TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/07/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4720 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4720 /2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Giancaspero Parte_1
Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 antore Opposta Nonché PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Intervenuta Fatto e diritto Con decreto n. 5042/2019 si ingiungeva a , in qualità di fideiussore Parte_1 della debitrice principale il pagamento della Parte_2 somma di € 32.998,51 a titolo di saldo debitore del c/c n. 3941 stipulato in data 07.08.2012. Con atto di citazione, notificato il 12.03.2020, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca. Ritualmente costituitasi a fronte dell'eccezione di tardività CP_1 dell'opposizione da questa sollevata, proponeva, in via incidentale, Parte_1 querela di falso della firma apposta s evimento attestante la notifica del d.i. opposto, asserendo di non aver avuto tempestiva conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica e per cause indipendenti dalla sua volontà. Sosteneva che l'avviso di consegna, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, non era stato ritirato da o da un soggetto dalla Parte_1 stessa delegato;
la dicitura riportata dall'ufficio postale sull'avviso di consegna, secondo cui lo stesso risultava essere stato consegnato al destinatario, non corrispondeva al vero in quanto la firma apposta sull'avviso non le apparteneva né era riconducibile ad un soggetto dalla stessa delegato al ritiro. Precisava, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, che la firma apposta sull'avviso di ricevimento era riconducibile ad , ex marito dell'odierna opponente, mai Parte_2 delegato al ritiro dell'atto. Asseriva, quindi, l'irregolarità della notifica e la conseguente mancata tempestiva conoscenza del decreto da parte di , chiedendo di dichiarare Parte_1 ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 650 cpc e disporre la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel verbale di udienza del 07.03.2024, parte opponente chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per violazione della normativa a tutela del consumatore. Successivamente, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 09.01.2025, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , CP_1 attesa la cancellazione dal registro delle imprese dell'opposta. Rilevato che la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto era documento rilevante nella causa per determinare la tempestività o meno della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione cui parte opposta non aveva rinunciato, con ordinanza del 10.03.2022 veniva autorizzata la presentazione della querela di falso e veniva disposta ctu grafologica sulla firma apposta sulla relata di notifica. All'udienza del 09.01.2025, intervenuto il pubblico ministero in data 01.07.2022, la causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Preliminarmente, quanto alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo per violazione della normativa a tutela del consumatore, si deve osservare che l'eccezione deve considerarsi tardiva, essendo stata sollevata soltanto nel verbale di udienza del 07.03.2024: ad ogni buon conto, la richiamata disciplina non può trovare applicazione atteso che , all'epoca della sottoscrizione della garanzia, rivestiva la Parte_1 qualità di socio accomandante della debitrice principale per la quota del 32%, come risultante dalla visura camerale ritualmente depositata da parte opposta (all. n. 17 fasc. opposta). Quota di partecipazione non trascurabile e che porta ad escludere che l'opponente abbia rilasciato la garanzia al di fuori del rapporto societario. In tal senso, la più recente giurisprudenza della S.C. che, in queste ipotesi, esclude la qualità di consumatore in capo al fideiussore in quanto: "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore" (Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019). La sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della banca opposta non merita accoglimento atteso che, in disparte la tardività in quanto sollevata soltanto nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 09.01.2025, risulta dalla visura camerale depositata da parte opponente che, in data 13.04.2021, è intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese di per fusione mediante CP_1 incorporazione in altra società di . CP_1
Orbene, l'operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell'intero patrimonio della incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata. A precisarlo sono le sezioni Unite risolvendo un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica della fusione, dal quale discende una serie di rilevanti conseguenze, in particolare, attinenti al procedimento giurisdizionale che debba essere continuato o iniziato con riguardo a rapporti giuridici instauratisi in capo alla società incorporata anteriormente alla fusione. Pertanto, subentrando alla società incorporata, la incorporante ha la legittimazione attiva a intraprendere o a proseguire il giudizio per la tutela dei diritti già facenti capo alla incorporata, nonché la legittimazione passiva a subire le altrui pretese e a difendersi da esse in ordine ai rapporti giuridici sorti in capo alla incorporata (Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). È altrettanto vero che la cancellazione della società, come avvenuto nel caso di specie, è evento paragonabile alla morte o alla perdita di capacità di stare in giudizio della parte. Sul punto, nel caso in cui l'estinzione della società in conseguenza di cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza di un giudizio, questo dovrà, ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c., interrompersi, con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società (art. 110 c.p.c.) (Cassazione civile sez. lav., 28/04/2023, n.11278). Tuttavia, com'è noto, alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita, consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui, però, il suo procuratore lo dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo (Cassazione civile sez. lav., 29/11/2024, n.30729). E' dunque necessaria la dichiarazione da parte del procuratore della parte costituita atteso che la morte della parte non dà luogo a sospensione del processo, ma ad interruzione, alle condizioni previste dall'art. 300 c.p.c.: infatti in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita, l'omessa dichiarazione o notifica dell'evento ad opera del difensore comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che questi continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse mai verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice. Ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'evento interruttivo deve essere formalmente esplicitato dal procuratore della parte costituita o mediante apposita dichiarazione resa in udienza, oppure attraverso la notifica dell'evento alle altre parti processuali. Ciò in quanto, l'applicazione automatica dell'effetto interruttivo presuppone l'effettiva conoscenza dell'evento da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Nella specie, il procuratore costituito dell'opposta ha dichiarato l'intervenuta fusione soltanto nelle memorie di replica ex art. 190 cpc, quindi oltre il termine previsto ex art 300 5 c. cpc ad istruzione ormai conclusa. Nel merito della proposta querela di falso, come emerge dalla espletata ctu grafologica, alle cui conclusioni si ritiene di aderire, l'accostamento tra la firma verificanda e quelle comparative ha condotto ad un giudizio di non compatibilità. A seguito della dettagliata analisi espletata, il perito nominato ha concluso per l'apocrifia della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo opposto. In proposito, il ctu ha precisato che la accertata contraffazione non può ritenersi frutto di una dissimulazione volontaria da parte della perizianda, in quanto la stessa, se avesse voluto celarsi attraverso forme diverse dalle consuete, non sarebbe stata in grado di superare i limiti della propria struttura psiconeuromuscolare e realizzare un grafismo di qualità più evoluta rispetto al suo livello di maturità scrittoria (pag. 37 e 38 elaborato peritale). Consegue che va dichiarata la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Orbene, l'accertata non riconducibilità della firma analizzata alla mano di Pt_1
è utile a dimostrare l'irregolarità della notifica del decreto ingiunti
[...] opposto, non avendo quindi l'opponente avuto conoscenza del decreto alla data riportata sulla cartolina di ricevimento. Se è pur vero, dunque, che l'apocrifia della firma rende irregolare la notifica del decreto ingiuntivo opposto, tanto però non è di per sé solo dirimente ai fini della tempestività della proposta opposizione, atteso che era onere di parte opponente fornire la prova della data certa nella quale è venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo e dalla quale far decorrere il termine per l'opposizione. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità (Cassazione civile sez. II, 06/11/2024, n.28600). La giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni unite, ha chiarito che l'art. 650 c.p.c. prevede per l'opposizione tardiva due termini: a) quello di cui al primo comma (desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza), che è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, effettuata a soggetto diverso dal notificando, bensì dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato;
