Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
L'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto - per tale intendendosi la costrizione al denudamento e al toccamento e palpeggiamento - anche se avvenuta "ioci causa" o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen.. (Fattispecie nella quale le vittime, minori di età, dopo essere state forzatamente denudate, erano state costrette a subire palpeggiamenti e toccamenti delle parti intime suscitando lo scherno e la derisione degli astanti).
Commentari • 2
- 1. Masturbazione di fronte a terzi non consenzienti è .. tentata violenza sessuale (Cass. 37942/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
Ai fini della configurabilità del tentativo di violenza sessuale, non è necessario che gli atti si siano estrinsecati in un contatto corporeo, potendo l'idoneità a porre in essere un abuso prescindere da tale requisito. Elemento fattuale suscettibile di valorizzazione è costituito dalla oggettiva destinazione degli atti a compromettere il bene della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, dalla programmazione della situazione abusante, dalla condotta repentina o subdola e dall'abuso di autorità. Corte di cassazione sez. III penale, ud. 21 ottobre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37942 Presidente Di Nicola - Relatore Galanti …
Leggi di più… - 2. Lesione della sfera sessuale: non scherzo ma reato (Cass. 51593/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 20927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20927 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 514
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35106/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.M., n. a (OMISSIS); CI.
A.F., n. a (OMISSIS); D.P.G., n.
a (OMISSIS), e B.A.R., n. a
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 19 marzo 2008 della Corte d'appello di Lecce;
Udita la relazione fatta in Pubblica Udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'avv. Fiorino Lugio per la ricorrente D.P. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del Tribunale di Lecce del 28/5/2007 C. M., Ci.Fa., D.P.G. e B.A.R.
venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1, per avere, in concorso tra loro,
costretto i minori Ca.Ga. e Ca.Da.,
rispettivamente di anni 10 e di anni 8, a subire atti sessuali consistiti nel costringere gli stessi a denudarsi, bloccando con la forza i loro movimenti e nel palpeggiare ripetutamente gli stessi, in particolare bloccando il piccolo Da. con la forza in piedi su di una sedia, dopo aver cosparso con la vaselina il sedere e venivano condannati, previo riconoscimento della diminuente di cui all'art.609 bis c.p., comma 3 e delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ed unificazione degli addebiti per continuazione, Ci.An.Fa. alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e C.M., B.A.R. e D.
P.G. alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante lo stato di custodia in carcere nonché interdetti dai pubblici uffici per anni cinque e in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla curatela ed inoltre Ci.An.Fa. sospesa dall'esercizio della potestà di genitore per anni 9 e mesi ed esclusa dalla successione delle persone offese e decaduta dal diritto agli alimenti. Tutti gli imputati venivano, altresì, condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili, rimettendole per la liquidazione al giudice competente ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati e precisamente Ci.An.Fa. con atto del 17/9/2007 eccependo, in via preliminare, la nullità della sentenza ex art. 179 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 525 c.p.p., per avere il Tribunale deliberato la sentenza in composizione diversa da quella che aveva provveduto all'istruzione dibattimentale e, nel merito, chiedendo l'assoluzione con la formula ampia e, in via gradata, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per l'inattendibilità dei testi escussi e, in subordine, chiedendo il contenimento della pena nei limiti edittali, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ed ogni altro beneficio di legge.
Proponeva appello D.P.G., chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto, proprio per la difficoltà di individuare il ruolo preciso da lei svolto nella vicenda e già definito minore dal giudice di primo grado.
Proponevano, infine, appello C.M. e B.A.R.
con atto del 29/10/2007, sottolineando ancora una volta le differenti versioni rese dai due bambini vittime degli abusi denunciati prima ai responsabili del centro "(OMISSIS)" e poi al G.I.P. durante l'incidente probatorio e l'insussistenza dei riscontri probatori alla tesi accusatoria, per cui chiedevano l'assoluzione con la formula piena e, in subordine, la riqualificazione del fatto come violenza privata, con conseguente rideterminazione della pena. Con sentenza del 19/3/2008 la Corte d'appello rigettava l'impugnazione e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese in favore della parte civile.
3. Avverso questa pronuncia gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Ci.An.Fa. è articolato in due motivi con cui denuncia la nullità della sentenza per modifica del collegio giudicante ed il difetto di motivazione per erronea valutazione delle prove. Chiede anche una derubricazione del fatto nel reato di violenza privata.
Il ricorso di C.M. e di B.A.R. è
articolato in un unico motivo con cui parimenti denunciano vizio di motivazione per erronea valutazione della prova.
Il ricorso di D.P.G. è articolato in quattro motivi: con il primo e il terzo motivo si deduce che la condotta - comunque marginale - dell'imputata non integra il reato di violenza sessuale;
con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.p.; con il quarto motivo si censura l'impugnata sentenza sotto il profilo che la deposizione dei minori sarebbe avvenuta in violazione della carta di Noto.
2. Il primo motivo del ricorso di Ci.An.Fa. è infondato. Questa Corte (Cass., sez. 5^, 16 maggio 2008 - 19 settembre 2008, n. 35975) ha già affermato - e qui ulteriormente ribadisce - che non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove acquisite da un collegio siano valutate da un collegio in composizione diversa ove le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti e non abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
3. Il secondo motivo del ricorso della Ci. - che può essere trattato congiuntamente al ricorso di C.M. e di
B.A.R., nonché al quarto motivo del ricorso della D.
P. in quanto tutti attengono alla ricostruzione dei fatti - è parimenti infondato.
Alla ricostruzione e alle valutazioni motivatamente fatte dalla Corte d'appello i ricorrenti nella sostanza si limitano a contrapporre - inammissibilmente - una generica censura di scarsa attendibilità della narrazione dei due ragazzi Ga. e Da. e del padre di questi ultimi, Ca.Vi., laddove la Corte d'appello - confermando peraltro il giudizio di attendibilità della narrazione dei fatti offerta dai due minori, nonché dal loro genitore - ha puntualmente motivato il proprio convincimento.
Va in particolare ribadito (v. Cass., sez. 4, 21 giugno 2005 - 10 agosto 2005, n. 30422) che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi. Parimenti deve ribadirsi che spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto.
4. Nella specie la Corte d'appello ha ritenuto che i testi escussi fossero assolutamente attendibili e che le dichiarazioni rese fossero tali da ricostruire la vicenda in questione nei termini seguiti dall'impianto accusatorio e recepiti nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha preso in esame distintamente tutte le risultanze probatorie.
Ha ricordato che il maresciallo T.A., che aveva redatto la comunicazione di notizia di reato per i fatti verificatisi in (OMISSIS),
attestava che, appena era rientrato dalle ferie il (OMISSIS), aveva saputo che il (OMISSIS) qualcuno aveva abusato dei due minori Ca. ( Ga. e Da.); aveva interpellato prima i responsabili del centro (OMISSIS) e, avuta conferma di tanto, aveva contattato il padre dei minori che, recatosi in caserma, confermava in sede di sommarie informazioni testimoniali l'abuso sofferto dai figli Ga. e Da..
Escusso come teste, Ca.Vi., padre dei due minori, ha confermato che nella notte di Capodanno la Ci., coniuge e madre dei due bambini, non potendo invitare la famiglia B.-D. P. perché il marito si opponeva e volendo trascorrere la notte di Capodanno con questi ultimi, era scesa alle ore 20.00 giù al primo piano, portando con sè i due figli Ga. e Da.,
nella casa della D.P., dove c'erano anche B.A.
(figlia della D.P.) e suo marito C.M.. Alle ore
22.00 circa il Ca. aveva visto risalire da solo
Ga., nudo ed anzi con i pantaloni tutti abbassati. Il quale gli aveva detto che l'avevano spogliato nudo;
che gli avevano messo le mani dove non gliele dovevano mettere;
che l'avevano messo sul tavolo con una sedia e gli avevano messo un pappagallo davanti incitandolo a beccarlo, mentre sua madre e la B. lo tenevano fermo bloccandolo. Subito esso Ca., sentendo tali cose e vedendo come fosse impaurito il figlio, era sceso con Ga. e aveva bussato alla porta della D.P.. All'inizio nessuno rispondeva e poi, dopo circa un quarto d'ora, gli aprivano la porta e vedeva l'altro figlio Da. anch'esso nudo, ed anzi, come Ga., con le mutandine ed i pantaloni completamente abbassati, che si trovava in cucina in piedi ed impaurito. Aggiungeva che quando era sceso aveva visto Da. per terra che veniva tenuto fermo dalla madre (la Ci.) per le braccia allo scopo di bloccarlo e deriso dai presenti mentre il C. lo toccava sul culetto e le due donne (la D.P. e la B.) che guardavano.
La Corte d'appello ha poi ricordato le stesse dichiarazioni dei minori, ad iniziare da quelle rese da Ga. che, al momento dei fatti, aveva dieci anni. Quest'ultimo riferiva che durante la notte di Capodanno c'era stato uno scherzo nei suoi confronti perché in casa della D.P. ed alla presenza di tutti gli attuali ricorrenti lo avevano messo sullo schienale di una sedia bloccandolo in posizione orizzontale con sua madre (la Ci.) che gli teneva ferme le gambe e facendogli tenere le braccia stese all'indietro, l' A. ( B.) che gli faceva il solletico. In questa circostanza M. ( C.) lo toccava sotto il pisellino e lo accarezzava ripetutamente dopo avergli tolto i pantaloni e le mutandine e la G. ( D.P.) aiutava M. ( C.)
a spogliarlo, tenendo sull'avambraccio un pappagallo che lo beccava sul naso.
Ga. confermava, altresì, come lo stesso "scherzo" fosse stato fatto al fratello Da., che veniva tenuto fermo con la faccia rivolta alla porta e con i pantaloni e le mutandine abbassati, mentre A. lo prendeva a sculacciate sul sedere, anche se non gli faceva male come a lui perché lo sentiva ridere.
Anche l'altro bambino Da., che al momento dei fatti aveva otto anni, ha confermato come durante la sera di Capodanno, mentre si trovava a casa della D.P. ed alla presenza di tutti gli attuali ricorrenti, M. ( C.) avesse spogliato suo fratello Ga. e poi la G. ( D.P.) avesse istigato il pappagallo a posarsi su Ga. per beccarlo, mentre gli a altri lo tenevano fermo, la mamma ( Ci.Fa.) rideva e
A. lo toccava sul pisellino;
ha ricordato che Ga.
"non ci stava, voleva che lo lasciassero", finché non era riuscito ad allontanarsi e poi a tornare dal padre. Da. confermava inoltre come dopo avessero spogliato anche lui, abbassandogli i pantaloni e le mutandine, lo avessero tenuto fermo contro la porta e gli avessero dato schiaffi.
La Corte d'appello - come già il tribunale - ha ritenuto affidabili e credibili le dichiarazioni dei due bambini, che hanno ripetuto prima al padre, poi ai singoli operatori del centro (OMISSIS) e quindi al G.I.P. la narrazione dei fatti, anche se con qualche contraddizione tra di loro circa alcune modalità, quale l'esatta identificazione della persona che toccava il pene a Ga. (il C., secondo le dichiarazioni dello stesso Ga.; la
B., secondo le dichiarazioni di Da.). Ma di ciò la
Corte d'appello si è fatta carico affermando che esse si spiegavano con la loro tenera età ed immaturità e quindi non inficiavano la complessiva attendibilità delle loro dichiarazioni che, peraltro, era stata confermata anche dal padre, e - salvo i palpeggiamenti ed i toccamenti - anche dalla stessa madre (che ha parlato di uno "scherzo") e dagli altri testi.
La Corte d'appello ha richiamato anche le dichiarazioni degli operatori del centro (OMISSIS), ai quali i due bambini avevano raccontato come si erano svolte le vacanze natalizie ed in particolare, su iniziativa spontanea di Ga., a D.M.
G., educatrice del centro.
Dello stesso tenore le dichiarazioni di R.A., psicologa presso il centro (OMISSIS) che, avvisata dell'accaduto dalla D. M. e da Q.L., coordinatrice del centro, attestava d'aver di nuovo ascoltato Ga..
Nello stesso senso sono state le dichiarazioni di Q.L., coordinatrice del centro (OMISSIS), sia circa le modalità dell'episodio riferito da Ga. e da Da. sia, ancora una volta, in ordine alla differenza delle sensazioni riportate dai due fratelli, molto più sofferte e negative da parte di Ga.. Ancora più preciso circa le reazioni di Ga. al momento in cui raccontava i fatti è stato R.L., psicologo presso lo stesso centro.
