Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 10426
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Sentenza 10 gennaio 2024

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Non integra remissione tacita della querela l'accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di non avere "nulla a che pretendere per l'illecito commesso ai suoi danni" non era idonea ad esprimere una inequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva in sede penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 10426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10426
    Data del deposito : 10 gennaio 2024

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