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Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2023, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: DE IS UD nato a [...] il [...] DE IS DO nato a [...] il [...] IG AO nato a [...] il [...] DI LA GI IN nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: CENTRO STUDI PIO LA TORRE ONLUS RU NO - SICINDUSTRIA avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso del P.G. e del ricorso di De SI UD, l'annullamento senza rinvio per rinuncia al ricorso di GA OL e l'inammissibilità degli altri ricorsi L'AVV.TO BRUNELLI SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA Penale Sent. Sez. 5 Num. 5978 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 21/10/2022 SPESE LAVV.TO MICELI CHIEDE L'INAMMISSIBILITA O IL RIGETTO DEL RICORSO / / / / / / 2 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 18 marzo 2021 la Corte d'appello di Palermo: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto UD De SI dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; b) ha confermato la medesima decisione quanto all'affermazione di responsabilità di DO De SI per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma dello stesso articolo;
c) ha confermato la medesima decisione, quanto all'affermazione di responsabilità di UD De SI, DO De SI e OL GA, in relazione al delitto di cui al capo 3 (tentata estorsione di un'autovettura in danno di NO BR), già esclusa in primo grado la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen.; d) ha confermato la medesima decisione, quanto all'affermazione di responsabilità di GI TO Di LA, in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967, 416-bis.1, cod. pen. (capi 4 e 5), limitatamente alle condotte di detenzione e porto di due fucili, nonché di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, commi terzo e quarto, I. 110 del 1975, 416-bis.1 cod. pen. (capi 6 e 7) e, infine, del delitto di cui all'art. 81, 110 cod., 648, 416-bis.1 cod. pen. (capo 8). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo e i difensori di DO De SI, UD De SI, Di LA GI, OL GA. 3. Il ricorso del Procuratore generale è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Le doglianze, con le quali si denunciano vizi motivazionali nonché erronea applicazione della legge penale, sono dirette nei confronti dell'assoluzione di UD De SI dal reato associativo. Si osserva: a) quanto all'apporto dichiarativo di RA BA e DR BA, sulla cui attendibilità intrinseca nulla la Corte aveva detto, che la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato il contenuto dell'esame dei collaboratori, consentendo contestazioni da parte della difesa che si scontravano con le dichiarazioni in atti e che, comunque, non avevano consentito l'emergere di contraddizioni;
b) che siffatte dichiarazioni si aggiungevano ad un compendio probatorio già saldo che aveva già condotto alla condanna del De SI in primo grado;
c) che, in ogni caso, non si registrava alcuna progressione accusatoria nelle dichiarazioni dei due BA, i quali avevano solo precisato quanto riferito all'inizio della loro collaborazione;
d) che, in definitiva, a Corte d'appello aveva parcellizzato le dichiarazioni dei collaboratori, facendo errata applicazione delle norme che disciplinano la valutazione di attendibilità e i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dei riscontri individualizzanti;
e) che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che gli 1 altri collaboratori non avessero fornito indicazioni rilevanti, giacché, al contrario, il compendio probatorio aveva dimostrato come il De SI, indipendentemente da un'affiliazione formale, fosse stato vicino ad NO ON, del quale era stato l'autista, e a ET GA, e avesse partecipato all'estorsione in danno di UN IM e a riunioni con altri sodali;
f) che era del pari emerso l'intervento del De SI per risolvere una questione privata e per agevolare, unitamente al TE DO - la cui condanna per il reato associativo denunciava la contraddittorietà della decisione assunte nei confronti del primo -, la latitanza di OL GA. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di DO De SI è affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e vidazione di legge, rilevando che la Corte d'appello si era limitata a richiamare la decisione primo grado, senza considerare le argomentazioni difensive che avevano sottolineato come nessun collaboratore avesse indicato il ricorrente come uomo d'onore, con la sola eccezione di DR BA, le cui affermazioni, oltre che provenire da soggetto già a conoscenza delle risultanze del procedimento, erano rimaste prive di riscontri. Si aggiunge: a) che la sentenza impugnata non si era soffermata sul rilievo, logicamente contrastante con i canoni di condotta degli associati, per il quale il De SI effettuava rapine senza chiedere alcuna autorizzazione;
b) che non era emersa alcuna vicenda di danneggiamento o estorsione posta in essere dal ricorrente;
