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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1125/2023 R.G., promossa da
, già ( C.F. e P.IVA . Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
) con sede legale in c.so Cavour n. 19, in persona del Dott. P.IVA_2 Pt_2
quale società incorporante di Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, come in atti dall'Avv. Gennaro
[...]
Arcucci.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), (C.F.: CP_3 C.F._1 CP_4
), ( ), C.F._2 Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._4 Controparte_7
), (C.F.: ), tutti C.F._5 Controparte_8 C.F._6 rappresentati e difesi , come in atti, unitamente e disgiuntamente , dall'Avv. Domenico
Di Sabatino e dall'Avv. Prof. Massimo Cerniglia APPELLATI
Controparte_9
APPELLATO non costituito per la riforma della sentenza n. 324/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 5 aprile 2023
L'udienza dell' 11.03. 2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.03.2025.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 324/2023 il Tribunale di Teramo decideva in merito alla domanda proposta da , , CP_3 Controparte_9 CP_4 Controparte_5
, , , nei confronti di Parte_3 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, società incorporante di Controparte_10 Controparte_2
con cui chiedevano l'accertamento della responsabilità
[...]
contrattuale, precontrattuale, da disinvestimento e da illecito della banca e il risarcimento danni.
Esponevano di essere tutti clienti della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
S.p.a. con un grado di istruzione e conoscenza finanziaria bassa, avendo effettuato investimenti prudenti e conservativi prima dei fatti di causa;
di aver sottoscritto un modulo di proposta per contratto “quadro” di negoziazione titoli senza che all'atto della firma fossero state loro illustrati il contenuto delle singole clausole contrattuali;
di aver sottoscritto nel 2006 su proposta del Direttore della filiale ordini di acquisto di azioni emesse dalla nella seguente misura: € 45.000 in data 20.09.2006, CP_11 CP_3
€ 22.500 in data 20.09.2006, € 22.500 in data Controparte_9 CP_4
20.09.2006, € 27.000 in data14.09.2006, € 9000 in Controparte_5 CP_6 data 19.09.2006, € 36.000 in data 18.09.2006, € 13.500 Persona_1 Controparte_8
pag. 2/29 in data 14.09.2006; che la banca convenuta non aveva provveduto ad effettuare gli adempimenti periodici stabiliti nella comunicazione Consob DIN8019104 del 2 marzo
2009; che nel modulo di negoziazione unilaterale, predisposto per l'acquisto dei suddetti titoli, la aveva inserito una clausola di inadeguatezza in cui non era Pt_1 precisato ( con barratura accanto ai profili per “tipologia”, “oggetto”, “frequenza” e
“dimensione”) i motivi per i quali le operazioni erano inadeguate rispetto al profilo del cliente.
Deducevano che le predette operazioni erano inadeguate per tipologia ed oggetto avendo ciascuno degli attori una propensione al rischio bassa ( avendo acquistato in precedenza titoli non speculativi come i titoli di Stato, mentre le azioni erano CP_11
titoli non quotati in un mercato regolamentato e quindi illiquidi, caratterizzati da un livello di rischio molto alto); le operazioni erano inadeguate per dimensione ( impiegando una percentuale rilevante rispetto alla disponibilità dei clienti) e per frequenza ( effettuando nel medesimo periodo un numero eccessivo di operazioni in azioni della;
aggiungevano che nel 2014, quando la veniva rilevata dal CP_11 CP_11
veniva deliberato l'azzeramento del valore delle Controparte_12
azioni possedute dagli azionisti con conseguente perdita per gli attori di tutti i loro risparmi.
Contestavano la violazione degli artt. 21 TUF e 28 del Regolamento Consob n.
11522/1998 per non essersi la banca comportata con diligenza, correttezza e trasparenza
, avendo effettuato o consigliato le operazioni in questione senza aver fornito al cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;
lamentavano l'assenza di buona fede e correttezza nell'esecuzione della prestazione professionale da parte della banca;
la violazione dell'art. 29 del
Regolamento Consob n. 11522/98 avendo venduto azioni privi di rating e rischiosi omettendo di illustrare ai clienti i motivi per cui quella vendita era inadeguata per tipologia, oggetto e dimensione, nonche dell'art. 35 del Codice al Consumo;
la violazione della Comunicazione Consob n. DIN/9019104 del 02.03.2009 e dell'art. 56 del Reg. Consob n. 16190/2007 avendo la banca collocato le azioni senza rispettare una serie di specifici adempimenti sia ex ante che ex post, posti a carico dell'intermediario.
pag. 3/29 Chiedevano, quindi, il risarcimento danni da responsabilità contrattuale e precontrattuale da determinarsi in via equitativa nella misura pari alla somma investita, nonché il risarcimento del danno da mancato disinvestimento (non avendo la banca informato o consigliato gli attori al fine di permettere il tempestivo disinvestimento dai titoli in questione) da quantificarsi in via equitativa considerando che il valore attuale delle azioni è pari a zero, il risarcimento danni da responsabilità da illecito civile CP_11
ex artt. 2043, 2049 e 2050 c.c. pari a quanto investito da ciascuno degli attori.
