Versione
17 marzo 1949
17 marzo 1949
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire trenta milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passivita' ed al normale andamento della gestione.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire trenta milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passivita' ed al normale andamento della gestione.