Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui il Tribunale, adito con appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di pace, aveva riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità).
Commentario • 1
- 1. Tentata frode in commercio: basta il deposito in magazzino di merce con marchio CE contraffatto (Cass. Pen. n. 28976/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 agosto 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28976 del 6 agosto 2025, ha affermato che il reato di tentata frode in commercio è configurabile anche quando la merce con marchio CE contraffatto sia solo depositata nel magazzino dell'esercizio, costituendo una condotta idonea e non equivoca alla vendita. Il fatto Il Tribunale di Pavia aveva assolto H.L., legale rappresentante della G. Market s.s., dall'accusa di tentata frode in commercio. Nel magazzino dell'impresa erano stati rinvenuti oltre 100.000 mascherine chirurgiche, visiere e altre mascherine protettive, tutte con marchio CE contraffatto, ma in un locale non accessibile al pubblico. Il Pubblico Ministero aveva impugnato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 26/09/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 2360
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 7007/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
nei confronti di:
TI MA N. IL 18/06/1963;
avverso la sentenza n. 1/2010 GIUDICE DI PACE di FOLIGNO, del 02/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Foligno, con sentenza del 2 maggio 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IN MA per il reato di lesioni personali in danno di NI AR, in quanto l'azione penale non poteva essere promossa per "difetto di identificazione della querelante". Ha inoltre dichiarato nulla la costituzione di parte civile della danneggiata per omessa notificazione all'imputato dell'atto di costituzione.
2. Contro la suddetta ha proposto appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia per "errata declaratoria d'improcedibilità" e per violazione delle norme che regolano la costituzione di parte civile del danneggiato. Deduce che la querelante era stata correttamente identificata e che del tutto arbitrariamente il Giudice ha ritenuto l'incertezza della identificazione. Rileva che la costituzione di parte civile della NI fu rinnovata all'udienza del 26-4-2010, per cui non v'era alcun obbligo di notifica all'imputato.
3. Il Tribunale di Perugia, investito dell'impugnazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte, ritenendo inammissibile l'appello e ravvisando comunque nell'atto una voluntas impugnationis. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, al quale è riservato, in via esclusiva, il potere di valutare sia l'ammissibilità che la fondatezza dell'impugnazione (Cass. Sez. Un. 331- 10-2001 n. 45371;
Sez. 3^, 30-11-2007 n. 2469; Sez. 5^, 28-4-2009 n. 21581). Il principio contenuto nell'art. 568 c.p.p., comma 5 - secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso trasmette gli atti a quello competente - non consente, infatti, al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa di inammissibilità della impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla menzionata norma alla cognizione di detto giudice, dovendosi il medesimo limitare a procedere alla esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Cass. Sez. 1^, 10.1.1994 n. 3769; Sez. 3, 24.3.2009 n. 19980). Nel caso di specie, pertanto, correttamente il Tribunale di Perugia, stante l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere impugnata dal Pubblico Ministero, in ossequio alla regola innanzi enunciata ha trasmesso gli atti, per competenza, alla Corte di Cassazione.
2. Ciò posto, si rileva che l'impugnazione è stata proposta per violazione di legge, investendo il profilo delle modalità di presentazione della querela, ed è, quindi, ammissibile. Inoltre è fondata.
La querela è stata presentata personalmente dalla NI alla stazione dei Carabinieri di Foligno e da questi identificata. Del tutto arbitraria è, pertanto, l'affermazione che "in atti non emerge l'identificazione della querelante ma la semplice elencazione delle sue generalità". Se il giudicante si riferisce, poi, alla mancata annotazione del documento esibito, nell'occasione, dalla NI, la decisione è senz'altro errata, in quanto, ai fini della ritualità della presentazione della querela, l'art. 337 c.p.p., comma 4, (laddove si prevede che l'autorità che riceve la querela deve provvedere - tra l'altro- alla identificazione della persona che la propone), deve essere interpretato non formalisticamente, ma sostanzialmente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge;
e quindi anche per conoscenza personale o per precedente identificazione, con la conseguenza che non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento (Cass., 3044 del 22/2/2006; Cass., 31980 del 10/7/2008; Cass., n. 10137 dell'1-12-2010).
3. Errata è anche la decisione concernente l'esclusione della parte civile. Al riguardo, basti il rilievo che la NI era presente personalmente dinanzi al Giudice di pace all'udienza del 26/4/2010, nel corso della quale si costituì parte civile a mezzo degli avvocati Piscini e Regni. Tale presenza, seguita dall'attività dei difensori, è senz'altro sufficiente a sanare ogni precedente, eventuale, irregolarità.
In conseguenza di quanto sopra la sentenza va annullata con rinvio al Giudice di pasce di Spoleto stante l'avvenuta soppressione dell'ufficio di Foligno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Spoleto per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014