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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/11/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
C.F. rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura speciale a margine dell'atto di appello dall'Avv. Renzo Merlini e con lo stesso elettivamente domiciliata in Ancona in Corso Garibaldi n.111, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Rocco
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Verona, Lungadige Cangrande n.16 (già Controparte_2
, in persona del suo procuratore, Dott. munito dei poteri
[...] CP_3 di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 09.04.2019 per atto Notaio
– nn. 15593/8798 di rep./racc., rappresentata e difesa, per Persona_1 delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Simonetta Sanarighi presso il cui studio, sito in Tolentino (Mc) al C.so Garibaldi n. 14, è elettivamente domiciliata APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 238/2020, emessa in data 07.03.2020, pubblicata il successivo 09.03.2020, non notificata, resa nel procedimento n. 284/2013 r.g., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note telematiche depositate per l'udienza del 21.05.2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni, dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_2
(oggi ), volta ad ottenere
[...] Controparte_1 la condanna della detta convenuta al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, in qualità di trasportata sulla autovettura Fiat Punto tg.
CC039SK, di proprietà e condotta dal proprio marito sig. in Controparte_4 occasione del sinistro stradale avvenuto il 27.09.2009 allorchè, a causa della invasione della corsia percorsa da parte di altro automezzo ( BMW tg. DN884KN)
e conseguente urto frontale determinante l'uscita di strada dello Fiat Punto tg.
CC039SK, la trasportata riportava gravi lesioni personali;
la accoglieva, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto richiesto con atto introduttivo (€ 548.762,95), condannando la compagnia convenuta: a) al risarcimento del danno non patrimoniale che liquidava in complessivi € 126.945,50 oltre accessori
(rivalutazione e interessi come in parte motiva); b) al risarcimento del danno patrimoniale che liquidava in complessivi € 8.569,22 oltre accessori (rivalutazione e interessi come in parte motiva); c) alla sopportazione definitiva del costo della disposta c.t.u. medico – legale come liquidate in corso di causa;
d) alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore liquidate in € 1.504,28 per esborsi, € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, C.P.A e I.V.A come per legge, disponendo la detrazione dagli importi liquidati a titolo di danno di quanto già versato a titolo di provvisionale disposta in corso di causa ( €
150.000,00). Veniva, invece, rigettata la domanda di condanna avanzata ex art. 96
c.p.c..
2 Espletata istruttoria attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali avutesi dalle parti, c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore e successiva c.t.u. medico legale integrativa a chiarimenti il giudice di primo grado, ritenuta l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni, rilevata la non contestazione, da parte della compagnia assicuratrice convenuta, dell'”an debeatur”, concessa provvisionale di € 150.000,00, negata ammissibilità alle prove orali dedotte da parte attrice, negato supplemento di CTU per intervenuti aggravamenti della situazione della giungeva, con riferimento al quantum Pt_1 debeatur, all'accoglimento della domanda ritenendo, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della svolta c.t.u. medico legale, cui si aderiva poiché esente da censure logico – giuridiche, potersi liquidare in favore dell'attrice: a) a titolo di danno patrimoniale: 1) € 1.668,00per spese mediche sostenute;
2) € 6.901,22 a titolo di costi sostenuti, nel periodo che va dalla data del sinistro alla data di fine febbraio 2010 (quando è cessata l'inabilità), per assunzione di personale volto a sostituire l'attrice nell'attività commerciale esercitata;
b) a titolo di danno non patrimoniale: 1) € 9.187,50 a titolo di invalidità temporanea;
2)
€ 117.758,00 a titolo di invalidità permanente valutata dal c.t.u. nella misura percentuale del 26% negando non solo l'esistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale biologico ma anche la possibilità di riconoscere un danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica ( di titolare di gioielleria), smentita dalle risultanze di c.t.u. oltre che dalla documentazione reddituale prodotta da parte attrice, come pure di un danno patrimoniale per perdita di incassi, poiché non dimostrata e contraddetta dalla stessa documentazione di spesa prodotta da parte attrice attestante l'assunzione temporanea di personale per fronteggiare l'assenza dal lavoro dell'attrice. Veniva, altresì, rigettata la domanda di condanna della convenuta compagnia di assicurazioni ex art. 96 c.p.c. non essendosi ravvisata l'esistenza di mala fede o colpa grave nel comportamento processuale tenuto dalla convenuta.
Avverso l'anzidetta sentenza proponeva appello la Parte_1 prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati.
Parte appellante conviene in giudizio la (già Controparte_1
), chiedendo alla Corte adita Controparte_2
3 nel merito: di condannare la , CP_1 Controparte_5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'appellante degli importi così suddivisi ed analiticamente specificati:
1) euro 174.217,95 a titolo di danno patrimoniale o comunque al pagamento di quelle somme maggiori o minori che verranno accertate in causa;
2) euro
434.145,00 a titolo di danno non patrimoniale, danno biologico allargato, personalizzazione del danno o comunque al pagamento di quelle somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa, anche in seguito alla disponenda rinnovazione o integrazione di CTU per valutare e confermare l'aggravamento occorso all'attrice; 3) euro 2.347,00 per le spese di mediazione;
4) euro 40.000,00 ex art. 96 c.p.c. Da detrarre dai suddetti importi quanto già versato dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di provvisionale;
In Via Istruttoria e preliminare: A) disporsi rinnovo di CTU o, in subordine, supplemento di CTU medico legale sulla persona dell'appellante per confermare ed accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra le lesioni subite a seguito del sinistro del 27.09.2009 e l'aggravamento del danno sia fisico che psichico subito dalla Sig.ra successivamente alla Pt_1 valutazione dello stesso effettuata dal CTU Dott.ssa negli anni 2015 e 2017, Per_2 sulla base sia degli esami specialistici degli anni 2017-2018 già depositati in primo grado, che della recente documentazione medica relativa ai recenti episodi di occlusione intestinale (docc. 3-6), che hanno determinato ripercussioni all'odierna appellante anche a livello di danno psichico ed estetico;
B) ammettersi la prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati da parte attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 27.06.2014, in quanto ammissibile e rilevante ai fini del giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 [...]
), chiedendo alla Corte adita, dato Controparte_2 preliminarmente atto dell'intervenuto versamento da parte di essa appellata del complessivo importo di € 150.000,00 in favore dell'appellante, di respingere l'appello proposto da per infondatezza dello stesso in fatto Parte_1
e in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza con condanna dell'appellante al rimborso delle spese e compensi professionali del grado.
4 Quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.11.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. riservando unitamente al merito ogni determinazione in ordine alle istanze istruttorie avanzate da parte appellante.
Con ordinanza del 14.06.2024 la Corte, ritenuto opportuno procedere ad espletamento di supplemento di c.t.u. medico legale sulla persona della
[...]
rimetteva la causa in istruttoria nominando all'uopo quale c.t.u. Parte_2 la Dott.ssa Persona_3
Con successive ordinanze veniva, altresì, autorizzata la valutazione, da parte del nominato c.t.u. medico legale, di documentazione medica relativa la persona dell'appellante venuta ad esistenza successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado e alla proposizione dell'appello poiché riferentesi a successivi ricoveri ospedalieri ritenuti causalmente connessi con le lesioni riportate in occasione del sinistro stradale per cui era causa.
Quindi, avutosi il deposito della consulenza medico legale da parte del nominato c.t.u. Dr.ssa la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe Per_3 precisate, veniva nuovamente assunta a decisione in data 21.05.2025 con concessione di ridotti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante deduceva i seguenti motivi d'appello:
1) errata quantificazione del danno non patrimoniale da parte del giudice di primo grado in merito alle voci di danno biologico, estetico e psichico.
Ritiene parte appellante che il consulente medico, Dr.ssa incaricata in primo Per_2 grado di valutare, ai fini medico legali, le lesioni subite a seguito dell'incidente stradale oggetto di causa abbia sottostimato il danno biologico subito da essa appellante non avendo valorizzato appropriatamente la gravità della menomazione subita, la sintomatologia depressiva, quella ansiosa nonché gli effettivi rischi di aggravamenti futuri della patologia, da un punto di vista fisico, psichico ed estetico, effettivamente verificatisi come testimoniati dalla documentazione medica rilasciata in occasione di successivi accessi ospedalieri, circostanze che avrebbero
5 dovuto condurre il giudice di prime cure ad ammettere un supplemento di perizia medico legale che, tuttavia, seppur richiesto non veniva concesso.
