Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4223/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti VANNICELLI FRANCESCO, CELLETTI BIANCAMARIA)
- ricorrente -
CONTRO
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 23/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.5.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
Controparte_3
di Bagheria, chiedendo “Accertare e dichiarare il diritto della
[...] ricorrente al ripristino dell'incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS – Scuola
Dante 22, illegittimamente revocato b. e, per l'effetto, ordinare all' Controparte_4
e alla il ripristino di incarico annuale
[...] Controparte_5
di insegnamento su classe di concorso ADSS, a tempo pieno (18 ore), con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021, sino al 31 agosto 2022, termine dell'anno scolastico attualmente in corso;
c. in subordine, disporre in ogni caso il riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600, fatti salvi migliori conteggi”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le amministrazioni convenute, costituitesi in giudizio, deducevano l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
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Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento, dovendosi richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto già affermato da questo Giudice in controversia avente analogo oggetto.
Occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento ed in particolare l'art.2 co.1 del
D.M 51 del 3.03.2021, (“Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.”) adottato in applicazione dell'art. 10 dell'O.M 60/2020 secondo cui: “1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia […] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro.
All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.”.
Dal tenore testuale delle superiori disposizioni emerge chiaramente che l'inserimento negli elenchi
“aggiuntivi” delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi possedeva “titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”, ragion per cui la ricorrente, non poteva essere inserita in tali elenchi proprio perché priva del “riconoscimento” in Italia del proprio titolo estero, non risultando sufficiente la sola dichiarazione di invio della medesima domanda, come invece previsto dall'art.7 lettera e) dell'O.M n. 60/2020 (“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono CP_1
essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”).
Tale Ordinanza ministeriale, infatti, pur riferendosi agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, prevedeva espressamente all'art.10 che - “Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1,”- fosse “ emanato specifico decreto del Ministro”, che nella specie risulta essere il successivo D.M. n. 51 del 3.03.2021 (“ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 10 luglio 2020, n. 60, specifiche disposizioni per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto e per garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno;
”) secondo cui, come premesso, per l'inserimento nelle suddette graduatorie occorreva non solo la domanda ma anche l'effettivo riconoscimento del titolo estero (nel caso di specie pacificamente assente).
Considerato inoltre che la circolare ministeriale n.26841, introducendo esclusivamente “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” ha un'efficacia normativa inferiore al DM 51/2021 e non può dunque modificarne o revocarne la disciplina, costituendo lo stesso l'unico testo normativo di riferimento.
Pertanto, anche qualora il convenuto avesse disatteso la stessa, la condotta da questo CP_1
assunta sarebbe risultata comunque pienamente coerente con il dettato normativo (D.M. 51 del
3.03.2021), e per questo legittima. Deve quindi escludersi che la ricorrente avesse titolo per aspirare ed ottenere la stipula dei contratti di supplenza a settembre del 2021. E certamente “nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro” (Cass., n. 2316/2020, secondo cui al lavoratore, in un caso di specie, spetterebbe soltanto la tutela “risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro”, prestando attenzione, però, al fatto che “la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa laddove” – come nel caso in esame – “la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini”) (così anche Trib. Palermo, n. 1057/2024 cit.).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La complessità della materia e la sussistenza di differenti pronunce di merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno