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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 3244/2023
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Geremia Casaburi Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 24/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCCHESE PIER PAOLO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo adiva il Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo di
“ingiungere a il pagamento in favore della società Parte_1
ricorrente entro 40 giorni dalla notifica del presente atto, della somma di CP_1
€ 5.908,41 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende”;
In data 29.05.2019 il Tribunale Ordinario di Roma, emetteva il decreto ingiuntivo n.
11235/2019 del 30/05/2019 – RG n. 27263/2019, in cui veniva ingiunto al Sig. di pagare alla parte ricorrente: “1. la somma di Euro Parte_1
5.908,41;
2. gli interessi sul capitale come richiesti 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 730,00 per compenso ed Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e contestuale istanza di sospensione proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo il Sig. il quale contestava la Parte_1
pretesa azionata in via monitoria dall'odierna appellata chiedendo: previo accoglimento dell'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c.). in via preliminare: ” accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità e/o l'inefficacia dell'azione introitata e l'inefficacia/estinzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la violazione dei termini ex art. 644 c.p.c.; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità e/o l'inefficacia dell'azione introitata e
l'inefficacia/invalidità del decreto ingiuntivo opposto stante la mancanza della forma scritta del contratto;
sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità e/o l'inefficacia dell'azione introitata e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza del credito in ragione della violazione della normativa anti-usura, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità
e/o l'inefficacia dell'azione introitata stante la nullità ex art. 1815 c.c. derivante dalla violazione della normativa antiusura e stante la violazione degli obblighi ex artt. 116 e
117 TUB;
sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità l'inefficacia e/o l'inammissibilità dell'azione introitata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico stante la violazione degli obblighi di trasparenza, buona fede e correttezza come eccepiti in narrativa, nonché in ragione della mancanza di prova del credito alla luce della mera produzione dell'estratto ex art. 50 TUB;
in via principale e
pag. 2/10 riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità l'inefficacia e/o
l'inammissibilità dell'azione introitata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico stante la violazione degli obblighi di trasparenza, buona fede e correttezza come eccepiti in narrativa e per
l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierno opposto in misura non inferiore ad € 45.000,00 o in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la rassegnando le CP_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare di rito, - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso il Sig.
[...]
al pagamento in favore della società della somma di Parte_1 CP_1
Euro 5.908,41, oltre interessi o della diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1
in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. Parte_1
. In via Subordinata nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
[...]
accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in Controparte_1
narrativa. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. Parte_1
condannare la società al minor importo ritenuto di giustizia. In ogni caso Controparte_1
con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa. nonché successive occorrende”;
pag. 3/10 All'udienza del 19.05.2021, tenutasi in trattazione scritta, il GI, ammetteva le prove documentali richieste dalle parti ma non la CTU e rinviava per la precisazione con termine per note fino a cinque giorni prima;
All'udienza dell'11.01.2023, il GI, tratteneva la causa in decisione concedendo termine per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc;
Con sentenza n. 6721/2023 del 28.4.2023 il Tribunale decideva la causa e così provvedeva: “ a) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nr-. 11235/2019
9) con sentenza n. 6721/2023 del 28.4.2023 il Tribunale decideva la causa e così provvedeva: “ a) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nr-. 11235/2019
(RG n. 27263/2019) emesso dal Tribunale di Roma in data 30/05/2019 ai sensi dell'art.
644 c.p.c. nei confronti di;
b) condanna Parte_1 [...]
al pagamento della somma di Euro 5.908,41 oltre agli interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo, in favore di c) rigetta la domanda di Controparte_1
risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da parte opponente;
d) compensa tra le parti le spese di lite”
Proponeva, quindi, appello il affidandolo a sei motivi. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'intimato istituto mediante il deposito di comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
Instaurato il contraddittorio veniva disposta la trattazione scritta della causa con decreto del 28/10/2024 e con ordinanza del 24 giugno 2025 la stessa è stata trattenuta a decisione.
Con il primo motivo si denuncia: “ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc nonchè art. 132 cpc e 118 disp.att. c.p.c : vizio della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla statuizione in materia di spese nel procedimento monitorio per intervenuta declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 cpc. “.
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché, nonostante abbia proceduto alla declaratoria di inefficacia del decreto opposto, stante la notifica del medesimo oltre i termini di cui all'articolo 644 CPC, ciò nonostante, non ha provveduto sulla non debenza delle spese liquidate, sempre ,in fase monitoria.
pag. 4/10 La censura è manifestamente infondata atteso che la giurisprudenza citata dall'appellante ( Cass. n. 27062/2021) prevede la possibilità ( ma non l'obbligo) di revoca della condanna alle spese liquidate nel procedimento di ingiunzione, nella sola ipotesi in cui l'opponente si sia limitato a ad eccepire il mancato rispetto del termine per la notifica del decreto ingiuntivo. Nel presente giudizio, viceversa, i motivi di opposizione, come si vedrà innanzi, sono plurimi.
Ad ogni buon conto deve rilevarsi che il primo giudice ha compensato integralmente le spese tra le parti quindi, da un lato, il Tribunale nell'operare la compensazione ha tenuto conto anche delle spese di ingiunzione e, inoltre, l'appellante non ha interesse ad agire sul punto essendo, al riguardo, state compensate le spese e, quindi, al riguardo non vi è soccombenza.
Con il secondo motivo si denuncia il “ Vizio della motivazione in relazione alla violazione della legge antiusura 108/96-violazione degli art. 1815 2 co cc e 644 cp in riferimento al decreto ministeriale vigente sui valori del tasso soglia ed ai tassi applicati nella fattispecie violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 132 n.4”.
Sostiene l'appellante che il tasso degli interessi convenzionali, sommato con quello degli interessi di mora, supera il tasso d'usura.
Preliminarmente va ribadito quanto affermato nella sentenza di primo grado che, nel contratto per cui è causa, gli interessi corrispettivi sono stati fissati ad un TAN pari al
18,48% e un TAEG del 21,98% e, quindi, al di sotto della soglia d'usura all'epoca fissata al 25,1500%. Parimenti il tasso di mora è pari al 22.608 anch'esso al di sotto della soglia d'usura.
Pertanto sebbene gli interessi moratori concorrono, unitamente a commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, al superamento del limite indicato dall'art. 644
c.p., il cui primo comma non opera distinzioni, al pari dell'art. 1815, comma 2 c.c., tra interessi moratori e corrispettivi, di talché, anche il tasso convenuto per gli interessi moratori deve essere tenuto in considerazione ai fini della verifica della liceità della pattuizione, tuttavia, risulta, inaccoglibile la prospettazione per cui, ai fini della verifica pag. 5/10 del rispetto della normativa antiusura, il giudicante dovrebbe procedere alla mera sommatoria aritmetica tra tassi di interessi corrispettivi e moratori. Si tratta infatti di una operazione assolutamente errata e illogica già dal punto di vista matematico. Se si parte dal presupposto che il tasso d'interesse è, la misura espressa in percentuale per un dato periodo di tempo che indica quanta parte della somma prestata debba essere corrisposta come interesse al termine del periodo di tempo considerato, è agevole comprendere come non sia possibile effettuare un calcolo unitario sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora perché sono totalmente diversi gli elementi del calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione.
Parimenti infondata è la lettura che viene fornita dell'estratto conto laddove si assume che l'interesse applicato del 19,58% sia mensile, dovendosi, viceversa, ritenere che esso sia annuale mensilmente riportato sull'estratto conto.
Quanto poi alla polizza assicurativa che si assume debba essere presa in considerazione ai fini della valutazione dell'eventuale tasso d'usura deve rilevarsi che l'appellante si limita a riportare la sua eventuale previsione all'art. 22 del contratto il quale, appunto, espressamente ne prevede la facoltatività e rimanda, in ogni caso, ad altra diversa e specifica pattuizione di cui l'appellante non allega neanche l'avvenuta stipula né , tantomeno, ne richiama l'avvenuto deposito in atti.
