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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7735/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/02/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
17.4.2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 23.4.2025 promossa
DA
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 30/08/1982, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RUTIGLIANO EMANUELA e TRASATTI
GIOVANNI con studio in VIA B. CELLINI, 2 B MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CECATIELLO ARMANDO con studio in Milano Via Giuseppe
Secchi n.3 presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.3.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 03/11/2008; Pt_1 CP_1 matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 806 Serie A, Parte 2;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con accoglimento delle seguenti
Conclusioni 1) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Milano via Nicolò Tartaglia n. 17, cointestata ai coniugi in ragione del 50% ciascuno, continuerà ad essere assegnata in via esclusiva alla signora quale genitore collocatario delle Pt_1 tre figlie minori;
le spese ordinarie saranno a carico della signora mentre le straordinarie saranno Pt_1 ripartite in ragione del 50% ciascuno.
3) Le tre figlie minori continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori mantenendo la residenza prevalente presso la madre con la quale continueranno ad abitare presso la casa coniugale sita in
Milano via Tartaglia n. 17; 4) Le decisioni di maggiore interesse relative alle figlie (salute, educazione ed istruzione) dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie durante i tempi di permanenza delle minori presso uno piuttosto che l'altro genitore, al contrario, potranno essere assunte, autonomamente, da ciascun genitore, ma comunque tempestivamente comunicate e condivise;
5) Il sig. verserà alla signora quale contributo ordinario al mantenimento delle figlie l'importo CP_1 Pt_1 mensile di euro 900,00 soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat:
6) Il padre terrà con sé le figlie, a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla mattina del lunedì allorquando verranno riaccompagnate a scuola e comunque sino ad orario analogo nei periodi di chiusura scolastica;
in quest'ultimo caso le bambine verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi condivisi per tempo. Il padre potrà vedere le figlie e tenerle con sé il mercoledì di tutte le settimane dall'uscita da scuola (cosa peraltro mai accaduta) sino alla mattina del giovedì, allorquando verranno riaccompagnate a scuola e comunque sino ad orario analogo nei periodi di chiusura scolastica;
in quest'ultimo caso le bambine verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna. Egli darà comunicazione con adeguato anticipo del cambiamento dell'incontro nel giorno feriale che dovrà comunque essere compatibile con eventuali pregressi impegni della madre e cadere sempre nei giorni di martedì o mercoledì, cioè centrali nella settimana Il padre potrà altresì vedere le figlie quando vorrà fuori dai turni prestabiliti, ma avvisando la madre almeno 24 ore prima in modo da poterlo comunicare alle ragazze stesse per tempo e organizzarsi di conseguenza, nell'interesse delle bambine a vivere una vita ordinata e con una certa routine assecondando i desiderata delle figlie visto la crescita delle stesse;
7) I genitori si danno reciprocamente atto che le bambine potranno essere prelevate da scuola dai nonni materni e paterni;
8) Le parti concordano di dividere i periodi di vacanza in due turni:
Turno A
• Ognissanti e defunti
• 25 aprile
• 2 giugno
• settimana bianca
• dal 23 dicembre dall'uscita da scuola o orario analogo al 25 dicembre alle ore 12.00
• dal 2 gennaio alle ore 16.00 al giorno antecedente l'apertura della scuola alle ore 18.30
Turno B
• S. Ambrogio e Per_1
• Dal 25 dicembre alle ore 12.00 al 2 gennaio alle ore 16.00
• Pasqua
• 1° maggio
Resta inteso che detti periodi di vacanza corrispondono al calendario scolastico delle bambine e quindi, eventuali giorni di “ponte” sono inclusi nel relativo periodo di vacanza;
gli orari e i luoghi di prelevamento e accompagnamento, se non diversamente specificato nel presente accordo, sono i medesimi applicati ai week- end alternati. Il primo fine settimana successivo a ciascun periodo di vacanza sarà di competenza del genitore che non sarà stato con i bambini in detto periodo e da qui riprenderà l'alternanza dei fine settimana. I genitori concordano che si inizi la turnazione per l'anno in corso 2024 con il turno A di competenza della madre e il turno B del padre e concordano di proseguire con detta alternanza. In Agosto staranno con la madre o dal 1° agosto alle ore 9.00 al 16 agosto ore 19.00. Ad anni alternati. Quest'anno 2025 la madre continuerà con il turno B che va dal 01/08 al 16/08 così come per gli altri ponti e festività.
I genitori, quando si allontanano da Milano con le bambine per un lasso temporale che comprenda anche un pernottamento, si impegnano a comunicarsi reciprocamente orari, rispettive destinazioni e recapiti e in ogni caso dovranno essere sempre telefonicamente reperibili.
I genitori concordano che, salve diverse determinazioni congiuntamente assunte, quando dovranno trascorrere vacanze, ponti e/o festività con l'uno e/o con l'altro, le minori verranno prelevate a Milano ed ivi riaccompagnate;
9) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese sportive (ivi comprese quelle necessarie per l'acquisto delle relative attrezzature) e dei costi per eventuali corsi extrascolastici e/o di lingua, previamente concordati;
i genitori si danno reciprocamente atto che, nel rispetto delle inclinazioni e dei desideri delle figlie, non dovranno necessariamente essere previamente concordate le spese sportive, limitatamente ad una pratica sportiva per ciascun figlio, qualora il costo annuo, per ciascuno di essi, non superi, complessivamente, la somma di € 450,00 (per ciascun figlio). La madre sosterrà tutti i costi relativi alle rette scolastiche delle scuole private e il padre rimborserà alla stessa la sola somma dovuta, pari al 50% della retta per una scuola pubblica comprensiva del 50% dei costi dei libri di testo e dotazione scolastica di inizio d'anno nonché il 50% dei costi della mensa. Tali somme saranno rimborsate alla madre in una unica soluzione su richiesta della stessa.