1.2 Si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_10 pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di L'Aquila –
Sezione Specializzata in materia d'Impresa, e chiedendo, in ogni caso, dichiararsi la prescrizione di tutti i diritti fatti valere dagli attori, sia a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale che a titolo contrattuale (essendo irrimediabilmente decorso anche il termine decennale per la relativa azione), nonché la nullità e inammissibilità delle pretese e domande azionate nei confronti della e, comunque, pronunciarsi Pt_1
l'integrale rigetto delle domande attoree, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Esponeva di aver adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti avendo gli attori stipulato nel 2006 o negli anni precedenti, dei contratti quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
con riferimento agli acquisti del 2006 precisava che gli attori avevano previamente compilato il questionario sul proprio profilo di rischio barrando i riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi e propensione al rischio;
che gli attori avevano espresso la volontà di aderire all'O.P.V. sottoscrivendo i moduli di adesione e dichiarando di aver ricevuto copia del Prospetto Informativo che riportava, fra l'altro, le informazioni sui rischi relativi alla sottoscrizione delle azioni aggiungeva che CP_11
dopo aver eseguito gli ordini di acquisto (in cui ciascuno degli attori aveva dichiarato di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'ordine che riportava la dicitura “non adeguata causale/descrizione causale S”) la banca aveva inviato le note informative al domicilio di ciascuno dei clienti, relative al buon esito dell'operazioni di acquisto, con il riepilogo di tutte le informazioni relative all'operazione e in particolare pag. 4/29 che le azioni erano acquistate “fuori mercato” (ossia fuori da un mercato regolamentato), la quantità di azioni sottoscritte, il prezzo e il loro controvalore
Istruita la causa a mezzo delle produzioni documentali delle parti, all'udienza del
16.03.2023 il G.I. tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 324/2023 pubblicata in data 05.04.2023 dichiarava 1) la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta per i fatti di causa e, per l'effetto, la CP_13
condanna al risarcimento del danno in favore di , CP_3 Controparte_9
, , , nella CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 misura di seguito indicata: € 40.275,00; € 20.137,50; CP_3 Controparte_9
€ 20.137,50; € 24.165,00; € 8.055,00; CP_4 Controparte_5 CP_6
€ 35.055,00; € 12.082,50, oltre rivalutazione e interessi, Persona_1 Controparte_8
come indicato in parte in motiva, nonché interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2)rigettava le domande proposte da;
3)rigettava le ulteriori domande Parte_3
ed eccezioni con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori vittoriosi, da liquidarsi in € 786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cap ove dovuti come per legge;
condannava alla rifusione delle spese di lite Parte_3 sostenute dalla convenuta, limitatamente alla sua posizione, da liquidarsi in € 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cap ove dovuti come per legge.
2.1 Il Tribunale di primo grado preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza del giudice adito ritenendo che la controversia de quo, avendo ad oggetto un contratto di investimento finanziario che non involge in alcun modo un rapporto societario , non rientrasse nell'ambito applicativo della cognizione del c.d. Tribunale delle Imprese.
2.2 Veniva rigettata l'eccezione di nullità della procura speciale rilasciata dagli attori in ragione della leggibilità delle firme apposte in calce che non ponevano dubbi sulla identificazione dei sottoscrittori.
2.3. Il Tribunale rigettava anche l'eccezione di nullità della citazione ritenendo che fosse sufficientemente determinata in ordine all'individuazione del petitum e della causa petendi .
pag. 5/29 2.4 Quanto alla domanda di declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia e inopponibilità nei confronti degli attori della clausola di inadeguatezza, contenuta negli ordini di acquisto oggetto di causa, il Tribunale dopo aver precisato, richiamando i principi delle
Sezioni Unite , che le violazioni dei doveri di informazione del cliente , del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente poste dalla legge a carico degli intermediari finanziari, non determinano la nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norma imperative e che se tali violazioni si verificano nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti si configura un'ipotesi di responsabilità precontrattuale con obblighi risarcitori mentre in caso le violazioni riguardino operazioni di investimento (o disinvestimento) effettuate in esecuzione del contratto ricorre un'ipotesi di responsabilità contrattuale che può determinare una risoluzione contrattuale, ne inferiva l'esclusione di ogni ipotesi di invalidità delle clausola di inadeguatezza.
2.5 In ordine alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori, il Tribunale si soffermava preliminarmente sulla natura giuridica della responsabilità configurabile nei confronti dell'intermediario finanziario e, quindi, sul rapporto sussistente fra il contratto quadro di investimento e i singoli ordini in relazione agli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario precisando che, sia nella fase del contratto quadro ( negoziazione) sia in quella in cui viene data esecuzione agli ordini del cliente, l'intermediario è tenuto a dare le informazioni necessarie affinché il cliente sia in grado di conoscere e di decidere sull'opportunità di effettuare un determinato investimento, derivando in capo all'intermediario due ipotesi di responsabilità: una precontrattuale in caso di violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente la sottoscrizione del contratto quadro e una contrattuale in riferimento ai singoli atti di disposizione.
Nel caso di specie, secondo il Primo Giudice, le censure degli attori, riguardando il mancato assolvimento da pare dell'intermediario dell'obbligo di fornire un'informativa completa, esaustiva e personalizzata sulla scelta da porre in essere (evidenziando il profilo di rischio, basso, prudente e conservativo dei clienti risparmiatori ) e la scarsa conoscenza del prodotto proposto dalla banca a rischio alto e speculativo, avevano ad oggetto la fase dell'ordine di acquisto delle azioni della e, quindi, afferivano al CP_11
pag. 6/29 momento esecutivo del contratto quadro, ove la violazione degli obblighi informativi si sostanzia in inadempimento contrattuale. Da ciò deriva la natura contrattuale della responsabilità in capo alla banca denunciata dagli attori e quindi la prescrizione decennale della relativa azione, decorrente dal momento in cui si era verificato nella sfera patrimoniale del cliente il pregiudizio causato dall'inadempimento dell'intermediario.