Con il terzo motivo si adduce la “ violazione dell'art. 115 cpc- omesso accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante con particolare riguardo al rigetto dell'istanza di nomina del ctu violazione dell'art. 112 e dell'art. 132 co 4 cpc. “.
Al riguardo va precisato che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati. E' stato anche precisato che al limite costituito dal divieto di compiere pag. 6/10 indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Alla luce di tale precisazioni deve escludersi che vi sia stata, da parte del Tribunale, violazione del disposto dell'art. 115 c.p.c. come, viceversa, sostenuto.
Con il quarto motivo si chiede la “ riforma della sentenza n. 6721/2023 emessa dal tribunale di Roma. violazione e falsa applicazione ex art. 58 tub ed ex art. 2697 c.c. – difetto di legittimazione attiva da parte della per mancata prova della Controparte_1
cessione del credito. indicazione delle parti di sentenza che si intendono impugnare ex art. 342 c.p.c.”
Con esso si assume che “la sentenza del Tribunale di Roma n. 6721/2023 risulta viziata nella parte in cui il Primo Giudice ha ritenuto che il credito azionato dalla risulta “provato” a seguito della avvenuta cessione del Credito da parte Controparte_1
della con comunicazione del 05.07.2018 inviata con racc a/r con Parte_2
la quale veniva richiesto il pagamento dell'insoluto relativo alla linea di credito (cfr. docc. nn 5 e 6 allegato da parte opposta).”
Sostiene l'appellante che “ manca la prova della titolarità della posizione soggettiva sostanziale e della legittimazione attiva del cessionario precedente quando produca a sostegno il proprio titolo esclusivamente l'avviso pubblico fatto sulla Gazzetta Ufficiale ovvero la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione”.
In realtà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, circostanza questa non contestata dal della cessione in blocco sostituisce la notifica dell'avvenuta cessione, è Parte_1
cioè una modalità equipollente a quest'ultima, sicché dimostrando di avere effettuato la pubblicazione si prova l'avvenuta notifica della cessione. Altra e diversa questione è
pag. 7/10 peraltro quella concernente la prova dell'inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco, il che non discende dalla mera prova della notifica. Tuttavia anche sotto tale profilo deve ritenersi che l'appellata abbia dato prova dell'inclusione del credito azionato nella cessione in argomento fornendo tutti i dettagli necessari per individuare lo specifico credito azionato allorché, nel momento della comunicazione a mezzo racc.ta al debitore, dell'avvenuta cessione ha fornito tutti i dati per individuare il credito specificando che il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte II , numero 70 del 19 giugno 2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAAB6653 con ciò mettendo perfettamente in condizione il debitore di verificare l'avvenuta cessione ( Cass. 23.4.2025 n. 10742 )
Viceversa, contrariamente a quanto affermato, nessun obbligo incombeva sull'appelata di esibire il contratto di cessione del credito in oggetto.
Il motivo, pertanto, deve ritenersi infondato.
Il quinto motivo è titolato “ Riforma della sentenza n. 6721/2023 emessa dal tribunale di Roma. violazione e falsa applicazione ex art. 2697 c.c. – mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente alla pretesa creditoria. indicazione delle parti di sentenza che si intendono impugnare ex art. 342 c.p.c.”.
Preliminarmente l'appellante svolge una lunga illustrazione della giurisprudenza inerente gli oneri probatori nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia le conseguenze che ne vuol far discendere non giovano al Parte_1
Sostanzialmente egli si lamenta del mancato assolvimento dell'onere probatorio della controparte non avendo questa mai provveduto alla produzione degli estratti conto integrali e non essendo stata svolta consulenza tecnica d'ufficio contabile in riferimento al superamento del tasso della soglia di usura. Riguardo a quest'ultima problematica valgono le affermazioni sopra svolte in relazione al primo motivo d'appello.
Quanto agli estratti conto è la stessa controparte che, allorché contesta l'ammontare del tasso di interesse applicato, sostenendo, appunto, il superamento del tasso soglia pag. 8/10 illustra le proprie tesi proprio facendo riferimento all'estratto conto prodotto dalla controparte ( v. pag. 10 appello).
