Sentenza 12 dicembre 1997
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la falsa attestazione effettuata dal responsabile di un laboratorio convenzionato con il S.S.N. sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite trasmessi mensilmente alla U.S.L.; il medico convenzionato è infatti un pubblico ufficiale, perché concorre a formare la volontà della pubblica amministrazione in materia di assistenza sanitaria, esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi, ed i prospetti riepilogativi predetti hanno la natura di atti pubblici, essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge il favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento delle prestazioni documentate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/1997, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 12/12/1997
1. Dott. Francesco CALBI Consigliere SENTENZA
2. " Renato Luigi CALABRESE Consigliere N. 1717
3. " Alfonso AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere N. 16302/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da I) CI o LO, n. a Salerno il 1.5.1937; 2) TR AN Cosino, n. a Giungano il 3.5.1954; 3) DI GL, n. a Montano Antilia il 2.2.1953. avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 10.2.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco Calbi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Filippo Fiore che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
SC LO era tratto al giudizio del Tribunale di Salerno per rispondere dei delitti di truffa aggravata (artt. 640 cpv. e 61 n. 7 CP) e di falso ideologico aggravato dal nesso teleologico (artt. 479 e 61 n. 2 CP). Lo SC, titolare di un laboratorio di analisi ubicato in Salerno aveva chiesto daall'USL il rimborso per prestazioni a pazienti che risiedevano in comuni distanti di Salerno. Costoro, tutti provenienti dalla USL 60 di Agropoli, riferivano di avere effettuato gli accertamenti in questione presso il laboratorio DI e TR di Capaccio, e cioè in una struttura attrezzata per le analisi cliniche, ma che non aveva ancora ottenuto la convenzione con la locale unità sanitaria. Il TR AN dichiarava ai Carabinieri che quello era un centro di prelievo del laboratorio SC di Salerno.
Sul presupposto che le analisi non fossero state effettuate nel laboratorio dello SC, bensì a Capaccio in quello di TR AN e DI GLa, si addebitava allo SC di aver attestato il falso nei riepiloghi mensili inviati all'USL dal novembre 1986 al novembre 1987, nei quali aveva dichiarato che le analisi erano state eseguite presso il suo laboratorio e a tutti e tre il delitto di truffa pluriaggravato. In udienza il PM contestava il falso anche al TR e alla DI.
Il Tribunale dichiarava i tre imputati colpevoli del delitto di falso e li condannava alle pene di legge, mentre li proscioglieva dal delitto di truffa perché estinto per prescrizione.
La Corte di Appello di Salerno, su gravame degli imputati, con sentenza del 10.2.1997, in parziale riforma della sentenza del Tribunale dichiarava prevalenti le già concesse attenuanti generiche e riduceva la pena per il delitto di falso. Confermava nel resto. La Corte del merito riteneva - in risposta alle dolgianze degli appellanti - la qualifica di pubblico ufficiale dello SC e la natura di atto pubblico dei riepiloghi mensili.
I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Lo SC contestava la natura di atto pubblico dei riepiloghi mensili inviati all'USL e riteneva che, nella specie, fosse configurabile il reato di cui all'art. 483 CP. TR CO e DI GL proponevano tre motivi di censura.
Con il primo sostenevano che non fosse configurabile il contestato delitto di falso in quanto i riepiloghi mensili non rivestivano la qualità di atti pubblici.
Con il secondo i ricorrenti affermavano che le analisi erano state eseguite presso il laboratorio dello SC. Con il terzo motivo si sosteneva che, poiché il laboratorio TR-DI non era attrezzato per eseguire alcuna analisi (quelle di microbiologia), la Corte del merito avrebbe dovuto specificare per quali analisi eseguite in detto laboratorio fu chiesto il rimborso.
Osserva questa Corte che i ricorsi non hanno fondamento. Esaminando congiuntamente le impugnazioni va rilevato che il motivo comune a tutti i ricorrenti, e che costituisce i fulcro dei ricorsi, è la qualifica dello SC e la natura dei riepiloghi mensili inviati all'USL.
Per entrambi i quesiti le risposte date dalla Corte del merito vanno condivise.
È innegabile, invero, che il medico legato da un rapporto di convenzionamento è pubblico ufficiale. Egli, infatti, concorre a formare ed a manifestare la volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria esercitando in sua vece poteri autoritativi nonché poteri certificativi
(ved.Cass.Sez.Un.II.7.1992, n. 7958).
È indubbio, poi, che i prospetti mensili inviati all'USL hanno natura di atti pubblici. Essi, infatti, attestano il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituiscono, nel contempo, titolo in forza del quale sorge per il titolare della convenzione il diritto al pagamento delle somme di danaro.
Di conseguenza è configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico e non già la diversa figura criminosa di cui all'art. 483 CP. Gli altri due motivi dedotti dal TR e dalla DI contengono censure di fatto e pertanto, sono inammissibili. I ricorsi vanno, dunque, rigettati con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998