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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 444/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 444/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e Parte_1
difeso dall'avv. DESIDERIO FABIANA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
FALCONIO ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, e Parte_1
chiedevano la modifica del provvedimento del Tribunale di CP_1
Pescara del 15 giugno 2023, con cui era stato disposto il regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...], così come concordato dalle parti nella scrittura privata del 14/06/2023.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 CP_1
segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, concordate e confermate dalle parti:
- Fermo restando l'affido condiviso e la residenza con la madre, trascorrerà (su Per_1
base annua) lo stesso tempo con la madre e con il padre.
pagina 2 di 4 - Modifica della condizione 1) come segue:
sarà affidata ad entrambi i genitori in via condivisa con residenza stabilita Per_1
presso la madre ed in regime di pari collocamento;
- Modifica delle condizioni 2) e 3) come segue:
a) durante il periodo scolastico, starà con il padre dal lunedì pomeriggio (dopo Per_1
l'uscita da scuola) al mercoledì mattina e con la madre dal mercoledì pomeriggio
(dopo l'uscita da scuola) al venerdì mattina.
trascorrerà i week end, alternativamente, con la madre e con il padre: il Per_1
genitore con cui trascorrerà il fine-settimana avrà cura di prelevarla da scuola (o dal corso di danza, che termina alle 17:00) il venerdì pomeriggio e di riaccompagnarla all'ingresso dell'asilo la mattina del lunedì successivo.
b) nel periodo in cui la scuola resterà chiusa e/o non vi andrà per motivi di Per_1
salute/personali, la minore starà con il padre dal lunedì pomeriggio (dalle 17:00) al mercoledì pomeriggio (alle 17:00) e con la madre dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio (alle 17:00).
trascorrerà i week end, alternativamente, con la madre e con il padre: il Per_1
genitore con cui trascorrerà il fine-settimana avrà cura di averla con sé dal venerdì pomeriggio (alle 17:00) e di riaccompagnarla a casa dell'altro genitore il pomeriggio del lunedì successivo (alle 17:00).
Le parti potranno, comunque, variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti.
- Modifica della condizione 10) come segue:
Ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento della figlia nei giorni in cui la avrà con sé.
Il costo della baby-sitter sarà a carico del genitore che ne avrà necessità (per qualsiasi ragione).
pagina 3 di 4 I SI.ri e si impegnano a concordare e a sostenere nella misura del CP_1 Pt_1
50% ciascuno sia le spese ordinarie che quelle straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Tribunale di Pescara nel cd. “Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia del 17/11/2020”: per quanto riguarda le spese ricorrenti (buoni mensa scolastica, mensile scuola di danza regali per amici e compagni di scuola) i genitori sosterranno la spesa a mesi alterni;
allorché un genitore sosterrà una spesa, avrà cura di provarne il costo all'altro che, a sua volta, rimborserà prontamente il
50%.
Attualmente, la SI.ra è ancora creditrice nei confronti del SI. CP_1 Pt_1
dell'importo di euro 1.600,00 (mantenimento dovuto e non versato alla figlia): il SI.
si impegna a saldare parte del debito (euro 1200,00), versando euro 300,00 Pt_1
mensili a decorrere da marzo 2025.
Per corrispondere il restante importo (euro 400,00), il SI. accetta che la Pt_1
SI.ra continui a percepire per intero l'assegno unico fino a maggio 2025. Dal CP_1
mese di giungo 2025, pur continuando a percepire l'Assegno Unico per intero, la
SI.ra ne verserà il 50% al SI. , in ragione del pari collocamento CP_1 Pt_1
della minore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 444/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e Parte_1
difeso dall'avv. DESIDERIO FABIANA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
FALCONIO ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, e Parte_1
chiedevano la modifica del provvedimento del Tribunale di CP_1
Pescara del 15 giugno 2023, con cui era stato disposto il regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...], così come concordato dalle parti nella scrittura privata del 14/06/2023.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 CP_1
segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, concordate e confermate dalle parti:
- Fermo restando l'affido condiviso e la residenza con la madre, trascorrerà (su Per_1
base annua) lo stesso tempo con la madre e con il padre.
pagina 2 di 4 - Modifica della condizione 1) come segue:
sarà affidata ad entrambi i genitori in via condivisa con residenza stabilita Per_1
presso la madre ed in regime di pari collocamento;
- Modifica delle condizioni 2) e 3) come segue:
a) durante il periodo scolastico, starà con il padre dal lunedì pomeriggio (dopo Per_1
l'uscita da scuola) al mercoledì mattina e con la madre dal mercoledì pomeriggio
(dopo l'uscita da scuola) al venerdì mattina.
trascorrerà i week end, alternativamente, con la madre e con il padre: il Per_1
genitore con cui trascorrerà il fine-settimana avrà cura di prelevarla da scuola (o dal corso di danza, che termina alle 17:00) il venerdì pomeriggio e di riaccompagnarla all'ingresso dell'asilo la mattina del lunedì successivo.
b) nel periodo in cui la scuola resterà chiusa e/o non vi andrà per motivi di Per_1
salute/personali, la minore starà con il padre dal lunedì pomeriggio (dalle 17:00) al mercoledì pomeriggio (alle 17:00) e con la madre dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio (alle 17:00).
trascorrerà i week end, alternativamente, con la madre e con il padre: il Per_1
genitore con cui trascorrerà il fine-settimana avrà cura di averla con sé dal venerdì pomeriggio (alle 17:00) e di riaccompagnarla a casa dell'altro genitore il pomeriggio del lunedì successivo (alle 17:00).
Le parti potranno, comunque, variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti.
- Modifica della condizione 10) come segue:
Ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento della figlia nei giorni in cui la avrà con sé.
Il costo della baby-sitter sarà a carico del genitore che ne avrà necessità (per qualsiasi ragione).
pagina 3 di 4 I SI.ri e si impegnano a concordare e a sostenere nella misura del CP_1 Pt_1
50% ciascuno sia le spese ordinarie che quelle straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Tribunale di Pescara nel cd. “Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia del 17/11/2020”: per quanto riguarda le spese ricorrenti (buoni mensa scolastica, mensile scuola di danza regali per amici e compagni di scuola) i genitori sosterranno la spesa a mesi alterni;
allorché un genitore sosterrà una spesa, avrà cura di provarne il costo all'altro che, a sua volta, rimborserà prontamente il
50%.
Attualmente, la SI.ra è ancora creditrice nei confronti del SI. CP_1 Pt_1
dell'importo di euro 1.600,00 (mantenimento dovuto e non versato alla figlia): il SI.
si impegna a saldare parte del debito (euro 1200,00), versando euro 300,00 Pt_1
mensili a decorrere da marzo 2025.
Per corrispondere il restante importo (euro 400,00), il SI. accetta che la Pt_1
SI.ra continui a percepire per intero l'assegno unico fino a maggio 2025. Dal CP_1
mese di giungo 2025, pur continuando a percepire l'Assegno Unico per intero, la
SI.ra ne verserà il 50% al SI. , in ragione del pari collocamento CP_1 Pt_1
della minore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4