2) omessa personalizzazione del danno non patrimoniale.
Si censura come erronea la decisione di non riconoscere una personalizzazione del danno pur in presenza di acclarati, gravi, postumi invalidanti incidenti sulla vita di relazione dell'appellante che vedeva grandemente limitati i propri rapporti interpersonali con impoverimento della propria vita sociale. La gravità del danno subito a seguito del sinistro del 27.09.2009, come pure l'ulteriore aggravamento delle proprie condizioni di salute, sono ritenuti dall'appellante elementi idonei a far ritenere la sussistenza di un danno esistenziale in re ipsa, stante l'oggettivo pregiudizio alla vita di relazione ad essi direttamente consequenziale. Scadimento della vita di relazione che ben si sarebbe potuto dimostrare a mezzo dell'articolata prova per testi la cui ammissione, negata in primo grado, viene reiterata in appello.
3) errata quantificazione del danno non patrimoniale da parte del giudice di primo grado in merito alla quantificazione dell'inabilità temporanea
Si chiede, sul punto, una riforma della sentenza di primo grado che valuti l'inabilità temporanea in complessivi 240 gg. di malattia, di cui 60 gg. al 100%, 90 gg. al 75%
e 90 gg. al 50%, nonché riconosca un supplemento di temporanea a seguito dei recenti ricoveri di gg. 60, di cui 20 di I.T.T. al 100%, 20 di I.T.P. al 75% e 20 di
I.T.P. al 20%, ritenendo estremamente riduttiva la valutazione avutasi al riguardo dal c.t.u. Dr.ssa Si contesta, altresì, il criterio seguito dal giudicante nel Per_2 liquidare l'inabilità temporanea ritenendo erronea l'applicazione del valore minimo, da Tabelle Tribunale di Milano anno 2018, di € 98,00 giornalieri a fronte dell'importo di € 137,00 richiesto in atti considerato che si era in presenza di una lesione macropermanente.
4) errata quantificazione del danno patrimoniale
Si chiede venga riconosciuta, conseguentemente all'avvenuta dimostrazione di un prolungamento del periodo di inabilità, un maggior danno patrimoniale emergente, costituito in parte dalle spese (€ 12.115,53) per assunzione di personale per la prosecuzione della propria attività commerciale e in parte quali spese (€ 2.078,35) mediche documentate, nonché un danno (€40.024,07) da lucro cessante dato che a seguito del sinistro in oggetto, per il periodo di infortunio, l'appellante conseguiva
6 minori incassi cessati definitivamente nell'anno 2012 a seguito della decisione di chiudere l'attività commerciale determinata dall'assoluta impossibilità, per le conseguenze fisiche residuate all'incidente occorso, di continuare a svolgere la propria attività lavorativa in misura ridotta con danno stimabile nella misura equitativa di €120.000,00.
5) esistenza presupposti per condanna ex art. 96 c.p.c. e fondatezza riconoscimento spese mediazione.
Vengono censurate di erroneità sia la decisione di non riconoscere il ristoro delle spese di mediazione sia quella relativa al rigetto della chiesta condanna al risarcimento di danno per lite temeraria.
Rileva, infatti, parte appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la domanda di condanna al rimborso spese di mediazione non poteva considerarsi nuova poiché presente sin dal primo atto introduttivo.
D'altra parte, con riferimento al rigetto della chiesta condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., l'appellante ritiene vi fossero tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda dato che nel caso in questione, caratterizzato da richiesta di risarcimento danni da parte del trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo vettore ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni, la compagnia di assicurazioni convenuta, pur non potendo addebitare in capo ad essa parte attrice alcuna responsabilità per l'accaduto, avesse messo in atto comportamenti dilatori del pagamento confermati dal fatto che solo in causa e a seguito di apposita ordinanza aveva provveduto a versare provvisionale di € 150.000,00.
