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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALINNA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CONTENZIOSO IN MATERIA LAVORO
***
Il Giudice, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 368 del 2023 RG, pendente tra
Parte 1 E Parte 2
nti di
Controparte_1 all'esito della camera di consiglio, alle ore 14;35, dà lettura in aula del seguente dispositivo, mentre le parti si sono allontanate dall'aula, avendo rinunciato a verbale a presenziarvi:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalle parti ricorrenti;
2) condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte resistente delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.388,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, c. 1, c.p.c.
Così deciso in Trento, il 27 Maggio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CONTENZIOSO IN MATERIA LAVORO
***
Il Giudice, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 368 del 2023 RG, pendente tra
Parte 1 E Parte 2
nti di
Controparte_1 all'esito della camera di consiglio, alle ore 14;35, dà lettura in aula del seguente dispositivo, mentre le parti si sono allontanate dall'aula, avendo rinunciato a verbale a presenziarvi:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalle parti ricorrenti;
2) condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte resistente delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.388,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, c. 1, c.p.c.
Così deciso in Trento, il 27 Maggio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli