Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 20927
CASS
Sentenza 4 marzo 2009

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Massime1

L'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto - per tale intendendosi la costrizione al denudamento e al toccamento e palpeggiamento - anche se avvenuta "ioci causa" o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen.. (Fattispecie nella quale le vittime, minori di età, dopo essere state forzatamente denudate, erano state costrette a subire palpeggiamenti e toccamenti delle parti intime suscitando lo scherno e la derisione degli astanti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 20927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20927
Data del deposito : 4 marzo 2009

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