Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, e sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale. (Fattispecie in cui il presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile un'istanza di liberazione condizionale proposta ai sensi dell'art. 682 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2013, n. 35045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35045 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/04/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1466
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 31057/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR AZ N. IL 10/08/1943;
avverso l'ordinanza n. 6229/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 16/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del P.G. ANIELLO Roberto il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 7 novembre 2011 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione condizionale proposta ex art. 682 cod. proc. pen. da DA RA, detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo, ritenendola manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge (mancata prova dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da reato).
2. Avverso il citato provvedimento proponeva impugnazione l'interessato, dinanzi al Tribunale di sorveglianza, deducendo, con riferimento al rilevato profilo di inammissibilità, di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti da reato, come da accertamento della Guardia di Finanza che allegava, dichiarandosi però disponibile a svolgere attività di volontariato.
3. L'adito Tribunale, con ordinanza deliberata il 16 febbraio 2012, nel premettere che il titolo di detenzione del DA (provvedimento di cumulo n. 388/1994) includeva anche una condanna per il reato omicidio, concretatosi nell'ambito di una logica mafiosa di controllo del territorio, rigettava l'opposizione al provvedimento d'inammissibilità dell'istanza di liberazione condizionale, ritenendo la stessa non accoglibile, in considerazione: (a) del rilevante allarme sociale del delitto commesso;
(b) dell'inopportunità di un ritorno del condannato nella zona di commissione dell'omicidio; (c) del "carattere prematuro" dell'istanza, da valutare solo dopo la fruizione di brevi permessi premio presso associazioni volontariato, esperienza finalizzata alla ripresa di contatti con la moglie, così come evidenziato anche nella relazione di sintesi.
4. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il DA, personalmente, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (art. 176 cod. pen.) e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità).
Nel ricorso si evidenzia, in particolare, come il Tribunale, nel provvedimento impugnato, abbia totalmente omesso di motivare relativamente all'unico tema d'indagine ad esso devoluto - la possibilità o meno per il DA, detenuto da ventotto anni, di adempiere alle obbligazioni risarcitorie derivante dal reato - ritenendo, di contro, di escludere la concessione della liberazione condizionale, ma neppure a ragione dell'insussistenza dell'ulteriore requisito del "sicuro ravvedimento", quanto, piuttosto, in base a considerazioni ritenute incongrue, quali la gravita del reato e la mancata fruizione di permessi premio, funzionali ad una ripresa di contatti con la moglie, laddove esso istante, di contro, aveva già usufruito di ben tre permessi premio, trascorsi presso l'abitazione della moglie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nei termini precisati in prosieguo, è fondato e merita accoglimento.
1.1. Al riguardo occorre considerare - in via preliminare ed assorbente, rispetto al merito - che il modello procedimentale del processo di sorveglianza, conformemente a quello di esecuzione, a cui espressamente rinvia l'art. 679 cod. proc. pen., è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del disposto dell'art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687;
Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. 1, 30 ottobre 1996, n. 5642, rv. 206445).
2. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato illegittimamente deliberato in violazione della disposizione di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2, al di fuori dei casi normativamente previsti, in quanto l'art. 176 cod. pen., nel subordinare la concessione della liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, fa salva l'ipotesi che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
In presenza dell'allegazione da parte dell'interessato di versare nella materiale impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti da reato, l'istanza non poteva dichiararsi inammissibile per difetto delle condizioni di legge, sulla base della sola constatazione che a suo tempo il DA non aveva provato l'adempimento delle stesse, circostanza questa di per sè non decisiva ed insufficiente ad escludere - in assenza di contraddittorio - la fondatezza della deduzione difensiva, con la conseguenza che deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento presidenziale.
Anche l'ordinanza impugnata, che eludendo lo specifico tema dell'ammissibilità della richiesta di liberazione condizionale, ha rigettato l'opposizione del DA, che per il suo contenuto era da qualificarsi, evidentemente, come ricorso per cassazione, specifico rimedio impugnatorio previsto dall'ordinamento (art. 666 c.p.p., comma 2) relativamente alle pronunce di inammissibilità de plano, va annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'esame dell'istanza di liberazione condizionale, non potendo evidentemente il Tribunale rigettarla "allo stato, e per ragioni di merito", in assenza di un formale contraddittorio sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e qualificata l'opposizione come ricorso per cassazione, annulla senza rinvio il decreto presidenziale opposto. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'esame dell'istanza di liberazione condizionale.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2013