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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1684 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MASSARO LAURA e TOFFANIN GIOVANNI DANIELE
( VIA MAZZINI 24/6 44100 ROVIGO;
ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA MAZZINI, 24/6 45100
ROVIGO
- ricorrente
- contro
(C.F./P.Iva e Controparte_1 C.F._3 Pt_2
(CF. ) rappresentati e difesi dall'avv. BETTELLA
[...] C.F._4
SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in VIA TRIESTE
28 TER 35121 PADOVA
- resistente
–
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
In via principale: accertare e dichiarare che l'atto di donazione, come sopra meglio specificato eseguito dal sig. in favore della sig.ra Controparte_1
risultante giusta atto Repertorio n. 29.755 Raccolta n. 17.901 Parte_2
Notaio recante la data del 22.10.2019 è stato posto in essere Persona_1
all'esclusivo fine di sottrarre il predetto bene alle ragioni creditorie dell'odierno attore, note al e alla Sig.ra CP_1 Pt_2
Per l'effetto, dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei confronti dell'odierno attore quantomeno fino a concorrenza del credito dell'istante sig.
verso il debitore sig. a titolo di Parte_1 Controparte_1
capitale e di interessi maturati, con annotazioni di legge nella competente
Conservatoria dei registri immobiliari.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
Rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
L'attore e i convenuti e sono Parte_1 Parte_2 Controparte_1
impegnati da vari lustri in un contenzioso, iniziato nel 2005 avanti al Tribunale di
Padova-Este, per questioni di confini, distanze, stillicidio, ecc., conclusosi solo recentemente, con pronuncia n. 34229 del 23.12.2024.
Nei primi due gradi di giudizio il che figurava quale attore, vedeva accolte CP_1
le proprie ragioni, ma in terzo grado la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.
16274 del 2017, cassava la sentenza d'appello, con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Venezia, la quale, con pronuncia n. 4235 del 07.10.2019, riformava la sentenza del Tribunale di Padova-Este, revocando la condanna alla riduzione in pristino originariamente emessa dal giudice di prime cure a carico del e condannando Pt_1
altresì il alla restituzione in favore della controparte della somma di euro CP_1
15.795,91, maggiorata di accessori, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza n. 4235/2019 della Corte d'Appello di Venezia era impugnata dal sia mediante giudizio di revocazione, sia mediante ricorso in Cassazione, CP_1
ma entrambe le impugnazioni erano rigettate, l'ultima appunto con la sentenza n.
34229/2024 diazi citata.
Nelle more del contenzioso, in data 19.10.2019, il donava alla moglie CP_1
la nuda proprietà della casa familiare, sita in Baone, Via Monticelli 2/C, Parte_2
NCEU, fg 8, mapp. 237 sub 4-13-12, così rendendo più difficoltoso per l'attore il recupero dei propri crediti.
Di qui l'actio pauliana spesa con la citazione.
Si costituivano il e la contestando in fatto e in diritto le avverse CP_1 Pt_2
pretese.
La causa, di carattere documentale, era trattenuta in decisione, senza istruttoria, all'udienza del 21.03.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 2901 c.c. prevede che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Le condizioni dell'azione revocatoria ordinaria sono dunque: la qualità di creditore;
l'eventus damni;
il consilium fraudis (limitatamente agli atti a titolo oneroso).
Nella specie si tratta di una donazione, quindi un atto a titolo gratuito, sicchè è irrilevante che il terzo fosse a conoscenza o meno del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
Per il resto, per quanto riguarda la qualità di creditore, atta a legittimare l'esercizio dell'azione, è sufficiente una mera pretesa, mentre, per quanto riguarda l'eventus damni, è noto che per il suo concretizzarsi è sufficiente una modifica anche solo qualitativa del patrimonio.
Sulla legittimazione, si veda il seguente arresto: “Poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata, è ammissibile l'esperimento del rimedio ex art. 2901 c.c. in caso di contratto di cessione di cubatura, non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito” (cfr Cass. 18291/2020).
E ancora: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr Cass. 4212/2020).
Sul pregiudizio, si rinvia alla seguente pronuncia: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare
l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia)” (cfr Cass. 19207/2018).
Ebbene, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi pacifica la sussistenza della legittimazione in capo al ad esperire l'azione, atteso che l'atto dispositivo da Pt_1
parte del era posto in essere in data 19.10.2019, nel pieno di un contenzioso CP_1
che si trascinava dal 2005, caratterizzato da reciproche e contrapposte pretese.
Anzi, la donazione era stipulata in data 19.10.2019, solo una decina di giorni dopo che era stata pubblicata la sentenza n. 4235/2019 della Corte d'Appello di Venezia che, riformando la pronuncia del giudice di prime cure, revocava gli obblighi di riduzione in pristino comminati dal Tribunale di Padova-Este a carico del e condannava Pt_1
il alla rifusione di circa euro 15.000,00. CP_1
Pacifico anche che la donazione integri l'eventus damni.
La difesa dei convenuti si è limitata a spiegare che: “La coppia non ha figli e voleva evitare al coniuge problematiche di natura successoria in caso di CP_1
aggravamento delle proprie condizioni di salute. Come già evidenziato nei precedenti atti, si contesta lo scopo fraudolento dal momento che la sig.ra è unica erede Pt_2
di tenuta pertanto, in caso di successione a sostenere i debiti dell'eredità. CP_1
Inoltre, il convenuto ha sempre confidato nel buon esito del ricorso avanti alla
Suprema Corte, non potendo credere nell'esito del giudizio di legittimità che invece, in difformità a precedenti tre pronunce, è stato sfavorevole al sig. . CP_1
Tuttavia, i motivi per i quali i sig.ri e decidevano di porre in essere CP_1 Pt_2
l'atto di liberalità sono del tutto irrilevanti, atteso che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., come sopra visto, non è richiesto che l'atto dispositivo sia preordinato ad arrecare un danno al creditore e, anzi, quando si tratti di atto a titolo gratuito, come nella specie, neppure
è richiesta la consapevolezza del carattere pregiudizievole in capo al terzo. Parimenti irrilevante che il confidasse nel buon esito della vertenza, atteso CP_1
che ciò non esclude affatto la consapevolezza del carattere potenzialmente lesivo dell'atto di disposizione, essendo noto il carattere aleatorio di ogni giudizio.
A fronte di quanto sopra, la domanda va accolta, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accoglie la domanda e per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia relativa nei confronti di della donazione effettuata da Parte_1
in favore di , giusto atto in data 22.10.2019 rep. Controparte_1 Parte_2
29755 racc. 17901 per Notar avente ad oggetto immobile sito in Persona_1
Baone, Via Monticelli 2/C, censito al NCEU di detto Comune al fg 8, mapp. 237, sub.
4-13-12.
Con annotazioni di legge nella competente Conservatoria dei registri immobiliari.
Condanna e alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_2 Pt_1
delle sese di lite, che si liquidano equitativamente, in ragione del carattere
[...]
semplificato e del rito e dell'istruttoria meramente documentale, in euro 2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alla rifusione delle spese esenti
(contributo unificato e notifiche).
Rovigo, 24/05/2025
Il Giudice
Giulio Borella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1684 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MASSARO LAURA e TOFFANIN GIOVANNI DANIELE
( VIA MAZZINI 24/6 44100 ROVIGO;
ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA MAZZINI, 24/6 45100
ROVIGO
- ricorrente
- contro
(C.F./P.Iva e Controparte_1 C.F._3 Pt_2
(CF. ) rappresentati e difesi dall'avv. BETTELLA
[...] C.F._4
SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in VIA TRIESTE
28 TER 35121 PADOVA
- resistente
–
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
In via principale: accertare e dichiarare che l'atto di donazione, come sopra meglio specificato eseguito dal sig. in favore della sig.ra Controparte_1
risultante giusta atto Repertorio n. 29.755 Raccolta n. 17.901 Parte_2
Notaio recante la data del 22.10.2019 è stato posto in essere Persona_1
all'esclusivo fine di sottrarre il predetto bene alle ragioni creditorie dell'odierno attore, note al e alla Sig.ra CP_1 Pt_2
Per l'effetto, dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei confronti dell'odierno attore quantomeno fino a concorrenza del credito dell'istante sig.
verso il debitore sig. a titolo di Parte_1 Controparte_1
capitale e di interessi maturati, con annotazioni di legge nella competente
Conservatoria dei registri immobiliari.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
Rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
L'attore e i convenuti e sono Parte_1 Parte_2 Controparte_1
impegnati da vari lustri in un contenzioso, iniziato nel 2005 avanti al Tribunale di
Padova-Este, per questioni di confini, distanze, stillicidio, ecc., conclusosi solo recentemente, con pronuncia n. 34229 del 23.12.2024.
Nei primi due gradi di giudizio il che figurava quale attore, vedeva accolte CP_1
le proprie ragioni, ma in terzo grado la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.
16274 del 2017, cassava la sentenza d'appello, con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Venezia, la quale, con pronuncia n. 4235 del 07.10.2019, riformava la sentenza del Tribunale di Padova-Este, revocando la condanna alla riduzione in pristino originariamente emessa dal giudice di prime cure a carico del e condannando Pt_1
altresì il alla restituzione in favore della controparte della somma di euro CP_1
15.795,91, maggiorata di accessori, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza n. 4235/2019 della Corte d'Appello di Venezia era impugnata dal sia mediante giudizio di revocazione, sia mediante ricorso in Cassazione, CP_1
ma entrambe le impugnazioni erano rigettate, l'ultima appunto con la sentenza n.
34229/2024 diazi citata.
Nelle more del contenzioso, in data 19.10.2019, il donava alla moglie CP_1
la nuda proprietà della casa familiare, sita in Baone, Via Monticelli 2/C, Parte_2
NCEU, fg 8, mapp. 237 sub 4-13-12, così rendendo più difficoltoso per l'attore il recupero dei propri crediti.
Di qui l'actio pauliana spesa con la citazione.
Si costituivano il e la contestando in fatto e in diritto le avverse CP_1 Pt_2
pretese.
La causa, di carattere documentale, era trattenuta in decisione, senza istruttoria, all'udienza del 21.03.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 2901 c.c. prevede che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Le condizioni dell'azione revocatoria ordinaria sono dunque: la qualità di creditore;
l'eventus damni;
il consilium fraudis (limitatamente agli atti a titolo oneroso).
Nella specie si tratta di una donazione, quindi un atto a titolo gratuito, sicchè è irrilevante che il terzo fosse a conoscenza o meno del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
Per il resto, per quanto riguarda la qualità di creditore, atta a legittimare l'esercizio dell'azione, è sufficiente una mera pretesa, mentre, per quanto riguarda l'eventus damni, è noto che per il suo concretizzarsi è sufficiente una modifica anche solo qualitativa del patrimonio.
Sulla legittimazione, si veda il seguente arresto: “Poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata, è ammissibile l'esperimento del rimedio ex art. 2901 c.c. in caso di contratto di cessione di cubatura, non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito” (cfr Cass. 18291/2020).
E ancora: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr Cass. 4212/2020).
Sul pregiudizio, si rinvia alla seguente pronuncia: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare
l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia)” (cfr Cass. 19207/2018).
Ebbene, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi pacifica la sussistenza della legittimazione in capo al ad esperire l'azione, atteso che l'atto dispositivo da Pt_1
parte del era posto in essere in data 19.10.2019, nel pieno di un contenzioso CP_1
che si trascinava dal 2005, caratterizzato da reciproche e contrapposte pretese.
Anzi, la donazione era stipulata in data 19.10.2019, solo una decina di giorni dopo che era stata pubblicata la sentenza n. 4235/2019 della Corte d'Appello di Venezia che, riformando la pronuncia del giudice di prime cure, revocava gli obblighi di riduzione in pristino comminati dal Tribunale di Padova-Este a carico del e condannava Pt_1
il alla rifusione di circa euro 15.000,00. CP_1
Pacifico anche che la donazione integri l'eventus damni.
La difesa dei convenuti si è limitata a spiegare che: “La coppia non ha figli e voleva evitare al coniuge problematiche di natura successoria in caso di CP_1
aggravamento delle proprie condizioni di salute. Come già evidenziato nei precedenti atti, si contesta lo scopo fraudolento dal momento che la sig.ra è unica erede Pt_2
di tenuta pertanto, in caso di successione a sostenere i debiti dell'eredità. CP_1
Inoltre, il convenuto ha sempre confidato nel buon esito del ricorso avanti alla
Suprema Corte, non potendo credere nell'esito del giudizio di legittimità che invece, in difformità a precedenti tre pronunce, è stato sfavorevole al sig. . CP_1
Tuttavia, i motivi per i quali i sig.ri e decidevano di porre in essere CP_1 Pt_2
l'atto di liberalità sono del tutto irrilevanti, atteso che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., come sopra visto, non è richiesto che l'atto dispositivo sia preordinato ad arrecare un danno al creditore e, anzi, quando si tratti di atto a titolo gratuito, come nella specie, neppure
è richiesta la consapevolezza del carattere pregiudizievole in capo al terzo. Parimenti irrilevante che il confidasse nel buon esito della vertenza, atteso CP_1
che ciò non esclude affatto la consapevolezza del carattere potenzialmente lesivo dell'atto di disposizione, essendo noto il carattere aleatorio di ogni giudizio.
A fronte di quanto sopra, la domanda va accolta, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accoglie la domanda e per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia relativa nei confronti di della donazione effettuata da Parte_1
in favore di , giusto atto in data 22.10.2019 rep. Controparte_1 Parte_2
29755 racc. 17901 per Notar avente ad oggetto immobile sito in Persona_1
Baone, Via Monticelli 2/C, censito al NCEU di detto Comune al fg 8, mapp. 237, sub.
4-13-12.
Con annotazioni di legge nella competente Conservatoria dei registri immobiliari.
Condanna e alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_2 Pt_1
delle sese di lite, che si liquidano equitativamente, in ragione del carattere
[...]
semplificato e del rito e dell'istruttoria meramente documentale, in euro 2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alla rifusione delle spese esenti
(contributo unificato e notifiche).
Rovigo, 24/05/2025
Il Giudice
Giulio Borella