Preliminarmente deve essere valutato e deciso, stante la natura pregiudiziale dello stesso, il rilievo, esplicitato da parte appellata Controparte_6 solo con la comparsa conclusionale depositata a seguito della c.t.u. medico legale svolta in appello, relativo alla mancata citazione in giudizio del proprietario del veicolo vettore, sig. assicurato per la r.c.a. con la Controparte_4 [...]
ritenuto litisconsorte necessario dell'azione Controparte_1 promossa ex art. 141 Codice delle Assicurazioni.
Il rilievo è fondato e conduce alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario sig. proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Controparte_4
7 Punto tg. CC 039 SK, assicurata per la r.c.a. con la Controparte_1
sulla quale era trasportata, al momento dell'incidente, la
[...] [...]
Parte_2
Secondo, infatti, il costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a, cui si intende aderire, in caso di azione, quale quella di specie, promossa dal terzo trasportato ( nei Parte_2 confronti dell'assicuratore del vettore ( , ai sensi Controparte_7 dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) non è in discussione la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato ( sig. . Controparte_4
Afferma, in particolare, il Supremo Collegio <<…soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativa ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo.
Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire dalla sentenza 22 novembre 2016 n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il
8 proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato
l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore. L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020 n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.>> (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
25421/2014, Cass. Civ. n.23706/2016, Cass. Civ. n. 27078/2022, Cass. Civ. n.
12156/2023, Cass. Civ. n. 15367/2024, Cass. Civ. n. 19513/2024, Cass. Civ.
n.23822/2025).
Dall'adesione all'indirizzo giurisprudenziale appena esposto consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, individuabile nel sig. proprietario, assicurato nonché Controparte_4 conducente del veicolo Fiat Punto tg. CC 039 SK sul quale era trasportata la
[...]
come risultante dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Parte_2
Polstrada di Macerata intervenuta a rilevare il sinistro ( cfr. doc. n.1) in fasc. primo grado parte attrice), il che ne determina la nullità, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo la dichiarazione di nullità della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure.
Quando, infatti, risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero processo e s'impone, la dichiarazione di nullità, anche d'ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 354 c.p.c., comma primo. ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. n. 15367/2024).
Alla luce, pertanto, delle considerazioni che precedono, in osservanza tanto della normativa in materia quanto dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, poiché resa in assenza di regolare contraddittorio, cui segue, in applicazione del disposto dell'art. 9 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice affinchè il giudizio sia rinnovato a contraddittorio integro e correttamente instaurato.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio come pure quelle per la espletata c.t.u. medico legale vengono, ex art. 92 c.p.c., integralmente compensate tra le parti sulla duplice considerazione che: - il mutamento giurisprudenziale di legittimità su questione dirimente, quale quella individuante nel proprietario del mezzo vettore un litisconsorte necessario del giudizio risarcitorio introdotto dal trasportato ex art. 141 Codice delle Assicurazioni, è intervenuto e si è consolidato solo a partire dall'anno 2014 successivo alla data di introduzione ( 17.01.2013) del giudizio di primo grado;
- il comportamento processuale delle parti, complessivamente valutato, evidenzia come parte appellata Controparte_1 ben avrebbe potuto sollevare in primo grado il rilievo, avanzato invece
[...] solo in sede di comparsa conclusionale di secondo grado, circa la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario proprietario del veicolo vettore.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro (già Parte_1 Controparte_1 [...]
) ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Controparte_2
238/2020, emessa in data 07.03.2020, pubblicata il successivo 09.03.2020, non notificata, resa nel procedimento n. 284/2013 r.g, ogni diversa o contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita cosi dispone:
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, la nullità della sentenza n. 238/2020 emessa dal Tribunale di Macerata in data 07.03.2020, pubblicata il successivo 09.03.2020, non notificata, resa nel procedimento n. 284/2013 r.g, rimettendo, ex art. 354 c.p.c., le parti dinanzi al Giudice di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite del presente grado di giudizio come pure quelle per la espletata c.t.u. medico legale.
Cosi deciso in Ancona, lì 29.10.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott. Guido Federico
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