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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 355/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 355/2025 promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.12.1968, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
San DE Ne' IN (AQ) alla via Subequana n. 2, presso lo studio del difensore Avv.
Assunta Di Marzo;
E
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23.03.1968, residente in San DE Ne' IN (AQ) al MAP 17 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Subequana n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Assunta Di Marzo;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.03.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio, contratto in San DE Ne' IN (AQ) in data 30.01.1993, nel cui ambito è nata la figlia in data 22.10.1992 (dunque maggiorenne). Persona_1
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che il rapporto matrimoniale si era incrinato a causa delle reciproche incomprensioni, determinate da insanabili incompatibilità di carattere, con la conseguenza che la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
3. Esponevano, inoltre, che entrambi i ricorrenti svolgono attività lavorativa e sono economicamente indipendenti.
4. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 09.04.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
5. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila in data 26.06.2023, pubblicata il 13.07.2023 nel procedimento recante R.G. n. 774/2023).
6. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il 30.01.1993 in Parte_1 Parte_2
San DE Ne' IN (AQ), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune all'atto n. 1 – parte 1 – anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso, così come stabilite in sede di separazione con sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila in data
26.06.2023, pubblicata il 13.07.2023 nel procedimento recante R.G. n. 774/2023;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San DE Ne' IN (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 355/2025 promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.12.1968, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
San DE Ne' IN (AQ) alla via Subequana n. 2, presso lo studio del difensore Avv.
Assunta Di Marzo;
E
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23.03.1968, residente in San DE Ne' IN (AQ) al MAP 17 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Subequana n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Assunta Di Marzo;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.03.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio, contratto in San DE Ne' IN (AQ) in data 30.01.1993, nel cui ambito è nata la figlia in data 22.10.1992 (dunque maggiorenne). Persona_1
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che il rapporto matrimoniale si era incrinato a causa delle reciproche incomprensioni, determinate da insanabili incompatibilità di carattere, con la conseguenza che la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
3. Esponevano, inoltre, che entrambi i ricorrenti svolgono attività lavorativa e sono economicamente indipendenti.
4. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 09.04.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
5. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila in data 26.06.2023, pubblicata il 13.07.2023 nel procedimento recante R.G. n. 774/2023).
6. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il 30.01.1993 in Parte_1 Parte_2
San DE Ne' IN (AQ), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune all'atto n. 1 – parte 1 – anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso, così come stabilite in sede di separazione con sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila in data
26.06.2023, pubblicata il 13.07.2023 nel procedimento recante R.G. n. 774/2023;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San DE Ne' IN (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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