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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 33/2025 RG promossa da: ( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata nella Via Tempio 6 Olbia presso lo studio dell'avv. Roberta Campesi come da procura allegata in atti appellante contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata nella CP_1 C.F._2
3 Olbi l'avv. Simonetta Abbondi che la difende unitamente all'avv. Giovanni Bardanzellu come da procura allegata in atti appellata e (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 appellato - contumace e
P.G. CP_3 intervenuto All'udienza del 21.5.2022 sono state precisate le seguenti Conclusioni Per l'appellante : “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello: 1) Parte_1 rigettare la avver tto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
2) determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla GN in misura del 75%, ovvero in quella maggiore o Parte_1 minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia, ma comunque non inferiore al 50%”. Per l'appellata Nella Piazza: “Si confida pertanto nel rigetto dell'appello col favore delle spese”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, premesso di essere la coniuge superstite di , Parte_1 Persona_1 avverso la sentenza n. 740/2024, emessa il cui il Tribunale di Tempio Pausania attribuiva a , coniuge divorziata CP_1 del defunto , la quota pari al 70% della eversibilità erogata Per_1 dall' e alla stessa la rimanente quota del 30%. CP_4
In p lare, il tribunale gravato – richiamata la giurisprudenza secondo cui in caso di compresenza del coniuge superstite e del coniuge divorziato, il criterio della durata del matrimonio, espressamente indicato all'art. 9 L. n. 898/1970, deve essere contemperato da ulteriori elementi di valutazione correlati alla finalità solidaristica dell'istituto - nella ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, teneva in considerazione:
- la durata dei rispettivi matrimoni, il primo con la Piazza durato 37 anni e il secondo con la urato 17 anni;
Pt_1
- i 4 anni di convivenza prematrimoniale fra la e il per il periodo Pt_1 Per_1
2001-2005;
- l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto alla Piazza, pari a circa euro 500,00 mensili già rivalutato all'attualità;
- le condizioni economiche delle parti risultanti dalle certificazioni prodotte relative all'anno 2024 e da cui emergeva che la percepiva un reddito CP_1 annuo di euro 4.673,33, mentre la n reddito annuo di euro 23.661,43. Pt_1
ha proposto a mentando l'errata: i) determinazione Parte_1 della durata del matrimonio contratto fra la e il , non avendo tenuto CP_1 Per_1 conto che dopo la celebrazione del mat , a ta nell'anno 1968, l'effettiva convivenza era cessata già prima dell'anno 1997; ii) applicazione dei correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità al criterio della durata del matrimonio, espressamente indicato all'art. 9, co. 3, l. n. 898/1970, non avendo tenuto conto degli anni di convivenza prematrimoniale trascorsi dalla stessa con il defunto;
ii) valutazione dell'effettiva situazione reddituale delle parti. Per_1
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. L' , regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_4
È venuta in giudizio la Procura Generale. All'udienza di comparizione la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate. Con la pronuncia n. 8263/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito, in tema di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che la ripartizione deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970, ponderando ulteriori elementi di giudizio, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e specificatamente individuati dalla Suprema Corte (“La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile”: vedi sent. cit.). Da ultimo, con la pronuncia n. 5839/2025, la cassazione ha chiarito, inoltre, che la quota spettante all'ex coniuge divorziato “non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto”. Ciò premesso, con i primi due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante ha lamentato che il primo matrimonio celebrato con la Piazza non era durato 37 anni, come sostenuto in sentenza, ma solo 28 anni, posto che dopo la celebrazione avvenuta nell'anno 1968 l'effettiva convivenza doveva ritenersi cessata già prima dell'anno 1997, allorché il de cuius aveva intrapreso più di una relazione extraconiugale dalla quale era nata pure una figlia. La a lamentato, ancora, che il tribunale non teneva conto neanche degli Pt_1 anni di convivenza prematrimoniale trascorsi dalla stessa con il defunto , Per_1 per un totale complessivo di 26 anni rispetto ai 17 anni riconosciuti. Le censure sono infondate. Come chiarito dalla Cassazione, il criterio correttivo da utilizzare rispetto a quello della durata legale dei rispettivi matrimoni ex art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970, è solo quello della convivenza prematrimoniale e, pertanto, a nulla rilevano le eventuali relazioni extraconiugali intraprese dal nel corso del primo Per_1 matrimonio, peraltro neanche provate, così come amente affermato dal primo giudice (cfr. sent. “sono circostanze del tutto irrilevanti, ai fini della decisione da adottare nel caso di specie, nonostante parte resistente insista nel portarle all'attenzione del Tribunale, il fatto che il nel corso del Per_1 matrimonio, abbia intrapreso eventuali relazioni extraconiugali, ovvero che, anche prima della sentenza definitiva di divorzio, si sia allontanato, per periodi più o meno lunghi, dall'abitazione coniugale, considerato che la giurisprudenza è chiara nel richiamare, quale criterio correttivo rispetto alla durata legale di entrambi i matrimoni, la sola convivenza prematrimoniale che, per quanto riguarda la si ritiene provata limitatamente ai quattro anni prima del Pt_1 matrimonio (dal 2001 al 2005, anno del matrimonio)”). Conseguentemente, alla luce del compendio documentale depositato, il matrimonio tra la e il è durato effettivamente 37 anni circa CP_1 Per_1 decorrenti dalla dat lebra vvenuta il 20.4.1968 sino alla sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili dello stesso del 10.11.2004 (cfr. doc. a) e d) ricorso). Pers Quanto invece alla convivenza prematrimoniale fra l'odierna appellante e il contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, il tribunale non solo
[...] riteneva provata per il periodo dal 2001 al 2005 nei termini dedotti dalla stessa cfr. deduzioni istruttorie di cui alla comparsa di primo grado: “Vero che Pt_1 za di pochi mesi dalla separazione di cui al capo che precede suo padre ha intrapreso una nuova relazione con la GN , con la quale ha Parte_1 instaurato sin da subito (anno 2001) una con uxorio per poi convogliare a nozze nell'anno 2005”; vedi sent: “prima del matrimonio contratto nel 2005, la ed il hanno convissuto per 4 anni, dall'anno 2001, Pt_1 Per_1 come dichiarato da all'udienza del 19 settembre 2024 (“Vero Parte_2 che a distanza di p arazione di cui al capo che precede suo padre ha intrapreso una nuova relazione con la GN , con la Parte_1 quale ha instaurato sin da subito (anno 2001) una conviv orio per poi convogliare a nozze nell'anno 2005” (….) “Si è vero (…) dopo 4 anni che sono stati fidanzati, dal 2001 ha abitato dalla NO una volta ottenuto il Pt_1 divorzio nel 2004 si è sposato con la NO ), ma la valutava ai fini della Pt_1 ripartizione della quota di reversibilità nei s termini: “accanto al criterio fondamentale previsto dall'art. 9, comma 3, L. 898/1970, della durata del rapporto matrimoniale, dei criteri correttivi sovraesposti (la durata effettiva della convivenza prematrimoniale, l'entità dell'assegno divorzile, e le condizioni economiche delle parti come documentate in corso di causa), appare equo ripartire la pensione nella misura del 70 % a favore della moglie divorziata, Nella Piazza, e del 30% a favore della moglie vedova, con Parte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di
, come stabilito dall'art. 5 D. Leg. lgt. nr. 39 del 1945 (si veda, Persona_1 in questo senso Cass. civ. sez. I 14/12/2001 nr. 15837)”. Per tali ragioni, i primi due motivi di gravame vanno rigettati. Con il terzo motivo di gravame la ha lamentato l'errata valutazione da Pt_1 parte del tribunale dell'effettiva e reddituale delle parti, avendo lo stesso utilizzato quale parametro per valutare la propria condizione patrimoniale la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 nella quale confluiva, oltre alla propria pensione di vecchiaia pari ad euro 395,06, anche l'intero ammontare della pensione di reversibilità. L'appellante ha lamentato, inoltre, che con l'attribuzione alla del 70% CP_1 della pensione di reversibilità del , dell'importo di euro 1. la stessa Per_1 avrebbe ottenuto un importo maggiore pari a 700,00 euro rispetto all'assegno divorzile riconosciuto nella misura di euro 500,00. La censura è fondata. Fermo il principio di diritto sopra richiamato, secondo cui non è comunque consentito individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, la quale deve essere determinata secondo il prudente apprezzamento del giudice alla luce degli ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto (Cass. cit. n. 5839/2025), effettivamente il tribunale valutava ai fini della determinazione della condizione patrimoniale della la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 contenente anche Pt_1 pensione di reversibilità (cfr. CUD dell'importo di euro 23.661,43 allegato al preverbale in data 8.5.2024), mentre le dichiarazioni relative agli anni 2021 e 2022 - prima del decesso del – riportavano importi decisamente Per_1 più contenuti (cfr. CUD 2021- 2022 allegati alle memorie in data 7.3.2024 dell'importo, rispettivamente di euro 6.695,78 e di euro 6.702,41). Pertanto, tenuto conto del criterio legale della durata dei matrimoni, della convivenza prematrimoniale nonché dell'effettiva capacità reddituale delle parti e, in specie, del fatto che la è titolare della sola pensione di reversibilità CP_1 mentre la iceve anche una pensione di vecchiaia di euro 395,06, appare Pt_1 equo attri a coniuge divorziata il 60% della pensione di reversibilità del e alla coniuge superstite la restante quota del 40%. Persona_1 ito del giudizio e la natura della lite sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 740/2024, emessa il 9.12.2024, attribuisce a Nella la quota pari al 60% della pensione di reversibilità CP_1 erogata dall' a seguito del decesso di e a CP_4 Persona_1 Parte_1 la quota pari al 40% della pensione di reversibilità erogata dall' a
[...] CP_4 seguito del decesso di;
Persona_1
- compensa le spese Così deciso in Sassari, il 28.5.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
(C.F. ) elettivamente domiciliata nella CP_1 C.F._2
3 Olbi l'avv. Simonetta Abbondi che la difende unitamente all'avv. Giovanni Bardanzellu come da procura allegata in atti appellata e (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 appellato - contumace e
P.G. CP_3 intervenuto All'udienza del 21.5.2022 sono state precisate le seguenti Conclusioni Per l'appellante : “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello: 1) Parte_1 rigettare la avver tto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
2) determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla GN in misura del 75%, ovvero in quella maggiore o Parte_1 minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia, ma comunque non inferiore al 50%”. Per l'appellata Nella Piazza: “Si confida pertanto nel rigetto dell'appello col favore delle spese”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, premesso di essere la coniuge superstite di , Parte_1 Persona_1 avverso la sentenza n. 740/2024, emessa il cui il Tribunale di Tempio Pausania attribuiva a , coniuge divorziata CP_1 del defunto , la quota pari al 70% della eversibilità erogata Per_1 dall' e alla stessa la rimanente quota del 30%. CP_4
In p lare, il tribunale gravato – richiamata la giurisprudenza secondo cui in caso di compresenza del coniuge superstite e del coniuge divorziato, il criterio della durata del matrimonio, espressamente indicato all'art. 9 L. n. 898/1970, deve essere contemperato da ulteriori elementi di valutazione correlati alla finalità solidaristica dell'istituto - nella ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, teneva in considerazione:
- la durata dei rispettivi matrimoni, il primo con la Piazza durato 37 anni e il secondo con la urato 17 anni;
Pt_1
- i 4 anni di convivenza prematrimoniale fra la e il per il periodo Pt_1 Per_1
2001-2005;
- l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto alla Piazza, pari a circa euro 500,00 mensili già rivalutato all'attualità;
- le condizioni economiche delle parti risultanti dalle certificazioni prodotte relative all'anno 2024 e da cui emergeva che la percepiva un reddito CP_1 annuo di euro 4.673,33, mentre la n reddito annuo di euro 23.661,43. Pt_1
ha proposto a mentando l'errata: i) determinazione Parte_1 della durata del matrimonio contratto fra la e il , non avendo tenuto CP_1 Per_1 conto che dopo la celebrazione del mat , a ta nell'anno 1968, l'effettiva convivenza era cessata già prima dell'anno 1997; ii) applicazione dei correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità al criterio della durata del matrimonio, espressamente indicato all'art. 9, co. 3, l. n. 898/1970, non avendo tenuto conto degli anni di convivenza prematrimoniale trascorsi dalla stessa con il defunto;
ii) valutazione dell'effettiva situazione reddituale delle parti. Per_1
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. L' , regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_4
È venuta in giudizio la Procura Generale. All'udienza di comparizione la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate. Con la pronuncia n. 8263/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito, in tema di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che la ripartizione deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970, ponderando ulteriori elementi di giudizio, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e specificatamente individuati dalla Suprema Corte (“La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile”: vedi sent. cit.). Da ultimo, con la pronuncia n. 5839/2025, la cassazione ha chiarito, inoltre, che la quota spettante all'ex coniuge divorziato “non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto”. Ciò premesso, con i primi due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante ha lamentato che il primo matrimonio celebrato con la Piazza non era durato 37 anni, come sostenuto in sentenza, ma solo 28 anni, posto che dopo la celebrazione avvenuta nell'anno 1968 l'effettiva convivenza doveva ritenersi cessata già prima dell'anno 1997, allorché il de cuius aveva intrapreso più di una relazione extraconiugale dalla quale era nata pure una figlia. La a lamentato, ancora, che il tribunale non teneva conto neanche degli Pt_1 anni di convivenza prematrimoniale trascorsi dalla stessa con il defunto , Per_1 per un totale complessivo di 26 anni rispetto ai 17 anni riconosciuti. Le censure sono infondate. Come chiarito dalla Cassazione, il criterio correttivo da utilizzare rispetto a quello della durata legale dei rispettivi matrimoni ex art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970, è solo quello della convivenza prematrimoniale e, pertanto, a nulla rilevano le eventuali relazioni extraconiugali intraprese dal nel corso del primo Per_1 matrimonio, peraltro neanche provate, così come amente affermato dal primo giudice (cfr. sent. “sono circostanze del tutto irrilevanti, ai fini della decisione da adottare nel caso di specie, nonostante parte resistente insista nel portarle all'attenzione del Tribunale, il fatto che il nel corso del Per_1 matrimonio, abbia intrapreso eventuali relazioni extraconiugali, ovvero che, anche prima della sentenza definitiva di divorzio, si sia allontanato, per periodi più o meno lunghi, dall'abitazione coniugale, considerato che la giurisprudenza è chiara nel richiamare, quale criterio correttivo rispetto alla durata legale di entrambi i matrimoni, la sola convivenza prematrimoniale che, per quanto riguarda la si ritiene provata limitatamente ai quattro anni prima del Pt_1 matrimonio (dal 2001 al 2005, anno del matrimonio)”). Conseguentemente, alla luce del compendio documentale depositato, il matrimonio tra la e il è durato effettivamente 37 anni circa CP_1 Per_1 decorrenti dalla dat lebra vvenuta il 20.4.1968 sino alla sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili dello stesso del 10.11.2004 (cfr. doc. a) e d) ricorso). Pers Quanto invece alla convivenza prematrimoniale fra l'odierna appellante e il contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, il tribunale non solo
[...] riteneva provata per il periodo dal 2001 al 2005 nei termini dedotti dalla stessa cfr. deduzioni istruttorie di cui alla comparsa di primo grado: “Vero che Pt_1 za di pochi mesi dalla separazione di cui al capo che precede suo padre ha intrapreso una nuova relazione con la GN , con la quale ha Parte_1 instaurato sin da subito (anno 2001) una con uxorio per poi convogliare a nozze nell'anno 2005”; vedi sent: “prima del matrimonio contratto nel 2005, la ed il hanno convissuto per 4 anni, dall'anno 2001, Pt_1 Per_1 come dichiarato da all'udienza del 19 settembre 2024 (“Vero Parte_2 che a distanza di p arazione di cui al capo che precede suo padre ha intrapreso una nuova relazione con la GN , con la Parte_1 quale ha instaurato sin da subito (anno 2001) una conviv orio per poi convogliare a nozze nell'anno 2005” (….) “Si è vero (…) dopo 4 anni che sono stati fidanzati, dal 2001 ha abitato dalla NO una volta ottenuto il Pt_1 divorzio nel 2004 si è sposato con la NO ), ma la valutava ai fini della Pt_1 ripartizione della quota di reversibilità nei s termini: “accanto al criterio fondamentale previsto dall'art. 9, comma 3, L. 898/1970, della durata del rapporto matrimoniale, dei criteri correttivi sovraesposti (la durata effettiva della convivenza prematrimoniale, l'entità dell'assegno divorzile, e le condizioni economiche delle parti come documentate in corso di causa), appare equo ripartire la pensione nella misura del 70 % a favore della moglie divorziata, Nella Piazza, e del 30% a favore della moglie vedova, con Parte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di
, come stabilito dall'art. 5 D. Leg. lgt. nr. 39 del 1945 (si veda, Persona_1 in questo senso Cass. civ. sez. I 14/12/2001 nr. 15837)”. Per tali ragioni, i primi due motivi di gravame vanno rigettati. Con il terzo motivo di gravame la ha lamentato l'errata valutazione da Pt_1 parte del tribunale dell'effettiva e reddituale delle parti, avendo lo stesso utilizzato quale parametro per valutare la propria condizione patrimoniale la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 nella quale confluiva, oltre alla propria pensione di vecchiaia pari ad euro 395,06, anche l'intero ammontare della pensione di reversibilità. L'appellante ha lamentato, inoltre, che con l'attribuzione alla del 70% CP_1 della pensione di reversibilità del , dell'importo di euro 1. la stessa Per_1 avrebbe ottenuto un importo maggiore pari a 700,00 euro rispetto all'assegno divorzile riconosciuto nella misura di euro 500,00. La censura è fondata. Fermo il principio di diritto sopra richiamato, secondo cui non è comunque consentito individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, la quale deve essere determinata secondo il prudente apprezzamento del giudice alla luce degli ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto (Cass. cit. n. 5839/2025), effettivamente il tribunale valutava ai fini della determinazione della condizione patrimoniale della la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 contenente anche Pt_1 pensione di reversibilità (cfr. CUD dell'importo di euro 23.661,43 allegato al preverbale in data 8.5.2024), mentre le dichiarazioni relative agli anni 2021 e 2022 - prima del decesso del – riportavano importi decisamente Per_1 più contenuti (cfr. CUD 2021- 2022 allegati alle memorie in data 7.3.2024 dell'importo, rispettivamente di euro 6.695,78 e di euro 6.702,41). Pertanto, tenuto conto del criterio legale della durata dei matrimoni, della convivenza prematrimoniale nonché dell'effettiva capacità reddituale delle parti e, in specie, del fatto che la è titolare della sola pensione di reversibilità CP_1 mentre la iceve anche una pensione di vecchiaia di euro 395,06, appare Pt_1 equo attri a coniuge divorziata il 60% della pensione di reversibilità del e alla coniuge superstite la restante quota del 40%. Persona_1 ito del giudizio e la natura della lite sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 740/2024, emessa il 9.12.2024, attribuisce a Nella la quota pari al 60% della pensione di reversibilità CP_1 erogata dall' a seguito del decesso di e a CP_4 Persona_1 Parte_1 la quota pari al 40% della pensione di reversibilità erogata dall' a
[...] CP_4 seguito del decesso di;
Persona_1
- compensa le spese Così deciso in Sassari, il 28.5.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni