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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/06/2024, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. 3850/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3850/2015 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LAI CARLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LAI Parte_2 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente domiciliato CP_2
presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_3
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Controparte_3
domiciliato presso lo studio del difensore, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente domiciliato Parte_4
presso lo studio del difensore, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_5
domiciliato presso lo studio del difensore,
pagina 1 di 12 , rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_6
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_7
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_8
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, Parte_9
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, CP_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
, , CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , ,
[...] CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
, , , , CP_25 CP_26 CP_27 CP_28 [...]
, contumaci Controparte_29
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.:
“perché il Tribunale, voglia verificare il rispetto dei termini perentori precedentemente assegnati a controparte per la integrazione del contraddittorio riguardo la domanda riconvenzionale di usucapione, altrimenti nulla per mancata vocatio in jus, ovvero per difetto di valido contraddittorio, e qualora la causa venga ritenuta matura per la decisione, confermate per il resto le conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. depositata il 30/09/2018 da precedente difensore”
Per i convenuti e , come da foglio di p.c.: CP_2 CP_1
“a. Adversis reiectis;
In via PREGIUDIZIALE - PRELIMINARE
b. accertare e dichiarare la nullità dell'atto, ex adverso notificato, ex art. 164 c.p.c., per omessa indicazione del requisito stabilito nel n. 7 dell'art. 163 c.p.c
pagina 2 di 12 c. accertare e dichiarare la nullità dell'atto, ex adverso notificato, ex art 164 co 1 e 4 c.p.c. per omessa indicazione dei requisiti stabiliti nei nn. 2 e 3 dell'art 163 c.p.c;
d. accertare e dichiarare la nullità dell'atto, ex adverso notificato, perché privo di procura e poiché non sono state rassegnate le relative conclusioni
e. Accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto per mancata chiamata in giudizio di tutti i litisconsorti
f. Dichiarare illegittima, improcedibile, inammissibile l'avversa domanda e, per l'effetto, respingere ogni avversa pretesa;
g. Dichiarare l'illegittimità e l'irritualità della domanda ex adverso spiegata poiché la controparte ha omesso tentativo obbligatorio di mediazione;
h. Dichiarare l'improponibilità della domanda ex adverso proposta poichè la controparte ha omesso
d'ottemperare a quanto statuito dall'art. 17 del regolamento di Condominio
In via Subordinata per mero tuziorismo e nel MERITO
i. previo accertamento e relativa declaratoria di quanto indicato in premessa, dichiarare, in ogni caso:
- infondata, sia in fatto che in diritto, l'avversa domanda e, per l'effetto,
- dichiarare che le parti convenute sono proprietarie dei beni in contestazione indicati al capo B) sub 1 in epigrafe e, in particolare distinti al Foglio 61, Mappale 619 subalterno già 35, dal cui frazionamento sono stati generati i subalterni 67, 68, 69 e 70.
In via RICONVENZIONALE ed ove, per assurdo, le controparti riuscissero a dimostrare il proprio titolo:
l. Previo accertamento di quanto menzionato in premessa, dichiarare l'intervenuto continuativo ultraventennale, pubblico, pacifico ed incontestato possesso e, per l'effetto, dichiarare che i convenuti hanno usucapito i beni indicati al capo B) sub 1 in epigrafe e, in particolare distinti al Foglio 61,
Mappale 619 subalterno già 35, dal cui frazionamento sono stati generati i subalterni 67, 68, 69 e 70.
m. In ogni caso, con vittoria di spese, diritto ed onorari ed accessori di legge in ragione del 15% per spese generali e del 4% per CPA e conseguente condanna degli attori”
Per gli altri convenuti costituiti: intervenuti in giudizio per aderire alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti CP_2
e CP_1
pagina 3 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.5.2015 introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere comproprietari di due box auto siti in HE (distinti al F. 61, map. 619 sub
[...]
36 e sub 37) e che i convenuti e sono comproprietari del box auto CP_1 CP_2
adiacente (distinto al F. 61, map. 619, sub 38), rappresentato che i tre box sono prospicienti su un cortile dotato di un accesso esclusivo da via Carbonia n. 13, affermata la natura comune del cortile, che
è in comproprietà con i proprietari dei tre box che si affacciano su detto spazio, affermato che la comunione sul cortile emerge dagli atti pubblici, rappresentato che nel 2014 aveva CP_1 occupato indebitamente l'area cortilizia, impedendo il suo utilizzo da parte degli attori, rappresentata l'illiceità dell'occupazione ai sensi dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 3 del regolamento tutto CP_30
ciò dedotto, chiedeva di accertare in via di rivendica la comproprietà del cortile e di condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'occupazione illecita.
Con comparsa del 22.12.2015 (tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituivano e CP_1
i quali, eccepita la nullità dell'atto di citazione nonché il difetto di procura, eccepito il CP_2
difetto di contraddittorio verso tutti i condomini, affermata, nel merito, la proprietà esclusiva del cortile di causa, rappresentato di aver sostenuto in via esclusiva gli oneri condominiali del cortile (F. 61, map.
619, sub 35, ora subb. 67, 68, 69 e 70), eccepita in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione del cortile, chiedevano, in via preliminare, l'accertamento della nullità della citazione e dell'improcedibilità dell'azione; nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e la dichiarazione di proprietà esclusiva del cortile da parte dei convenuti e, in via riconvenzionale subordinata, l'accertamento dell'acquisto per usucapione del cortile.
Alle udienze del 20.1.2016 e del 30.3.2016, veniva disposta la regolarizzazione della costituzione in giudizio di parte attrice.
Veniva altresì disposta l'integrazione del contraddittorio con il , via Carbonia Org_1 CP_31
13 alla luce della domanda riconvenzionale di usucapione, il quale veniva dichiarato contumace all'udienza del 4.7.2018.
All'udienza del 23.1.2019 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con tutti i singoli condomini del , le cui regolarità delle notifiche sono state Parte_10
verificate nelle more del giudizio, anche mediante concessione della rimessione dei termini per l'integrazione.
Nel corso del giudizio le parti sono state più volte invitate alla definizione conciliata della vertenza, con esito negativo delle trattative.
pagina 4 di 12 A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale e produzione ex art. 210 c.p.c. degli atti pubblici citati nella relazione notarile ventennale datata 17/4/2015.
All'udienza del 17.1.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, la causa è stata regolarmente instaurata e i vizi originari della citazione sono stati regolarmente sanati (cfr. verbali delle udienze del 20.1.2016 e del 30.3.2016).
L'azione di rivendicazione
La presente azione riguarda il bene distinto nel Catasto del Comune di HE al F. 61, map. 619, sub
35, ossia l'area cortilizia prospiciente i tre box auto delle parti (due box auto intestati agli attori;
un box auto intestato ai convenuti;
cfr. atto di citazione).
È altresì pacifico in atti che con denuncia catastale di variazione per cambio di destinazione e di divisione n. 59636.1/2014 del 27.10.2014, il predetto bene era stato frazionato e, per l'effetto, esso è attualmente distinto con i seguenti subalterni catastali:
a) F. 61, map. 619, sub 67, (cat. C/6, consistenza mq. 12);
b) F. 61, map. 619, sub 68, (cat. C/6, consistenza mq. 12);
c) F. 61, map. 619, sub 69, (cat. C/6, consistenza mq. 16);
d) F. 61, map. 619, sub 70, (cat. lastrico solare, consistenza mq. 68).
Quanto allo stato dei luoghi, è pacifico che l'accesso carrabile al cortile è consentito tramite un cancello carraio e che esso è destinato all'uso dei tre box ivi presenti;
i box auto sono, infatti, prospicienti sul cortile di causa, il quale non è utilizzato da altri fabbricati, unità abitative e/o pertinenze.
È controversa tra le parti la comproprietà o meno del bene: la parte attrice rivendica la comproprietà del cortile in capo a tutti i proprietari dei tre box antistanti al cortile;
la parte convenuta afferma la proprietà esclusiva di , quale avente causa di in forza di donazione, il quale a sua CP_2 CP_1
volta era avente causa di Controparte_32
La domanda di rivendica formulata dagli attori è fondata per i seguenti motivi.
Chi agisce in rivendicazione è tenuto a dimostrare con prova rigorosa la sussistenza dell'asserito diritto di (com)proprietà sul bene, anche attraverso i propri dante causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a proprio favore (art. 948 c.c.).
Nello stesso tempo, tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere la possibilità di modulare pagina 5 di 12 tale rigore probatorio in relazione alla peculiarità della singola controversia, “cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (C. Cass. n. 28865/21). E, per quanto qui interessa, vi è attenuazione del rigore probatorio “quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga
l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra” (cfr. C. Cass. n.
22598/2010).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che i fabbricati di HE, via Carbonia n. 13, erano in origine di proprietà dell'unico proprietario-costruttore (così come peraltro emerge dagli atti Controparte_32
del 29.2.1968 e del 19.8.1971 citati nella relazione di cui al doc. 4 di parte convenuta), il quale, nel corso degli anni, aveva compiuto una serie di atti traslativi.
Al fine di verificare l'attuale regime proprietario del cortile (F. 61, map. 619, sub 35) occorre accertare le serie traslative compiute dal dante causa comune a favore delle parti odierne, così come documentalmente emerso in giudizio, in conformità con gli oneri probatori sopra esplicati.
Più nel dettaglio, considerato che non è contestata l'originaria appartenenza del bene conteso all'originario costruttore ( e che i convenuti hanno contrapposto alla rivendica Controparte_32
l'esistenza di un titolo derivativo di proprietà (atti di donazione del 2006 e del 2013), l'onere probatorio
è così ripartito: a) il rivendicante è tenuto a dimostrare che il bene conteso ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto e, nel caso di specie, che esso costituisca cortile/cosa comune;
b) la natura comune o meno del cortile sarà accertata in forza del titolo che risulterà prevalente.
La parte attrice ha provato che il cortile è comune alle proprietà dei tre box auto distinti nel Catasto del
Comune di HE al Foglio 61, part. 619, sub 36, 37 e 38: la comunione condominiale – ossia, il cortile è parte comune delle singole unità di autorimessa che si affacciano sul cortile stesso – emerge dai seguenti titoli di provenienza:
1. atto di cessione del 30.12.1975 (doc. 6 di parte attrice) con il quale cede a Controparte_32
il box auto sub 36 (cfr: “un locale ad uso box nel cortile comune e precisamente Parte_11 quello all'angolo fra la via Carbonia e la proprietà , confinante con cortile comune,, via Per_1
Carbonia e proprietà salvo altri”); CP_1
pagina 6 di 12 2. atto di cessione del 11.1.1979 (doc. 2 di parte attrice) con il quale cede agli attori Parte_11
e il box auto sub 36 (cfr. “un locale ad uso box nel cortile Parte_1 Parte_2
comune e precisamente il primo box sulla sinistra per chi entra da via Carbonia nel cortile comune: confinante col detto cortile, con la via Carbonia e con altro box di proprietà ); Per_2
3. atto di cessione del 6.7.1977 (doc. 1 di parte attrice) con il quale , “aventi causa Controparte_33 da , cede a e il box auto sub 37 (cfr. “locale ad uso Controparte_32 Persona_3 Persona_4
box, al piano terra, e cortile condominiale al lato sinistro, a confini: cortile comune da cui ha accesso, proprietà , o aventi causa, salvo altri); Per_1
4. atto di cessione del 2.6.1998 (doc. 3 di parte attrice) con il quale gli eredi cedono agli Persona_5
attori e il box auto sub 37 (cfr. locale ad uso autorimessa sito nel Parte_1 Parte_2
cortile condominiale al piano terra, fra i proprietari delle autorimesse in esso siti al lato sinistro, confinante con: cortile comune da cui ha accesso, proprietà , proprietà salvo altri”). Per_6 CP_1
e hanno provato di essere comproprietari del cortile in quanto Parte_1 Parte_2 quest'ultimo è parte comune e condominiale rispetto alle tre unità box ivi collocate.
In altre parole, la proprietà del cortile emerge dai seguenti elementi: CP_30
a) nei titoli di proprietà dei box auto (dante causa comune la vendita aveva ad Controparte_32
oggetto il cortile comune alle autorimesse a cui si accede tramite il cortile stesso. Nell'atto di compravendita degli attori (atto di cessione del 11.1.1979 e atto di cessione del 2.6.1998) e negli atti dei loro dante causa (atto di cessione del 30.12.1975 e atto di cessione del 6.7.1977) le due autorimesse sono cedute insieme al cortile CP_30
b) lo stato dei luoghi, così come non contestato dalle parti, conferma e avvalora la natura condominiale del cortile, il quale costituisce un'area cortilizia a cui si accede tramite cancello per utilizzare, appunto, le tre autorimesse ivi prospicienti (cfr. art. 1117 c.c.).
E i convenuti non hanno provato la sopravvenienza di un atto traslativo del cortile a loro favore.
Non è stato documentato alcun atto traslativo del cortile a favore degli odierni convenuti e/o dei loro dante causa.
E, peraltro, le caratteristiche condominiali del bene ai sensi dell'art. 1117 c.c. mal si sarebbero conciliate con il trasferimento del cortile e con il conseguente scioglimento del condominio (proprietà comune del cortile da parte dei proprietari delle singole unità di autorimessa).
La relazione notarile ventennale prodotta da parte convenuta ha funzione certificativa, nei rapporti tra i privati, della storia giuridica dell'immobile di causa;
tuttavia, sul piano processuale e ai fini probatori, essa costituisce prova liberamente valutabile alla luce dell'intero quadro probatorio.
pagina 7 di 12 E, nel caso di specie, gli atti di donazione citati nella relazione e, poi, prodotti in giudizio non costituiscono una valida serie traslativa che possa prevalere su quanto in dettaglio provato dagli attori.
L'atto di donazione del 23.3.2006, a rogito del Notaio Rep. N. 152.793, reg. a Sassari il Per_7
29.3.2006 al n. 205, ha ad oggetto locali estranei al presente giudizio (locali cantina al piano seminterrato, lastrici solari e appartamenti) e, per quanto qui rileva, il box auto posto al piano terra distinto al Foglio 61, part. 619, sub 38 (cfr. “precisamente il terzo a sinistra per chi dal passo carraio che si apre sulla via Carbonia, accede allo spazio di manovra, confinante con proprietà , spazio Per_8
di manovra, proprietà salvo altri). Pt_12
Il contenuto dell'atto di donazione del 23.3.2006 non è in alcun modo idoneo a provare un valido trasferimento del cortile comune al donatario CP_1
a) anzitutto, la donazione non ha ad oggetto il cortile distinto al Foglio 61, part. 619, sub 35, sicché il donante non ha posto in essere alcun atto dispositivo su detto bene;
Controparte_32
b) nel definire le pertinenze del box sub 38 (oggetto di donazione), l'atto pubblico utilizza la nozione di
“spazio di manovra”, senza alcun riferimento al termine (ex adverso utilizzato negli atti di cessione sopra esaminati) “cortile comune” e “cortile condominiale”. In verità, posto comunque che la condominialità del cortile era già con evidenza emersa nei precedenti atti pubblici, dal 1975 in poi, di cui lo stesso donante era stato contraente, si osserva che l'utilizzo del termine “spazio di manovra” avvalora, in fatto, la tesi della condominialità del bene rispetto ai tre locali autorimessa prospicienti.
Invero, la manovra è funzionale a tutti e tre i singoli box auto prospicienti al cortile;
c) la clausola contrattuale secondo cui le aree scoperte “non sono condominiali, ma ricompresi nella donazione;
per cui il donatario ne disporrà come meglio, senza dover corrispondere a chicchessia indennità di sorta a qualsivoglia titolo” (art. 2 della donazione), più volte citata dai convenuti a riscontro della propria tesi, non ha certamente l'effetto traslativo del cortile comune;
anzi, detta clausola potrà riguardare esclusivamente i beni di cui il donante ha disposto e, quanto al cortile comune sub 35, il donante non aveva alcuna titolarità esclusiva. Controparte_32
Il pagamento degli oneri condominiali così come le tabelle millesimali sono circostanze che certamente non possono provare la sussistenza di un diritto reale immobiliare, il quale richiede ben altri rigori probatori, qui insussistenti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si accerta e dichiara che il cortile è bene comune ai proprietari dei singoli locali autorimessa per quote paritarie rispetto ai tre box auto.
La domanda riconvenzionale di usucapione
La domanda riconvenzionale promossa da e non è fondata. CP_1 CP_2
pagina 8 di 12 Quanto alla regolarità del contraddittorio, questo si è regolarmente instaurato tra i singoli proprietari dei locali autorimessa prospicienti al cortile, ossia , e Parte_1 Parte_2 CP_1
. CP_2
Infatti, la vertenza riguarda la proprietà esclusiva o comune del cortile in relazione agli immobili Foglio
61, part. 619, sub 36, 37 e 38, sicché, ai fini preliminari nonché alla luce delle allegazioni delle parti, deve affermarsi che i litisconsorti necessari dell'usucapione sono gli intestatari formali del bene oggetto di domanda e, dunque, i singoli proprietari dei locali autorimessa prospicienti il cortile (cfr. C.
Cass. n. 24234/2018).
Si noti che, sin dagli atti introduttivi, era escluso alcun godimento e/o collegamento del cortile con il n. 13 (l'accesso al cortile è pacificamente esclusivo per i proprietari dei tre Parte_10
box auto).
Deve essere pertanto esclusa la necessità ex art. 102 c.p.c. della partecipazione dei condomini dello stabile via Carbonia n. 13 e, per l'effetto, deve ritenersi assorbita ogni questione sulla regolarità delle notifiche nei confronti dei singoli condomini.
Passando al merito, occorre sin da ora evidenziare che il richiedente in usucapione non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario e/o agli altri comproprietari.
E, in caso di mutamento del compossesso in possesso esclusivo, il comproprietario è tenuto a provare di aver esteso il proprio possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (C. Cass. n. 9359/2021).
Così delineato il rigore probatorio che l'azione di usucapione impone, nel caso di specie, CP_1
e non soddisfacevano il loro onere probatorio.
[...] CP_2
Dall'istruttoria non è emersa alcuna esclusività del possesso nel godimento del cortile.
Anzi, la teste precedente amministratrice di condominio, confermava l'utilizzo comune del Tes_1
cortile da parte di tutti i proprietari dei box auto: “questo cancello carrabile era utilizzato dai tre box che si trovavano sul lato estremo sinistro dello stabile. Davanti ai tre box era presente un'area di manovra utilizzata dai tre box. (…) io so che i e hanno utilizzato come loro Pt_1 Pt_2
l'appartamento dello stabile e anche il box all'interno del cortile. Non so dire se dal 1979, comunque sicuramente da quando io sono stata amministratrice la prima volta.
Utilizzavano anche il cortile? Utilizzavano anche il cortile, che io sappia per la manovra di ingresso ai box. Non so dire se vi parcheggiavano la macchina, io posso dire che il regolamento lo vietava. Io
pagina 9 di 12 personalmente non ho visto i due signori fare altro con il cortile”.
