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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/10/2025 N. 5361/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr IC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to LI RA ed elett.te Parte_1 dom.ta presso lo studio in Via Ruggero Grieco, 37 71100 Foggia Italia
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
FI RA e EL TE ( ) VIA SODERINI 24 C.F._1
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno
All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti
1/6 Dott. IC Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 2.5.25 la ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo al Giudice di dichiarare che il Controparte_2
ha posto in essere una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il CP_1 termine di 36 mesi;
di condannare il al risarcimento del danno derivato alla CP_1 ricorrente dall'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, col pagamento di una indennità onnicomprensiva commisurata ad 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto liquidata nella misura complessiva di euro
18.168,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché a rimborsare le spese di lite al difensore antistatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
La ricorrente ha espletato l'attività di docente di religione cattolica – alle dipendenze del convenuto presso l'Istituto Superiore Piero della Francesca di San Donato Milanese CP_1
- ininterrottamente per gli anni scolastici dal 2014/15 al 2024/25, su posto vacante fino al
31.8. di ogni anno scolastico.
Ella ha pertanto prestato continuativamente la propria attività di docente di religione in forza di contratti a tempo determinato di durata annuale, senza soluzione di continuità dal settembre
2014 al 31 agosto 2025.
Il Ministero, rinnovando ininterrottamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, ha certamente superato il periodo massimo di 36 mesi che rappresenta il limite, oltrepassato il quale, si integra l'abuso del contratto a termine secondo quanto previsto da ultimo dalla sentenza Cass. n 18698/22 del 9.6.2022.
A ciò deve aggiungersi che il comportamento inadempiente del è anche consistito CP_1 nella violazione della norma di cui all'articolo 3, secondo comma, della Legge n 186 del
18.7.2003, la quale ha previsto lo specifico obbligo del di indire ogni tre anni il CP_1 concorso per l'assunzione degli insegnanti di religione.
2/6 Dott. IC Atanasio Il concorso è stato indetto solo con DM 19.1.24 e con successivo decreto direttoriale n. 1328 del 29.5.2024; tant'è che si aperta la possibilità per la partecipazione al concorso da parte della ricorrente nel periodo 30.5.24/30.6.24.
Dal punto di vista delle questioni giuridiche, occorre ricordare che la giurisprudenza si è già espressa su quelle.
La Corte di Giustizia, con la sentenza 13 gennaio 2022, C-282/19) ha, in primo luogo, escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, in quanto è quello un requisito indifferentemente richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo.
La Corte ha, poi, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica tali da giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Successivamente è intervenuta anche la sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n.
8698/2022 la quale ha così statuito: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli. Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio,
3/6 Dott. IC Atanasio dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art.
28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato. I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Da ciò si ricava che la Corte di Cassazione ha, innanzi tutto, individuato nel nostro ordinamento - quale misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà - la previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, dell'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo.
Questi, seppure non riservati ai precari, costituiscono comunque una possibilità di lento ma concreto avvicinamento all'immissione in ruolo (soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis).
In concreto si deve tuttavia evidenziare che l'ultimo concorso indetto risale al maggio 2024 quindi alla chiusura dell'anno scolastico 2023/24.
Ciò pertanto implica che, fino a quella data, si è consumato un ininterrotto comportamento illecito del che ha costretto in una condizione di precariato per almeno dieci anni CP_1
(dal settembre 2014 al giugno 2024)
L'inosservanza di tale obbligo ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, che ha determinato un abuso che va adeguatamente ristorato.
L'unica ipotesi che secondo la Corte escluda l'abuso è stata individuata nella stipula di contratti di durata infrannuale, legati ad effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza della casuale. CP_1
Ciò che nel caso di specie non è possibile sussista in quanto i contratti stipulati sono solo di durata annuale per tutta la durata delle attività scolastiche
4/6 Dott. IC Atanasio E' pacifica l'impossibilità della conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. che la Corte di
Giustizia ha plurime volte ritenuto compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici.
E' invece possibile ricorrere alla norma di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 la quale – qualificato il danno come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) individua la misura del risarcimento tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12.
Questo trova il suo titolo nel pregiudizio che scaturisce per il lavoratore dalla necessità di procrastinare lo status di docente precario il quale, diversamente dal docente di ruolo, non può godere delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza avere peraltro alcuna concreta possibilità di stabilizzazione mediante concorso.
In fatto si deve considerare che il ricorrente ha stipulato numerosi contratti di durata annuale sempre col medesimo istituto scolastico: il ricorrente ha infatti stipulato ben undici contratti a tempo determinato di durata annuale, sempre con scadenza al 31 agosto di ciascun anno, negli anni scolastici: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2917, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
Nel corso di tale lungo periodo di tempo non è mai stato indetto alcun concorso che potesse consentire alla ricorrente si essere assunta quale docente di ruolo, se non in epoca successiva al mese di giugno 2024.
