CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16376 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RO VITO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere IN RE;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 16376 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RE IN Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Di LA TO avverso l'ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo a distanza ed il divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi e dal difensore, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. La contestazione elevata nei riguardi dell’odierno ricorrente traeva origine dal rinvenimento nell’abitazione del medesimo, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, di marijuana ritrovata in vari punti dell’abitazione e di un bilancino di precisione nonché nell’orto di una serra adibita alla coltivazione della sostanza stupefacente costituita da due filari con pali in alluminio, lacci e tiranti in pvc, ove si trovavano otto piante di marijuana di altezza variabile dai 3 metri ai 70 centimetri tutte già mature e in abbondante inflorescenza. 3. Avverso detta ordinanza Di LA TO, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un solo motivo con cui deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, avuto riguardo alle circostanze dell’azione ed ai criteri ivi stabiliti e dall’art. 275, comma 2, cod.proc.pen. nonché per mancanza della motivazione in punto di proporzionalità della misura. Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto la irrilevanza della quantità di principio attivo ricavabile dalla sostanza rinvenuta, ritenendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione ed a produrre sostanza stupefacente, dovendo invece il giudice considerare tutti gli indicatori ai fini dell’applicabilità dell’art. 73 comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. Si assume altresì che la misura applicata é sproporzionata trattandosi di un’ipotesi di piccolo spaccio. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. 3 In primo luogo la censura non si confronta con l’ordinanza impugnata laddove sembra ritenere che la misura cautelare applicata all’imputato sia quella della custodia cautelare in carcere e non già quella degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio del braccialetto elettronico (vedi in particolare pg. 3 del ricorso). Ma inoltre prospetta una questione, ovvero quella dell’applicabilità dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n.309 del 1990 che non era stata in alcun modo introdotta con l’istanza di riesame. A riguardo trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258553 – 01; ed anche Sez. 3 , n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 - 03). 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Marina CI Eugenia Serrao
lette le conclusioni del PG GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 16376 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RE IN Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Di LA TO avverso l'ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo a distanza ed il divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi e dal difensore, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. La contestazione elevata nei riguardi dell’odierno ricorrente traeva origine dal rinvenimento nell’abitazione del medesimo, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, di marijuana ritrovata in vari punti dell’abitazione e di un bilancino di precisione nonché nell’orto di una serra adibita alla coltivazione della sostanza stupefacente costituita da due filari con pali in alluminio, lacci e tiranti in pvc, ove si trovavano otto piante di marijuana di altezza variabile dai 3 metri ai 70 centimetri tutte già mature e in abbondante inflorescenza. 3. Avverso detta ordinanza Di LA TO, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un solo motivo con cui deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, avuto riguardo alle circostanze dell’azione ed ai criteri ivi stabiliti e dall’art. 275, comma 2, cod.proc.pen. nonché per mancanza della motivazione in punto di proporzionalità della misura. Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto la irrilevanza della quantità di principio attivo ricavabile dalla sostanza rinvenuta, ritenendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione ed a produrre sostanza stupefacente, dovendo invece il giudice considerare tutti gli indicatori ai fini dell’applicabilità dell’art. 73 comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. Si assume altresì che la misura applicata é sproporzionata trattandosi di un’ipotesi di piccolo spaccio. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. 3 In primo luogo la censura non si confronta con l’ordinanza impugnata laddove sembra ritenere che la misura cautelare applicata all’imputato sia quella della custodia cautelare in carcere e non già quella degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio del braccialetto elettronico (vedi in particolare pg. 3 del ricorso). Ma inoltre prospetta una questione, ovvero quella dell’applicabilità dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n.309 del 1990 che non era stata in alcun modo introdotta con l’istanza di riesame. A riguardo trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258553 – 01; ed anche Sez. 3 , n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 - 03). 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Marina CI Eugenia Serrao