Sentenza 24 luglio 2024
Massime • 1
In tema di prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, utilmente attivata dal creditore procedente ed almeno in parte fruttuosa, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto, peraltro a fronte della mera eventualità che i beni rimasti assoggettati al pignoramento non siano sufficienti a soddisfare anche le sue pretese.
Commentari • 22
- 1. trascrizione del contrattohttps://www.studiocostanzo.net/
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025, ha statuito che il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia conforme, della nota di trascrizione. La S.C., con Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025, è tornata sul tema della trascrizione. La trascrizione è il generale regime di opponibilità degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati. Essa inoltre assolve alla funzione di operazione amministrativa eseguita dalle conservatorie dei …
Leggi di più… - 2. Studio Legale Costanzohttps://www.studiocostanzo.net/
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 20614 del 24/07/2024, ha statuito che, in tema di prescrizione, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto. La S.C., con Sentenza n. 20614 del 24/07/2024, è tornata sul tema della trascrizione in materia di espropriazione immobiliare. La trascrizione è il generale regime di opponibilità degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025, ha statuito che il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia conforme, della nota di trascrizione. La S.C., con Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025, è tornata sul tema della trascrizione. La trascrizione è il generale regime di opponibilità degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati. Essa inoltre assolve alla funzione di operazione amministrativa eseguita dalle conservatorie dei …
Leggi di più… - 4. MANCATA RINNOVAZIONE TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO: salvo il creditore intervenutoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 ottobre 2024
ISSN 2385-1376 L'intervento titolato in una procedura esecutiva determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa La giurisprudenza ha pacificamente associato la perdita dell'efficacia interruttiva permanente della prescrizione alle ipotesi di estinzione tipica, atteso che nei casi regolati dagli articoli 629, 630 e 631 c.p.c. l'estinzione è ricollegata al verificarsi di eventi riconducibili ad un'inerzia consapevole del ceto creditorio, in relazione alla posizione del procedente (e non anche a quella dell'intervenuto). Deve ritenersi che sia più coerente con il ruolo che …
Leggi di più… - 5. La trascrizione in materia di espropriazione immobiliareAvv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 15 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2024, n. 20614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20614 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 2