TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 07/06/2023 al n. 1506/2023
R.G., promossa con ricorso depositato in data 07/06/2023
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANGELICCHIO SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 30 46019
VIADANA presso lo studio dell'avv. ANGELICCHIO SILVIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CERINI CP_1 C.F._2
GIANNICOLA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 19 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. CERINI GIANNICOLA
convenuto
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
30/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “PRONUNCIARE SENTENZA di Parte_1
separazione tra i coniugi e con addebito Parte_1 CP_1
della separazione in capo al marito per violazione degli obblighi di assistenza e
morale materiale del coniuge;
MANDARE all'Ufficiale di Stato civile per
l'annotazione della sentenza sui registri di Stato civile e gli altri adempimenti di
competenza;
DARE ATTO che rimarrà a vivere nella casa coniugale di Parte_1
Viadana (MN), Via Piave n.113, in comproprietà con di cui CP_1
chiede l'assegnazione;
DISPORRE l'obbligo a carico di di corrispondere il contributo CP_1
mensile di € 750,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie, con
decorrenza dalla data della domanda oltre all'annuale aggiornamento secondo
gli indici ISTAT, ovvero la somma che verrà ritenuta giusta ed equa;
CONDANNARE alla rifusione delle spese di lite;
CP_1
RESPINGERE le domande svolte dal resistente, in Via principale ed in via
subordinata, ed in particolare dichiarare inammissibile la richiesta di
autorizzazione alla cessione reciproca di beni immobiliari cointestati in quanto
inammissibile”. pagina 2 di 7 - per : “Nel merito CP_1
In via principale:
o Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in
diritto per i motivi di cui agli atti del procedimento, adottando ogni
consequenziale statuizione a tutela delle ragioni di parte resistente.
o Conseguentemente, dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzando gli
stessi a vivere separati, con esclusione dell'assegno di mantenimento in favore
della ricorrente.
In via subordinata:
o Previa dichiarazione di separazione dei coniugi, determinare il contributo al
mantenimento di nell'importo minimo ritenuto di Parte_1
giustizia, in ragione delle condizioni economiche e personali del resistente,
tenuto conto della relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa.
In via istruttoria:
Si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse di cui alla memoria ex art. 473 bis. 17 cpc”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare separazione personale dal convenuto con addebito alla luce delle motivazioni esposte in ricorso. Ha svolto altresì domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in ragione della disparità di capacità economica e di retribuzione. pagina 3 di 7 Si è costituito il convenuto non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e contestando la sussistenza dei requisiti per l'addebito della separazione e per l'attribuzione di un assegno di mantenimento.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale.
Sulla separazione
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012). pagina 4 di 7 Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà,
assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono della casa coniugale.
Detto contegno, salvo che l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare (in termini, di recente Cass. civ.
n. 648/2020, ma anche Cass. civ. n. 11792/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato che la crisi coniugale è da ricollegarsi al fatto che nel 2022 il marito abbandonò la casa coniugale che giunse inaspettata.
Perfino la sorella del convenuto, da lui chiamata a testimoniare sul presupposto che la loro relazione fosse finita nel 2015 visto che questo chiedeva il capitolo di prova, non ha potuto che confermare che al 2022 la coppia era ancora legata e conviveva visto che la crisi del 2015 era stata superata nonostante il convenuto affermi il contrario: “Si è vero, lo perché mio fratello me lo ha detto. Preciso che
poi si sono ripresi e rilasciati e ripresi e rilasciati”. Appare quindi provato che la rottura del matrimonio sia stata la conseguenza del fatto che nel 2022 il marito lasciò la casa senza dare più notizia di sé, al punto che fu anche licenziato dal posto di lavoro proprio a causa di questa sua improvvisa scomparsa e non certo per gli alti e bassi della coppia.
In senso conforme hanno testimoniato anche i due figli. In particolare, il figlio ha detto che i “battibecchi” erano cosa normale. Per_1 pagina 5 di 7 Sul mantenimento a favore del coniuge
Il Collegio osserva come la disparità dei redditi al tempo dell'abbandono della casa coniugale avrebbe certamente consentito ed imposto l'attribuzione di un assegno di mantenimento, al contrario l'attuale situazione del convenuto, che è
detenuto presso la Casa Circondariale di Cremona per scontare una pena definitiva a 9 anni, gli impedisce, allo stato, di poter reperire una fonte di reddito che gli consenta di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento anche alla luce che la moglie ha un lavoro, pur se scarsamente retribuito.
Nel corso del giudizio è stato infine previsto un contributo di euro 150 mensili rivalutabili agli indici ISTAT, laddove in sede di provvedimenti presidenziali era stato previsto un importo di euro 100. Si deve segnalare che nel corso del giudizio era stato previsto un aumento dell'assegno dai 100 euro previsti in sede presidenziale ad euro 450 in considerazione del fatto che il convenuto aveva interrotto il pagamento dei finanziamenti utilizzando i propri risparmi per pagare soggetti terzi in luogo che contribuire al mantenimento della moglie.
Da febbraio 2025 l'importo va invece revocato visto che è cessata la NASPI e lo stato di carcerazione rappresenta un impedimento di fatto al reperire un'attività
lavorativa che consenta al marito di erogare un assegno di mantenimento alla moglie che invece lavora.
Atteso il parziale reciproco rigetto delle rispettive domande e considerato che il ricorso all'autorità giudiziaria era necessitato al fine di ottenere la pronuncia sulla separazione in assenza di accordo tra le parti le spese vanno interamente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di
CP_1
2) Revoca, a far tempo dal rateo di febbraio 2025, l'assegno di mantenimento posto a carico del convenuto CP_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI (NA), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 13 parte
I, serie A, anno 1989);
4) Spese compensate.
Così deciso in Mantova, il 08/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 07/06/2023 al n. 1506/2023
R.G., promossa con ricorso depositato in data 07/06/2023
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANGELICCHIO SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 30 46019
VIADANA presso lo studio dell'avv. ANGELICCHIO SILVIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CERINI CP_1 C.F._2
GIANNICOLA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 19 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. CERINI GIANNICOLA
convenuto
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
30/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “PRONUNCIARE SENTENZA di Parte_1
separazione tra i coniugi e con addebito Parte_1 CP_1
della separazione in capo al marito per violazione degli obblighi di assistenza e
morale materiale del coniuge;
MANDARE all'Ufficiale di Stato civile per
l'annotazione della sentenza sui registri di Stato civile e gli altri adempimenti di
competenza;
DARE ATTO che rimarrà a vivere nella casa coniugale di Parte_1
Viadana (MN), Via Piave n.113, in comproprietà con di cui CP_1
chiede l'assegnazione;
DISPORRE l'obbligo a carico di di corrispondere il contributo CP_1
mensile di € 750,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie, con
decorrenza dalla data della domanda oltre all'annuale aggiornamento secondo
gli indici ISTAT, ovvero la somma che verrà ritenuta giusta ed equa;
CONDANNARE alla rifusione delle spese di lite;
CP_1
RESPINGERE le domande svolte dal resistente, in Via principale ed in via
subordinata, ed in particolare dichiarare inammissibile la richiesta di
autorizzazione alla cessione reciproca di beni immobiliari cointestati in quanto
inammissibile”. pagina 2 di 7 - per : “Nel merito CP_1
In via principale:
o Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in
diritto per i motivi di cui agli atti del procedimento, adottando ogni
consequenziale statuizione a tutela delle ragioni di parte resistente.
o Conseguentemente, dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzando gli
stessi a vivere separati, con esclusione dell'assegno di mantenimento in favore
della ricorrente.
In via subordinata:
o Previa dichiarazione di separazione dei coniugi, determinare il contributo al
mantenimento di nell'importo minimo ritenuto di Parte_1
giustizia, in ragione delle condizioni economiche e personali del resistente,
tenuto conto della relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa.
In via istruttoria:
Si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse di cui alla memoria ex art. 473 bis. 17 cpc”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare separazione personale dal convenuto con addebito alla luce delle motivazioni esposte in ricorso. Ha svolto altresì domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in ragione della disparità di capacità economica e di retribuzione. pagina 3 di 7 Si è costituito il convenuto non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e contestando la sussistenza dei requisiti per l'addebito della separazione e per l'attribuzione di un assegno di mantenimento.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale.
Sulla separazione
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012). pagina 4 di 7 Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà,
assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono della casa coniugale.
Detto contegno, salvo che l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare (in termini, di recente Cass. civ.
n. 648/2020, ma anche Cass. civ. n. 11792/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato che la crisi coniugale è da ricollegarsi al fatto che nel 2022 il marito abbandonò la casa coniugale che giunse inaspettata.
Perfino la sorella del convenuto, da lui chiamata a testimoniare sul presupposto che la loro relazione fosse finita nel 2015 visto che questo chiedeva il capitolo di prova, non ha potuto che confermare che al 2022 la coppia era ancora legata e conviveva visto che la crisi del 2015 era stata superata nonostante il convenuto affermi il contrario: “Si è vero, lo perché mio fratello me lo ha detto. Preciso che
poi si sono ripresi e rilasciati e ripresi e rilasciati”. Appare quindi provato che la rottura del matrimonio sia stata la conseguenza del fatto che nel 2022 il marito lasciò la casa senza dare più notizia di sé, al punto che fu anche licenziato dal posto di lavoro proprio a causa di questa sua improvvisa scomparsa e non certo per gli alti e bassi della coppia.
In senso conforme hanno testimoniato anche i due figli. In particolare, il figlio ha detto che i “battibecchi” erano cosa normale. Per_1 pagina 5 di 7 Sul mantenimento a favore del coniuge
Il Collegio osserva come la disparità dei redditi al tempo dell'abbandono della casa coniugale avrebbe certamente consentito ed imposto l'attribuzione di un assegno di mantenimento, al contrario l'attuale situazione del convenuto, che è
detenuto presso la Casa Circondariale di Cremona per scontare una pena definitiva a 9 anni, gli impedisce, allo stato, di poter reperire una fonte di reddito che gli consenta di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento anche alla luce che la moglie ha un lavoro, pur se scarsamente retribuito.
Nel corso del giudizio è stato infine previsto un contributo di euro 150 mensili rivalutabili agli indici ISTAT, laddove in sede di provvedimenti presidenziali era stato previsto un importo di euro 100. Si deve segnalare che nel corso del giudizio era stato previsto un aumento dell'assegno dai 100 euro previsti in sede presidenziale ad euro 450 in considerazione del fatto che il convenuto aveva interrotto il pagamento dei finanziamenti utilizzando i propri risparmi per pagare soggetti terzi in luogo che contribuire al mantenimento della moglie.
Da febbraio 2025 l'importo va invece revocato visto che è cessata la NASPI e lo stato di carcerazione rappresenta un impedimento di fatto al reperire un'attività
lavorativa che consenta al marito di erogare un assegno di mantenimento alla moglie che invece lavora.
Atteso il parziale reciproco rigetto delle rispettive domande e considerato che il ricorso all'autorità giudiziaria era necessitato al fine di ottenere la pronuncia sulla separazione in assenza di accordo tra le parti le spese vanno interamente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di
CP_1
2) Revoca, a far tempo dal rateo di febbraio 2025, l'assegno di mantenimento posto a carico del convenuto CP_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI (NA), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 13 parte
I, serie A, anno 1989);
4) Spese compensate.
Così deciso in Mantova, il 08/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7