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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17362/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Dario Giuliano presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Ottavio Caiazzo n.
9;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Francesco Nazzaro presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n.
107;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, dall'Avv. Renato Berger presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, al Corso Secondigliano n. 236;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e al Controparte_1 Controparte_2 fine di sentirli condannare, anche in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 02.11.2014, alle ore 21.00 circa, in Napoli alla via delle Repubbliche
Marinare.
Esponeva l'odierno attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo avanti richiamate, mentre percorreva, alla guida dell'auto Toyota Yaris tg BR628TB la indicata strada in direzione via
Figurelle, veniva attinto dal veicolo IA TO tg BY786NY - risultato essere di proprietà della
1 ed assicurato per la RCA con la - che, procedendo Controparte_2 Controparte_3 nello stesso senso di marcia, nel rientrare in carreggiata a seguito di una azzardata manovra di sorpasso sulla destra, collideva con il lato posteriore sinistro del veicolo il lato anteriore della sua Toyota Yaris costringendo l'istante a sterzare verso sinistra nel tentativo di evitare l'impatto.
Precisava ancora che, per effetto di tale manovra, perdeva il controllo della sua auto che dapprima rovinava contro un muretto spartitraffico ubicato sul lato sinistro della carreggiata e poi, girando su se stessa in testa coda, impattava contro un palo della pubblica illuminazione terminando la sua corsa nell'opposta carreggiata.
Nel segnalare che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Napoli che provvedeva a redigere apposito verbale, riferiva di aver subito nell'incidente lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto al P.S. dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo dove gli venivano diagnosticate “contusioni ed escoriazioni multiple, pnx dx, enfisema sottocutaneo esteso, pneumomediastino, frattura clavicola destra, frattura scapola destra, fratture costali”; indicava poi – come da valutazione medico legale del danno riportato – in 88 giorni la durata complessiva dello stato di malattia, dei quali gg. 8 di inabilità temporanea assoluta, gg. 20 di inabilità temporanea al 75%, gg. 30 al 50% e ulteriori gg. 30 al 25%, oltre un pregiudizio fisico quantificabile nella misura del 18% di Danno Biologico in aggiunta a spese mediche documentate ed a un danno morale nella misura di ½ del danno biologico.
Specificava ancora di essersi sottoposto, dopo il ricovero ospedaliero, ad ulteriori e costose cure riabilitative evidenziando il notevole pregiudizio subito in conseguenza del sinistro in termini di danni biologici-patrimoniali, morali e da impossibilità di attendere, durante il periodo di inabilità temporanea, alle proprie ordinarie e straordinarie occupazioni.
Premesso quanto sopra l'attore, in assenza di riscontro da parte della convenuta società assicuratrice alla sua richiesta di risarcimento dei danni, chiedeva all'adito Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto IA TO nella produzione del sinistro, di condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., e la Controparte_3
SI.ra , per quanto di ragione ed anche in solido, al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni subiti da determinarsi e provarsi in corso causa a mezzo di CTU medico-legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo, per un valore complessivo compreso nello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In data 05.11.2021 si costituiva la che, richiamato l'atto introduttivo, Controparte_4 impugnava in toto le avverse pretese ed eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163, n. 3-4-5, c.p.c. essendo, a suo parere, i fatti posti a fondamento della domanda narrati in modo assolutamente generico impedendogli di approntare adeguatamente le proprie difese;
evidenziava, al riguardo, come nell'atto di citazione gli eventi oggetto di causa fossero
2 stati esposti in maniera assolutamente approssimativa e senza alcun riferimento utile a ricostruire le modalità e la dinamica precisa del presunto sinistro sì da appurare la compatibilità dello stesso con le lesioni lamentate da parte attrice.
Nel merito, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea sul presupposto che l' onere della prova non risultava sufficientemente assolto stante la carenza totale di informazioni circa il verificarsi dell'evento atteso che nel Rapporto di Incidente Stradale redatto dalla Polizia
Municipale del Comune di Napoli intervenuta sul luogo dell'incidente la natura dell'incidente era stata indicata diversamente dall' attore, cioè come “veicolo in marcia contro ostacolo fisso” senza alcun riferimento alla presenza del veicolo IA TO di proprietà della presunta responsabile civile.
In subordine la società assicuratrice assumeva doversi comunque applicare - attesa l'incerta dinamica dell'incidente descritta in citazione e l'assenza della prova sull' impatto tra i veicoli – un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli, dovendo comunque l' attore fornire anche la prova del rispetto della sua diligente condotta alla guida dell' autovettura, in ossequio alle disposizioni di cui all' art. 2054 cc.
La convenuta concludeva pertanto per la nullità dell' atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea alla luce delle risultanze risultanti nel Verbale dell'Autorità; nel merito, per il rigetto della domanda siccome generica, infondata in fatto e in diritto e soprattutto non provata;
gradatamente, per il concorso di colpa ex art. 2054 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio tardivamente anche che riferiva di aver comunicato Controparte_2 agli accertatori della compagnia assicurativa le modalità di accadimento del sinistro così come riferite dal padre – conducente del veicolo al momento dell'incidente.
Chiedeva, quindi, in caso di condanna nella sua qualità di proprietaria del veicolo, di esser manlevata da ogni pretesa risarcitoria in virtù del contratto assicurativo in essere con la fermo restando l'onere in capo all'istante di fornire la prova del rispetto della Controparte_1 dovuta diligenza alla guida del proprio veicolo pena, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di applicazione della presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, del c.p.c. veniva ammessa la prova testimoniale con esclusione di due tra i testi che in quanto trasportati dall' attore avrebbero potuto avere interesse alla causa, e l' interrogatorio formale della convenuta sui medesimi capi.
All'esito con successivo provvedimento il Giudice non ammettendo Ctu rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.01.2025 tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 °°°°°°
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa si procede all' esame del merito della controversia esaminando, preliminarmente. le questioni di carattere pregiudiziale.
Deve riconoscersi la procedibilità della domanda dell' attore avendo proceduto nei termini agli obblighi di cui all'art. 22 della L. 990/1969, così come modificato dal D. Lgs n.° 209/2005, come risulta dalla racc.ta a.r. inviata in data 01.04.2020 alla sede legale della Controparte_3
e in ottemperanza dell'art. 148 C.d.A., veniva assolto l' onere della produzione documentale relativa alle lesioni subite dall' attore e di cui si chiedeva il ristoro.
Prrima dell' esame del merito va disattesa l'eccezione sollevata dall'odierna convenuta in ordine alla dedotta nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c. p.c. in quanto l'istante ha sufficientemente indicato nell'atto introduttivo gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della pretesa sicché risulta agevole per le parti convenute ai fini dell'esercizio di difesa, l' esame della domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa.
In relazione alla predetta eccezione deve darsi continuità, in questa sede, ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (cfr. Cass. 27670/2008, Cass. 1681/2015).
Nel caso di specie l' eccezione della convenuta deve essere disattesa in ragione CP_1 dell'esposizione – ancorché sintetica e contraddittoria – dei fatti e degli elementi a corredo dell'istanza che però consentono sebbene non perfettamente l' individuazione di elementi di fatto e di diritto oltre che del petitum della domanda. (cfr. Cass. Civ., Sez.II, sentenza n. 1681 del
29 gennaio 2015) che dalle attività preliminari da essa poste in essere (indagini investigative e disposizione visita medico-legale).
Passando ora al merito della vicenda giova innanzitutto premettere che dalle risultanze dell'istruttoria documentale e di quella orale non possono dirsi sufficientemente confermate le circostanze indicate in citazione e pertanto non consentono al Giudice di accogliere la domanda dell' attore, essendo risultate nel corso del processo una serie di discordanze ed incertezze sulla
4 prova della causa del sinistro ascrivibile alla autovettura IA TO di proprietà della
[...]
, seppure in presenza di una sua peculiare ammissione di responsabilità come CP_2 ribadito nella sua tardiva costituzione, che non appare compatibile con la ricostruzione del sinistro risultante dal verbale redatto dalla Polizia Municipale.
Tale convincimento nasce da una serie di elementi risultanti nel processo tra cui: le valutazioni contraddittorie ( alcune non oggetto di capi della prova) e parziali ammissioni dei testi in espressa difformità con quanto invece risultante dal verbale della Polizia Municipale accorsa sul luogo nella immediatezza del presunto sinistro, l' allegazione parziale da parte dell' attore del suddetto verbale degli agenti, l' errore nella messa in mora del nominativo del conducente dell' auto investitrice, poi parzialmente rettificato, gli esiti delle indagini investigative, il comportamento assunto dalla convenuta responsabile civile, inducono il Tribunale a considerare non provata la presenza sui luoghi di quella specifica autovettura IA TO di proprietà della convenuta che avrebbe causato la perdita del controllo del veicolo all' attore.
Riguardo le circostanze dei fatti dal verbale della Polizia Municipale di Napoli intervenuta alle ore 23.00/23.30 circa, sul luogo dopo il sinistro ma quando sul posto era ancora presente sia il danneggiato che la sua autovettura, risultano le dichiarazioni rese dall' attore che escludeva l' urto con un'altra autovettura dichiarando solo che un auto gli aveva tagliato la strada e che per evitarla aveva sterzato e perso il controllo. L' Attore su precisa domanda dichiarava di non essere in grado di identificare l' autovettura e confermava l' assenza di contatto tra le due auto.