La censura, quindi, va respinta.
Con il sesto motivo si chiede la “ riforma della sentenza n. 6721/2023 emessa dal tribunale di Roma. violazione e falsa applicazione ex art. 1226 c.c. – risarcimento del danno in via equitativa. indicazione delle parti di sentenza che si intendono impugnare ex art. 342 c.p.c.”
L'appellante si duole della circostanza che gli sia stato negato il diritto al risarcimento del preteso danno subito.
Deve ritenersi che il motivo sia assorbito dal rigetto di tutti i precedenti motivi che si pongono quale antecedente logico giuridico ad ogni qualsiasi ipotesi di liquidazione di pretesi danni.
Quanto alle residuali contestazioni inerenti la “ totale assenza di buona fede, correttezza e diligenza professionale nelle trattative e nella conclusione del contratto al momento della sottoscrizione dello stesso e delle relative polizze, dalla totale assenza di trasparenza e dal mancato rispetto dell'obbligo di informazione previsto ex art. 116 e
117 TUB, dalla illegittimità della pretesa azionata nei confronti dell'odierno opponente, dall'applicazione di interessi di natura usuraria, nonché dalla illegittima segnalazione in
CRIF, anche in considerazione della illegittimità della risoluzione e decadenza dal beneficio del termine” deve ritenersi l'assoluta inammissibilità delle ipertrofiche argomentazioni, non collegate a fatti e specifiche circostanze di causa, ovvero assorbite dalle motivazioni effettuate per giungere al rigetto dei motivi precedenti.
In definitiva l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi di cui al DM
55/2014 e, quindi, € 919 per studio. € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la trattazione ed € 1.701 per la fase decisionale e, pertanto in totale e 5.077,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Roma n. 6721/2023 pubblicata il 28.4.2023 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte al pagamento, in favore Parte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in CP_1
€5.077,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 24/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Geremia Casaburi
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 3244/2023
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Geremia Casaburi Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 24/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCCHESE PIER PAOLO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo adiva il Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo di
“ingiungere a il pagamento in favore della società Parte_1
ricorrente entro 40 giorni dalla notifica del presente atto, della somma di CP_1
€ 5.908,41 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende”;
In data 29.05.2019 il Tribunale Ordinario di Roma, emetteva il decreto ingiuntivo n.
11235/2019 del 30/05/2019 – RG n. 27263/2019, in cui veniva ingiunto al Sig. di pagare alla parte ricorrente: “1. la somma di Euro Parte_1
5.908,41;
2. gli interessi sul capitale come richiesti 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 730,00 per compenso ed Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e contestuale istanza di sospensione proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo il Sig. il quale contestava la Parte_1
pretesa azionata in via monitoria dall'odierna appellata chiedendo: previo accoglimento dell'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c.). in via preliminare: ” accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità e/o l'inefficacia dell'azione introitata e l'inefficacia/estinzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la violazione dei termini ex art. 644 c.p.c.; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità e/o l'inefficacia dell'azione introitata e
l'inefficacia/invalidità del decreto ingiuntivo opposto stante la mancanza della forma scritta del contratto;
sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità e/o l'inefficacia dell'azione introitata e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza del credito in ragione della violazione della normativa anti-usura, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità
e/o l'inefficacia dell'azione introitata stante la nullità ex art. 1815 c.c. derivante dalla violazione della normativa antiusura e stante la violazione degli obblighi ex artt. 116 e
117 TUB;
sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità l'inefficacia e/o l'inammissibilità dell'azione introitata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico stante la violazione degli obblighi di trasparenza, buona fede e correttezza come eccepiti in narrativa, nonché in ragione della mancanza di prova del credito alla luce della mera produzione dell'estratto ex art. 50 TUB;
in via principale e
pag. 2/10 riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità l'inefficacia e/o
l'inammissibilità dell'azione introitata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico stante la violazione degli obblighi di trasparenza, buona fede e correttezza come eccepiti in narrativa e per
l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierno opposto in misura non inferiore ad € 45.000,00 o in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la rassegnando le CP_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare di rito, - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso il Sig.
[...]
al pagamento in favore della società della somma di Parte_1 CP_1
Euro 5.908,41, oltre interessi o della diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1
in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. Parte_1
. In via Subordinata nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
[...]
accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in Controparte_1
narrativa. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. Parte_1
condannare la società al minor importo ritenuto di giustizia. In ogni caso Controparte_1
con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa. nonché successive occorrende”;
pag. 3/10 All'udienza del 19.05.2021, tenutasi in trattazione scritta, il GI, ammetteva le prove documentali richieste dalle parti ma non la CTU e rinviava per la precisazione con termine per note fino a cinque giorni prima;
All'udienza dell'11.01.2023, il GI, tratteneva la causa in decisione concedendo termine per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc;
Con sentenza n. 6721/2023 del 28.4.2023 il Tribunale decideva la causa e così provvedeva: “ a) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nr-. 11235/2019
9) con sentenza n. 6721/2023 del 28.4.2023 il Tribunale decideva la causa e così provvedeva: “ a) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nr-. 11235/2019
(RG n. 27263/2019) emesso dal Tribunale di Roma in data 30/05/2019 ai sensi dell'art.
644 c.p.c. nei confronti di;
b) condanna Parte_1 [...]
al pagamento della somma di Euro 5.908,41 oltre agli interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo, in favore di c) rigetta la domanda di Controparte_1
risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da parte opponente;
d) compensa tra le parti le spese di lite”
Proponeva, quindi, appello il affidandolo a sei motivi. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'intimato istituto mediante il deposito di comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
Instaurato il contraddittorio veniva disposta la trattazione scritta della causa con decreto del 28/10/2024 e con ordinanza del 24 giugno 2025 la stessa è stata trattenuta a decisione.
Con il primo motivo si denuncia: “ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc nonchè art. 132 cpc e 118 disp.att. c.p.c : vizio della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla statuizione in materia di spese nel procedimento monitorio per intervenuta declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 cpc. “.
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché, nonostante abbia proceduto alla declaratoria di inefficacia del decreto opposto, stante la notifica del medesimo oltre i termini di cui all'articolo 644 CPC, ciò nonostante, non ha provveduto sulla non debenza delle spese liquidate, sempre ,in fase monitoria.
pag. 4/10 La censura è manifestamente infondata atteso che la giurisprudenza citata dall'appellante ( Cass. n. 27062/2021) prevede la possibilità ( ma non l'obbligo) di revoca della condanna alle spese liquidate nel procedimento di ingiunzione, nella sola ipotesi in cui l'opponente si sia limitato a ad eccepire il mancato rispetto del termine per la notifica del decreto ingiuntivo. Nel presente giudizio, viceversa, i motivi di opposizione, come si vedrà innanzi, sono plurimi.
Ad ogni buon conto deve rilevarsi che il primo giudice ha compensato integralmente le spese tra le parti quindi, da un lato, il Tribunale nell'operare la compensazione ha tenuto conto anche delle spese di ingiunzione e, inoltre, l'appellante non ha interesse ad agire sul punto essendo, al riguardo, state compensate le spese e, quindi, al riguardo non vi è soccombenza.
Con il secondo motivo si denuncia il “ Vizio della motivazione in relazione alla violazione della legge antiusura 108/96-violazione degli art. 1815 2 co cc e 644 cp in riferimento al decreto ministeriale vigente sui valori del tasso soglia ed ai tassi applicati nella fattispecie violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 132 n.4”.
Sostiene l'appellante che il tasso degli interessi convenzionali, sommato con quello degli interessi di mora, supera il tasso d'usura.
Preliminarmente va ribadito quanto affermato nella sentenza di primo grado che, nel contratto per cui è causa, gli interessi corrispettivi sono stati fissati ad un TAN pari al
18,48% e un TAEG del 21,98% e, quindi, al di sotto della soglia d'usura all'epoca fissata al 25,1500%. Parimenti il tasso di mora è pari al 22.608 anch'esso al di sotto della soglia d'usura.