Nel caso di specie, conclude il Tribunale, il dies a quo della prescrizione va collocata nel 2014 ossia quando vi è stato l'azzeramento del valore delle azioni in questione con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
2.6 Il Tribunale di Teramo affrontava anche la questione della ripartizione degli oneri probatori riportando i principi giurisprudenziali e le conformi previsioni normative in tema di obblighi gravanti sugli intermediari a partire dall'art. 21 del d.lgs 58/1998 che, nella versione vigente applicabile al caso di specie, indicava in via generale gli obblighi informativi venendo poi specificati nell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del
1998 ( applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 del T.u n. 58/98 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima dell'intervento del Regolamento n. 16190 del 2007 successivo alla Direttiva Midif 1) ove sono stabiliti in maniera analitica le informazioni da acquisire sul profilo soggettivo del cliente e da fornire in riferimento agli ordini
(investimenti) da eseguire e dall'art. 29 ove viene disposto che gli intermediari si astengano dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.
Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, riportati dal Primo Giudice, gli obblighi informativi devono essere particolarmente estesi e penetranti, diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli per cui non rispondono ai requisiti normativi e giurisprudenziali la mera consegna del prospetto generale dei rischi di investimenti in strumenti finanziari, o altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, o la semplice sottoscrizione da parte del cliente della formula
“operazione non adeguata per tipologia” , la dichiarazione del cliente con cui dà atto di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti per una completa valutazione del rischio dovendo l'investitore, precisa il Tribunale, ricevere una vera informazione e sussistendo l'obbligo per gli intermediari di fornire ai clienti informazioni appropriate pag. 7/29 affinchè possano comprendere la natura dell'investimento , il tipo di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi affinchè possano prendere le decisioni in modo consapevole.
Nel caso di specie, evidenziava il Tribunale, gli acquisti di titoli sono stati effettuati nel
2006 trovando quindi applicazione la disciplina di cui al D.lgs 58/98 (artt. 21 e 23) e il regolamento attuativo della Consob n. 11522/1998 (art da 26 a 30) ove sono fissati i doveri degli intermediari nello svolgimento dei servizi di investimento ed, in base a tale normativa nonché dalla giurisprudenza, risultava evidente l'insufficienza dei documenti prodotti dalla banca convenuta al fine di dimostrare l'assolvimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa vigente.
Al riguardo, non erano considerati esaustivi dal Tribunale il prospetto informativo ex art 94 TUF in quanto, sebbene necessario, non in grado di soddisfare l'obbligo informativo gravante sull' intermediario se non accompagnato da un'attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria della quale però, nel caso di specie, la banca non ha fornito alcuna prova: secondo la stessa giurisprudenza della Cassazione, dal regolamento Consob all'epoca vigente (quello del 1998) si desume che l'intermediario deve operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati e non può effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;
pertanto,
l'obbligo non è solo quello di consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione, copia del prospetto informativo, ma anche quello di illustrare gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto con particolare riguardo ai relativi costi e ai rischi patrimoniali.
Inidoneo risulta anche la consegna del documento sui rischi generali dell'investimento in quanto non descrive tutti i rischi e altri aspetti significativi sugli investimenti avendo la sola finalità di fornire alcune informazioni di base sulle categorie di investimenti ( azioni, obbligazioni ecc ), sui rischi connessi a tali servizi e operazioni fornendo quindi indicazioni di carattere generale.
Parimenti insufficiente è, secondo il Tribunale, la dichiarazione del cliente contenuta nell'ordine di acquisto, con cui dà dato di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della valutazione del grado di rischiosità, non potendo tale pag. 8/29 dichiarazione essere qualificata come confessione stragiudiziale in quanto è necessario,
a tal fine, la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale, la parte convenuta non ha allegato e dimostrato nulla per dar prova dell'avvenuta specifica informazione limitandosi a produrre la predetta documentazione, risultando in tal modo accertata la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza riguardo al dovere informativo.
Quanto all'inadempimento rispetto all'obbligo previsto dagli artt. 21 e 29 Reg. Consob per avere la banca posto nei moduli di negoziazione una generica clausola di inadeguatezza, limitandosi in maniera standardizzata e formalistica ad apporre una S sui singoli profili di inadeguatezza ( per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione), il
Primo Giudice precisava che è principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario ai sensi dell'articolo 29 co. 3 Reg Consob del 1998 ma che, tuttavia, nel caso di contestazione del cliente (che alleghi l'omissione di specifiche informazioni) allora è onere della banca provare con qualsiasi mezzo di averle specificamente rese, non essendo la sottoscrizione dell'avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione sufficiente ad esaurire l'obbligo della banca di fornire al cliente le informazioni riguardanti le operazioni di investimento da eseguire.
Sebbene non sussista una requisito di forma riguardo al contenuto delle informazioni fornite dall'intermediario in quanto, ai sensi dell'articolo 29 del reg. Consob, non è imposta l'integrale esplicazione scritta dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi essendo sufficiente il riferimento alla circostanza di aver comunque rivolto le avvertenze al cliente ottenendone la richiesta di eseguire comunque l'operazione, ( avendo la normativa la finalità di assicurare che l'investitore abbia ricevuto le informazioni sulla circostanza che l'operazione non è adatta in ragione delle sue specifiche caratteristiche e di quelle del prodotto in questione), in ogni caso, precisa il
Primo Giudice, l'informazione da rendere, prima che la banca intermediaria dia pag. 9/29 attuazione all'ordine inadeguato , deve essere sufficiente in concreto cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente e tale avvertenza secondo la norma può avvenire in qualsiasi forma dovendosene attestare per iscritto solo l'an.
In caso di contestazione del cliente, in ordine all'adeguatezza delle informazioni ricevute, allora spetta alla banca dimostrare di essere stata adempiente e tale prova può essere raggiunta con ogni mezzo;
pertanto , ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob il Giudice dovrà verificare se in presenza di un'operazione inadeguata l'intermediario abbia informato il cliente delle concrete ragioni che la rendano inopportuna e valutare quindi, di volta in volta, se quella condotta tenuta dalla banca integrasse l'assolvimento dell'obbligo di completa e corretta informazione sul prodotto finanziario in questione.
Fatta questa premessa secondo il Tribunale, nel caso di specie , sebbene gli investitori avessero lamentato di non essere stati informati delle ragioni che sconsigliavano l'investimento da parte degli operatori di filiale ( tenuto conto che tali operazioni erano inadeguate per tutti gli attori soprattutto per tipologia e oggetto avendo ciascuno di essi una propensione al rischio bassa, come dimostrato dal fatto che in precedenza avevano acquistato perlopiù titoli non speculativi come i titoli di Stato mentre le azioni in questione in quanto titoli illiquidi, erano caratterizzati da un livello di rischio molto alto e che, inoltre, le operazioni erano inadeguate sia per dimensione comportando l'impiego di una percentuale rilevante rispetto al portafoglio e la disponibilità degli attori, e sia per frequenza effettuando nel medesimo periodo un numero eccessivo di operazioni in azioni della , la banca convenuta non ha allegato di aver specificamente CP_11
informato i clienti sui motivi di inadeguatezza né ha articolato istanze istruttorie sul punto allo scopo di illustrare le modalità con cui era avvenuta l'informazione .
A ciò va aggiunto, secondo il Tribunale , che nell'ipotesi in cui l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate ( come nel caso di specie, ove i prodotti sottoscritti erano azioni illiquide , non negoziabili in un mercato regolamentato e quindi connotate da notevole difficoltà di recupero della somma investita), la valutazione di adeguatezza deve assumere un carattere più rigoroso rispetto a quella richiesta per le azioni e obbligazioni tradizionali e l'informativa sull'illiquidità del prodotto deve essere fornita pag. 10/29 dall'intermediario già al momento della sottoscrizione del titolo e resa in modo tale da rappresentare in maniera adeguata il rischio di liquidità.
Aggiungeva, il Primo Giudice, che qualora l'intermediario abbia provveduto all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente che se fosse stato adeguatamente informato non avrebbe dato l'ordine per l'acquisto, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico del cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato e che proprio dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo in capo all'intermediario deriva una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio subito suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario ( che non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore) che, nel caso di specie, non è stata fornita dalla banca convenuta dovendo risultare evidente ad un operatore qualificato, come il funzionario di banca, che gli attori non avessero alcuna propensione al rischio come desumibile dal questionario di profilatura in atti.
Quanto alla posizione di non risultava agli atti che avesse acquistato i Parte_3 titoli pertanto il difetto di titolarità del rapporto determinava il rigetto dell'azione CP_11
risarcitoria e la condanna alla refusione delle spese della banca .
Il Tribunale, ritenuto provato l'inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca ed escluso il concorso di colpa degli attori ex art 1227 c.c. nella causazione del danno ( non potendosi qualificare come negligente la condotta del cliente che abbia firmato la clausola di inadeguatezza pur non avendo compreso il suo significato a causa dell'omessa informativa da parte della banca) riconosceva il risarcimento del danno lamentato dagli attori ( ad esclusione di ) quantificandolo nell'intera Parte_3 somma corrisposta per l'acquisto della azioni decurtati i dividendi percepiti dagli azionisti e attestati negli estratti conto allegati dalla banca convenuta non contestati dagli attori, disponendo i singoli importi da risarcire per ogni attore.
Costituendo tali somme debito di valore, Il Tribunale riconosceva a ciascun creditore il cumulo della rivalutazione monetaria applicabile dal giorno di verificazione dell'evento dannoso ( da individuarsi nel momento della delibera societaria di annullamento delle azioni sociali) e degli interessi compensativi nella misura del tasso legale;
nonché dalla pag. 11/29 data di verificazione del danno la rivalutazione e gli interessi calcolati sulle somme progressivamente rivalutate secondo le regole poste da SS.UU. n. 1712/95; infine dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali, convertendosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e liquidate con applicazione dei parametri medi secondo il valore della controversia, ad eccezione di che, in Parte_3
quanto soccombente, veniva condannato alla rifusione della spese alla banca.
3)Appello: avverso la sentenza n. 324/2023 del Tribunale di Teramo proponeva appello già per i seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
3.1 Sulla ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione: violazione /falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.-contraddittorietà della motivazione
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata che ha erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione decennale dall'annullamento delle azioni nel 2014 e non dal momento della sottoscrizione delle stesse da parte degli CP_11
appellati avvenuta nel 2006.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il dies a quo va individuato nel momento in cui si consuma l'inadempimento informativo dell'intermediario, cioè quando vi è stata la violazione della regola di condotta contestata verificandosi la lesione a danno dell'investitore quando l'operazione viene eseguita ossia alla data di conferimento dell'ordine; e ciò in quanto il pregiudizio patrimoniale nella sfera giuridica del cliente si verifica già al momento di violazione degli obblighi di corretta informazione .
Sotto altro profilo, l'appellante contesta la sentenza di primo grado che ha ricondotto tutti gli acquisti per cui è causa nell'alveo della responsabilità contrattuale mentre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la violazione degli obblighi informativi può dar luogo unicamente a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo al risarcimento dei danni nel caso le omissioni informative avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro d'intermediazione e può dar luogo a responsabilità contrattuale , con eventualmente risoluzione del contratto, ove si tratti di violazione relativa ad operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria.
pag. 12/29 Nel caso di specie la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'intermediario risulta erronea considerando che la conclusione delle operazioni di investimento oggetto di causa è stata contestuale alla conclusione dei contratti quadro ( almeno riguardo le posizioni degli appellati e e avuto riguardo CP_5 CP_6 CP_7
alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
3.2 Sul ritenuto inadempimento agli obblighi informativi: violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23, co, 6 TUF e 1218 c.c.-contraddittorietà della motivazione.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata in relazione al riparto degli oneri di allegazione e prova in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'onere probatorio, gravante sull'intermediario finanziario riguardo le informazioni fornite al cliente, è commisurato alla deduzione di inadempimento di controparte nel senso che incombe sull'investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi mediante la circostanziata anche se sintetica, individuazione delle informazioni che l'intermediario ha omesso di fornire, di provare il danno e il nesso di causalità fra inadempimento e danno.