I verbalizzanti dopo aver identificato l'attore e aver raccolto le sue dichiarazioni e quelle di alcuni tra gli altri trasportati sulla autovettura danneggiata attestavano che sul posto non avevano trovato né altre auto coinvolte né testimoni e pertanto redigevano il verbale ricostruendo che il sinistro si era verificato alle ore 22.30 circa in località via Repubbliche Marinare, allorchè il veicolo condotto da proveniente da San Giorgio e diretto a Via Figurelle, dopo una Parte_1 curva avrebbe perso il controllo dell'attore concludendo la sua corsa contro il palo. ( cfr verbale).
Anche all' esito dell'istruttoria orale non può dirsi raggiunta la prova della dinamica dell'evento come descritta dall' attore e della presenza sui luoghi della IA TO, di proprietà della convenuta, ( nonostante la sua ammissione) che avrebbe causato il sinistro, essendo emerse contraddizioni e/o elementi valutativi dei testi, non richiesti nei capi di prova come articolati, che in aggiunta alle circostanze di fatto chieste dal Giudice, sono apparse dichiarazioni di mero favore.
In merito alle modalità di accadimento del sinistro e, in particolare, alla sua dinamica, la prospettazione dell'evento fornita da parte attrice nell'atto introduttivo non ha trovato fedele conferma nelle testimonianze delle testi e - escusse Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 12.12.2022 - che, nel riferire di aver assistito all'incidente, hanno riportato una
5 versione dei fatti non precisamente in linea con quella descritta nel verbale della Polizia
Municipale e indicata anche dall' attore.
Entrambe le testi riferiscono che il sinistro si sarebbe verificato alle 9.00 ( in aperto contrasto con l'orario 22.30 indicato dalla Polizia Municipale e dallo stesso attore sul luogo dell' evento in sede di dichiarazioni rese ai verbalizzanti), dichiarando di essere su un' auto, che superata dalla IA TO aveva tagliato la strada alla Yaris determinando la perdita di controllo dell' autovettura da parte dell' attore e il termine della corsa in verso il palo della strada.
Entrambe le testi sono state imprecise e con indicazioni contrastanti sulla posizione del palo ove la avrebbe terminato la sua corsa, perché mentre la prima teste dichiara che questo CP_5 si trovava sulla carreggiata, ( già percorsa dall' auto del , la seconda teste invece prima Pt_1 indica che il palo fosse a dx per poi correggersi e posizionarlo a sx.
Anche riguardo le parti dell' impatto tra le auto ( escluso dall' attore in sede di dichiarazioni agli agenti) le testi cercano di riferire in aggiunta al termine “impattare”, il punto di contatto, nonostante l' ora tarda di sera e la velocità dell' azione, se l' auto del per sua stessa Pt_1 ammissione viaggiava a circa 70 km/h, e precisamente mentre la teste dichiarava che Tes_1 il contatto era avvenuto con il lato sinistro anteriore della vettura con la parte destra posteriore dell'auto condotta dal l' altra la invece indicava il contatto tra il lato sinistro Pt_1 Tes_2 posteriore della vettura con la parte destra anteriore dell'auto dell' attore.
Anche i fatti accaduti dopo l'impatto sono stati riferiti in modo discorde dai testi con elementi valutativi non richiesti e nel chiaro intento di avvalorare le circostanze indicate dall' attore.
Infatti mentre il riferiva che sul lato posteriore della vi era una coppia e che dopo CP_2 CP_5
l'accaduto avrebbe lasciato i suoi dati a un signore che era sul luogo che li aveva segnati su un foglio (non facendo alcun riferimento alla presenza di almeno una delle testi); queste invece dichiaravano di aver ricevuto il bigliettino direttamente dal stesso anzi la teste CP_2 Tes_1 moglie del cugino del danneggiato, per essere credibile, lo descriveva anche fisicamente;
e invece la teste si spingeva oltre riferendo di averlo contattato nei giorni successivi per Tes_2 accertarsi che i dati del conducente fossero veritieri.
Nessuno di essi testi però risulterà presente all' arrivo della Polizia Municipale anche se entrambe riferiscono che subito dopo l' accaduto erano state chiamate le forze dell' ordine e l' autoambulanza.
Circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali dei testi escussi, si rileva che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
6 La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. cfr Corte d'Appello di Potenza,
Civile, Sentenza 30-06-2022, n. 429, così come di evidenziarne l' insufficienza riguardo la formazione della prova di un fatto che deve essere posto alla base dell' accertamento della domanda.