Il padre sosterrà, altresì, nella misura del 50% i costi di assicurazioni, fondo cassa, gite e uscite didattiche curricolari anche nel caso i figli frequentassero un istituto privato. Anche tali somme saranno versate dal in una unica soluzione su richiesta della madre. CP_1 Il verserà, altresì, una somma pari ad € 100,00 a forfait al mese per tutte le altre spese straordinarie CP_1 sopra non menzionate (a titolo esemplificativo ricariche cellulari, parrucchiere, estetista, paghetta ragazze, ecc….) e la signora si impegna ogni sei mesi ad effettuare un rendiconto delle stesse;
Pt_1 I genitori si impegnano a far frequentare almeno un campus estivo a figlia, (preferibilmente a giugno) sempre se espressamente richiesto dalle stesse, e il si impegna a corrispondere il 50% del costo dei medesimi CP_1 in una unica soluzione a richiesta della madre;
9) Per il mese di Luglio, periodo nel quale le figlie non frequentano le scuole, il padre potrà tenere e vedere le figlie con sé per due settimane consecutive così come la madre alternando i periodi ogni anno come per il mese di Agosto, con impegno da parte del padre di portare le figlie in villeggiatura almeno una settimana su due. Per il 2025 staranno con la madre dal 14 luglio al 31 luglio. in caso di impossibilità da parte del padre
a tenere le minori con sé, lo stesso acconsente a che le figlie possano trascorrere il mese di Luglio con i nonni materni in località di villeggiature organizzando il periodo in base agli impegni lavorativi della madre e con la possibilità di andare a trovare le figlie quando vuole, con preavviso di 24 ore.
10) Il cane tendenzialmente seguirà le bambine, nei fine settimana con il padre e nei periodi di vacanza. Nel mese di Luglio il cane rimarrà due settimane con e due settimane con Per questo Luglio 2025 CP_1 Pt_1 rimarrà dal 1 al 15 con e dal 16 al 31 Luglio con Si proseguirà poi ad anni alterni. Le spese Pt_1 CP_1 straordinarie per il mantenimento o spese veterinarie dello stesso saranno suddivise tra i coniugi al 50%;
11) L'assegno unico per la famiglia sarà incassato interamente dalla signora Pt_1
12) Le comunicazioni tra i coniugi per la gestione delle figlie dovranno avvenire solo ed esclusivamente tra gli stessi, evitando comunicazioni solo con le figlie, possibilmente a mezzo messaggio e/o mail;
13) I signori e confermano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei Pt_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio e l'assenso all'espatrio delle figlie con ciascuno dei genitori;
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, anche alla luce della condotta processualmente temeraria del sig. CP_1
Per : CP_1
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano in data
4.10.2008 dai signori e trascritto nei registri dell'Ufficio CP_1 Parte_1 di stato civile del Comune di Milano, al n. 0806, p. 2, serie A, volume R, reg. 03, anno 2008 2. Confermare l'affidamento congiunto delle figlie minori , e Persona_2 Per_3 Per_4 a entrambi i genitori.
[...]
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla mattina del lunedì mattina quando le minori verranno riaccompagnate a scuola;
- durante la settimana che termina con il week-end di competenza paterna, per un giorno infrasettimanale con pernottamento, verosimilmente dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Nella giornata del mercoledì, sarà la madre a prelevare le figlie da scuola e ad accompagnarle presso l'abitazione paterna.
- durante le vacanze estive, per almeno quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 31 dicembre e dal 1° al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali e nei ponti e durante le altre festività ad anni alterni con la madre. Detti periodi festivi dovranno essere concordati tra i genitori di volta in volta mediante comunicazioni a mezzo mail con il dovuto anticipo.
4. Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita a Milano, alla via Tartaglia 17, alla sig.ra Pt_1
5. Disporre che i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle tre figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, e per l'effetto revocare, per i motivi esposti in narrativa, l'obbligo posto a carico del padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, alla madre la somma mensile pari a euro 675,00.
6. Disporre che i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie delle figlie, come da protocollo in uso al Tribunale di Milano, purché previamente concordate tra i genitori.
7. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e in ogni caso respingere qualsivoglia domanda di natura economica.
8. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario a Milano il 3.11.2008 , trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune atto n.086 reg 3 parte serie A Volume R , dall'unione nascevano le figlie (6.9.2010), ( 4.4.2013) Per_2 Per_3 Per_4
(7.2.2015) ;
i coniugi si sono separati con verbale del 21.7.2021 omologato con decreto n. 13542/21 del
23.7.2021 del Tribunale di Milano concordando l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Milano via Tartaglia n.17, in comproprietà tra i coniugi che a lei restava assegnata, frequentazioni padre/figlie a fine settimana alternati , dal venerdì all'uscita di scuola sino alla mattina del lunedì; oltre al mercoledì dall'uscita di scuola fino la giovedì mattina, vacanze e periodi festivi e dettagliatamente indicati e specificati , la previsione a carico del a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della somma CP_1
complessiva di euro 675 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
una ripartizione molto articolata e per specifiche voci delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 27.2.2024 chiedeva Parte_1
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso delle figlie e collocamento presso di sé delle stesse, sostanziale conferma dei tempi di permanenza presso il padre, un aumento del contributo mensile al mantenimento delle minori a suo carico ad € 900 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
ripartizione delle spese straordinarie meglio specificate nel ricorso, con sostanziale analoga ripartizione rispetto alla separazione seppur con aumento del tetto di massimale previsto per alcuni esborsi,
a sostegno della richiesta evidenziava le accresciute esigenze ordinarie delle ragazze, che rendevano assolutamente insufficiente la contribuzione pattuita in separazione cui si aggiungeva un sistematico inadempimento del che immotivatamente non corrispondeva per intero quanto CP_1
dovuto, operando, a suo dire, una ”commistione” tra mantenimento ordinario e spese extra” al solo fine di generare confusione” rilevava inoltre una costante opera del marito di suo discredito di fronte alle figlie , alla cui vita comunque si mostrava non interessato a partecipare, sicché le ragazze non avevano piacere a frequentarlo oltre i tempi già previsti, secondo un assetto al quale loro malgrado si erano abituate, con comparsa deposita in data 30.5.2024 si costituiva il aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affido condiviso delle minori, con frequentazione delle stesse secondo lo schema di cui alla separazione;
nel contempo, tuttavia, contestava quanto dedotto dalla ricorrente in relazione ad arbitrarie detrazioni dallo stesso effettuate dal contributo al mantenimento dovuto e si opponeva alla richiesta di aumento dell'assegno deducendo una serie di importanti spese da lui affrontate – tra cui acquisto e ristrutturazione energetica di un immobile a
Parabiago – che l'avevano costretto a ricorrere a prestiti tanto dal padre che da finanziarie nonché alla vendita di un monolocale di sua proprietà sito in Nerviano;
chiedeva anzi sul punto che il
Tribunale, valutata la discrepanza dei redditi tra i coniugi in favore della moglie, disponesse il mantenimento ordinario diretto delle minori da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro e confermasse la ripartizione delle spese straordinarie come già pattuito in separazione, fissata la comparizione delle parti innanzi al Got dott.ssa per un tentativo di bonario Per_5
componimento, tuttavia infruttuoso, le parti comparivano alla udienza del l3.12.2024 avanti al
Giudice Delegato, che le sentiva diffusamente, ed insistevano ciascuna nelle rispettive domande e difese sicché, fallito definitivamente il tentativo di conciliazione , il Giudice con ordinanza riservata del 25.3.2024 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali sostanzialmente confermava gli accordi separativi, prevedendo soltanto in aggiunta la regolamentazione dell'assegno unico che dichiarava doversi suddividere come per legge tra i coniugi, nel contempo respingeva la richiesta di prova testimoniale e interrogatorio formale spiegate dal resistente, ordinava a quest'ultimo di depositare, in un termine indicato gli estratti dei conti carte di credito ultimi tre anni con relativi movimenti e la dichiarazione redditi relativa al 2023, dichiarava inammissibile la domanda di ingiunzione ex art 186 ter cpc formulata dalla ricorrente e rinviava la causa ex art 473 bis n 22 cpc al 9.4.2025 nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, con termine per note fino alla udienza, nei termini concessi il depositava a documentazione richiesta e successivamente CP_1 entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, con le quali venivano precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, sicché con ordinanza del 17.4.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 523.4.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Parte resistente ha invero formulato richiesta di prova orale correttamente ritenuta irrilevante rispetto al giudizio.
Pertanto il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, uniche in contestazione. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n.
25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate nonché ai sensi dell'art. 116 cpc..
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data con verbale del 21.7.2021 omologato da questo Tribunale il 23.7.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 27.2.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma dell'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, non essendovi contestazione sul punto e non emergendo dal giudizio elementi che possano portare il Tribunale a derogare dal regime privilegiato dell' affidamento condiviso.
Quanto ai tempi di permanenza delle ragazze con il padre la ricorrente, sebbene in un primo momento abbia sottolineato il disagio a volte da queste percepito durante gli incontri, a causa di atteggiamenti paterni di disinteresse e denigrazione della sua persona, ha poi però sostanzialmente ammesso che i tempi già pattuiti in separazione sono da considerarsi adeguati ed accettati dalle figlie,
e pertanto conclude per una loro conferma. Unica variazione richiesta riguarda le vacanze estive, e segnatamente il mese di Luglio, nel quale secondo la prospettazione separativa era previsto analoga turnazione dei mesi invernale, e che adesso ella chiede venga ripartito come il mese di agosto- due settimane con ciascun genitore- con previsione in caso di indisponibilità paterna, che siano i nonni materni a prendersene cura in quel periodo.
Dal canto suo il resistente ha sempre chiesto l'integrale conferma dei patti separativi, negando alcun problema con le figlie.
Rileva il Collegio che, quindi, anche sul punto vi è un sostanziale accordo a mantenere lo status quo, fermo restando che nulla osta all'accoglimento della richiesta della relativa al mese di Pt_1
Luglio, tanto più che questo garantirebbe al padre tempi più ampi da trascorrere con le figlie, nel contempo dandogli la possibilità di diniego in caso di impossibilità, con conseguente intervento dei nonni materni.
Pertanto, anche i tempi di permanenza di ed con il padre Per_2 Per_3 Per_4
vengono confermati come da separazione, con la sola variazione rispetto al mese di luglio già illustrata.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, sita in Milano Via Tartaglia n. 17, viene assegnata alla ricorrente, con gli arredi, in virtù del collocamento delle figlie minori, non avendo fondamento giuridico alcuno la domanda di revoca avanzata da parte resistente che, quindi, va rigettata.
Le condizioni economiche La questione che ha impedito il raggiungimento di un accordo, che in realtà era auspicabile e che le parti con un minimo sforzo avrebbero potuto trovare, riguarda gli aspetti economici.
Le parti, invero, hanno assunto in merito posizioni molto distanti. Alla richiesta di aumento ad € 900,00 avanzata dalla ricorrente per le accresciute esigenze delle figlie -e contestuale conferma della ripartizione delle spese straordinarie secondo i capitoli individuati nell'accordo di separazione, con aumento del tetto per le spese sportive a carico del padre da € 200 ad € 450,00 per ciascuna figlia
- il resistente si è opposto , chiedendo il mantenimento ordinario diretto delle minori nei tempi di permanenza presso ciascun genitori, e la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Milano.
Preliminarmente rileva il Collegio che non sussistono i presupposti per il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. Invero i tempi di permanenza delle minori sono sbilanciati con un carico di accudimento decisamente più oneroso da parte della madre, cui corrisponde un maggior esborso per il loro sostentamento, che si tratti di cibo , acquisto abbigliamento ed accessori. Poiché tali parametri vanno tenuti in debita considerazione dal giudice ai sensi dell'art. 337 tec cc, indubbiamente il dovrà corrispondere un assegno perequativo alla CP_1 Pt_1
Il nodo da sciogliere resta, quindi, esclusivamente l'importo.
L'ordinanza del G.D. contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, non reclamata dalle parti, con un ragionamento ineccepibile e sulla scorta della documentazione già in atti, ha sostanzialmente confermato, sotto il profilo ordinario, i recenti accordi separativi sottoscritti dalle parti, attualizzando l'assegno secondo gli indici Istat;
essendo poi venuto mene l'accordo economico globalmente considerato, ha ripartito al 50% le spese straordinarie, indipendentemente da ciò che in maniera differente i coniugi avevano precedentemente pattuito.
La documentazione bancaria richiesta in corso di causa dal GD, riesaminata congiuntamente a quella già in atti, ha di fatto confermato gli elementi presuntivi già tenuti conto dal Tribunale: il carico economico assunto dal padre, volontariamente in separazione, poteva essere sostenuto, e lo può tutt'ora, perché certamente egli può contare su introiti e/o accantonamenti diversi ed aggiuntivi rispetto al proprio stipendio ed a quelli portati alla conoscenza del Tribunale . Diversamente non si comprenderebbe come ha affrontato la gran parte delle spese di ristrutturazione energetica dal momento che del pagamento delle fatture emesse (a mero titolo di es. la n. 14 del 12.1.2024 e n. 336 del 25.1.2024 emesse dalla LENERGY per la climatizzazione e la n. 67/24 del 22.1.2024 emessa dalla per la coibentazione) non vi è traccia negli estratti conto depositati, aspetto Controparte_2
questo di cui il Collegio tiene conto ai sensi dell'art. 116 cpc
Tale considerazione, unita alla assenza di oneri abitativi a carico del proprietario CP_1 dell'immobile a Parabiago in cui vive, rende dallo stesso pacificamente sostenibile l'esborso per l'assegno perequativo al mantenimento per le tre figlie minori che il Collegio, tenuto conto dell'attualizzazione ad oggi del contributo pattuito dalle parti ( € 796,00) fissa definitivamente nell'importo complessivo di € 800,00 con decorrenza dal mese di Giugno 2025, importo reputato congruo in considerazione dei parametri di cui all'art. 337 c.c. globalmente considerati, nonché dell'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra le parti alla Pt_1
L'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, verrà suddiviso al 50% tra i genitori
Quanto alle spese straordinarie esse si confermano nella misura del 50% ciascuno a carico dei genitori comprese - quelle sportive - ed andranno concordate e versate come da protocollo e linee guida del Tribunale di Milano. Da esse vanno tuttavia escluse quelle per la scuola privata, il cui carico resterà interamente in capo alla che in sede di separazione consensuale aveva già assunto Pt_1 detto obbligo , e con le medesime modalità all'epoca pattuite, sicché il ontribuirà nella misura CP_1
sullo stesso gravante in caso di iscrizione alla scuola pubblica.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, la sostanziale assenza di contrasto in ordine all'affidamento delle minori ed i tempi di permanenza presso i genitori e la soccombenza del CP_1
in relazione alle domande di assegnazione della casa coniugale e mantenimento, ritiene il Collegio di porre integralmente a carico del resistente le spese di lite, quantificate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
a Milano il 3.11.2008, trascritto nei registri
[...] Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del medesimo comune atto n.086 reg 3 parte serie A Volume R ,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Affida (6.9.2010), ( 4.4.2013) (7.2.2015) ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_4
genitori con prevalente permanenza e residenza anagrafica presso la madre in Milano Via
Tartaglia n. 17;
4. Assegna la casa coniugale in Milano Via Tartaglia n. 17 alla in virtù della collocazione Pt_1
prevalente presso di sé delle figlie minori;
5. Dispone che il padre tenga con sé le minori secondo le frequentazioni pattuite dalle parti nel verbale di separazione omologato dal Tribunale di Milano il 23.7.2021, con la previsione, in aggiunta, che il padre possa tenere con sè le figlie anche due settimane consecutive nel mese di luglio con la medesima alternanza con la madre pattuita per il mese di Agosto, e che in difetto di disponibilità paterna le minori trascorreranno tale periodo con i nonni materni;
6. Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile complessiva di 800,00 a decorrere da Giugno 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Giugno 2026), oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano come di seguito indicate, ponendo ad esclusivo carico della ricorrente il costo delle rette scolastiche per gli istituti privati frequentati dalle figlie, con la precisazione di cui al punto c lett.a:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per istituti privati nella misura prevista per la frequentazione di istituti pubblici e tasse e universitarie;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga ripartito nella misura del 50% tra i coniugi;
8. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si CP_1 Pt_1
quantificano in € 4.000 per compenso oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.sa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/02/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
17.4.2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 23.4.2025 promossa
DA
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 30/08/1982, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RUTIGLIANO EMANUELA e TRASATTI
GIOVANNI con studio in VIA B. CELLINI, 2 B MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CECATIELLO ARMANDO con studio in Milano Via Giuseppe
Secchi n.3 presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.3.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 03/11/2008; Pt_1 CP_1 matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 806 Serie A, Parte 2;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con accoglimento delle seguenti
Conclusioni 1) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Milano via Nicolò Tartaglia n. 17, cointestata ai coniugi in ragione del 50% ciascuno, continuerà ad essere assegnata in via esclusiva alla signora quale genitore collocatario delle Pt_1 tre figlie minori;
le spese ordinarie saranno a carico della signora mentre le straordinarie saranno Pt_1 ripartite in ragione del 50% ciascuno.
3) Le tre figlie minori continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori mantenendo la residenza prevalente presso la madre con la quale continueranno ad abitare presso la casa coniugale sita in
Milano via Tartaglia n. 17; 4) Le decisioni di maggiore interesse relative alle figlie (salute, educazione ed istruzione) dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie durante i tempi di permanenza delle minori presso uno piuttosto che l'altro genitore, al contrario, potranno essere assunte, autonomamente, da ciascun genitore, ma comunque tempestivamente comunicate e condivise;
5) Il sig. verserà alla signora quale contributo ordinario al mantenimento delle figlie l'importo CP_1 Pt_1 mensile di euro 900,00 soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat:
6) Il padre terrà con sé le figlie, a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla mattina del lunedì allorquando verranno riaccompagnate a scuola e comunque sino ad orario analogo nei periodi di chiusura scolastica;
in quest'ultimo caso le bambine verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi condivisi per tempo. Il padre potrà vedere le figlie e tenerle con sé il mercoledì di tutte le settimane dall'uscita da scuola (cosa peraltro mai accaduta) sino alla mattina del giovedì, allorquando verranno riaccompagnate a scuola e comunque sino ad orario analogo nei periodi di chiusura scolastica;
in quest'ultimo caso le bambine verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna. Egli darà comunicazione con adeguato anticipo del cambiamento dell'incontro nel giorno feriale che dovrà comunque essere compatibile con eventuali pregressi impegni della madre e cadere sempre nei giorni di martedì o mercoledì, cioè centrali nella settimana Il padre potrà altresì vedere le figlie quando vorrà fuori dai turni prestabiliti, ma avvisando la madre almeno 24 ore prima in modo da poterlo comunicare alle ragazze stesse per tempo e organizzarsi di conseguenza, nell'interesse delle bambine a vivere una vita ordinata e con una certa routine assecondando i desiderata delle figlie visto la crescita delle stesse;
7) I genitori si danno reciprocamente atto che le bambine potranno essere prelevate da scuola dai nonni materni e paterni;
8) Le parti concordano di dividere i periodi di vacanza in due turni:
Turno A
• Ognissanti e defunti
• 25 aprile
• 2 giugno
• settimana bianca
• dal 23 dicembre dall'uscita da scuola o orario analogo al 25 dicembre alle ore 12.00
• dal 2 gennaio alle ore 16.00 al giorno antecedente l'apertura della scuola alle ore 18.30
Turno B
• S. Ambrogio e Per_1
• Dal 25 dicembre alle ore 12.00 al 2 gennaio alle ore 16.00
• Pasqua
• 1° maggio
Resta inteso che detti periodi di vacanza corrispondono al calendario scolastico delle bambine e quindi, eventuali giorni di “ponte” sono inclusi nel relativo periodo di vacanza;
gli orari e i luoghi di prelevamento e accompagnamento, se non diversamente specificato nel presente accordo, sono i medesimi applicati ai week- end alternati. Il primo fine settimana successivo a ciascun periodo di vacanza sarà di competenza del genitore che non sarà stato con i bambini in detto periodo e da qui riprenderà l'alternanza dei fine settimana. I genitori concordano che si inizi la turnazione per l'anno in corso 2024 con il turno A di competenza della madre e il turno B del padre e concordano di proseguire con detta alternanza. In Agosto staranno con la madre o dal 1° agosto alle ore 9.00 al 16 agosto ore 19.00. Ad anni alternati. Quest'anno 2025 la madre continuerà con il turno B che va dal 01/08 al 16/08 così come per gli altri ponti e festività.
I genitori, quando si allontanano da Milano con le bambine per un lasso temporale che comprenda anche un pernottamento, si impegnano a comunicarsi reciprocamente orari, rispettive destinazioni e recapiti e in ogni caso dovranno essere sempre telefonicamente reperibili.
I genitori concordano che, salve diverse determinazioni congiuntamente assunte, quando dovranno trascorrere vacanze, ponti e/o festività con l'uno e/o con l'altro, le minori verranno prelevate a Milano ed ivi riaccompagnate;
9) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese sportive (ivi comprese quelle necessarie per l'acquisto delle relative attrezzature) e dei costi per eventuali corsi extrascolastici e/o di lingua, previamente concordati;
i genitori si danno reciprocamente atto che, nel rispetto delle inclinazioni e dei desideri delle figlie, non dovranno necessariamente essere previamente concordate le spese sportive, limitatamente ad una pratica sportiva per ciascun figlio, qualora il costo annuo, per ciascuno di essi, non superi, complessivamente, la somma di € 450,00 (per ciascun figlio). La madre sosterrà tutti i costi relativi alle rette scolastiche delle scuole private e il padre rimborserà alla stessa la sola somma dovuta, pari al 50% della retta per una scuola pubblica comprensiva del 50% dei costi dei libri di testo e dotazione scolastica di inizio d'anno nonché il 50% dei costi della mensa. Tali somme saranno rimborsate alla madre in una unica soluzione su richiesta della stessa.
Il padre sosterrà, altresì, nella misura del 50% i costi di assicurazioni, fondo cassa, gite e uscite didattiche curricolari anche nel caso i figli frequentassero un istituto privato. Anche tali somme saranno versate dal in una unica soluzione su richiesta della madre. CP_1 Il verserà, altresì, una somma pari ad € 100,00 a forfait al mese per tutte le altre spese straordinarie CP_1 sopra non menzionate (a titolo esemplificativo ricariche cellulari, parrucchiere, estetista, paghetta ragazze, ecc….) e la signora si impegna ogni sei mesi ad effettuare un rendiconto delle stesse;
Pt_1 I genitori si impegnano a far frequentare almeno un campus estivo a figlia, (preferibilmente a giugno) sempre se espressamente richiesto dalle stesse, e il si impegna a corrispondere il 50% del costo dei medesimi CP_1 in una unica soluzione a richiesta della madre;
9) Per il mese di Luglio, periodo nel quale le figlie non frequentano le scuole, il padre potrà tenere e vedere le figlie con sé per due settimane consecutive così come la madre alternando i periodi ogni anno come per il mese di Agosto, con impegno da parte del padre di portare le figlie in villeggiatura almeno una settimana su due. Per il 2025 staranno con la madre dal 14 luglio al 31 luglio. in caso di impossibilità da parte del padre
a tenere le minori con sé, lo stesso acconsente a che le figlie possano trascorrere il mese di Luglio con i nonni materni in località di villeggiature organizzando il periodo in base agli impegni lavorativi della madre e con la possibilità di andare a trovare le figlie quando vuole, con preavviso di 24 ore.
10) Il cane tendenzialmente seguirà le bambine, nei fine settimana con il padre e nei periodi di vacanza. Nel mese di Luglio il cane rimarrà due settimane con e due settimane con Per questo Luglio 2025 CP_1 Pt_1 rimarrà dal 1 al 15 con e dal 16 al 31 Luglio con Si proseguirà poi ad anni alterni. Le spese Pt_1 CP_1 straordinarie per il mantenimento o spese veterinarie dello stesso saranno suddivise tra i coniugi al 50%;
11) L'assegno unico per la famiglia sarà incassato interamente dalla signora Pt_1
12) Le comunicazioni tra i coniugi per la gestione delle figlie dovranno avvenire solo ed esclusivamente tra gli stessi, evitando comunicazioni solo con le figlie, possibilmente a mezzo messaggio e/o mail;
13) I signori e confermano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei Pt_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio e l'assenso all'espatrio delle figlie con ciascuno dei genitori;
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, anche alla luce della condotta processualmente temeraria del sig. CP_1
Per : CP_1
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano in data
4.10.2008 dai signori e trascritto nei registri dell'Ufficio CP_1 Parte_1 di stato civile del Comune di Milano, al n. 0806, p. 2, serie A, volume R, reg. 03, anno 2008 2. Confermare l'affidamento congiunto delle figlie minori , e Persona_2 Per_3 Per_4 a entrambi i genitori.
[...]
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla mattina del lunedì mattina quando le minori verranno riaccompagnate a scuola;
- durante la settimana che termina con il week-end di competenza paterna, per un giorno infrasettimanale con pernottamento, verosimilmente dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Nella giornata del mercoledì, sarà la madre a prelevare le figlie da scuola e ad accompagnarle presso l'abitazione paterna.
- durante le vacanze estive, per almeno quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 31 dicembre e dal 1° al 7 gennaio;
- durante le vacanze pasquali e nei ponti e durante le altre festività ad anni alterni con la madre. Detti periodi festivi dovranno essere concordati tra i genitori di volta in volta mediante comunicazioni a mezzo mail con il dovuto anticipo.
4. Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita a Milano, alla via Tartaglia 17, alla sig.ra Pt_1
5. Disporre che i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle tre figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, e per l'effetto revocare, per i motivi esposti in narrativa, l'obbligo posto a carico del padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, alla madre la somma mensile pari a euro 675,00.
6. Disporre che i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie delle figlie, come da protocollo in uso al Tribunale di Milano, purché previamente concordate tra i genitori.
7. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e in ogni caso respingere qualsivoglia domanda di natura economica.
8. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario a Milano il 3.11.2008 , trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune atto n.086 reg 3 parte serie A Volume R , dall'unione nascevano le figlie (6.9.2010), ( 4.4.2013) Per_2 Per_3 Per_4
(7.2.2015) ;
i coniugi si sono separati con verbale del 21.7.2021 omologato con decreto n. 13542/21 del
23.7.2021 del Tribunale di Milano concordando l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Milano via Tartaglia n.17, in comproprietà tra i coniugi che a lei restava assegnata, frequentazioni padre/figlie a fine settimana alternati , dal venerdì all'uscita di scuola sino alla mattina del lunedì; oltre al mercoledì dall'uscita di scuola fino la giovedì mattina, vacanze e periodi festivi e dettagliatamente indicati e specificati , la previsione a carico del a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della somma CP_1
complessiva di euro 675 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
una ripartizione molto articolata e per specifiche voci delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 27.2.2024 chiedeva Parte_1
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso delle figlie e collocamento presso di sé delle stesse, sostanziale conferma dei tempi di permanenza presso il padre, un aumento del contributo mensile al mantenimento delle minori a suo carico ad € 900 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
ripartizione delle spese straordinarie meglio specificate nel ricorso, con sostanziale analoga ripartizione rispetto alla separazione seppur con aumento del tetto di massimale previsto per alcuni esborsi,
a sostegno della richiesta evidenziava le accresciute esigenze ordinarie delle ragazze, che rendevano assolutamente insufficiente la contribuzione pattuita in separazione cui si aggiungeva un sistematico inadempimento del che immotivatamente non corrispondeva per intero quanto CP_1
dovuto, operando, a suo dire, una ”commistione” tra mantenimento ordinario e spese extra” al solo fine di generare confusione” rilevava inoltre una costante opera del marito di suo discredito di fronte alle figlie , alla cui vita comunque si mostrava non interessato a partecipare, sicché le ragazze non avevano piacere a frequentarlo oltre i tempi già previsti, secondo un assetto al quale loro malgrado si erano abituate, con comparsa deposita in data 30.5.2024 si costituiva il aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affido condiviso delle minori, con frequentazione delle stesse secondo lo schema di cui alla separazione;
nel contempo, tuttavia, contestava quanto dedotto dalla ricorrente in relazione ad arbitrarie detrazioni dallo stesso effettuate dal contributo al mantenimento dovuto e si opponeva alla richiesta di aumento dell'assegno deducendo una serie di importanti spese da lui affrontate – tra cui acquisto e ristrutturazione energetica di un immobile a
Parabiago – che l'avevano costretto a ricorrere a prestiti tanto dal padre che da finanziarie nonché alla vendita di un monolocale di sua proprietà sito in Nerviano;
chiedeva anzi sul punto che il
Tribunale, valutata la discrepanza dei redditi tra i coniugi in favore della moglie, disponesse il mantenimento ordinario diretto delle minori da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro e confermasse la ripartizione delle spese straordinarie come già pattuito in separazione, fissata la comparizione delle parti innanzi al Got dott.ssa per un tentativo di bonario Per_5
componimento, tuttavia infruttuoso, le parti comparivano alla udienza del l3.12.2024 avanti al
Giudice Delegato, che le sentiva diffusamente, ed insistevano ciascuna nelle rispettive domande e difese sicché, fallito definitivamente il tentativo di conciliazione , il Giudice con ordinanza riservata del 25.3.2024 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali sostanzialmente confermava gli accordi separativi, prevedendo soltanto in aggiunta la regolamentazione dell'assegno unico che dichiarava doversi suddividere come per legge tra i coniugi, nel contempo respingeva la richiesta di prova testimoniale e interrogatorio formale spiegate dal resistente, ordinava a quest'ultimo di depositare, in un termine indicato gli estratti dei conti carte di credito ultimi tre anni con relativi movimenti e la dichiarazione redditi relativa al 2023, dichiarava inammissibile la domanda di ingiunzione ex art 186 ter cpc formulata dalla ricorrente e rinviava la causa ex art 473 bis n 22 cpc al 9.4.2025 nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, con termine per note fino alla udienza, nei termini concessi il depositava a documentazione richiesta e successivamente CP_1 entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, con le quali venivano precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, sicché con ordinanza del 17.4.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 523.4.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Parte resistente ha invero formulato richiesta di prova orale correttamente ritenuta irrilevante rispetto al giudizio.
Pertanto il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, uniche in contestazione. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n.
25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate nonché ai sensi dell'art. 116 cpc..
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data con verbale del 21.7.2021 omologato da questo Tribunale il 23.7.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 27.2.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma dell'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, non essendovi contestazione sul punto e non emergendo dal giudizio elementi che possano portare il Tribunale a derogare dal regime privilegiato dell' affidamento condiviso.
Quanto ai tempi di permanenza delle ragazze con il padre la ricorrente, sebbene in un primo momento abbia sottolineato il disagio a volte da queste percepito durante gli incontri, a causa di atteggiamenti paterni di disinteresse e denigrazione della sua persona, ha poi però sostanzialmente ammesso che i tempi già pattuiti in separazione sono da considerarsi adeguati ed accettati dalle figlie,
e pertanto conclude per una loro conferma. Unica variazione richiesta riguarda le vacanze estive, e segnatamente il mese di Luglio, nel quale secondo la prospettazione separativa era previsto analoga turnazione dei mesi invernale, e che adesso ella chiede venga ripartito come il mese di agosto- due settimane con ciascun genitore- con previsione in caso di indisponibilità paterna, che siano i nonni materni a prendersene cura in quel periodo.
Dal canto suo il resistente ha sempre chiesto l'integrale conferma dei patti separativi, negando alcun problema con le figlie.
Rileva il Collegio che, quindi, anche sul punto vi è un sostanziale accordo a mantenere lo status quo, fermo restando che nulla osta all'accoglimento della richiesta della relativa al mese di Pt_1
Luglio, tanto più che questo garantirebbe al padre tempi più ampi da trascorrere con le figlie, nel contempo dandogli la possibilità di diniego in caso di impossibilità, con conseguente intervento dei nonni materni.
Pertanto, anche i tempi di permanenza di ed con il padre Per_2 Per_3 Per_4
vengono confermati come da separazione, con la sola variazione rispetto al mese di luglio già illustrata.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, sita in Milano Via Tartaglia n. 17, viene assegnata alla ricorrente, con gli arredi, in virtù del collocamento delle figlie minori, non avendo fondamento giuridico alcuno la domanda di revoca avanzata da parte resistente che, quindi, va rigettata.
Le condizioni economiche La questione che ha impedito il raggiungimento di un accordo, che in realtà era auspicabile e che le parti con un minimo sforzo avrebbero potuto trovare, riguarda gli aspetti economici.
Le parti, invero, hanno assunto in merito posizioni molto distanti. Alla richiesta di aumento ad € 900,00 avanzata dalla ricorrente per le accresciute esigenze delle figlie -e contestuale conferma della ripartizione delle spese straordinarie secondo i capitoli individuati nell'accordo di separazione, con aumento del tetto per le spese sportive a carico del padre da € 200 ad € 450,00 per ciascuna figlia
- il resistente si è opposto , chiedendo il mantenimento ordinario diretto delle minori nei tempi di permanenza presso ciascun genitori, e la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Milano.
Preliminarmente rileva il Collegio che non sussistono i presupposti per il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. Invero i tempi di permanenza delle minori sono sbilanciati con un carico di accudimento decisamente più oneroso da parte della madre, cui corrisponde un maggior esborso per il loro sostentamento, che si tratti di cibo , acquisto abbigliamento ed accessori. Poiché tali parametri vanno tenuti in debita considerazione dal giudice ai sensi dell'art. 337 tec cc, indubbiamente il dovrà corrispondere un assegno perequativo alla CP_1 Pt_1
Il nodo da sciogliere resta, quindi, esclusivamente l'importo.
L'ordinanza del G.D. contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, non reclamata dalle parti, con un ragionamento ineccepibile e sulla scorta della documentazione già in atti, ha sostanzialmente confermato, sotto il profilo ordinario, i recenti accordi separativi sottoscritti dalle parti, attualizzando l'assegno secondo gli indici Istat;
essendo poi venuto mene l'accordo economico globalmente considerato, ha ripartito al 50% le spese straordinarie, indipendentemente da ciò che in maniera differente i coniugi avevano precedentemente pattuito.
La documentazione bancaria richiesta in corso di causa dal GD, riesaminata congiuntamente a quella già in atti, ha di fatto confermato gli elementi presuntivi già tenuti conto dal Tribunale: il carico economico assunto dal padre, volontariamente in separazione, poteva essere sostenuto, e lo può tutt'ora, perché certamente egli può contare su introiti e/o accantonamenti diversi ed aggiuntivi rispetto al proprio stipendio ed a quelli portati alla conoscenza del Tribunale . Diversamente non si comprenderebbe come ha affrontato la gran parte delle spese di ristrutturazione energetica dal momento che del pagamento delle fatture emesse (a mero titolo di es. la n. 14 del 12.1.2024 e n. 336 del 25.1.2024 emesse dalla LENERGY per la climatizzazione e la n. 67/24 del 22.1.2024 emessa dalla per la coibentazione) non vi è traccia negli estratti conto depositati, aspetto Controparte_2
questo di cui il Collegio tiene conto ai sensi dell'art. 116 cpc
Tale considerazione, unita alla assenza di oneri abitativi a carico del proprietario CP_1 dell'immobile a Parabiago in cui vive, rende dallo stesso pacificamente sostenibile l'esborso per l'assegno perequativo al mantenimento per le tre figlie minori che il Collegio, tenuto conto dell'attualizzazione ad oggi del contributo pattuito dalle parti ( € 796,00) fissa definitivamente nell'importo complessivo di € 800,00 con decorrenza dal mese di Giugno 2025, importo reputato congruo in considerazione dei parametri di cui all'art. 337 c.c. globalmente considerati, nonché dell'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra le parti alla Pt_1
L'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, verrà suddiviso al 50% tra i genitori
Quanto alle spese straordinarie esse si confermano nella misura del 50% ciascuno a carico dei genitori comprese - quelle sportive - ed andranno concordate e versate come da protocollo e linee guida del Tribunale di Milano. Da esse vanno tuttavia escluse quelle per la scuola privata, il cui carico resterà interamente in capo alla che in sede di separazione consensuale aveva già assunto Pt_1 detto obbligo , e con le medesime modalità all'epoca pattuite, sicché il ontribuirà nella misura CP_1
sullo stesso gravante in caso di iscrizione alla scuola pubblica.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, la sostanziale assenza di contrasto in ordine all'affidamento delle minori ed i tempi di permanenza presso i genitori e la soccombenza del CP_1
in relazione alle domande di assegnazione della casa coniugale e mantenimento, ritiene il Collegio di porre integralmente a carico del resistente le spese di lite, quantificate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
a Milano il 3.11.2008, trascritto nei registri
[...] Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del medesimo comune atto n.086 reg 3 parte serie A Volume R ,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Affida (6.9.2010), ( 4.4.2013) (7.2.2015) ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_4
genitori con prevalente permanenza e residenza anagrafica presso la madre in Milano Via
Tartaglia n. 17;
4. Assegna la casa coniugale in Milano Via Tartaglia n. 17 alla in virtù della collocazione Pt_1
prevalente presso di sé delle figlie minori;
5. Dispone che il padre tenga con sé le minori secondo le frequentazioni pattuite dalle parti nel verbale di separazione omologato dal Tribunale di Milano il 23.7.2021, con la previsione, in aggiunta, che il padre possa tenere con sè le figlie anche due settimane consecutive nel mese di luglio con la medesima alternanza con la madre pattuita per il mese di Agosto, e che in difetto di disponibilità paterna le minori trascorreranno tale periodo con i nonni materni;
6. Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile complessiva di 800,00 a decorrere da Giugno 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Giugno 2026), oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano come di seguito indicate, ponendo ad esclusivo carico della ricorrente il costo delle rette scolastiche per gli istituti privati frequentati dalle figlie, con la precisazione di cui al punto c lett.a:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per istituti privati nella misura prevista per la frequentazione di istituti pubblici e tasse e universitarie;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga ripartito nella misura del 50% tra i coniugi;
8. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si CP_1 Pt_1
quantificano in € 4.000 per compenso oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.sa Laura Maria Cosmai