Infine la Corte territoriale ha ricordato altresì le dichiarazioni di V.V., responsabile del consultorio familiare di
(OMISSIS) che, avvisato dai responsabili del centro (OMISSIS), ascoltava i due bambini e ribadiva come avessero sempre reso la stessa versione, peraltro fissata dagli operatori del centro in un diario.
In sintesi la concordanza ed univocità di tali elementi ha motivatamente indotto i giudici di merito a ritenere provati non solo la costrizione subita dai due minori nell'essere denudati, ma anche i palpeggiamenti al pene, subiti da Ga., ed i toccamenti al sedere, subiti da Da..
5. Il denudamento forzato unito all'intrusione, parimenti forzata, nella sfera sessuale dei bambini con palpeggiamenti e toccamenti travalica il mero atto di violenza privata con finalità di irrisione e si qualifica come vero e proprio atto sessuale rientrante nell'ampia nozione della fattispecie prevista dall'art. 609 bis c.p.. Quanto alla nozione di atto sessuale questa Corte (Cass., sez. 3, 30 marzo 2000 - 4 maggio 2000, n. 1405) ha affermato che essa comprende tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, con invasione della sfera sessuale dello stesso mediante un sia pur superficiale rapporto "corpore-corpori", non necessariamente limitato agli organi genitali "strictu sensu", ma che può riguardare anche altre parti anatomiche ed "erogene" che, normalmente e notoriamente sono oggetto di concupiscenza sessuale. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis c.p. è necessario e sufficiente sotto il profilo soggettivo la coscienza e volontà di compiere atti di invasione della sfera sessuale altrui senza l'ulteriore necessità di quelle finalità particolari (soddisfacimento dell'istinto sessuale) che, pur nella generalità dei casi, ne costituiscono il movente, ma non rientrano tuttavia nella fattispecie tipica. E quindi - ha precisato Cass., sez. 3, 2 maggio 2000 - 4 luglio 2000, n. 7772 - devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene e che siano tali da compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e da entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate da costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tra questi vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti o sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo c/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante ai fini della consumazione del reato, che il soggetto abbia conseguito o meno la soddisfazione erotica. La prevalenza dell'aspetto oggettivo e non di quello soggettivo, come avveniva in precedenza per gli atti di libidine discende dalla differente collocazione e dal diverso bene giuridico protetto dai reati introdotti dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quelli in precedenza contemplati dal codice del 1930.
In adesione a tali principi la Corte d'appello ha coerentemente ritenuto che sia sufficiente la violenta intrusione nella sfera sessuale di un soggetto, anche se non accompagnata o seguita dal contatto fisico, ad integrare un atto sessuale, anche se la parte del corpo cui è diretto l'atto non è quella che si ritiene comunemente quella idonea a procurare piacere sessuale, ma rientri tra quelle cosiddette erogene e cioè tali da dimostrare l'istinto sessuale, così come è accaduto per i toccamenti avvenuti nei confronti dei due bambini che, peraltro, nel caso di Ga. sono consistiti anche in toccamenti del pene, dopo averlo spogliato e denudato, scoprendogli appunto la parte dei genitali, mentre nel caso di Da., consistevano in sculacciate e toccamenti del culetto sempre dopo averlo spogliato e denudato nella stessa zona.
6. Correttamente quindi la Corte d'appello ha escluso che il fatto fosse riconducibile a mera violenza privata. È decisiva la circostanza che entrambi i minori siano stati costretti a spogliarsi e ad esporre la zona genitale, tanto che venivano tenuti fermi ed impediti nei movimenti per consentire i toccamenti, il solletico e la derisione di tutti gli appellanti. Inoltre, essendo la fattispecie in oggetto caratterizzata dal dolo generico di porre in essere una condotta violenta sulle zone erogene del soggetto passivo, indipendentemente dai motivi, sussiste il reato di cui all'art. 609 bis c.p. e correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che a nulla valevano in contrario le giustificazioni fornite dalla Ci. di aver agito per scherzo che peraltro non ha mancato di notare la Corte d'appello - significano una diretta ammissione dei fatti contestati. In sintesi costituisce valutazione in fatto, motivatamente operata dai giudici di merito e non infirmata da alcuna effettiva censura di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione della condotta contestata, in concorso tra loro, a tutti gli imputati e consistente nell'aver denudato forzatamente i due bambini scoprendo le zone genitali, tenendoli fermi e costringendoli ad esibire dette zone, nonché a subire toccamenti sul pene ( Ga.) e sul culetto ( Da.).