c) che, in definitiva, non erano emersi alcun inserimento organico del De SI nel sodalizio e alcun suo contributo causale all'attività dell'associazione; d) che, quanto all'agevolazione della latitanza di OL GA, era emerso che il De SI non era neppure a conoscenza del luogo in cui il primo si nascondeva e che si era limitato a dare un minimo contributo economico ai familiari dello stesso, in ragione di pregressi rapporti di amicizia;
e) che la Corte d'appello si era limitata a riportare le intercettazioni di comunicazioni, senza fornire alcuna indicazione sulla loro valenza probatoria. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi nnotivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla cornice sanzionatoria applicata, dal momento che la Corte territoriale aveva fatto riferimento alle sanzioni introdotte dalla I. 27 maggio 2015, n. 69, pur 2 riconoscendo che l'operatività del ricorrente risaliva al 2010 e nonostante che il compendio accusatorio riguardasse un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge menzionata. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 378 cod. pen., ferma l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di UD De SI è affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 604, 521 e 522 cod. proc. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3 (tentata estorsione in concorso con DO De SI e OL GA): si rileva che la Corte territoriale, prendendo atto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. già operata dal primo giudice e della correlazione tra la sussistenza di siffatta aggravante (e, in particolare, l'utilizzo del cd. metodo mafioso) e il carattere implicito della minaccia indirizzata alla persona offesa, aveva finito per valorizzare una minaccia esplicita formulata dai due De SI, non contenuta nel capo di imputazione, in tal modo modificando in modo decisivo la struttura dell'accusa e pregiudicando il diritto di difesa dell'imputato. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale individuato una minaccia esplicita formulata dal ricorrente nei confronti della persona offesa, senza argomentare in ordine ai criteri di valutazione della prova e senza individuare elementi di riscontro: ciò nonostante la sentenza di primo grado avesse ritenuto la deposizione della medesima persona offesa poco limpida e non convincente, al punto che il dichiarante era stato definito reticente dalla stessa Corte d'appello. Si aggiunge che, in ogni caso, il ricorrente si era limitato a consegnare l'autovettura della persona offesa al GA, ritenendo in buona fede che si trattasse di un prestito, come confermato dal contenuto della conversazione tra il primo e i suoi familiari, durante i colloqui in carcere: siffatta comunicazione era stata svalutata dalla Corte territoriale in forza di mere c:ongetture, ossia assumendo che il ricorrente avesse avuto l'interesse a mostrarsi innocente dinanzi alla moglie. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di GI Di LA è affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 6.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata sulle sole 3 affermazioni, imprecise, discordanti e contraddittorie di TO ON, AL Di LV, RA BA e DR BA, la cui inattendibilità era confermata dal mancato rinvenimento delle armi di cui si tratta e che era stata superata dalla Corte territoriale solo attraverso artificiose forzature e senza seguire i rigorosi criteri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori. 6.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in ragione del fatto che il Di LA era già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma della previsione codicistica. 6.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla condanna del Di LA per il delitto di cui all'art. 2:3, commi terzo e quarto, della legge n. 110/1975, fondata sul forzato accostamento delle dichiarazioni del Di LV - dalle quali peraltro emergeva la sua disponibilità esclusiva della pistola con matricola abrasa, comunque mai rinvenuta - e di quelle dello ON, che invece fanno riferimento ad armi arrugginite. 6.4. Con il quarto motivo si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per lo stesso reato indicato al terzo motivo, rilevando che, una volta dimostrata la non congruenza delle dichiarazioni del Di LV e dello ON, le prime restano un elemento isolato non altrimenti confortato da riscontri esterni. 6.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla valorizzazione delle dichiarazioni di DR BA, che aveva indicato come fonte della sua conoscenza lo stesso ON, ccn la conseguenza che non potevano essere utilizzate per riscontrare il narrato di quest'ultimo. 6.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di valutare correttamente le dichiarazioni del collaboratore RG MI, il quale aveva riferito di avere detenuto sino al 2013 le armi della famiglia mafiosa di Bagheria, senza che dagli atti emergesse l'esistenza di altre armi. 7. Il ricorso proposto nell'interesse del GA è affidato a sei motivi con i quali si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati attribuitigli. 8. Tramite dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. il GA ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso proposto. 9. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.G. con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, 4 limitatamente all'assoluzione di UD De SI, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso proposto nell'interesse di OL GA, la declaratoria di inammissibilità dei restanti ricorsi. 10. All'udienza del 21 ottobre 2022 si è svolta la discussione orale dei ricorsi. Considerato in diritto Ricorso del Procuratore generale. 1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile non solo per la genericità di formulazione di alcune critiche (a titolo esemplificativo, si consideri la censura di erronea valutazione del contenuto dell'esame dei collaboratori e del rilievo per cui si sarebbero consentite non altrimenti precisate contestazioni da parte della difesa collidenti con le dichiarazioni in atti dei quali il ricorrente non si cura di indicare il contenuto), ma perché, spesso attraverso affermazioni meramente assertive, finisce per aspirare ad una rilettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 ciel 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). D'altra parte, l'argomentata analisi dei dati probatori che ha condotto la Corte territoriale ad escludere che si potesse addivenire, quantomeno in termini di certezza, ad un giudizio di responsabilità di UD De SI, quanto al reato 5 associativo, non evidenzia alcun profilo di illogicità (e, al riguardo, basti considerare, come dati idonei a generare un dubbio ragionevole, sia la conversazione nella quale il De SI, non sapendo di essere intercettato, riferisce alla moglie di avere declinato l'invito a partecipare ad una riunione del sodalizio, sia l'assenza di elementi idonei a dimostrare che abbia favorito la latitanza del GA, sia il fatto che il mandante della spedizione punitiva in danno di NC RS, ossia NO ON, aveva chiamato in correità DO De SI e non il TE UD, in tal modo incrinando il quadro scaturente dalle dichiarazioni dei due BA). In definitiva, il ricorso del P.G. non consente di individuare profili di criticità nel tessuto argomentativo che ha rilevato come la vicinanza di UD De SI ad un contesto certamente mafioso fosse giustificata dal legame di sangue con il TE DO e dalla risalente amicizia con la famiglia GA. Ricorso del Lige. 2. Il ricorso del GA il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ricorso di DO De SI. 3. Il primo motivo è inammissibile per assoluta assenza di specificità, in quanto non si confronta, se non in termini assertivi ed incompleti, con il vasto compendio formato da dichiarazioni di collaboratori e da comunicazioni intercettate, dalle quali emerge la costante partecipazione dell'imputato al sodalizio, caratterizzata inizialmente da una costante tensione ad accrescere il proprio ruolo (ciò che si inserisce razionalmente nelle mobili dinamiche di potere che caratterizzano il tessuto associativo del quale si tratta), e che trova solido alimento nel contributo dato nell'attività estorsiva, nell'accompagnamento dei due capi mandamento ON e Di LV, nel versamento di somme per il mantenimento di sodali detenuti, nel controllo del territorio, nella partecipazione alla spedizione punitiva in danno di NC RS, nell'agevolazione della latitanza di OL GA. 4. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione. Premesso che il ricorrente muove da una premessa giuridicamente erronea ("non si rinveniva ragione per cui non si dovevano concedere" le attenuanti generiche al De SI), in quanto, trattandosi di un beneficio, i presupposti per il riconoscimento devono puntualmente essere individuati, va aggiunto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (le modalità della condotta e la personalità rivelata dai precedenti), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di 6 legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito', nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Il terzo motivo, che investe, come detto, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto si traduce in una rassegna giurisprudenziale priva di qualunque correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato la documentata disponibilità di armi da parte della "famiglia" di Bagheria e la stessa contestazione, nel presente procedimento, di reati in materia di armi commessi nell'interesse e a vantaggio della medesima "famiglia". 6. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Posto, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 01), deve prendersi atto che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente in termini assertivi, la partecipazione del De SI al sodalizio è documentata anche in epoca successiva alla data di entrata in vigore dell'inasprimento sanzionatorio operato dall'art. 5 della I. 27 maggio 2015, n. 69 (14 giugno 2015, dal momento che la legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015, è entrata in vigore dopo l'ordinario periodo di vacatio legis). E, infatti, ancora nel dicembre 2015 - gennaio 2016 si registrano le conversazioni che concernono l'agevolazione della latitanza del GA. 7. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le 7 investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374 - 01). Sotto il secondo profilo, la doglianza si sottrae del tutto al confronto con la motivazione della sentenza impugnata a proposito dell'ampiezza delle modalità attraverso le quali il De SI ha contribuito alla vita del sodalizio. Ricorso di UD De SI 8. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che il capo di imputazione n. 3 prospetta espressamente, come strumento di intimidazione della vittima, non solo una minaccia implicita, ma anche una minaccia esplicita, con la conseguenza che l'aver ritenuto la sussistenza di quest'ultima non ha comportato la benché minima lesione del diritto di difesa. 9. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, perché non si confronta affatto con il complesso dei dati valorizzati dalla Corte territoriale, la quale ha bensì sottolineato la reticenza della persona offesa quanto alla causa sottostante la richiesta di consegnare la sua autovettura, ma ha anche puntualizzato come la consegna del veicolo a seguito delle pressioni intimidatorie emergesse dalle intercettazioni alle quali il ricorrente non dedica alcun cenno specifico. Quanto alla dedotta buona fede del ricorrente, ancora una volta l'atto di impugnazione omette di considerare non solo le dichiarazioni della medesima persona offesa, ma il contenuto delle comunicazioni intercorse via whatsapp il 19 dicembre 2017 tra il De SI e il BR. Ricorso Di LA 10. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che reitera, peraltro attraverso il richiamo ad una personale sintesi delle dichiarazioni dei collaboratori ON e Di LV, il tema della non sovrapponibilità del loro apporto narrativo - ossia questioni ampiamente e argomentatannente affrontate dalla Corte d'appello, a proposito, ad es., del fatto che il Di LV avesse ricevuto proprio dal Di LA l'incarico di detenere le armi -, finendo nella sostanza per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede alla luce delle coordinate normative illustrate supra sub 1 del Considerato in diritto. 11. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod.pen. è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, 8 e tanto meno al porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di armi (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254295 - 01). E dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la disponibilità di armi da parte della "famiglia" di Bagheria risulta, oltre che dalle risultanze del presente processo, anche da "numerose sentenze" in atti. 12. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità, dal momento che, ancora una volta, non colgono il carattere unitario della valutazione operata dai giudici di merito in ordine alle dichiarazioni del Di LV e dello ON, laddove le dichiarazioni dei BA sono piuttosto state ritenute illuminanti, secondo quanto emerge dalla lettura complessiva della motivazione, quanto al tema della disponibilità delle armi da parte del gruppo e dell'esigenze dello ON di provvedere alla loro custodia. Per il resto, le critiche reiterano una lettura per brani degli apporti e aspirano ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede per le ragioni sopra più volte ricordate. 13. Del pari inammissibile, in quanto reiterativo e aspecifico è il sesto motivo, dal momento che non si confronta con il dato della maggiore ampiezza temporale di riferimento delle dichiarazioni del collaboratore RG Flannia, che aveva operato per due anni dopo l'arresto dello ON, e con il rilievo che nessuno dei collaboratori aveva riferito che le armi delle quali si discute nel presente processo esaurissero l'arsenale della "famiglia". 14. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi degli imputati consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare, quanto al GA, in euro 500,00 e, quanto ai restanti ricorrenti, in euro 3.000,00. Inoltre, alla luce dell'esito del giudizio, i ricorrenti De SI UD, De SI DO e GA OL vanno condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, BR NO, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge;
i ricorrenti De SI DO e GA OL vanno condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, Centro studi e iniziative culturali PI La OR e Sicindustria, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Dichiara inammissibile il ricorso di GA OL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 9 Così deciso il 21/10/2022 somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di LA GI NO, De SI UD e De SI DO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. NN i ricorrenti De SI UD, De SI DO e GA OL, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, BR NO, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. NN De SI DO e GA OL, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, centro studi e iniziative culturali PI La OR e Sicindustria, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso del P.G. e del ricorso di De SI UD, l'annullamento senza rinvio per rinuncia al ricorso di GA OL e l'inammissibilità degli altri ricorsi L'AVV.TO BRUNELLI SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA Penale Sent. Sez. 5 Num. 5978 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 21/10/2022 SPESE LAVV.TO MICELI CHIEDE L'INAMMISSIBILITA O IL RIGETTO DEL RICORSO / / / / / / 2 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 18 marzo 2021 la Corte d'appello di Palermo: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto UD De SI dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; b) ha confermato la medesima decisione quanto all'affermazione di responsabilità di DO De SI per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma dello stesso articolo;
c) ha confermato la medesima decisione, quanto all'affermazione di responsabilità di UD De SI, DO De SI e OL GA, in relazione al delitto di cui al capo 3 (tentata estorsione di un'autovettura in danno di NO BR), già esclusa in primo grado la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen.; d) ha confermato la medesima decisione, quanto all'affermazione di responsabilità di GI TO Di LA, in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967, 416-bis.1, cod. pen. (capi 4 e 5), limitatamente alle condotte di detenzione e porto di due fucili, nonché di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, commi terzo e quarto, I. 110 del 1975, 416-bis.1 cod. pen. (capi 6 e 7) e, infine, del delitto di cui all'art. 81, 110 cod., 648, 416-bis.1 cod. pen. (capo 8). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo e i difensori di DO De SI, UD De SI, Di LA GI, OL GA. 3. Il ricorso del Procuratore generale è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Le doglianze, con le quali si denunciano vizi motivazionali nonché erronea applicazione della legge penale, sono dirette nei confronti dell'assoluzione di UD De SI dal reato associativo. Si osserva: a) quanto all'apporto dichiarativo di RA BA e DR BA, sulla cui attendibilità intrinseca nulla la Corte aveva detto, che la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato il contenuto dell'esame dei collaboratori, consentendo contestazioni da parte della difesa che si scontravano con le dichiarazioni in atti e che, comunque, non avevano consentito l'emergere di contraddizioni;
b) che siffatte dichiarazioni si aggiungevano ad un compendio probatorio già saldo che aveva già condotto alla condanna del De SI in primo grado;
c) che, in ogni caso, non si registrava alcuna progressione accusatoria nelle dichiarazioni dei due BA, i quali avevano solo precisato quanto riferito all'inizio della loro collaborazione;
d) che, in definitiva, a Corte d'appello aveva parcellizzato le dichiarazioni dei collaboratori, facendo errata applicazione delle norme che disciplinano la valutazione di attendibilità e i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dei riscontri individualizzanti;
e) che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che gli 1 altri collaboratori non avessero fornito indicazioni rilevanti, giacché, al contrario, il compendio probatorio aveva dimostrato come il De SI, indipendentemente da un'affiliazione formale, fosse stato vicino ad NO ON, del quale era stato l'autista, e a ET GA, e avesse partecipato all'estorsione in danno di UN IM e a riunioni con altri sodali;
f) che era del pari emerso l'intervento del De SI per risolvere una questione privata e per agevolare, unitamente al TE DO - la cui condanna per il reato associativo denunciava la contraddittorietà della decisione assunte nei confronti del primo -, la latitanza di OL GA. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di DO De SI è affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e vidazione di legge, rilevando che la Corte d'appello si era limitata a richiamare la decisione primo grado, senza considerare le argomentazioni difensive che avevano sottolineato come nessun collaboratore avesse indicato il ricorrente come uomo d'onore, con la sola eccezione di DR BA, le cui affermazioni, oltre che provenire da soggetto già a conoscenza delle risultanze del procedimento, erano rimaste prive di riscontri. Si aggiunge: a) che la sentenza impugnata non si era soffermata sul rilievo, logicamente contrastante con i canoni di condotta degli associati, per il quale il De SI effettuava rapine senza chiedere alcuna autorizzazione;
b) che non era emersa alcuna vicenda di danneggiamento o estorsione posta in essere dal ricorrente;
c) che, in definitiva, non erano emersi alcun inserimento organico del De SI nel sodalizio e alcun suo contributo causale all'attività dell'associazione; d) che, quanto all'agevolazione della latitanza di OL GA, era emerso che il De SI non era neppure a conoscenza del luogo in cui il primo si nascondeva e che si era limitato a dare un minimo contributo economico ai familiari dello stesso, in ragione di pregressi rapporti di amicizia;
e) che la Corte d'appello si era limitata a riportare le intercettazioni di comunicazioni, senza fornire alcuna indicazione sulla loro valenza probatoria. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi nnotivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla cornice sanzionatoria applicata, dal momento che la Corte territoriale aveva fatto riferimento alle sanzioni introdotte dalla I. 27 maggio 2015, n. 69, pur 2 riconoscendo che l'operatività del ricorrente risaliva al 2010 e nonostante che il compendio accusatorio riguardasse un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge menzionata. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 378 cod. pen., ferma l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di UD De SI è affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 604, 521 e 522 cod. proc. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3 (tentata estorsione in concorso con DO De SI e OL GA): si rileva che la Corte territoriale, prendendo atto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. già operata dal primo giudice e della correlazione tra la sussistenza di siffatta aggravante (e, in particolare, l'utilizzo del cd. metodo mafioso) e il carattere implicito della minaccia indirizzata alla persona offesa, aveva finito per valorizzare una minaccia esplicita formulata dai due De SI, non contenuta nel capo di imputazione, in tal modo modificando in modo decisivo la struttura dell'accusa e pregiudicando il diritto di difesa dell'imputato. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale individuato una minaccia esplicita formulata dal ricorrente nei confronti della persona offesa, senza argomentare in ordine ai criteri di valutazione della prova e senza individuare elementi di riscontro: ciò nonostante la sentenza di primo grado avesse ritenuto la deposizione della medesima persona offesa poco limpida e non convincente, al punto che il dichiarante era stato definito reticente dalla stessa Corte d'appello. Si aggiunge che, in ogni caso, il ricorrente si era limitato a consegnare l'autovettura della persona offesa al GA, ritenendo in buona fede che si trattasse di un prestito, come confermato dal contenuto della conversazione tra il primo e i suoi familiari, durante i colloqui in carcere: siffatta comunicazione era stata svalutata dalla Corte territoriale in forza di mere c:ongetture, ossia assumendo che il ricorrente avesse avuto l'interesse a mostrarsi innocente dinanzi alla moglie. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di GI Di LA è affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 6.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata sulle sole 3 affermazioni, imprecise, discordanti e contraddittorie di TO ON, AL Di LV, RA BA e DR BA, la cui inattendibilità era confermata dal mancato rinvenimento delle armi di cui si tratta e che era stata superata dalla Corte territoriale solo attraverso artificiose forzature e senza seguire i rigorosi criteri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori. 6.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in ragione del fatto che il Di LA era già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma della previsione codicistica. 6.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla condanna del Di LA per il delitto di cui all'art. 2:3, commi terzo e quarto, della legge n. 110/1975, fondata sul forzato accostamento delle dichiarazioni del Di LV - dalle quali peraltro emergeva la sua disponibilità esclusiva della pistola con matricola abrasa, comunque mai rinvenuta - e di quelle dello ON, che invece fanno riferimento ad armi arrugginite. 6.4. Con il quarto motivo si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per lo stesso reato indicato al terzo motivo, rilevando che, una volta dimostrata la non congruenza delle dichiarazioni del Di LV e dello ON, le prime restano un elemento isolato non altrimenti confortato da riscontri esterni. 6.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla valorizzazione delle dichiarazioni di DR BA, che aveva indicato come fonte della sua conoscenza lo stesso ON, ccn la conseguenza che non potevano essere utilizzate per riscontrare il narrato di quest'ultimo. 6.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di valutare correttamente le dichiarazioni del collaboratore RG MI, il quale aveva riferito di avere detenuto sino al 2013 le armi della famiglia mafiosa di Bagheria, senza che dagli atti emergesse l'esistenza di altre armi. 7. Il ricorso proposto nell'interesse del GA è affidato a sei motivi con i quali si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati attribuitigli. 8. Tramite dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. il GA ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso proposto. 9. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.G. con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, 4 limitatamente all'assoluzione di UD De SI, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso proposto nell'interesse di OL GA, la declaratoria di inammissibilità dei restanti ricorsi. 10. All'udienza del 21 ottobre 2022 si è svolta la discussione orale dei ricorsi. Considerato in diritto Ricorso del Procuratore generale. 1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile non solo per la genericità di formulazione di alcune critiche (a titolo esemplificativo, si consideri la censura di erronea valutazione del contenuto dell'esame dei collaboratori e del rilievo per cui si sarebbero consentite non altrimenti precisate contestazioni da parte della difesa collidenti con le dichiarazioni in atti dei quali il ricorrente non si cura di indicare il contenuto), ma perché, spesso attraverso affermazioni meramente assertive, finisce per aspirare ad una rilettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 ciel 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). D'altra parte, l'argomentata analisi dei dati probatori che ha condotto la Corte territoriale ad escludere che si potesse addivenire, quantomeno in termini di certezza, ad un giudizio di responsabilità di UD De SI, quanto al reato 5 associativo, non evidenzia alcun profilo di illogicità (e, al riguardo, basti considerare, come dati idonei a generare un dubbio ragionevole, sia la conversazione nella quale il De SI, non sapendo di essere intercettato, riferisce alla moglie di avere declinato l'invito a partecipare ad una riunione del sodalizio, sia l'assenza di elementi idonei a dimostrare che abbia favorito la latitanza del GA, sia il fatto che il mandante della spedizione punitiva in danno di NC RS, ossia NO ON, aveva chiamato in correità DO De SI e non il TE UD, in tal modo incrinando il quadro scaturente dalle dichiarazioni dei due BA). In definitiva, il ricorso del P.G. non consente di individuare profili di criticità nel tessuto argomentativo che ha rilevato come la vicinanza di UD De SI ad un contesto certamente mafioso fosse giustificata dal legame di sangue con il TE DO e dalla risalente amicizia con la famiglia GA. Ricorso del Lige. 2. Il ricorso del GA il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ricorso di DO De SI. 3. Il primo motivo è inammissibile per assoluta assenza di specificità, in quanto non si confronta, se non in termini assertivi ed incompleti, con il vasto compendio formato da dichiarazioni di collaboratori e da comunicazioni intercettate, dalle quali emerge la costante partecipazione dell'imputato al sodalizio, caratterizzata inizialmente da una costante tensione ad accrescere il proprio ruolo (ciò che si inserisce razionalmente nelle mobili dinamiche di potere che caratterizzano il tessuto associativo del quale si tratta), e che trova solido alimento nel contributo dato nell'attività estorsiva, nell'accompagnamento dei due capi mandamento ON e Di LV, nel versamento di somme per il mantenimento di sodali detenuti, nel controllo del territorio, nella partecipazione alla spedizione punitiva in danno di NC RS, nell'agevolazione della latitanza di OL GA. 4. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione. Premesso che il ricorrente muove da una premessa giuridicamente erronea ("non si rinveniva ragione per cui non si dovevano concedere" le attenuanti generiche al De SI), in quanto, trattandosi di un beneficio, i presupposti per il riconoscimento devono puntualmente essere individuati, va aggiunto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (le modalità della condotta e la personalità rivelata dai precedenti), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di 6 legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito', nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Il terzo motivo, che investe, come detto, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto si traduce in una rassegna giurisprudenziale priva di qualunque correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato la documentata disponibilità di armi da parte della "famiglia" di Bagheria e la stessa contestazione, nel presente procedimento, di reati in materia di armi commessi nell'interesse e a vantaggio della medesima "famiglia". 6. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Posto, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 01), deve prendersi atto che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente in termini assertivi, la partecipazione del De SI al sodalizio è documentata anche in epoca successiva alla data di entrata in vigore dell'inasprimento sanzionatorio operato dall'art. 5 della I. 27 maggio 2015, n. 69 (14 giugno 2015, dal momento che la legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015, è entrata in vigore dopo l'ordinario periodo di vacatio legis). E, infatti, ancora nel dicembre 2015 - gennaio 2016 si registrano le conversazioni che concernono l'agevolazione della latitanza del GA. 7. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le 7 investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374 - 01). Sotto il secondo profilo, la doglianza si sottrae del tutto al confronto con la motivazione della sentenza impugnata a proposito dell'ampiezza delle modalità attraverso le quali il De SI ha contribuito alla vita del sodalizio. Ricorso di UD De SI 8. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che il capo di imputazione n. 3 prospetta espressamente, come strumento di intimidazione della vittima, non solo una minaccia implicita, ma anche una minaccia esplicita, con la conseguenza che l'aver ritenuto la sussistenza di quest'ultima non ha comportato la benché minima lesione del diritto di difesa. 9. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, perché non si confronta affatto con il complesso dei dati valorizzati dalla Corte territoriale, la quale ha bensì sottolineato la reticenza della persona offesa quanto alla causa sottostante la richiesta di consegnare la sua autovettura, ma ha anche puntualizzato come la consegna del veicolo a seguito delle pressioni intimidatorie emergesse dalle intercettazioni alle quali il ricorrente non dedica alcun cenno specifico. Quanto alla dedotta buona fede del ricorrente, ancora una volta l'atto di impugnazione omette di considerare non solo le dichiarazioni della medesima persona offesa, ma il contenuto delle comunicazioni intercorse via whatsapp il 19 dicembre 2017 tra il De SI e il BR. Ricorso Di LA 10. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che reitera, peraltro attraverso il richiamo ad una personale sintesi delle dichiarazioni dei collaboratori ON e Di LV, il tema della non sovrapponibilità del loro apporto narrativo - ossia questioni ampiamente e argomentatannente affrontate dalla Corte d'appello, a proposito, ad es., del fatto che il Di LV avesse ricevuto proprio dal Di LA l'incarico di detenere le armi -, finendo nella sostanza per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede alla luce delle coordinate normative illustrate supra sub 1 del Considerato in diritto. 11. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod.pen. è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, 8 e tanto meno al porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di armi (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254295 - 01). E dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la disponibilità di armi da parte della "famiglia" di Bagheria risulta, oltre che dalle risultanze del presente processo, anche da "numerose sentenze" in atti. 12. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità, dal momento che, ancora una volta, non colgono il carattere unitario della valutazione operata dai giudici di merito in ordine alle dichiarazioni del Di LV e dello ON, laddove le dichiarazioni dei BA sono piuttosto state ritenute illuminanti, secondo quanto emerge dalla lettura complessiva della motivazione, quanto al tema della disponibilità delle armi da parte del gruppo e dell'esigenze dello ON di provvedere alla loro custodia. Per il resto, le critiche reiterano una lettura per brani degli apporti e aspirano ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede per le ragioni sopra più volte ricordate. 13. Del pari inammissibile, in quanto reiterativo e aspecifico è il sesto motivo, dal momento che non si confronta con il dato della maggiore ampiezza temporale di riferimento delle dichiarazioni del collaboratore RG Flannia, che aveva operato per due anni dopo l'arresto dello ON, e con il rilievo che nessuno dei collaboratori aveva riferito che le armi delle quali si discute nel presente processo esaurissero l'arsenale della "famiglia". 14. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi degli imputati consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare, quanto al GA, in euro 500,00 e, quanto ai restanti ricorrenti, in euro 3.000,00. Inoltre, alla luce dell'esito del giudizio, i ricorrenti De SI UD, De SI DO e GA OL vanno condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, BR NO, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge;
i ricorrenti De SI DO e GA OL vanno condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, Centro studi e iniziative culturali PI La OR e Sicindustria, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Dichiara inammissibile il ricorso di GA OL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 9 Così deciso il 21/10/2022 somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di LA GI NO, De SI UD e De SI DO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. NN i ricorrenti De SI UD, De SI DO e GA OL, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, BR NO, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. NN De SI DO e GA OL, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, centro studi e iniziative culturali PI La OR e Sicindustria, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.