autori dell'incidente stradale che ebbe a causare la morte del figlio del ricorrente.
Passando all'esame delle censure mosse contro la sentenza impugnata, con il primo motivo il RI denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 132, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, dello stesso codice e contesta la correttezza della valutazione presuntiva di regolarità della sottoscrizione della sentenza di primo grado posta a fondamento della sentenza impugnata, illustrando tutte le circostanze risultanti dagli atti che avrebbero escluso ogni validità di tale giudizio e della motivazione che lo sorregge. La censura non può trovare accoglimento poiché le ragioni addotte dal ricorrente si fondano sull'erroneo convincimento della necessaria coincidenza tra il momento della sottoscrizione della sentenza e quello della sua pubblicazione:
Va considerato al riguardo che gli artt. 119 disp. att. cod. proc. civ. e 133 cod. proc. civ., che disciplinano rispettivamente il procedimento di redazione e pubblicazione della sentenza, non stabiliscono alcun necessario collegamento tra i due adempimenti dal quale possa desumersi la necessità di una loro contestualità:
questa, anzi, in assenza di una espressa previsione in tal senso, deve essere esclusa poiché la sottoscrizione della sentenza precede logicamente il suo deposito nella cancelleria e ciò rende superfluo ogni tentativo di giustificare l'intervallo temporale intercorso tra la sottoscrizione dell'originale e la pubblicazione della sentenza a seguito del suo deposito in cancelleria.
Ne consegue che la parte la quale, in presenza di una sottoscrizione illegibile, intenda superare la presunzione della sua appartenenza a colui che viene indicato come presidente del collegio nell'intestazione della sentenza stessa non può limitarsi a rilevare l'impedimento del presidente alla data del deposito della sentenza in cancelleria, ma deve offrire la prova di un impedimento di tale portata che consenta di escludere con certezza l'appartenenza della sottoscrizione illegibile al magistrato indicato come presidente del collegio (ad esempio: decesso o altro impedimento fisico verificatosi in epoca immediatamente successiva alla deliberazione della decisione, sufficiente ad escludere, per la sua portata, la possibilità stessa della sottoscrizione della sentenza fino alla data del suo deposito in cancelleria).
Nè vale osservare che dall'estratto di cancelleria prodotto nel giudizio di appello - e disatteso dalla sentenza impugnata - risulta che l'originale copiato è pervenuto in cancelleria quando il presidente del collegio era ormai sottoposto alla misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio poiché, come si è già detto, il deposito in cancelleria e la conseguente pubblicazione della sentenza non costituiscono circostanze che consentano di escludere la anteriore sottoscrizione da parte del presidente del collegio, al quale del resto non è attribuito istituzionalmente il compito di provvedere al deposito della sentenza.
Con il secondo e il terzo motivo, che per la stretta connessione logica delle censure articolate sono suscettibili di esame congiunto, il ricorrente denuncia il vizio di violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4, cod. proc. civ. , e di omessa motivazione su punti decisivi della controversia assumendo che la sentenza impugnata avrebbe affermato, sia con riferimento allo svolgimento dei fatti posto a fondamento della sentenza penale di estinzione del reato di omicidio colposo per intervenuta prescrizione, sia con riferimento alla sentenza istruttoria di proscioglimento dal reato di falso ideologico per insussistenza del dolo, la infondatezza delle prospettazione formulata dall'attore con una motivazione meramente apparente, senza alcuna rivalutazione delle incongruenze evidenziate nel giudizio di merito e puntualmente riproposte in sede di legittimità.
Le doglianze del RI non appaiono meritevoli di accoglimento poiché esse tendono, attraverso la denuncia del vizio di motivazione, ad ottenere un riesame del merito della controversia che è precluso al giudice di legittimità.
Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la querela di falso proposta in via principale dal RI contro il verbale dell'incidente stradale che ha causato la morte di suo figlio PR avendo affermato, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, l'irrilevanza di un riesame della condotta dei carabinieri PE e Di TO in base alla considerazione che, quand'anche fosse dimostrato il dolo dei verbalizzanti, esso sarebbe stato privo di effetti in ordine all'esito del giudizio penale di accertamento dell'omicidio colposo a carico del RA, in quanto il verbale dell'incidente non aveva costituito l'unico e determinante fondamento della pronuncia resa in sede penale, poiché il convincimento dei giudici si era formato sui dati raccolti all'esito di un'ampia istruttoria con ripetute e articolate consulente tecniche, sull'interrogatorio dell'imputato e sulla valutazione delle deposizioni testimoniali raccolte e di tutto il materiale investigativo messo a disposizione anche dal RI. Tale argomentazione si sottrae a censura poiché essa non si esaurisce - come mostra di ritenere il ricorrente - in una mera motivazione per relationem. Va infatti considerato al riguardo che il giudice civile può fondare il proprio convincimento, anche in via esclusiva, sulle prove raccolte nel giudizio penale, le quali conservano la loro validità ai fini dell'accertamento dei fatti anche quando esso si sia concluso con una pronuncia di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. Nè vale nella specie il rilievo, formulato dalla giurisprudenza di questa Corte che si è pronunciata in materia (Cass. 25 maggio 1993, n. 5874; 2 marzo 1995, n. 2443) e riproposto dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali, secondo cui in tal caso il giudice civile è pur sempre tenuto a individuare i fatti accertati, ricavandoli dalla sentenza penale o dagli atti del relativo processo, per poi sottoporli al proprio vaglio critico, svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che di essi abbia dato il giudice penale, poiché il RI non agisce per il risarcimento dei danni derivanti dal reato di omicidio colposo consumato dal RA ai danni di suo figlio PR, ma solo per quelli che sarebbero derivati dal reato di falso ideologico commesso dei carabinieri verbalizzanti e, a tal fine, il giudice civile non è tenuto a riesaminare i fatti posti a fondamento della sentenza istruttoria di proscioglimento dei verbalizzanti per difetto dell'elemento soggettivo, essendo sufficiente l'accertata irrilevanza dell'eventuale falsità nell'economia delle prove poste a fondamento del convincimento esposto dai giudici in ordine alla ricostruzione dell'incidente stradale in questione. Va inoltre considerato che il ricorrente, nel proporre le proprie istanze risarcitorie, non ha mai allegato e provato la natura e l'entità del pregiudizio che sarebbe per lui derivato dal denunciato falso ideologico - come ha cura di evidenziare la sentenza impugnata (pag. 9 della motivazione) - prospettato come autonomo e diverso da quello derivante dal fatto reato di omicidio colposo imputato al RA, e ciò costituisce un ulteriore rilievo che conferma la congruità della motivazione della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo il RI propone le medesime censure, già articolate con i mezzi precedenti, nei confronti dell'asserita inammissibilità della querela di falso estesa nei confronti della perizia redatta in sede penale.
La censura non ha fondamento poiché correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la querela di falso rilevando che, contravvenendo al disposto dell'art. 221 cod. proc. civ., il RI non ha indicato in alcun modo le prove dell'asserita falsità, prove che che nella specie avrebbero dovute esser dirette a dimostrare che le valutazioni offerte dai periti nel giudizio penale fossero consapevolmente ingannevoli e fuorvianti per la corretta amministrazione della giustizia (art. 373 cod. pen.) e non semplicemente erronee. Nè tale valutazione può considerarsi validamente contrastata dal ricorrente il quale sostiene che il dolo sarebbe agevolmente deducibile dalla gran quantità di affermazioni erronee denunciate, poiché com'è noto, l'accertamento in ordine alla rilevanza e all'ammissibilità dei mezzi di prova si sottrae a censura in sede di legittimità non essendo consentito il riesame di una valutazione che costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito.
Con il quinto ed ultimo motivo il RI denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 277 cod. proc. civ., 28 cod. proc. pen. del 1931, 651, 652, 653 e 654 cod. proc. pen. vigente in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostiene l'erroneità della asserita ininfluenza di un'ulteriore istruttoria sul comportamento dei carabinieri verbalizzanti poiché l'accertamento dell'eventuale comportamento doloso dei verbalizzanti non avrebbe potuto non condurre a una diversa decisione del giudice penale, con esclusione del concorso di colpa della vittima dell'incidente e all'accertamento della preterintenzionalità dell'autore dell'investimento, circostanze sulle quali sarebbe mancata ogni motivazione.
La censura, che si dilunga in un'articolata riproposizione della ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente e disattesa dai giudici penali, non ha fondamento poiché - prescindendo da ogni considerazione di ordine penalistico circa il convincimento espresso dal ricorrente con riferimento al ritenuto trapasso dalla fattispecie di omicidio colposo a quella di omicidio preterintenzionale qualora fosse rimasto escluso il concorso colposo della vittima dell'incidente stradale - non può trovare accoglimento in quanto la pretesa risarcitoria dedotta in giudizio dal RI si fonda, come già si è rilevato, sul pregiudizio derivante dalla falsità ideologica del rapporto redatto dai carabinieri Di TO e PE e dei rilievi planimetrici allegati;
correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante l'accertamento di una falsità la quale, da un lato, non influito in alcun modo sul giudizio espresso dai giudici penali in ordine all'accertamento del reato imputato al RA e, dall'altro, non costituisce fonte di un autonomo e diverso pregiudizio, mai allegato e dimostrato dal ricorrente.
In conclusione il ricorso non può trovate accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni e deve essere rigettato. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 66.400= oltre 2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999