Pertanto sebbene gli interessi moratori concorrono, unitamente a commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, al superamento del limite indicato dall'art. 644
c.p., il cui primo comma non opera distinzioni, al pari dell'art. 1815, comma 2 c.c., tra interessi moratori e corrispettivi, di talché, anche il tasso convenuto per gli interessi moratori deve essere tenuto in considerazione ai fini della verifica della liceità della pattuizione, tuttavia, risulta, inaccoglibile la prospettazione per cui, ai fini della verifica pag. 5/10 del rispetto della normativa antiusura, il giudicante dovrebbe procedere alla mera sommatoria aritmetica tra tassi di interessi corrispettivi e moratori. Si tratta infatti di una operazione assolutamente errata e illogica già dal punto di vista matematico. Se si parte dal presupposto che il tasso d'interesse è, la misura espressa in percentuale per un dato periodo di tempo che indica quanta parte della somma prestata debba essere corrisposta come interesse al termine del periodo di tempo considerato, è agevole comprendere come non sia possibile effettuare un calcolo unitario sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora perché sono totalmente diversi gli elementi del calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione.
Parimenti infondata è la lettura che viene fornita dell'estratto conto laddove si assume che l'interesse applicato del 19,58% sia mensile, dovendosi, viceversa, ritenere che esso sia annuale mensilmente riportato sull'estratto conto.
Quanto poi alla polizza assicurativa che si assume debba essere presa in considerazione ai fini della valutazione dell'eventuale tasso d'usura deve rilevarsi che l'appellante si limita a riportare la sua eventuale previsione all'art. 22 del contratto il quale, appunto, espressamente ne prevede la facoltatività e rimanda, in ogni caso, ad altra diversa e specifica pattuizione di cui l'appellante non allega neanche l'avvenuta stipula né , tantomeno, ne richiama l'avvenuto deposito in atti.
Con il terzo motivo si adduce la “ violazione dell'art. 115 cpc- omesso accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante con particolare riguardo al rigetto dell'istanza di nomina del ctu violazione dell'art. 112 e dell'art. 132 co 4 cpc. “.
Al riguardo va precisato che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati. E' stato anche precisato che al limite costituito dal divieto di compiere pag. 6/10 indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Alla luce di tale precisazioni deve escludersi che vi sia stata, da parte del Tribunale, violazione del disposto dell'art. 115 c.p.c. come, viceversa, sostenuto.
Con il quarto motivo si chiede la “ riforma della sentenza n. 6721/2023 emessa dal tribunale di Roma. violazione e falsa applicazione ex art. 58 tub ed ex art. 2697 c.c. – difetto di legittimazione attiva da parte della per mancata prova della Controparte_1
cessione del credito. indicazione delle parti di sentenza che si intendono impugnare ex art. 342 c.p.c.”
Con esso si assume che “la sentenza del Tribunale di Roma n. 6721/2023 risulta viziata nella parte in cui il Primo Giudice ha ritenuto che il credito azionato dalla risulta “provato” a seguito della avvenuta cessione del Credito da parte Controparte_1
della con comunicazione del 05.07.2018 inviata con racc a/r con Parte_2
la quale veniva richiesto il pagamento dell'insoluto relativo alla linea di credito (cfr. docc. nn 5 e 6 allegato da parte opposta).”
Sostiene l'appellante che “ manca la prova della titolarità della posizione soggettiva sostanziale e della legittimazione attiva del cessionario precedente quando produca a sostegno il proprio titolo esclusivamente l'avviso pubblico fatto sulla Gazzetta Ufficiale ovvero la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione”.