Il convenuto nulla ha dedotto sulle ragioni che hanno portato alla contrattazione a CP_1 termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
Al fine di quantificare il danno occorre prendere le mosse dalla considerazione che le prime tre annualità scolastiche non vanno valutate, non potendosi configurare un comportamento illecito ed un pregiudizio prima del quarto anno scolastico.
Allo stesso modo non può valutarsi ai fini del risarcimento l'annualità successiva (2024/2025) alla indizione del concorso (giugno 2024) in quanto il ha interrotto quella condizione CP_1 di illiceità che si era fino ad allora realizzata.
Dal quarto anno in poi – che costituisce il primo contratto illegittimo che quindi dà vita ad un danno risarcibile - va equitativamente determinato in 2 mensilità il primo ed in mezza mensilità della retribuzione il risarcimento per ogni contratto successivo giungendo così all'importo di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto;
tenuto conto che l'ultima
5/6 Dott. IC Atanasio retribuzione della ricorrente è pari ad un lordo mensile di euro 2.271,04, il va CP_1 condannato a risarcire alla ricorrente il conseguente danno – ai sensi Parte_1 dell'art. 28 comma II Dlgs 81/2015 – liquidato anche in via equitativa in € 11.355,20 lordi pari a 5 mensilità della retribuzione oltre interessi di legge.
Va respinta l'eccezione di prescrizione opposta dal in quanto la condizione di CP_1 illiceità si realizza a far data dal quarto contratto annuale e quindi dal settembre 2017 in poi (e pertanto il decennio non si sarebbe consumato); ed in quanto comunque la condizione di illiceità è permanente sin da quella data e nessun termine prescrizione è mai decorso.
In quanto soccombente il deve essere condannato a rimborsare all'Avv.to CP_1
LI RA che si dichiara antistatario le spese di lite determinate in €
2.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine di cui è causa;
condanna il a risarcire alla ricorrente Controparte_2 Parte_1 il conseguente danno – ai sensi dell'art. 28 comma II Dlgs 81/2015 - che liquida in €
11.355,20 lordi pari a 5 mensilità della retribuzione oltre interessi di legge;
condanna altresì il a rimborsare all'Avv.to LI RA che si CP_1 dichiara antistatario le spese di lite che liquida in € 2.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Milano, 16.10.2025 il Giudice del Lavoro
Dott. IC Atanasio
6/6 Dott. IC Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/10/2025 N. 5361/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr IC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to LI RA ed elett.te Parte_1 dom.ta presso lo studio in Via Ruggero Grieco, 37 71100 Foggia Italia
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
FI RA e EL TE ( ) VIA SODERINI 24 C.F._1
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno
All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti
1/6 Dott. IC Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 2.5.25 la ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo al Giudice di dichiarare che il Controparte_2
ha posto in essere una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il CP_1 termine di 36 mesi;
di condannare il al risarcimento del danno derivato alla CP_1 ricorrente dall'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, col pagamento di una indennità onnicomprensiva commisurata ad 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto liquidata nella misura complessiva di euro
18.168,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché a rimborsare le spese di lite al difensore antistatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
La ricorrente ha espletato l'attività di docente di religione cattolica – alle dipendenze del convenuto presso l'Istituto Superiore Piero della Francesca di San Donato Milanese CP_1
- ininterrottamente per gli anni scolastici dal 2014/15 al 2024/25, su posto vacante fino al
31.8. di ogni anno scolastico.
Ella ha pertanto prestato continuativamente la propria attività di docente di religione in forza di contratti a tempo determinato di durata annuale, senza soluzione di continuità dal settembre
2014 al 31 agosto 2025.
Il Ministero, rinnovando ininterrottamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, ha certamente superato il periodo massimo di 36 mesi che rappresenta il limite, oltrepassato il quale, si integra l'abuso del contratto a termine secondo quanto previsto da ultimo dalla sentenza Cass. n 18698/22 del 9.6.2022.
A ciò deve aggiungersi che il comportamento inadempiente del è anche consistito CP_1 nella violazione della norma di cui all'articolo 3, secondo comma, della Legge n 186 del
18.7.2003, la quale ha previsto lo specifico obbligo del di indire ogni tre anni il CP_1 concorso per l'assunzione degli insegnanti di religione.
2/6 Dott. IC Atanasio Il concorso è stato indetto solo con DM 19.1.24 e con successivo decreto direttoriale n. 1328 del 29.5.2024; tant'è che si aperta la possibilità per la partecipazione al concorso da parte della ricorrente nel periodo 30.5.24/30.6.24.
Dal punto di vista delle questioni giuridiche, occorre ricordare che la giurisprudenza si è già espressa su quelle.
La Corte di Giustizia, con la sentenza 13 gennaio 2022, C-282/19) ha, in primo luogo, escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, in quanto è quello un requisito indifferentemente richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo.
La Corte ha, poi, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica tali da giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Successivamente è intervenuta anche la sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n.
8698/2022 la quale ha così statuito: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli. Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio,
3/6 Dott. IC Atanasio dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art.
28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato. I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Da ciò si ricava che la Corte di Cassazione ha, innanzi tutto, individuato nel nostro ordinamento - quale misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà - la previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, dell'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo.
Questi, seppure non riservati ai precari, costituiscono comunque una possibilità di lento ma concreto avvicinamento all'immissione in ruolo (soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis).
In concreto si deve tuttavia evidenziare che l'ultimo concorso indetto risale al maggio 2024 quindi alla chiusura dell'anno scolastico 2023/24.
Ciò pertanto implica che, fino a quella data, si è consumato un ininterrotto comportamento illecito del che ha costretto in una condizione di precariato per almeno dieci anni CP_1
(dal settembre 2014 al giugno 2024)
L'inosservanza di tale obbligo ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, che ha determinato un abuso che va adeguatamente ristorato.
L'unica ipotesi che secondo la Corte escluda l'abuso è stata individuata nella stipula di contratti di durata infrannuale, legati ad effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza della casuale. CP_1
Ciò che nel caso di specie non è possibile sussista in quanto i contratti stipulati sono solo di durata annuale per tutta la durata delle attività scolastiche
4/6 Dott. IC Atanasio E' pacifica l'impossibilità della conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. che la Corte di
Giustizia ha plurime volte ritenuto compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici.
E' invece possibile ricorrere alla norma di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 la quale – qualificato il danno come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) individua la misura del risarcimento tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12.
Questo trova il suo titolo nel pregiudizio che scaturisce per il lavoratore dalla necessità di procrastinare lo status di docente precario il quale, diversamente dal docente di ruolo, non può godere delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza avere peraltro alcuna concreta possibilità di stabilizzazione mediante concorso.
In fatto si deve considerare che il ricorrente ha stipulato numerosi contratti di durata annuale sempre col medesimo istituto scolastico: il ricorrente ha infatti stipulato ben undici contratti a tempo determinato di durata annuale, sempre con scadenza al 31 agosto di ciascun anno, negli anni scolastici: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2917, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
Nel corso di tale lungo periodo di tempo non è mai stato indetto alcun concorso che potesse consentire alla ricorrente si essere assunta quale docente di ruolo, se non in epoca successiva al mese di giugno 2024.
Il convenuto nulla ha dedotto sulle ragioni che hanno portato alla contrattazione a CP_1 termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
Al fine di quantificare il danno occorre prendere le mosse dalla considerazione che le prime tre annualità scolastiche non vanno valutate, non potendosi configurare un comportamento illecito ed un pregiudizio prima del quarto anno scolastico.
Allo stesso modo non può valutarsi ai fini del risarcimento l'annualità successiva (2024/2025) alla indizione del concorso (giugno 2024) in quanto il ha interrotto quella condizione CP_1 di illiceità che si era fino ad allora realizzata.
Dal quarto anno in poi – che costituisce il primo contratto illegittimo che quindi dà vita ad un danno risarcibile - va equitativamente determinato in 2 mensilità il primo ed in mezza mensilità della retribuzione il risarcimento per ogni contratto successivo giungendo così all'importo di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto;
tenuto conto che l'ultima
5/6 Dott. IC Atanasio retribuzione della ricorrente è pari ad un lordo mensile di euro 2.271,04, il va CP_1 condannato a risarcire alla ricorrente il conseguente danno – ai sensi Parte_1 dell'art. 28 comma II Dlgs 81/2015 – liquidato anche in via equitativa in € 11.355,20 lordi pari a 5 mensilità della retribuzione oltre interessi di legge.
Va respinta l'eccezione di prescrizione opposta dal in quanto la condizione di CP_1 illiceità si realizza a far data dal quarto contratto annuale e quindi dal settembre 2017 in poi (e pertanto il decennio non si sarebbe consumato); ed in quanto comunque la condizione di illiceità è permanente sin da quella data e nessun termine prescrizione è mai decorso.
In quanto soccombente il deve essere condannato a rimborsare all'Avv.to CP_1
LI RA che si dichiara antistatario le spese di lite determinate in €
2.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine di cui è causa;
condanna il a risarcire alla ricorrente Controparte_2 Parte_1 il conseguente danno – ai sensi dell'art. 28 comma II Dlgs 81/2015 - che liquida in €
11.355,20 lordi pari a 5 mensilità della retribuzione oltre interessi di legge;
condanna altresì il a rimborsare all'Avv.to LI RA che si CP_1 dichiara antistatario le spese di lite che liquida in € 2.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Milano, 16.10.2025 il Giudice del Lavoro
Dott. IC Atanasio
6/6 Dott. IC Atanasio