La riferibilità a tutti gli imputati della condotta posta in essere collettivamente con singoli apporti attivi diretti a realizzare, collettivamente, la forzata immobilizzazione dei due bambini, infliggendo loro atti di irrisione travalicati in atti di abuso sessuale (denudamento delle zone genitali con palpeggiamenti e toccamenti) rende irrilevanti - come ha correttamente ritenuto la Corte d'appello - la circostanza che la dichiarazione dello stesso Ga. che ha addebitato al C. l'intrusione più
abusiva della sua sfera sessuale (toccamenti e palpeggiamenti del pene) non collimi con quella del fratellino Da. che invece ha riferito tale condotta alla B.; tanto più che i giudici di merito non hanno differenziato il regime sanzionatorio dei due imputati.
7. Quanto poi specificamente al ricorso della D.P. vanno rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso che attengono alla negata riferibilità a lei medesima della condotta abusiva contestata a titolo di concorso di persone.
La Corte d'appello ha motivato puntualmente anche in ordine a questo aspetto.
La D.P. - ha rilevato la Corte territoriale - ha innanzi tutto messo a disposizione il suo appartamento dove, nella cucina è avvenuto l'abuso. Ha poi ulteriormente concorso attivamente essendo a lei specificamente riferibile la condotta di derisione ed umiliazione consistente nell'avvicinare al bambino Ga., immobilizzato con forza, un pappagallo perché quest'ultimo lo beccasse. La Corte ha poi evidenziato che l'intera condotta abusiva sui minori era avvenuta in un ristretto ambito spaziale che rendeva impossibile non essere partecipe della condotta in danno dei minori per chi - come la D. P. - era presente e nulla faceva per discostarsi dalla condotta degli altri adulti, alla quale partecipava attivamente pur nelle sue menomate condizioni fisiche. Ciò non significa che la D.P. sia stata ritenuta responsabile a titolo di concorso per il solo fatto della sua presenza nel luogo in cui è avvenuta la condotta abusiva. C'è pur sempre stata una condotta specifica della D. P. che ha concorso a rendere possibile l'attività di derisione dei minori trasmodata in vero e proprio abuso sessuale. Questa attività positivamente ed individualmente partecipativa della D. P. la rende anche responsabile per il successivo sviluppo della condotta posta in essere in danno dei minori alla quale la stessa ha assistito senza dissociarsene.
8. Infondato è poi il secondo motivo con cui la ricorrente D. P. si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Questa Corte (Cass., sez. 4^, 8 febbraio 2007, Muggeri) ha affermato che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, è configurabile solo quando l'opera del concorrente sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato. Cfr. anche Cass., sez. 4, 15 febbraio 2007, secondo cui l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. costituisce un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato e va interpretata in maniera rigorosa, con la conseguenza che può trovare applicazione solo quando l'apporto causale del reo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale;
pertanto il relativo giudizio non può ridursi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma esige l'accertamento del grado di efficienza causale sia materiale che psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, di modo che l'attenuante in questione può configurarsi solo a fronte di un apporto di efficienza causale minima e cioè tale da poter essere, invia prognostica avulsa dalla sedazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa.
Nella specie la Corte d'appello, pur ritenendo minore l'apporto causale della condotta della D.P., non l'ha qualificata minima o trascurabile affermando che la D.P. aveva "pienamente partecipato ai reati commessi in danno dei due minori".
9. Pertanto vanno rigettati (in quanto in parte infondati ed in parte inammissibili) tutti i ricorsi proposti con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido tra loro.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione della sentenza omettere le generalità e gli altri dati personali dei minori Ca.Ga. e Ca.
D..
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009