Sentenza 29 gennaio 2013
Massime • 1
Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge é affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa ad omessa fissazione di udienza camerale a seguito della richiesta di eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di sentenza di patteggiamento, in violazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002).
Commentario • 1
- 1. L'inammissibilità de plano dell'istanza di risarcimento per sovraffollamento carcerarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2016
Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affrontato la tematica connessa alla rilevabilità de plano dell'inammissibilità di una istanza avanzata a norma dell'art. 35 ter legge n. 354/1975. Il fatto Con provvedimento adottato de plano, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ex art. 35 ter O.P. dal detenuto il quale aveva lamentato di avere sofferto la restrizione detentiva in condizioni di sovraffollamento e quindi in violazione di quanto disposto dall'art. 3 CEDU. In particolare, la declaratoria di inammissibilità veniva fatta derivare dal tenore letterale della norma richiamata, la quale avrebbe imposto il requisito della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2013, n. 11421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11421 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 29/01/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 171
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 18487/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ST, n. a Cattolica il 20/02/1946;
avverso la ordinanza del Tribunale di Rimini in data 07/04/2010;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. RE ST ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 07/04/2010 con cui il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Rimini ha rigettato la richiesta di eliminazione della iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Torino in data 06/10/1998. Deduce il ricorrente, con un primo motivo, la violazione del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40 e art. 666 c.p.p. posto che l'ordinanza impugnata è stata pronunciata de plano senza fissazione di apposita camera di consiglio.
Con un secondo motivo lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., comma 2, per avere il giudice ritenuto che il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5 non prevede la eliminazione dal certificato del casellario penale delle sentenze di applicazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo, pregiudiziale, motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di esecuzione le disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p., commi 3, 4 e 5 - relative all'avviso della data di udienza alle parti ed al difensori, alla presenza necessaria del difensore, all'assunzione di prove in contraddittorio - hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti a meno che non sia specificatamente prevista la procedura "de plano". Qualora quindi il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., dato che essa comporta la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez.3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550). Nella specie, come risultante dagli atti, l'impugnata ordinanza è stata pronunciata senza previa fissazione di udienza camerale con partecipazione delle parti, nonostante il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, preveda espressamente che sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti il tribunale competente debba decidere "con le forme stabilite dall'art.666 c.p.p.".
3. Il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullità assoluta, va dunque annullato senza rinvio con trasmissione al Tribunale di Rimini per nuova deliberazione nelle previste forme di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013