Il teste riferiva che, in due occasioni, si era rivolto a per la Testimone_2 Controparte_32
risoluzione di problemi relativi al cortile, circostanza che di per sé non è sufficiente prova del godimento esclusivo e dell'interversione nel possesso a favore della parte peraltro, lo stesso CP_1
teste confermava un utilizzo comune dell'area di cortile: “chi utilizzava il cortile? Io vedevo appunto le macchine che passavano per lo scarico carico. Non riconoscevo nello specifico di chi fossero quelle macchine. Notavo che magari erano macchine di singoli condomini dello stabile di via Carbonia 13, che appunto facevano queste operazioni di scarico. So che il utilizzava un box all'interno del Pt_1
cortile”.
I presupposti dell'usucapione non sono pertanto stati provati e la domanda dei convenuti CP_1
e deve essere rigettata.
[...] CP_2
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si accerta e dichiara che il cortile distinto nel Catasto del
Comune di HE al F. 61, map. 619, ex sub 35 e attualmente distinto ai subalterni catastali 67, 68,
69 e 70, è parte condominiale e comune per quote paritarie delle proprietà dei tre box auto distinti nel
Catasto del Comune di HE al F. 61, map. 619, sub 36, 37 e 38.
La domanda di indennità
Gli attori chiedevano lo sgombero dell'area cortilizia occupata dai convenuti nonché il risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima del cortile.
Secondo la prospettazione attorea, i convenuti e avevano occupato, senza CP_1 CP_2
preavviso o autorizzazione, l'area di cortile con attrezzature da cantiere e un autocarro destinati all'esecuzione dei lavori di sopraelevazione dell'immobile, con l'effetto di rendere inaccessibili i due box auto di proprietà attorea.
La parte attrice chiedeva dunque la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (valore dei canoni di locazione non pagati dai due conduttori a cui erano stati dati in locazione i box auto, i quali avevano receduto dalla locazione stante l'impossibilità di utilizzo del bene) e non patrimoniali.
Nel caso dell'occupazione sine titulo della cosa comune da parte di un comproprietario, l'oggetto del risarcimento è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, sicché, quanto all'onere probatorio, il proprietario è tenuto a provare l'illegittimità dell'occupazione nonché a specificatamente allegare (e provare in caso di specifica contestazione del convenuto) la concreta possibilità di godimento andata perduta (cfr. C. Cass. Sez. U. n. 33645/2022 – n. 33659/2022).
Nel caso di specie, la parte attrice non ha sufficientemente soddisfatto l'onere di provare i danni pagina 10 di 12 conseguenza.
Quanto all'evento lesivo, è effettivamente emersa l'occupazione illegittima del cortile da parte di e di , i quali avevano installato il cantiere sul cortile comune senza CP_1 CP_2
autorizzazione da parte degli altri comproprietari.
La parte convenuta non ha infatti specificatamente contestato di aver installato il cantiere sull'area cortilizia e, peraltro, la teste confermava che “nell'aprile 2014? io ricordo che in quel periodo Tes_1
venivo chiamata più volte da alcuni condomini che mi riferivano che nel cortile erano stazionati dei motocarri, ponteggi, materiali edili collegati all'esecuzione dei lavori di sopraelevazione. Io personalmente li ho anche visti. ricordo che una buona parte del cortile era occupata da tali attrezzi e veicoli”.
Ciò che è rimasto privo di riscontro probatorio sono i danni conseguenza:
a) quanto ai danni non patrimoniali, l'istanza risarcitoria è assolutamente generica non essendo stato tempestivamente documentato il tipo di lesione subita dagli attori nonché il suo nesso eziologico con l'occupazione del cortile;
b) quanto ai danni patrimoniali, pur provata l'occupazione del cortile, non è stata provata la conseguenza pregiudizievole verificatasi rispetto al godimento dei box auto degli attori, ossia l'impossibilità di aprire e di godere delle autorimesse. Sul punto, la teste rappresentava che Tes_1
“Erano utilizzabili i box? Io ricordo di aver ricevuto lamentele perché appunto era posizionati questi materiali, e perché bisognava avere maggiore cautela nelle manovre per entrare nei box. Non mi risulta, nel senso che a me non sono arrivate lamentele, nel senso che non si poteva fare accesso ai box
a causa di tali materiali.
Io personalmente non ho mai fatto la prova per l'apertura dei box;
questa attrezzatura occupava la parte destra del cortile, quella opposta ai box. Sicuramente con i veicoli/materiali edili bisognava fare più attenzione per la manovra di ingresso nei box”.
E il pregiudizio causato per le difficoltà di manovra sul cortile (a causa della presenza del cantiere sul cortile) non è stato provato specificatamente nella durata e nei dettagli dell'an debeatur.
La domanda risarcitoria deve essere pertanto rigettata stante la mancata prova dei danni conseguenza.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, nel rapporto tra attori e convenuti originari, applicato il D.M. n. 55/2014, valore di causa indeterminabile, si liquidano in €
518,00 per rimborso CU e in € 7.616,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di e . CP_1 CP_2
pagina 11 di 12 Ai fini della domanda riconvenzionale, era stata disposta l'integrazione del contraddittorio con il
Condominio e i singoli condomini: nel rapporto processuale tra e (attori CP_1 CP_2
riconvenzionali) e i soggetti intervenuti in corso di causa, deve disporsi la compensazione delle spese di lite stante la contumacia di alcuni convenuti e stante l'intervento adesivo alla riconvenzionale dei convenuti costituiti (intervento soccombente all'esito del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il cortile distinto nel Catasto del Comune di HE al F. 61, map. 619, ex sub
35 e attualmente distinto ai subalterni catastali 67, 68, 69 e 70, è parte condominiale e comune per quote paritarie delle proprietà dei tre box auto distinti nel Catasto del Comune di HE al F. 61, map.
619, sub 36 (proprietà e ), 37 (proprietà e Parte_1 Parte_2 Parte_1 [...]
) e 38 (proprietà e ); Parte_2 CP_1 CP_2
2) ordina ad e di rilasciare il predetto bene per l'uso comune a favore di CP_1 CP_2
e ; Parte_1 Parte_2
3) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione;
4) rigetta la domanda risarcitoria degli attori;
5) condanna e alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1 CP_2 Parte_1
e liquidate in € 518,00 per rimborso CU e in € 7.616,00 per compenso, oltre Parte_2
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
6) compensa le spese di lite nel rapporto tra e e gli altri convenuti CP_1 CP_2
chiamati in causa ai fini riconvenzionali.
Sassari, 3.6.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3850/2015 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LAI CARLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LAI Parte_2 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente domiciliato CP_2
presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_3
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Controparte_3
domiciliato presso lo studio del difensore, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente domiciliato Parte_4
presso lo studio del difensore, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_5
domiciliato presso lo studio del difensore,
pagina 1 di 12 , rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_6
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_7
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, elettivamente Parte_8
domiciliato presso lo studio del difensore,
, rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI STEFANO, Parte_9
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, CP_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
, , CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , ,
[...] CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
, , , , CP_25 CP_26 CP_27 CP_28 [...]
, contumaci Controparte_29
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.:
“perché il Tribunale, voglia verificare il rispetto dei termini perentori precedentemente assegnati a controparte per la integrazione del contraddittorio riguardo la domanda riconvenzionale di usucapione, altrimenti nulla per mancata vocatio in jus, ovvero per difetto di valido contraddittorio, e qualora la causa venga ritenuta matura per la decisione, confermate per il resto le conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. depositata il 30/09/2018 da precedente difensore”
Per i convenuti e , come da foglio di p.c.: CP_2 CP_1
“a. Adversis reiectis;
In via PREGIUDIZIALE - PRELIMINARE
b. accertare e dichiarare la nullità dell'atto, ex adverso notificato, ex art. 164 c.p.c., per omessa indicazione del requisito stabilito nel n. 7 dell'art. 163 c.p.c
pagina 2 di 12 c. accertare e dichiarare la nullità dell'atto, ex adverso notificato, ex art 164 co 1 e 4 c.p.c. per omessa indicazione dei requisiti stabiliti nei nn. 2 e 3 dell'art 163 c.p.c;
d. accertare e dichiarare la nullità dell'atto, ex adverso notificato, perché privo di procura e poiché non sono state rassegnate le relative conclusioni
e. Accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto per mancata chiamata in giudizio di tutti i litisconsorti
f. Dichiarare illegittima, improcedibile, inammissibile l'avversa domanda e, per l'effetto, respingere ogni avversa pretesa;
g. Dichiarare l'illegittimità e l'irritualità della domanda ex adverso spiegata poiché la controparte ha omesso tentativo obbligatorio di mediazione;
h. Dichiarare l'improponibilità della domanda ex adverso proposta poichè la controparte ha omesso
d'ottemperare a quanto statuito dall'art. 17 del regolamento di Condominio
In via Subordinata per mero tuziorismo e nel MERITO
i. previo accertamento e relativa declaratoria di quanto indicato in premessa, dichiarare, in ogni caso:
- infondata, sia in fatto che in diritto, l'avversa domanda e, per l'effetto,
- dichiarare che le parti convenute sono proprietarie dei beni in contestazione indicati al capo B) sub 1 in epigrafe e, in particolare distinti al Foglio 61, Mappale 619 subalterno già 35, dal cui frazionamento sono stati generati i subalterni 67, 68, 69 e 70.
In via RICONVENZIONALE ed ove, per assurdo, le controparti riuscissero a dimostrare il proprio titolo:
l. Previo accertamento di quanto menzionato in premessa, dichiarare l'intervenuto continuativo ultraventennale, pubblico, pacifico ed incontestato possesso e, per l'effetto, dichiarare che i convenuti hanno usucapito i beni indicati al capo B) sub 1 in epigrafe e, in particolare distinti al Foglio 61,
Mappale 619 subalterno già 35, dal cui frazionamento sono stati generati i subalterni 67, 68, 69 e 70.
m. In ogni caso, con vittoria di spese, diritto ed onorari ed accessori di legge in ragione del 15% per spese generali e del 4% per CPA e conseguente condanna degli attori”
Per gli altri convenuti costituiti: intervenuti in giudizio per aderire alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti CP_2
e CP_1
pagina 3 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.5.2015 introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere comproprietari di due box auto siti in HE (distinti al F. 61, map. 619 sub
[...]
36 e sub 37) e che i convenuti e sono comproprietari del box auto CP_1 CP_2
adiacente (distinto al F. 61, map. 619, sub 38), rappresentato che i tre box sono prospicienti su un cortile dotato di un accesso esclusivo da via Carbonia n. 13, affermata la natura comune del cortile, che
è in comproprietà con i proprietari dei tre box che si affacciano su detto spazio, affermato che la comunione sul cortile emerge dagli atti pubblici, rappresentato che nel 2014 aveva CP_1 occupato indebitamente l'area cortilizia, impedendo il suo utilizzo da parte degli attori, rappresentata l'illiceità dell'occupazione ai sensi dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 3 del regolamento tutto CP_30
ciò dedotto, chiedeva di accertare in via di rivendica la comproprietà del cortile e di condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'occupazione illecita.
Con comparsa del 22.12.2015 (tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituivano e CP_1
i quali, eccepita la nullità dell'atto di citazione nonché il difetto di procura, eccepito il CP_2
difetto di contraddittorio verso tutti i condomini, affermata, nel merito, la proprietà esclusiva del cortile di causa, rappresentato di aver sostenuto in via esclusiva gli oneri condominiali del cortile (F. 61, map.
619, sub 35, ora subb. 67, 68, 69 e 70), eccepita in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione del cortile, chiedevano, in via preliminare, l'accertamento della nullità della citazione e dell'improcedibilità dell'azione; nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e la dichiarazione di proprietà esclusiva del cortile da parte dei convenuti e, in via riconvenzionale subordinata, l'accertamento dell'acquisto per usucapione del cortile.
Alle udienze del 20.1.2016 e del 30.3.2016, veniva disposta la regolarizzazione della costituzione in giudizio di parte attrice.
Veniva altresì disposta l'integrazione del contraddittorio con il , via Carbonia Org_1 CP_31
13 alla luce della domanda riconvenzionale di usucapione, il quale veniva dichiarato contumace all'udienza del 4.7.2018.
All'udienza del 23.1.2019 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con tutti i singoli condomini del , le cui regolarità delle notifiche sono state Parte_10
verificate nelle more del giudizio, anche mediante concessione della rimessione dei termini per l'integrazione.
Nel corso del giudizio le parti sono state più volte invitate alla definizione conciliata della vertenza, con esito negativo delle trattative.
pagina 4 di 12 A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale e produzione ex art. 210 c.p.c. degli atti pubblici citati nella relazione notarile ventennale datata 17/4/2015.
All'udienza del 17.1.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, la causa è stata regolarmente instaurata e i vizi originari della citazione sono stati regolarmente sanati (cfr. verbali delle udienze del 20.1.2016 e del 30.3.2016).
L'azione di rivendicazione
La presente azione riguarda il bene distinto nel Catasto del Comune di HE al F. 61, map. 619, sub
35, ossia l'area cortilizia prospiciente i tre box auto delle parti (due box auto intestati agli attori;
un box auto intestato ai convenuti;
cfr. atto di citazione).
È altresì pacifico in atti che con denuncia catastale di variazione per cambio di destinazione e di divisione n. 59636.1/2014 del 27.10.2014, il predetto bene era stato frazionato e, per l'effetto, esso è attualmente distinto con i seguenti subalterni catastali:
a) F. 61, map. 619, sub 67, (cat. C/6, consistenza mq. 12);
b) F. 61, map. 619, sub 68, (cat. C/6, consistenza mq. 12);
c) F. 61, map. 619, sub 69, (cat. C/6, consistenza mq. 16);
d) F. 61, map. 619, sub 70, (cat. lastrico solare, consistenza mq. 68).
Quanto allo stato dei luoghi, è pacifico che l'accesso carrabile al cortile è consentito tramite un cancello carraio e che esso è destinato all'uso dei tre box ivi presenti;
i box auto sono, infatti, prospicienti sul cortile di causa, il quale non è utilizzato da altri fabbricati, unità abitative e/o pertinenze.
È controversa tra le parti la comproprietà o meno del bene: la parte attrice rivendica la comproprietà del cortile in capo a tutti i proprietari dei tre box antistanti al cortile;
la parte convenuta afferma la proprietà esclusiva di , quale avente causa di in forza di donazione, il quale a sua CP_2 CP_1
volta era avente causa di Controparte_32
La domanda di rivendica formulata dagli attori è fondata per i seguenti motivi.
Chi agisce in rivendicazione è tenuto a dimostrare con prova rigorosa la sussistenza dell'asserito diritto di (com)proprietà sul bene, anche attraverso i propri dante causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a proprio favore (art. 948 c.c.).
Nello stesso tempo, tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere la possibilità di modulare pagina 5 di 12 tale rigore probatorio in relazione alla peculiarità della singola controversia, “cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (C. Cass. n. 28865/21). E, per quanto qui interessa, vi è attenuazione del rigore probatorio “quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga
l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra” (cfr. C. Cass. n.
22598/2010).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che i fabbricati di HE, via Carbonia n. 13, erano in origine di proprietà dell'unico proprietario-costruttore (così come peraltro emerge dagli atti Controparte_32
del 29.2.1968 e del 19.8.1971 citati nella relazione di cui al doc. 4 di parte convenuta), il quale, nel corso degli anni, aveva compiuto una serie di atti traslativi.
Al fine di verificare l'attuale regime proprietario del cortile (F. 61, map. 619, sub 35) occorre accertare le serie traslative compiute dal dante causa comune a favore delle parti odierne, così come documentalmente emerso in giudizio, in conformità con gli oneri probatori sopra esplicati.
Più nel dettaglio, considerato che non è contestata l'originaria appartenenza del bene conteso all'originario costruttore ( e che i convenuti hanno contrapposto alla rivendica Controparte_32
l'esistenza di un titolo derivativo di proprietà (atti di donazione del 2006 e del 2013), l'onere probatorio
è così ripartito: a) il rivendicante è tenuto a dimostrare che il bene conteso ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto e, nel caso di specie, che esso costituisca cortile/cosa comune;
b) la natura comune o meno del cortile sarà accertata in forza del titolo che risulterà prevalente.
La parte attrice ha provato che il cortile è comune alle proprietà dei tre box auto distinti nel Catasto del
Comune di HE al Foglio 61, part. 619, sub 36, 37 e 38: la comunione condominiale – ossia, il cortile è parte comune delle singole unità di autorimessa che si affacciano sul cortile stesso – emerge dai seguenti titoli di provenienza:
1. atto di cessione del 30.12.1975 (doc. 6 di parte attrice) con il quale cede a Controparte_32
il box auto sub 36 (cfr: “un locale ad uso box nel cortile comune e precisamente Parte_11 quello all'angolo fra la via Carbonia e la proprietà , confinante con cortile comune,, via Per_1
Carbonia e proprietà salvo altri”); CP_1
pagina 6 di 12 2. atto di cessione del 11.1.1979 (doc. 2 di parte attrice) con il quale cede agli attori Parte_11
e il box auto sub 36 (cfr. “un locale ad uso box nel cortile Parte_1 Parte_2
comune e precisamente il primo box sulla sinistra per chi entra da via Carbonia nel cortile comune: confinante col detto cortile, con la via Carbonia e con altro box di proprietà ); Per_2
3. atto di cessione del 6.7.1977 (doc. 1 di parte attrice) con il quale , “aventi causa Controparte_33 da , cede a e il box auto sub 37 (cfr. “locale ad uso Controparte_32 Persona_3 Persona_4
box, al piano terra, e cortile condominiale al lato sinistro, a confini: cortile comune da cui ha accesso, proprietà , o aventi causa, salvo altri); Per_1
4. atto di cessione del 2.6.1998 (doc. 3 di parte attrice) con il quale gli eredi cedono agli Persona_5
attori e il box auto sub 37 (cfr. locale ad uso autorimessa sito nel Parte_1 Parte_2
cortile condominiale al piano terra, fra i proprietari delle autorimesse in esso siti al lato sinistro, confinante con: cortile comune da cui ha accesso, proprietà , proprietà salvo altri”). Per_6 CP_1
e hanno provato di essere comproprietari del cortile in quanto Parte_1 Parte_2 quest'ultimo è parte comune e condominiale rispetto alle tre unità box ivi collocate.
In altre parole, la proprietà del cortile emerge dai seguenti elementi: CP_30
a) nei titoli di proprietà dei box auto (dante causa comune la vendita aveva ad Controparte_32
oggetto il cortile comune alle autorimesse a cui si accede tramite il cortile stesso. Nell'atto di compravendita degli attori (atto di cessione del 11.1.1979 e atto di cessione del 2.6.1998) e negli atti dei loro dante causa (atto di cessione del 30.12.1975 e atto di cessione del 6.7.1977) le due autorimesse sono cedute insieme al cortile CP_30
b) lo stato dei luoghi, così come non contestato dalle parti, conferma e avvalora la natura condominiale del cortile, il quale costituisce un'area cortilizia a cui si accede tramite cancello per utilizzare, appunto, le tre autorimesse ivi prospicienti (cfr. art. 1117 c.c.).
E i convenuti non hanno provato la sopravvenienza di un atto traslativo del cortile a loro favore.
Non è stato documentato alcun atto traslativo del cortile a favore degli odierni convenuti e/o dei loro dante causa.
E, peraltro, le caratteristiche condominiali del bene ai sensi dell'art. 1117 c.c. mal si sarebbero conciliate con il trasferimento del cortile e con il conseguente scioglimento del condominio (proprietà comune del cortile da parte dei proprietari delle singole unità di autorimessa).
La relazione notarile ventennale prodotta da parte convenuta ha funzione certificativa, nei rapporti tra i privati, della storia giuridica dell'immobile di causa;
tuttavia, sul piano processuale e ai fini probatori, essa costituisce prova liberamente valutabile alla luce dell'intero quadro probatorio.
pagina 7 di 12 E, nel caso di specie, gli atti di donazione citati nella relazione e, poi, prodotti in giudizio non costituiscono una valida serie traslativa che possa prevalere su quanto in dettaglio provato dagli attori.
L'atto di donazione del 23.3.2006, a rogito del Notaio Rep. N. 152.793, reg. a Sassari il Per_7
29.3.2006 al n. 205, ha ad oggetto locali estranei al presente giudizio (locali cantina al piano seminterrato, lastrici solari e appartamenti) e, per quanto qui rileva, il box auto posto al piano terra distinto al Foglio 61, part. 619, sub 38 (cfr. “precisamente il terzo a sinistra per chi dal passo carraio che si apre sulla via Carbonia, accede allo spazio di manovra, confinante con proprietà , spazio Per_8
di manovra, proprietà salvo altri). Pt_12
Il contenuto dell'atto di donazione del 23.3.2006 non è in alcun modo idoneo a provare un valido trasferimento del cortile comune al donatario CP_1
a) anzitutto, la donazione non ha ad oggetto il cortile distinto al Foglio 61, part. 619, sub 35, sicché il donante non ha posto in essere alcun atto dispositivo su detto bene;
Controparte_32
b) nel definire le pertinenze del box sub 38 (oggetto di donazione), l'atto pubblico utilizza la nozione di
“spazio di manovra”, senza alcun riferimento al termine (ex adverso utilizzato negli atti di cessione sopra esaminati) “cortile comune” e “cortile condominiale”. In verità, posto comunque che la condominialità del cortile era già con evidenza emersa nei precedenti atti pubblici, dal 1975 in poi, di cui lo stesso donante era stato contraente, si osserva che l'utilizzo del termine “spazio di manovra” avvalora, in fatto, la tesi della condominialità del bene rispetto ai tre locali autorimessa prospicienti.
Invero, la manovra è funzionale a tutti e tre i singoli box auto prospicienti al cortile;
c) la clausola contrattuale secondo cui le aree scoperte “non sono condominiali, ma ricompresi nella donazione;
per cui il donatario ne disporrà come meglio, senza dover corrispondere a chicchessia indennità di sorta a qualsivoglia titolo” (art. 2 della donazione), più volte citata dai convenuti a riscontro della propria tesi, non ha certamente l'effetto traslativo del cortile comune;
anzi, detta clausola potrà riguardare esclusivamente i beni di cui il donante ha disposto e, quanto al cortile comune sub 35, il donante non aveva alcuna titolarità esclusiva. Controparte_32
Il pagamento degli oneri condominiali così come le tabelle millesimali sono circostanze che certamente non possono provare la sussistenza di un diritto reale immobiliare, il quale richiede ben altri rigori probatori, qui insussistenti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si accerta e dichiara che il cortile è bene comune ai proprietari dei singoli locali autorimessa per quote paritarie rispetto ai tre box auto.
La domanda riconvenzionale di usucapione
La domanda riconvenzionale promossa da e non è fondata. CP_1 CP_2
pagina 8 di 12 Quanto alla regolarità del contraddittorio, questo si è regolarmente instaurato tra i singoli proprietari dei locali autorimessa prospicienti al cortile, ossia , e Parte_1 Parte_2 CP_1
. CP_2
Infatti, la vertenza riguarda la proprietà esclusiva o comune del cortile in relazione agli immobili Foglio
61, part. 619, sub 36, 37 e 38, sicché, ai fini preliminari nonché alla luce delle allegazioni delle parti, deve affermarsi che i litisconsorti necessari dell'usucapione sono gli intestatari formali del bene oggetto di domanda e, dunque, i singoli proprietari dei locali autorimessa prospicienti il cortile (cfr. C.
Cass. n. 24234/2018).
Si noti che, sin dagli atti introduttivi, era escluso alcun godimento e/o collegamento del cortile con il n. 13 (l'accesso al cortile è pacificamente esclusivo per i proprietari dei tre Parte_10
box auto).
Deve essere pertanto esclusa la necessità ex art. 102 c.p.c. della partecipazione dei condomini dello stabile via Carbonia n. 13 e, per l'effetto, deve ritenersi assorbita ogni questione sulla regolarità delle notifiche nei confronti dei singoli condomini.
Passando al merito, occorre sin da ora evidenziare che il richiedente in usucapione non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario e/o agli altri comproprietari.
E, in caso di mutamento del compossesso in possesso esclusivo, il comproprietario è tenuto a provare di aver esteso il proprio possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (C. Cass. n. 9359/2021).
Così delineato il rigore probatorio che l'azione di usucapione impone, nel caso di specie, CP_1
e non soddisfacevano il loro onere probatorio.
[...] CP_2
Dall'istruttoria non è emersa alcuna esclusività del possesso nel godimento del cortile.
Anzi, la teste precedente amministratrice di condominio, confermava l'utilizzo comune del Tes_1
cortile da parte di tutti i proprietari dei box auto: “questo cancello carrabile era utilizzato dai tre box che si trovavano sul lato estremo sinistro dello stabile. Davanti ai tre box era presente un'area di manovra utilizzata dai tre box. (…) io so che i e hanno utilizzato come loro Pt_1 Pt_2
l'appartamento dello stabile e anche il box all'interno del cortile. Non so dire se dal 1979, comunque sicuramente da quando io sono stata amministratrice la prima volta.
Utilizzavano anche il cortile? Utilizzavano anche il cortile, che io sappia per la manovra di ingresso ai box. Non so dire se vi parcheggiavano la macchina, io posso dire che il regolamento lo vietava. Io
pagina 9 di 12 personalmente non ho visto i due signori fare altro con il cortile”.