In realtà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, circostanza questa non contestata dal della cessione in blocco sostituisce la notifica dell'avvenuta cessione, è Parte_1
cioè una modalità equipollente a quest'ultima, sicché dimostrando di avere effettuato la pubblicazione si prova l'avvenuta notifica della cessione. Altra e diversa questione è
pag. 7/10 peraltro quella concernente la prova dell'inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco, il che non discende dalla mera prova della notifica. Tuttavia anche sotto tale profilo deve ritenersi che l'appellata abbia dato prova dell'inclusione del credito azionato nella cessione in argomento fornendo tutti i dettagli necessari per individuare lo specifico credito azionato allorché, nel momento della comunicazione a mezzo racc.ta al debitore, dell'avvenuta cessione ha fornito tutti i dati per individuare il credito specificando che il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte II , numero 70 del 19 giugno 2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAAB6653 con ciò mettendo perfettamente in condizione il debitore di verificare l'avvenuta cessione ( Cass. 23.4.2025 n. 10742 )
Viceversa, contrariamente a quanto affermato, nessun obbligo incombeva sull'appelata di esibire il contratto di cessione del credito in oggetto.
Il motivo, pertanto, deve ritenersi infondato.
Il quinto motivo è titolato “ Riforma della sentenza n. 6721/2023 emessa dal tribunale di Roma. violazione e falsa applicazione ex art. 2697 c.c. – mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente alla pretesa creditoria. indicazione delle parti di sentenza che si intendono impugnare ex art. 342 c.p.c.”.
Preliminarmente l'appellante svolge una lunga illustrazione della giurisprudenza inerente gli oneri probatori nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia le conseguenze che ne vuol far discendere non giovano al Parte_1
Sostanzialmente egli si lamenta del mancato assolvimento dell'onere probatorio della controparte non avendo questa mai provveduto alla produzione degli estratti conto integrali e non essendo stata svolta consulenza tecnica d'ufficio contabile in riferimento al superamento del tasso della soglia di usura. Riguardo a quest'ultima problematica valgono le affermazioni sopra svolte in relazione al primo motivo d'appello.
Quanto agli estratti conto è la stessa controparte che, allorché contesta l'ammontare del tasso di interesse applicato, sostenendo, appunto, il superamento del tasso soglia pag. 8/10 illustra le proprie tesi proprio facendo riferimento all'estratto conto prodotto dalla controparte ( v. pag. 10 appello).
La censura, quindi, va respinta.
Con il sesto motivo si chiede la “ riforma della sentenza n. 6721/2023 emessa dal tribunale di Roma. violazione e falsa applicazione ex art. 1226 c.c. – risarcimento del danno in via equitativa. indicazione delle parti di sentenza che si intendono impugnare ex art. 342 c.p.c.”
L'appellante si duole della circostanza che gli sia stato negato il diritto al risarcimento del preteso danno subito.
Deve ritenersi che il motivo sia assorbito dal rigetto di tutti i precedenti motivi che si pongono quale antecedente logico giuridico ad ogni qualsiasi ipotesi di liquidazione di pretesi danni.
Quanto alle residuali contestazioni inerenti la “ totale assenza di buona fede, correttezza e diligenza professionale nelle trattative e nella conclusione del contratto al momento della sottoscrizione dello stesso e delle relative polizze, dalla totale assenza di trasparenza e dal mancato rispetto dell'obbligo di informazione previsto ex art. 116 e
117 TUB, dalla illegittimità della pretesa azionata nei confronti dell'odierno opponente, dall'applicazione di interessi di natura usuraria, nonché dalla illegittima segnalazione in
CRIF, anche in considerazione della illegittimità della risoluzione e decadenza dal beneficio del termine” deve ritenersi l'assoluta inammissibilità delle ipertrofiche argomentazioni, non collegate a fatti e specifiche circostanze di causa, ovvero assorbite dalle motivazioni effettuate per giungere al rigetto dei motivi precedenti.
In definitiva l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi di cui al DM
55/2014 e, quindi, € 919 per studio. € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la trattazione ed € 1.701 per la fase decisionale e, pertanto in totale e 5.077,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Roma n. 6721/2023 pubblicata il 28.4.2023 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte al pagamento, in favore Parte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in CP_1
€5.077,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 24/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Geremia Casaburi
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