Nel caso di specie, secondo l'appellante, a fronte dell'allegazione da parte degli appellati di inadempimento degli obblighi informativi consistente nella mera riproduzione della normativa e dei principi di diritto, sulla banca incombeva solo di provare di aver reso l'informativa sulla mancata quotazione e sul rischio di liquidità delle azioni prova che è stata fornita avendo la banca consegnato il prospetto CP_11
informativo ex art 94 TUF.
Il Tribunale di Primo Grado pur avendo riconosciuto che l'appellante aveva provato di aver fornito le informazioni ( prospetto informativo) ha poi ritenuto che le stesse fossero insufficienti privando l'appellante del diritto di difesa, onerandolo di provare di aver adempiuto ad ogni obbligo informativo previsto nella disciplina dell'intermediazione finanziaria a distanza di dieci anni dagli investimenti contestati.
Quanto all'allegazione degli appellati sulla mancata indicazione del rating dei titoli venduti, evidenzia che nel prospetto informativo, consegnato agli investitori, vi è il riferimento alla circostanza che era stata oggetto di rating da parte della CP_13
pag. 13/29 società Standard & Poor's esplicitando il giudizio ricevuto e avvertendo gli investitori sui rischi derivanti da un'eventuale variazione peggiorativa.
Ribadiva che essendovi in atti la prova confessoria (riconosciuta anche dal Primo
Giudice) attestante la consegna dei prospetti informativi ai clienti, risultava dimostrata la conoscenza o conoscibilità da parte degli appellati delle informazioni ivi contenute.
3.3 Sul ritenuto inadempimento all'obbligo di valutazione dell'adeguatezza : violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23 co. 6 TUF, 1218 e
2697 c.c.-contraddittorietà della motivazione.
Al riguardo l'appellante precisa che la sentenza impugnata ritiene sussistere la violazione dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 non per la mancata valutazione dell'adeguatezza delle operazioni contestate, ma in quanto la banca avrebbe omesso di informare gli investitori sulle ragioni che determinavano l'inadeguatezza segnalata.
Richiamato anche per tale aspetto che l'onere probatorio incombente sull'intermediario
è commisurato alla deduzione di inadempimento formulata dall'investitore ( che deve indicare le specifiche informazioni in merito all'inadeguatezza delle operazioni contestate di cui è stata allegata l'omissione), l'appellante evidenzia che la controparte si è limitata a contestare alla Banca che la segnalazione di inadeguatezza delle operazioni ( per tipologia, oggetto e dimensioni dell'investimento) era stata generica e non precisata mediante corretta barratura dei singoli profili, senza allegare né indicare le specifiche informazioni omesse.
A fronte della generica doglianza degli appellati , l'onere probatorio incombente sulle banca (di provare di aver segnalato in maniera chiara e comprensibile le ragioni di inadeguatezza relative al singolo investitore) era stato di certo assolto, secondo l'appellante, mediante la produzione in giudizio dei moduli di adesione contenenti la clausola di inadeguatezza sottoscritta da ogni investitore .
L'appellante contesta la sentenza di primo grado che ha disapplicato/falsamente applicato l'art. 29 co. 3 Reg. Consob 11522/98 ignorando le espresse autorizzazioni al compimento delle operazioni oggetto di causa, rilasciate per iscritto dagli investitori , nonostante nel modulo fossero indicate, per ciascuno di essi , le specifiche ragioni di inadeguatezza e non in maniera standardizzata: infatti in ciascuno modulo d'ordine la
Banca aveva riportato le singole ragioni di inadeguatezza , in modo differenziato per pag. 14/29 ogni investitore, specificando che l'operazione di investimento risultava inadeguata soltanto per “tipologia” e “oggetto”, mentre solo per la Sig.ra le operazioni CP_9 risultavano inadeguate anche per “ frequenza” e “dimensioni “a ulteriore riprova che le valutazioni erano state oggetto di specifica analisi da parte della banca.
A ciò si aggiunga, continua l'appellante, che i clienti dopo aver ricevuto l'informativa , avevano autorizzato per iscritto la banca all'acquisto delle azioni dichiarando di CP_11 essere stati avvertiti dell'inadeguatezza dell'operazione, costituendo tali dichiarazioni adempimento di un preciso obbligo di forma scritta previsto dall'art. 29 Reg. Consob : per cui, secondo la giurisprudenza riportata, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine , contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo, in capo all'intermediario, previsto dall'art. 29 Reg. Consob del 1998 .
3.4 In via subordinata sulla ritenuta insussistenza del concorso colposo degli investitori:violazione /falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.-omessa/ insufficiente motivazione.
Con questo motivo, da vagliarsi solo in caso di inammissibilità/infondatezza dei primi tre motivi di appello, viene contestata la violazione/falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. avendo il Primo Giudice omesso di considerare che gli investimenti oggetto di causa sono stati posti in essere dopo che gli appellanti erano stati resi edotti della inadeguatezza dell'operazione e avevano espressamente richiesto alla banca di procedere con l'investimento.
Avendo, dunque, gli investitori dichiarato ed espresso la propria volontà di investire, nonostante la banca avesse sconsigliato l'operazione, secondo l'appellante, tale dichiarazione integra un comportamento colpevole degli appellati per cui, a fronte di una operazione qualificata come inadeguata e comunque perfezionatasi su espressa richiesta scritta del cliente, la sentenza impugnata ha erroneamente addossato solo alla banca il risultato negativo di scelte di investimento consapevolmente assunte dagli appellati e tale decisione vale a recidere il nesso causale fra l'inadempimento dell'obbligo informativo della banca e il danno lamentato.
3.5 Obblighi restitutori in caso di accoglimento delle istanze di appello-impugnazione del capo della sentenza che ha condannato la alla refusione delle spese di lite Pt_1
pag. 15/29 All'accoglimento del gravame consegue la ripetizione delle somme versate dalla Pt_1
in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, interessi e spese di lite del doppio grado di giudizio
3.6 La riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle domande promosse dalla Pt_1
nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dalla decisione del Tribunale di
Teramo.
Prescrizione della domanda di nullità
In primo luogo, l'appellante riteneva prescritta la domanda di nullità della clausola di inadeguatezza inserita negli ordini di acquisto oggetto di causa considerando che la controparte ha qualificato la nullità della clausola come nullità relativa di protezione per la quale è previsto il termine quinquennale di prescrizione.
Prescrizione della domanda di risarcimento del c.d maggior danno.
Sosteneva l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del c.d. maggior danno in applicazione dell'art. 2947 co. 1 c.c. essendo spirato il termine quinquennale decorrente dall'anno 2006.
Sul rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 Reg. Consob n. 16190/2007
Ribadiva l'inapplicabilità al caso di specie del predetto regolamento essendo i contratti in questione stati conclusi nel 2006 e quindi ad essi applicabili il precedente
Regolamento n. 11522/98
Sul rispetto delle norme del Codice del Consumo.
Non può invocarsi la disciplina relativa alle clausole vessatorie quando, come nel caso di specie, trattasi di clausole riproduttive di norme regolamentari o il cui inserimento nel contratto sia necessario ex lege.
Sulla responsabilità da mancato disinvestimento.
Contesta la sussistenza in capo alla banca, in assenza di uno specifico contratto di consulenza , di un obbligo costante e generalizzato di tenere informato ciascun investitore , dopo l'acquisto del prodotto finanziario, dell'eventuale aumento della rischiosità del prodotto stesso e di aver comunque inviato a cadenza semestrale i rendimenti periodici ai clienti al fine di consentire di monitorare l'andamento dei titoli.
3.7 Si sono costituiti in appello , CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , contestando integralmente quanto dedotto in
[...] Controparte_7 Controparte_8
pag. 16/29 fatto ed in diritto nella citazione in appello rappresentando l'infondatezza dei motivi di gravame proposti.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
4.1 Quanto al primo motivo di gravame relativo all'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni proposta dagli appellati in ordine agli acquisti di azioni effettuati nel 2006 appare opportuno innanzitutto precisare che secondo la CP_11
consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, la violazione degli obblighi informativi in tema di contratti di intermediazione mobiliare, non comporta la nullità del contratto ma può essere fonte di responsabilità e risarcimento danni, che ha natura precontrattuale e quindi extracontrattuale, se attinente al contratto quadro, mentre ha natura contrattuale, se attinente i singoli successivi contratti di investimento con specifici ordini di acquisto ( Cass. S.U. Sent. n. 26724/2007 e Cass. Sent. n. 8762/
2014); anche successivamente la Suprema Corte ha ribadito (Cass. 15099/21) che “ in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente
e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del
1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti
(cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma
1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”.
Nel caso di specie l'azione proposta dagli investitori (attori di primo grado) risultava attinente a singoli ordini di acquisto di azioni della dovendo pertanto qualificarsi CP_11
pag. 17/29 come azione di responsabilità contrattuale la cui prescrizione deve ritenersi essere, quindi, quella decennale.
Sulla decorrenza della suddetta prescrizione, il Primo Giudice ancorava il dies a quo al momento della verificazione del danno, coincidente con l'annullamento e azzeramento delle azioni avvenuto nel 2014, ossia dal momento in cui si era prodotto nella sfera patrimoniale del cliente il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento della banca
.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito ( da ultimo Cass. n. 32226/2024) che “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la
S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente)”;per cui (Cass. n. 2066/23)“ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria la prescrizione non decorre dal momento in cui è stato impartito l'ordine di acquisto dei titoli bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta”.
Di conseguenza , condividendo quanto sostenuto dal Tribunale di Primo Grado, la decorrenza della prescrizione decennale deve fissarsi nel 2014 quando, con l'azzeramento delle azioni , gli investitori hanno avuto contezza del danno CP_11
subito, potendo quindi consapevolmente agire per ottenere il risarcimento mediante atto di citazione del 2016, quindi tempestivamente proposto entro i dieci anni.
pag. 18/29 4.2 Con il secondo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto violati gli obblighi informativi da parte della banca.
Al riguardo giova innanzitutto precisare che la fattispecie trova regolamentazione nella disciplina di settore prevista sia nel D.lgs 58/98 (TUF art. 21 e 23 per quel che qui interessa) sia nel successivo regolamento attuativo della Consob (artt.28-29) n.
11522/98 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 del TUF del 1998 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima del Regolamento n. 16190 del 2007, successivo alla Direttiva Mifid attuata con D.lgs 164/2007) che costituiscono le fonti normative, rispettivamente primaria e secondaria, che individuano i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento.
Ratio della disciplina normativa è quella di imporre una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre che a mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento. Sotto altro profilo il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza si declina attraverso l'obbligo in capo all'intermediario di fornire un'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in maniera diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, il ritenere che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”
(Cass. ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5354) ed inoltre che "… gli obblighi
d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria
pag. 19/29 diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (Cass., n.
12544/17; vedi anche Cass., n. 15936/18, sulla necessità di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, pena l'inadempimento sanzionabile al di là dell'adeguatezza dell'investimento). Né può revocarsi in dubbio che gli obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., n. 14884/2017), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass., n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n.
8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali (Cass.,
n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass., n. 8619/2017;
Cass., n.15936/2018; Cass., n. 9460/2020) o nella dimostrazione di una generica
propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi
pag. 20/29 rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni
dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n. 16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023)” – (Cass. ord., 14 febbraio 2024 n. 4057).
Dopodiché, è opportuno ricordare che “compete all'intermediario l'onere di provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come
inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica
diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass. 19 gennaio
2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773)”-( Cass. ord. 28 febbraio 2024 n. 5354).
Nella fattispecie in esame spettava quindi alla banca, a fronte delle contestazioni mosse dagli investitori (appellati) dimostrare di aver fornito specifiche informazioni sui prodotti finanziari da acquistare.
Considerando la normativa e la giurisprudenza richiamata, appare evidente l'insufficienza del corredo documentale fornito in comunicazione dalla banca al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi informativi cui era tenuta.
Pur risultando agli atti l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali dell'investimento va osservato che tale consegna non esaurisce l'obbligo informativo poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ,ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di carattere generale sulle categorie degli investimenti e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi: trattasi di indicazioni generali prive del necessario contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto (Cass. n. 8619/2017) e, come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte (Cass. n.9066/2017, Cass. n.
18121/20, Cass. 18122/20) “l'obbligo di cui trattasi non è assolto attraverso informazioni di carattere generale afferenti l'attività di investimento, quand'anche essa sia riferita a particolari tipologie di prodotti finanziari. In particolare, l'obbligo informativo non può esaurirsi nella consegna agli investitori del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 10co., lett. b) reg. Consob n. 1152/1998”, “lo si desume dal 3° co. dello stesso art. 28, con il quale si prevede che gli intermediari autorizzati non possano effettuare operazioni o prestare il
pag. 21/29 servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Quest'ultima previsione fa comprendere, infatti, come l'intermediario sia tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali”.
Né gli obblighi della banca possono ritenersi adempiuti con la consegna del Prospetto informativo ( nella specie composto da 226 pagine) osservando la Corte che tale adempimento, sebbene necessario, non è idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull' intermediario se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria (Cass. n. 9460/2020).
Invero deve escludersi che la firma di moduli precompilati e la consegna di un prospetto informativo ,seppure corposo, siano idonei a dimostrare che gli investitori siano stati adeguatamente informati sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento nelle azioni in questione. CP_11
A ciò si aggiunga che , come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'intermediario non può ritenersi esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione ( Cass. n. 28175/2019).
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di offerta di azioni della stessa all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio Pt_1
indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario che è quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario su cui investire in relazione alle proprie finalità personali.
pag. 22/29 Pertanto in questa ottica, in presenza di contestazioni specifiche svolte dall' investitore, gravava sulla banca -intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre gli attori (appellati) in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore , con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore.
Nel caso di specie le contestazioni di omessa informazione appaiono del tutto specifiche avendo gli appellati sin dall'atto di citazione in primo grado contestato la ricezione di informazioni relative alla tipologia di titoli acquistati, ai rischi agli stessi connessi, trattandosi di azioni illiquide e altamente speculative, quindi prodotti non in linea con il profilo degli investitori, di taglio prudente come desumibile dai precedenti investimenti in titoli di Stato e quindi in prodotti a basso rischio e completamente diversi da quelli proposti dalla banca oggetto di causa.
A fronte della contestazione di informazione specifica del tipo di prodotto offerto e delle conseguenze di tale investimento, la non forniva alcuna dimostrazione Pt_1 volta a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, limitandosi a produrre la richiamata documentazione (contratto quadro e moduli ai adesione, contenenti la dichiarazione di aver avuto tutte le informazioni necessarie unitamente al prospetto informativo, dichiarazioni che , per giurisprudenza costante sopra riportata, non possono valutarsi come confessione di compiuta informazione) sicché risulta accertata la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza in relazione al dovere informativo sulla stessa gravante.
5.3 Riguardo al rispetto del disposto di cui all'art. 29 Regolamento Consob (clausola di inadeguatezza), oggetto del terzo motivo di gravame, deve osservarsi in relazione a tutti gli appellati (tranne ) che dalla documentazione in atti risulta la dizione CP_4 relativa alla inadeguatezza dell'operazione di investimento con la “S” in riferimento all'”OGGETTO” e “TIPOLOGIA”, mentre per anche in ordine a CP_4
“DIMENSIONE” e “FREQUENZA”, a significare il consenso ed autorizzazione dell'investitore a procedere all'acquisto nonostante l'informazione della inadeguatezza pag. 23/29 dell'investimento per i profili indicati;
sennonché, risultando contestata dai clienti l'informazione effettiva e specifica in ordine a tale clausola di inadeguatezza, gravava sull'intermediario fornire la prova della compiuta informazione sull'inadeguatezza dell'operazione.
Per costante giurisprudenza “In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto
l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione
autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario)” (Cass. n. 14208/2022).
Ancora la Suprema Corte ha evidenziato come “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione dell'inadeguatezza della operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29 comma 3 Reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca
l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. n.
23131/2020).
Al riguardo nel caso di specie , a fronte delle contestazioni degli investitori (appellati), la banca non ha fornito prova di aver dato complete informazioni sull'inadeguatezza pag. 24/29 dell'operazione con riferimento specifico al tipo di investimento proposto, al profilo del cliente e al grado di rischio, illustrando in modo analitico rischi e benefici dell'operazione, limitandosi a ritenere esaustiva la modulistica firmata dalle controparti.
Sul punto va evidenziato che anche se si volesse ritenere esaustiva un'unica sottoscrizione in relazione alla inadeguatezza dell'investimento ed al conflitto di interessi, l'indicazione della causa di tale ritenuta non adeguatezza solo con mediante le parole “tipologia”, “oggetto”, “dimensione” e “frequenza”, non può di certo ritenersi esaustiva, a fronte delle contestazioni attoree di mancanza di informazioni al riguardo.
In particolare non risulta dimostrata che sia stata data spiegazione ai singoli clienti delle motivazioni per le quali, malgrado investitori con scarsa o prudente propensione al rischio e con una storia di investimenti di carattere poco speculativo, avrebbero potuto o dovuto procedere ad investimenti altamente rischiosi e speculativi come l'acquisto di azioni Tercas illiquide, fuori mercato regolamentato ed emesse dalla stessa banca proponente, non risultando provato che gli stessi fossero stati pienamente edotti del rischio concreto e relativo alla singola posizione di ognuno di essi al quale potevano essere esposti in caso di acquisto malgrado la valutazione di inadeguatezza.
Né risulta dimostrata alcuna informazione in ordine alla inadeguatezza per dimensione, stante la dedotta concentrazione della prevalenza del capitale investito nei titoli in esame, elemento che non risulta provato sia stato oggetto di piena consapevolezza dell'investitore .
In relazione alla concentrazione del portafoglio, oggetto dell'inadeguatezza in relazione
Contr alla “Dimensione” dell'investimento, si è più volte espresso anche l'organismo –
Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob, che in casi non dissimili dal presente e, in linea con il dettato della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto del tutto violati gli obblighi informativi della banca, condannandola al risarcimento conseguente, in casi in cui vi era una concentrazione del patrimonio dell'investitore in unico titolo, in contrasto con l'interesse del cliente ad una diversificazione del portafoglio in materia di investimenti, con investimento in titoli illiquidi e non quotati in borsa, senza specifica informativa sul tipo di titolo in esame e senza specifica informativa sul conflitto di interessi esistente in tali operazioni con investimenti in titoli pag. 25/29 Contr emessi dallo stesso intermediario ( decisione n. 323 del 16 marzo 2018 e decisione n. 1900 del 3 ottobre 2019).
Ancora, con riferimento all'obbligo completo di informazione da parte della sia Pt_1 sul titolo oggetto di investimento che sull'inadeguatezza dell'operazione, deve rilevarsi come tale informazione, sulla base di quanto già chiarito, deve essere aderente al profilo specifico del singolo investitore e non basata su formule standardizzate che si traducono altrimenti in mere clausole di stile non essendo l'intermediario esonerato dalla valutazione di adeguatezza in modo aderente e specifico alla situazione concreta conosciuta del cliente, anche in caso di rifiuto dell'investitore di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria (Cass. n. 7932/2023).
Né può ritenersi dirimente il riferimento al profilo e alle caratteristiche del cliente atteso che secondo la Suprema Corte (Cass. n. 11724/24) “nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata,
l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del
Regolamento Consob, n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che
l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi (Cass., n. 19417/17; in tal senso, v. n. 23570/20)”; aggiungendo che “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente
pag. 26/29 rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che
l'intermediario gli deve segnalare” (Cass., n. 7905/21; n. 33596/21): situazione nel caso de quo neppure sussistente stante la scarsa propensione al rischio degli appellati.
Nella specie, a fronte di informazioni standardizzate e fornite mediante moduli scritti predisposti dalla banca e della contestazione dei clienti, l'appellante non ha dato dimostrazione di aver reso specifiche informazioni, come imposto dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza richiamata, idonee a porre gli appellati nella condizione di svolgere scelte consapevoli, riportando la modulistica sottoscritta dal cliente una generica indicazione di non adeguatezza dell'operazione. Gravava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver fornito informazioni concrete e specifiche, (non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì relative e consone al profilo del singolo investitore) sul prodotto finanziario offerto tali da porre il cliente in grado di comprendere lo strumento proposto ed effettuare un investimento consapevole in relazione al titolo ed alla propria situazione personale;
di conseguenza deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale della banca per i danni conseguenti sopportati dagli appellati a seguito delle perdite dovute all'amministrazione straordinaria della Tercas
s.p.a. con conseguente azzeramento del patrimonio e quindi delle azioni acquistate nel
2006.
5.4 Infondato anche il quarto motivo di appello non potendo ritenersi sussistente il concorso di colpa degli investitori ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Osserva la Corte al riguardo che non risulta provato, infatti, alcun contributo causale al danno derivante da inadempimento degli obblighi cui era tenuto l'intermediario banca appellante, non potendo darsi alcuna valenza in tal senso alla asserita sottoscrizione del prospetto informativo o dei moduli di ordine in atti;
al riguardo anche la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che: “Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del
pag. 27/29 danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte” (Cass. n. 8394/2016, Cass
9882/16).
In definitiva, nessun comportamento anomalo può riscontrarsi in capo agli investitori all'atto della sottoscrizione dei moduli d'ordine e degli altri documenti precedenti atteso che si trattava di moduli già predisposti dalla Banca stessa e contenenti clausole di stile;
né può riconoscersi alcuna ipotesi di concorso di colpa degli appellati ex art 1227 c.c. quando, come nel caso de quo, risulti accertata la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
5.5 In conclusione tutti i motivi di gravame appaiono infondati, pertanto l'appello va rigettato, ritenuta assorbita ogni altra questione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore della causa da € 52.001 ad € 260.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, con un aumento del 30% per la pluralità di parti difesa.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , GIÀ Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
pag. 28/29 contro la sentenza n. 324/2023 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 5 aprile 2023 nei confronti di , CP_3 Controparte_9 CP_4
, , , E
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7
così provvede: Controparte_8
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.897,3 oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge;
3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 4 aprile 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
Il Presidente est.
Dott. Barbara Del Bono
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