b) quello del comma 3, che è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine del comma 1 (Cass., Sez. un., n. 9938/2005; il principio è stato ripreso e ribadito da Cass., SS.UU., n. 14572/2007), concludendo espressamente nel senso che è processualmente erronea la considerazione del solo termine di cui al comma 3 (Cass., SS.UU., n. 14572/2007). L'art. 650 c.p.c., comma 1, prevede che 'L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore', mentre l'ultimo comma, stabilisce che 'L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione': dalla lettura coordinata dei due commi, risulta palese che il comma 1 attribuisce una sorta di remissione in termini "mobile" all'ingiunto, alla ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità (irregolarità della notificazione e mancata conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto), mentre l'ultimo comma fissa il termine ultimo - anch'esso "mobile" - entro il quale ciò può avvenire (non oltre i dieci giorni dal primo atto di esecuzione), sempre che l'ingiunto non abbia avuto in precedenza conoscenza dell'atto. Da ciò possono desumersi i seguenti principi:
- la tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza di detto termine, ma al dies ad quem del termine della opposizione, calcolandolo a ritroso dal giorno della opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, da cui decorre l'onere della opposizione nei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1;
- occorre, cioè, distinguere tra mancata conoscenza del decreto e successiva conoscenza dello stesso;
la mancata conoscenza si può ritenere implicita nella notifica a soggetto diverso dal notificando (o, in generale, dal vizio di notifica), ma ciò non è sufficiente ai fini della tempestività della opposizione tardiva, per la verifica della quale è necessaria la prova della data effettiva della conoscenza;
- quanto ai mezzi di prova, la dimostrazione della non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare, che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come e quando tale conoscenza si sia avuta;
- trattandosi di oneri posti a carico della parte i cui diritti di difesa sono stati lesi dalla notifica irregolare effettuata dalla controparte, occorre una interpretazione ragionevole della conoscenza tempestiva, alla prova della quale sono ammissibili le presunzioni semplici;
- ove l'opponente provi la conoscenza del decreto irregolarmente notificato in una certa data, rispetto alla quale la opposizione tardiva risulti tempestiva, sarà onere della controparte, che pretenda una conoscenza anteriore, dare dimostrazione di questa anteriore conoscenza che renda l'opposizione tardiva non tempestiva. Nel caso di specie, difetta la prova della data certa alla quale ricondurre la effettiva conoscenza da parte di del decreto ingiuntivo opposto. A tal Parte_1 proposito, parte opponente afferma, nell'atto di citazione in opposizione, che il decreto ingiuntivo le sarebbe stato notificato in data 01.02.2020, salvo poi depositare, quale documento allegato alla citazione, copia dello stesso con la relata riportante la data del 13.01.2020 per poi asserire di essere venuta a conoscenza del fatto che il decreto le era stato notificato a gennaio solo a seguito della costituzione di parte opposta;
in comparsa conclusionale, attraverso una mera allegazione non supportata da alcuna prova documentale e da considerarsi tardiva, asserisce di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo opposto casualmente tra il 10 e l'11 marzo 2020 e di aver quindi notificato l'opposizione in data 12.03.2020, in termini. Allegazioni sulla questione della data di effettiva conoscenza non solo contrastanti con i documenti allegati dalla opponente ma del tutto contraddittoria ed incoerente. In disparte la dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza da parte dell'odierna opponente del decreto opposto, il difetto di prova circa la data certa nella quale ha, comunque, avuto effettiva conoscenza del provvedimento Parte_1 monitorio emesso in suo danno, non consente di accertare la tempestività della spiegata opposizione, sulla base dei principi di diritto consolidati precedentemente enunciati, che non può certamente ritenersi ammessa sine die in difformità del congegno che sta alla base del procedimento monitorio che sottopone l'introduzione del giudizio di opposizione ad un termine perentorio. Alla luce di quanto fin qui esposto, assorbite le altre domande ed eccezioni, l'opposizione risulta inammissibile per tardività con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento. Le spese della ctu grafologica, avendo riscontrato la falsità della firma e trattandosi di mezzo istruttorio reso necessario dalla proposta querela di falso, possono esser poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 12.03.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 5042/2019, così provvede:
1. dichiara falsa la firma apposta sull'avviso di consegna ex art. 140 della raccomandata N. 668702343559 datata 25.1.2020 e contenente la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto;
2. ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere provveda ad annotare sull'originale del documento la cancellazione totale del medesimo, nonché alla successiva restituzione dello stesso documento a parte opposta;
3. DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 5042/2019; 4. CONDANNA al pagamento, in favore di , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 14.11.2022, definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 21/07/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4720 /2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Giancaspero Parte_1
Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 antore Opposta Nonché PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Intervenuta Fatto e diritto Con decreto n. 5042/2019 si ingiungeva a , in qualità di fideiussore Parte_1 della debitrice principale il pagamento della Parte_2 somma di € 32.998,51 a titolo di saldo debitore del c/c n. 3941 stipulato in data 07.08.2012. Con atto di citazione, notificato il 12.03.2020, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca. Ritualmente costituitasi a fronte dell'eccezione di tardività CP_1 dell'opposizione da questa sollevata, proponeva, in via incidentale, Parte_1 querela di falso della firma apposta s evimento attestante la notifica del d.i. opposto, asserendo di non aver avuto tempestiva conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica e per cause indipendenti dalla sua volontà. Sosteneva che l'avviso di consegna, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, non era stato ritirato da o da un soggetto dalla Parte_1 stessa delegato;
la dicitura riportata dall'ufficio postale sull'avviso di consegna, secondo cui lo stesso risultava essere stato consegnato al destinatario, non corrispondeva al vero in quanto la firma apposta sull'avviso non le apparteneva né era riconducibile ad un soggetto dalla stessa delegato al ritiro. Precisava, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, che la firma apposta sull'avviso di ricevimento era riconducibile ad , ex marito dell'odierna opponente, mai Parte_2 delegato al ritiro dell'atto. Asseriva, quindi, l'irregolarità della notifica e la conseguente mancata tempestiva conoscenza del decreto da parte di , chiedendo di dichiarare Parte_1 ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 650 cpc e disporre la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel verbale di udienza del 07.03.2024, parte opponente chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per violazione della normativa a tutela del consumatore. Successivamente, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 09.01.2025, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , CP_1 attesa la cancellazione dal registro delle imprese dell'opposta. Rilevato che la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto era documento rilevante nella causa per determinare la tempestività o meno della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione cui parte opposta non aveva rinunciato, con ordinanza del 10.03.2022 veniva autorizzata la presentazione della querela di falso e veniva disposta ctu grafologica sulla firma apposta sulla relata di notifica. All'udienza del 09.01.2025, intervenuto il pubblico ministero in data 01.07.2022, la causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Preliminarmente, quanto alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo per violazione della normativa a tutela del consumatore, si deve osservare che l'eccezione deve considerarsi tardiva, essendo stata sollevata soltanto nel verbale di udienza del 07.03.2024: ad ogni buon conto, la richiamata disciplina non può trovare applicazione atteso che , all'epoca della sottoscrizione della garanzia, rivestiva la Parte_1 qualità di socio accomandante della debitrice principale per la quota del 32%, come risultante dalla visura camerale ritualmente depositata da parte opposta (all. n. 17 fasc. opposta). Quota di partecipazione non trascurabile e che porta ad escludere che l'opponente abbia rilasciato la garanzia al di fuori del rapporto societario. In tal senso, la più recente giurisprudenza della S.C. che, in queste ipotesi, esclude la qualità di consumatore in capo al fideiussore in quanto: "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore" (Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019). La sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della banca opposta non merita accoglimento atteso che, in disparte la tardività in quanto sollevata soltanto nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 09.01.2025, risulta dalla visura camerale depositata da parte opponente che, in data 13.04.2021, è intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese di per fusione mediante CP_1 incorporazione in altra società di . CP_1
Orbene, l'operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell'intero patrimonio della incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata. A precisarlo sono le sezioni Unite risolvendo un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica della fusione, dal quale discende una serie di rilevanti conseguenze, in particolare, attinenti al procedimento giurisdizionale che debba essere continuato o iniziato con riguardo a rapporti giuridici instauratisi in capo alla società incorporata anteriormente alla fusione. Pertanto, subentrando alla società incorporata, la incorporante ha la legittimazione attiva a intraprendere o a proseguire il giudizio per la tutela dei diritti già facenti capo alla incorporata, nonché la legittimazione passiva a subire le altrui pretese e a difendersi da esse in ordine ai rapporti giuridici sorti in capo alla incorporata (Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). È altrettanto vero che la cancellazione della società, come avvenuto nel caso di specie, è evento paragonabile alla morte o alla perdita di capacità di stare in giudizio della parte. Sul punto, nel caso in cui l'estinzione della società in conseguenza di cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza di un giudizio, questo dovrà, ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c., interrompersi, con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società (art. 110 c.p.c.) (Cassazione civile sez. lav., 28/04/2023, n.11278). Tuttavia, com'è noto, alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita, consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui, però, il suo procuratore lo dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo (Cassazione civile sez. lav., 29/11/2024, n.30729). E' dunque necessaria la dichiarazione da parte del procuratore della parte costituita atteso che la morte della parte non dà luogo a sospensione del processo, ma ad interruzione, alle condizioni previste dall'art. 300 c.p.c.: infatti in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita, l'omessa dichiarazione o notifica dell'evento ad opera del difensore comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che questi continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse mai verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice. Ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'evento interruttivo deve essere formalmente esplicitato dal procuratore della parte costituita o mediante apposita dichiarazione resa in udienza, oppure attraverso la notifica dell'evento alle altre parti processuali. Ciò in quanto, l'applicazione automatica dell'effetto interruttivo presuppone l'effettiva conoscenza dell'evento da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Nella specie, il procuratore costituito dell'opposta ha dichiarato l'intervenuta fusione soltanto nelle memorie di replica ex art. 190 cpc, quindi oltre il termine previsto ex art 300 5 c. cpc ad istruzione ormai conclusa. Nel merito della proposta querela di falso, come emerge dalla espletata ctu grafologica, alle cui conclusioni si ritiene di aderire, l'accostamento tra la firma verificanda e quelle comparative ha condotto ad un giudizio di non compatibilità. A seguito della dettagliata analisi espletata, il perito nominato ha concluso per l'apocrifia della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo opposto. In proposito, il ctu ha precisato che la accertata contraffazione non può ritenersi frutto di una dissimulazione volontaria da parte della perizianda, in quanto la stessa, se avesse voluto celarsi attraverso forme diverse dalle consuete, non sarebbe stata in grado di superare i limiti della propria struttura psiconeuromuscolare e realizzare un grafismo di qualità più evoluta rispetto al suo livello di maturità scrittoria (pag. 37 e 38 elaborato peritale). Consegue che va dichiarata la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Orbene, l'accertata non riconducibilità della firma analizzata alla mano di Pt_1
è utile a dimostrare l'irregolarità della notifica del decreto ingiunti
[...] opposto, non avendo quindi l'opponente avuto conoscenza del decreto alla data riportata sulla cartolina di ricevimento. Se è pur vero, dunque, che l'apocrifia della firma rende irregolare la notifica del decreto ingiuntivo opposto, tanto però non è di per sé solo dirimente ai fini della tempestività della proposta opposizione, atteso che era onere di parte opponente fornire la prova della data certa nella quale è venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo e dalla quale far decorrere il termine per l'opposizione. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità (Cassazione civile sez. II, 06/11/2024, n.28600). La giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni unite, ha chiarito che l'art. 650 c.p.c. prevede per l'opposizione tardiva due termini: a) quello di cui al primo comma (desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza), che è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, effettuata a soggetto diverso dal notificando, bensì dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato;
b) quello del comma 3, che è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine del comma 1 (Cass., Sez. un., n. 9938/2005; il principio è stato ripreso e ribadito da Cass., SS.UU., n. 14572/2007), concludendo espressamente nel senso che è processualmente erronea la considerazione del solo termine di cui al comma 3 (Cass., SS.UU., n. 14572/2007). L'art. 650 c.p.c., comma 1, prevede che 'L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore', mentre l'ultimo comma, stabilisce che 'L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione': dalla lettura coordinata dei due commi, risulta palese che il comma 1 attribuisce una sorta di remissione in termini "mobile" all'ingiunto, alla ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità (irregolarità della notificazione e mancata conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto), mentre l'ultimo comma fissa il termine ultimo - anch'esso "mobile" - entro il quale ciò può avvenire (non oltre i dieci giorni dal primo atto di esecuzione), sempre che l'ingiunto non abbia avuto in precedenza conoscenza dell'atto. Da ciò possono desumersi i seguenti principi:
- la tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza di detto termine, ma al dies ad quem del termine della opposizione, calcolandolo a ritroso dal giorno della opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, da cui decorre l'onere della opposizione nei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1;
- occorre, cioè, distinguere tra mancata conoscenza del decreto e successiva conoscenza dello stesso;
la mancata conoscenza si può ritenere implicita nella notifica a soggetto diverso dal notificando (o, in generale, dal vizio di notifica), ma ciò non è sufficiente ai fini della tempestività della opposizione tardiva, per la verifica della quale è necessaria la prova della data effettiva della conoscenza;
- quanto ai mezzi di prova, la dimostrazione della non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare, che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come e quando tale conoscenza si sia avuta;
- trattandosi di oneri posti a carico della parte i cui diritti di difesa sono stati lesi dalla notifica irregolare effettuata dalla controparte, occorre una interpretazione ragionevole della conoscenza tempestiva, alla prova della quale sono ammissibili le presunzioni semplici;
- ove l'opponente provi la conoscenza del decreto irregolarmente notificato in una certa data, rispetto alla quale la opposizione tardiva risulti tempestiva, sarà onere della controparte, che pretenda una conoscenza anteriore, dare dimostrazione di questa anteriore conoscenza che renda l'opposizione tardiva non tempestiva. Nel caso di specie, difetta la prova della data certa alla quale ricondurre la effettiva conoscenza da parte di del decreto ingiuntivo opposto. A tal Parte_1 proposito, parte opponente afferma, nell'atto di citazione in opposizione, che il decreto ingiuntivo le sarebbe stato notificato in data 01.02.2020, salvo poi depositare, quale documento allegato alla citazione, copia dello stesso con la relata riportante la data del 13.01.2020 per poi asserire di essere venuta a conoscenza del fatto che il decreto le era stato notificato a gennaio solo a seguito della costituzione di parte opposta;
in comparsa conclusionale, attraverso una mera allegazione non supportata da alcuna prova documentale e da considerarsi tardiva, asserisce di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo opposto casualmente tra il 10 e l'11 marzo 2020 e di aver quindi notificato l'opposizione in data 12.03.2020, in termini. Allegazioni sulla questione della data di effettiva conoscenza non solo contrastanti con i documenti allegati dalla opponente ma del tutto contraddittoria ed incoerente. In disparte la dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza da parte dell'odierna opponente del decreto opposto, il difetto di prova circa la data certa nella quale ha, comunque, avuto effettiva conoscenza del provvedimento Parte_1 monitorio emesso in suo danno, non consente di accertare la tempestività della spiegata opposizione, sulla base dei principi di diritto consolidati precedentemente enunciati, che non può certamente ritenersi ammessa sine die in difformità del congegno che sta alla base del procedimento monitorio che sottopone l'introduzione del giudizio di opposizione ad un termine perentorio. Alla luce di quanto fin qui esposto, assorbite le altre domande ed eccezioni, l'opposizione risulta inammissibile per tardività con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento. Le spese della ctu grafologica, avendo riscontrato la falsità della firma e trattandosi di mezzo istruttorio reso necessario dalla proposta querela di falso, possono esser poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 12.03.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 5042/2019, così provvede:
1. dichiara falsa la firma apposta sull'avviso di consegna ex art. 140 della raccomandata N. 668702343559 datata 25.1.2020 e contenente la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto;
2. ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere provveda ad annotare sull'originale del documento la cancellazione totale del medesimo, nonché alla successiva restituzione dello stesso documento a parte opposta;
3. DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 5042/2019; 4. CONDANNA al pagamento, in favore di , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 14.11.2022, definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 21/07/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana