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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste
Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel. dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 4220/2024 di Ruolo Generale vertente t r a
(C.F. ), con l'avv.to Giovanna Augusta de' Parte_1 C.F._1
MANZANO del foro di Trieste contro
(C.F. ), con l'avv.to Cristina Maria Controparte_1 C.F._2
BIROLLA del foro di Trieste
con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA RICORRENTE E DEL RESISTENTE:
“1. affido condiviso dei minori, collocamento anagrafico e abitativo presso la madre, assegnataria della casa familiare;
visite del padre a weekend alterni dal venerdì pomeriggio (in periodo scolastico da dopo la scuola, in periodo estivo dalle ore 13.30) a lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola se in periodo scolastico e con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 10.00 (salvo diversi accordi) in periodo non scolastico;
durante la settimana ogni mercoledì con pernotto presso il padre con riaccompagnamento a scuola in periodo scolastico, in altro periodo con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 10.00 del giovedì; ogni martedì,
1 alternando: la settimana in cui il weekend è di competenza della madre, il padre li terrà a dormire presso di sé con riaccompagnamento il mattino dopo;
la settimana successiva il padre riaccompagnerà i bambini dalla mamma subito dopo l'attività sportiva;
2. in periodo di vacanza lo scambio dei bambini sarà a cura di ciascun genitore, equamente distribuito;
3. vacanze di Natale dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, con alternanza di anno in anno tra i genitori, salvo diverso accordo in cui le parti potranno alternare tra di loro il 24 e il
25 dicembre;
Pasqua tre giorni presso ciascun genitore, dal giovedì Santo di Pasqua fino alla domenica di Pasqua, con cambio il lunedì di Pasquetta di mattina, e dal lunedì di Pasquetta fino al riaccompagnamento a scuola;
4. ferie estive due settimane anche non consecutive da decidere entro il 30 aprile;
altre festività alternate;
compleanni dei bambini con il genitore collocatario, prevedendo che quello non collocatario possa trascorrere comunque due ore con il bambino;
compleanno dei genitori presso ciascun genitore se richiesto dal genitore stesso.
5. Assegno di contribuzione al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 210,00 per ciascun figlio, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico bancario, a partire dal corrente mese di aprile;
assegno unico integralmente a beneficio della madre, detrazioni fiscali al
50% tra i genitori;
spese straordinarie comprensive della mensa scolastica ripartite al 50% tra i genitori con l'accordo che: le spese sportive saranno anticipate dal padre, le spese scolastiche saranno anticipate dalla madre, mentre spese mediche e mensa al 50% da pagare contemporaneamente.
6. Le parti acconsentono al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
7. La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito, rinuncia che viene accettata dal convenuto.
8. Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1056/24 del 18 dicembre 2024, su richiesta delle parti è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
, coniugati a Trieste il 2 settembre 2017; la causa, dettati i provvedimenti temporanei
[...]
ed urgenti, è stata quindi rimessa sul ruolo al fine di dar sfogo alla fase istruttoria.
Alla successiva udienza, sentite personalmente le parti, davanti al Giudice delegato è stato raggiunto un accordo alle condizioni come in epigrafe trascritte;
la causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
2 Orbene il Tribunale, a scioglimento della riserva e con riferimento agli accordi presi dalle parti, che riguardano l'affido condiviso, il collocamento ed il diritto di visita dei minori, nonché il contributo paterno al mantenimento dei figli e la percezione dell'assegno unico da parte della madre, rileva come non sussistano ragioni per ritenerli contrari agli interessi materiali e morali della prole e delle parti medesime.
Le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, dispone la conferma della sentenza di separazione n. 1056/24 del 18 dicembre 2024, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti raggiunto come in epigrafe trascritto.
Si comunichi.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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