Pertanto sotto tale profilo non può ritenersi raggiunta sufficientemente la prova richiesta all' attore sulla causa dell' incidente, come rappresentato in citazione, ove la manovra maldestra del o della conducente della autovettura IA TO veniva indicata come esclusiva responsabilità dell' evento, né parimenti l' attore è riuscito a provare ai sensi dell' art. 2054 cc di aver fatto il possibile per evitare il danno, anche in presenza di un ostacolo alla sua marcia.
Ad accrescere il dubbio che l'auto coinvolta nel sinistro fosse la IA TO (di proprietà della
), e non un'altra auto, secondo la dinamica come descritta in citazione, è certamente il CP_2 comportamento singolare della convenuta che prima ometteva di denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa in espresso divieto dell' art. 1913 cc poi si sottraeva dal fornire informazioni alla Compagnia assicurativa durante le indagini preventive affidandole al padre, presunto conducente, salvo poi costituirsi nel presente giudizio assumendone invece la piena responsabilità dell' evento, anche se decideva di non rendere l' interrogatorio formale deferito dalla convenuta anche al fine delle valutazioni di cui all' art.232 cpc.
E' evidente che avendo il Giudice potuto valutare le discordanze delle circostanze come indicate in citazione rispetto a quelle emerse nel corso dell' istruttoria orale e documentale, oltre al comportamento assunto dalle parti e l' assenza di prova da parte dell' attore di aver tenuto a sua volta (e a seguito del riferito ostacolo costituito dalla presenza di una autovettura o dell'impatto con la stessa), il controllo dell' autoveicolo, inducevano a non ammettere la CTU medica per l' accertamento delle lesioni subite dall' attore.
Sotto tale profilo potendosi riscontrare dalle testimonianze elementi valutativi di mero favore essendo incorse anche in discordanze fattuali tra loro non può sufficientemente ritenersi provata né la dinamica del sinistro nel senso come descritto né la presenza della IA TO di proprietà della convenuta nelle circostanze di tempo e di luogo, anche perché in espresso contrasto del verbale redatto dalla Polizia Municipale da cui invece risultava una diversa causa del sinistro e la non identificazione da parte dell' attore dell' auto che avrebbe tagliato la strada alla Yaris, in assenza di punto di contatto.
Il contenuto del verbale e le dichiarazioni che i verbalizzanti hanno raccolto nell' immediatezza dei fatti assurgono comunque ad argomenti di prova privilegiati in quanto redatto ai sensi di
7 legge e che non sono stati smentiti dalle evidenti approssimazioni dei testimoni, in presumibile tentativo di dichiarazione di favore.
D'altronde appare singolare che nell' immediatezza del presunto sinistro, il pur CP_2 dichiarando di aver prestato soccorso agli occupanti e di essersi impegnato a lasciare i suoi dati ad una persona presente sul luogo non aveva avuto modo di presentarsi al tanto che Pt_1 invece l' attore dichiarava di non aver né identificato l' auto né sapere che il conducente si fosse accorto del sinistro.
Le deposizioni rese dai testi in fase processuale incoerenti al loro interno e tra loro non hanno quindi confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione e depongono nel senso di non poter ricondurre la causa del sinistro come rappresentata dall' attore alla piena ed esclusiva responsabilità della IA TO della , considerato che non è stato sufficientemente CP_2 provato che quell' auto fosse sui luoghi di causa.
Peraltro le modalità di accadimento dell'incidente, riferite dal anche alla società CP_2 [...] incaricata dalla compagnia assicuratrice di effettuare le indagini del caso, al Controparte_6 posto della responsabile civile che invece non accettava l' invito, non consentono di accertare che fosse la IA TO l' autovettura presente nelle circostanze di tempo e di luogo.
In definitiva, questo Giudice non può che ritenere che la domanda come prospettata da Pt_1
non risulti sufficientemente provata in ordine alla precisa dinamica del sinistro per la
[...] condotta attribuibile al presunto conducente della IA TO.
Pertanto la domanda attorea risultando non provata non può essere accolta.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della controvertibilità della questione che viene decisa sulla base dell' insufficiente assolvimento dell' onere della prova cui era tenuto l' attore, tenuto conto dell' attività effettivamente prestata dai procuratori e delle reciproche posizioni, si reputa di dover compensare tra tutte le parti e per intero le spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17362/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.rigetta la domanda dell' attore contro in persona del Parte_1 Controparte_7 legale rappresentante p.t., e nella qualità di proprietaria della IA TO Controparte_2
Tg. BY786NY, per le causali di cui in motivazione e perché non sufficientemente provata.
2.Compensa tra le parti interamente le spese e competenze del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, li 17.03.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino
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