Il teste riferiva che, in due occasioni, si era rivolto a per la Testimone_2 Controparte_32
risoluzione di problemi relativi al cortile, circostanza che di per sé non è sufficiente prova del godimento esclusivo e dell'interversione nel possesso a favore della parte peraltro, lo stesso CP_1
teste confermava un utilizzo comune dell'area di cortile: “chi utilizzava il cortile? Io vedevo appunto le macchine che passavano per lo scarico carico. Non riconoscevo nello specifico di chi fossero quelle macchine. Notavo che magari erano macchine di singoli condomini dello stabile di via Carbonia 13, che appunto facevano queste operazioni di scarico. So che il utilizzava un box all'interno del Pt_1
cortile”.
I presupposti dell'usucapione non sono pertanto stati provati e la domanda dei convenuti CP_1
e deve essere rigettata.
[...] CP_2
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si accerta e dichiara che il cortile distinto nel Catasto del
Comune di HE al F. 61, map. 619, ex sub 35 e attualmente distinto ai subalterni catastali 67, 68,
69 e 70, è parte condominiale e comune per quote paritarie delle proprietà dei tre box auto distinti nel
Catasto del Comune di HE al F. 61, map. 619, sub 36, 37 e 38.
La domanda di indennità
Gli attori chiedevano lo sgombero dell'area cortilizia occupata dai convenuti nonché il risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima del cortile.
Secondo la prospettazione attorea, i convenuti e avevano occupato, senza CP_1 CP_2
preavviso o autorizzazione, l'area di cortile con attrezzature da cantiere e un autocarro destinati all'esecuzione dei lavori di sopraelevazione dell'immobile, con l'effetto di rendere inaccessibili i due box auto di proprietà attorea.
La parte attrice chiedeva dunque la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (valore dei canoni di locazione non pagati dai due conduttori a cui erano stati dati in locazione i box auto, i quali avevano receduto dalla locazione stante l'impossibilità di utilizzo del bene) e non patrimoniali.
Nel caso dell'occupazione sine titulo della cosa comune da parte di un comproprietario, l'oggetto del risarcimento è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, sicché, quanto all'onere probatorio, il proprietario è tenuto a provare l'illegittimità dell'occupazione nonché a specificatamente allegare (e provare in caso di specifica contestazione del convenuto) la concreta possibilità di godimento andata perduta (cfr. C. Cass. Sez. U. n. 33645/2022 – n. 33659/2022).
Nel caso di specie, la parte attrice non ha sufficientemente soddisfatto l'onere di provare i danni pagina 10 di 12 conseguenza.
Quanto all'evento lesivo, è effettivamente emersa l'occupazione illegittima del cortile da parte di e di , i quali avevano installato il cantiere sul cortile comune senza CP_1 CP_2
autorizzazione da parte degli altri comproprietari.
La parte convenuta non ha infatti specificatamente contestato di aver installato il cantiere sull'area cortilizia e, peraltro, la teste confermava che “nell'aprile 2014? io ricordo che in quel periodo Tes_1
venivo chiamata più volte da alcuni condomini che mi riferivano che nel cortile erano stazionati dei motocarri, ponteggi, materiali edili collegati all'esecuzione dei lavori di sopraelevazione. Io personalmente li ho anche visti. ricordo che una buona parte del cortile era occupata da tali attrezzi e veicoli”.
Ciò che è rimasto privo di riscontro probatorio sono i danni conseguenza:
a) quanto ai danni non patrimoniali, l'istanza risarcitoria è assolutamente generica non essendo stato tempestivamente documentato il tipo di lesione subita dagli attori nonché il suo nesso eziologico con l'occupazione del cortile;
b) quanto ai danni patrimoniali, pur provata l'occupazione del cortile, non è stata provata la conseguenza pregiudizievole verificatasi rispetto al godimento dei box auto degli attori, ossia l'impossibilità di aprire e di godere delle autorimesse. Sul punto, la teste rappresentava che Tes_1
“Erano utilizzabili i box? Io ricordo di aver ricevuto lamentele perché appunto era posizionati questi materiali, e perché bisognava avere maggiore cautela nelle manovre per entrare nei box. Non mi risulta, nel senso che a me non sono arrivate lamentele, nel senso che non si poteva fare accesso ai box
a causa di tali materiali.
Io personalmente non ho mai fatto la prova per l'apertura dei box;
questa attrezzatura occupava la parte destra del cortile, quella opposta ai box. Sicuramente con i veicoli/materiali edili bisognava fare più attenzione per la manovra di ingresso nei box”.
E il pregiudizio causato per le difficoltà di manovra sul cortile (a causa della presenza del cantiere sul cortile) non è stato provato specificatamente nella durata e nei dettagli dell'an debeatur.
La domanda risarcitoria deve essere pertanto rigettata stante la mancata prova dei danni conseguenza.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, nel rapporto tra attori e convenuti originari, applicato il D.M. n. 55/2014, valore di causa indeterminabile, si liquidano in €
518,00 per rimborso CU e in € 7.616,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di e . CP_1 CP_2
pagina 11 di 12 Ai fini della domanda riconvenzionale, era stata disposta l'integrazione del contraddittorio con il
Condominio e i singoli condomini: nel rapporto processuale tra e (attori CP_1 CP_2
riconvenzionali) e i soggetti intervenuti in corso di causa, deve disporsi la compensazione delle spese di lite stante la contumacia di alcuni convenuti e stante l'intervento adesivo alla riconvenzionale dei convenuti costituiti (intervento soccombente all'esito del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il cortile distinto nel Catasto del Comune di HE al F. 61, map. 619, ex sub
35 e attualmente distinto ai subalterni catastali 67, 68, 69 e 70, è parte condominiale e comune per quote paritarie delle proprietà dei tre box auto distinti nel Catasto del Comune di HE al F. 61, map.
619, sub 36 (proprietà e ), 37 (proprietà e Parte_1 Parte_2 Parte_1 [...]
) e 38 (proprietà e ); Parte_2 CP_1 CP_2
2) ordina ad e di rilasciare il predetto bene per l'uso comune a favore di CP_1 CP_2
e ; Parte_1 Parte_2
3) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione;
4) rigetta la domanda risarcitoria degli attori;
5) condanna e alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1 CP_2 Parte_1
e liquidate in € 518,00 per rimborso CU e in € 7.616,00 per compenso, oltre Parte_2
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
6) compensa le spese di lite nel rapporto tra e e gli altri convenuti CP_1 CP_2
chiamati in causa ai fini riconvenzionali.
Sassari, 3.6.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
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