Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 2
Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale.
Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. (Fattispecie relativa a decreto del Presidente del tribunale di Sorveglianza, deliberato "de plano", di inammissibilità della richiesta del condannato di affidamento in prova al servizio sociale).
Commentario • 1
- 1. L'inammissibilità de plano dell'istanza di risarcimento per sovraffollamento carcerarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2016
Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affrontato la tematica connessa alla rilevabilità de plano dell'inammissibilità di una istanza avanzata a norma dell'art. 35 ter legge n. 354/1975. Il fatto Con provvedimento adottato de plano, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ex art. 35 ter O.P. dal detenuto il quale aveva lamentato di avere sofferto la restrizione detentiva in condizioni di sovraffollamento e quindi in violazione di quanto disposto dall'art. 3 CEDU. In particolare, la declaratoria di inammissibilità veniva fatta derivare dal tenore letterale della norma richiamata, la quale avrebbe imposto il requisito della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 41754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41754 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2414
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 4028/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER HA BE MO N. IL 17/05/1976;
avverso il decreto n. 3365/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 29/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Salzano Francesco, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO
1. - Con decreto deliberato de plano il 29 novembre 2013 e depositato il 9 dicembre 2013, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 678 c.p.p., le richieste del condannato RN EM EN MO di affidamento in prova ai servizi sociali e, gradatamente, di detenzione domiciliare, sulla base del rilievo che, essendo l'instante gravato da custodia cautelare in carcere per altro titolo, le misure alternative richieste erano incompatibili colla esecuzione della misura coercitiva in atto. 2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Lorenzo Bergami, mediante atto recante la data del 20 dicembre 2013, col quale denunzia inosservanza dell'art. 666 c.p.p., comma 2, negando che ricorra la ravvisata inammissibilità e, anzi, opponendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso della misura coercitiva intramuraria non è di ostacolo in linea di principio alla concessione di una misura alternativa in relazione alla pena espianda.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto dell'8 aprile 2014, rileva ad adiuvandum: la richiesta di misura alternativa è ammissibile, anche se l'instante si trovi in stato di custodia cautelare in carcere per altra causa, in quanto la misura coercitiva non preclude la valutazione del merito della richiesta, potendo solo incidere "sulla pratica esecuzione dell'eventuale provvedimento di accoglimento del beneficio richiesto".
4. - Il ricorso è fondato.
4.1 - Non ricorre, per vero, il caso - implicitamente ritenuto dal Presidente del Tribunale di sorveglianza - della manifesta infondatezza della richiesta "per difetto delle condizioni di legge", contemplato dall'art. 666 c.p.p., comma 2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione è consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale "lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sè preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione detta misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale" (così, da ultimo, Sez. 1, n. 47017 del 30/10/2008 - dep. 18/12/2008, Velia, Rv. 242058; cui adde Sez. 1, n. 21377 del 01/04/2003 - dep. 15/05/2003, Zaza S, Rv. 224520; Sez. 1, n. 39471 del 26/09/2003, dep. 20/10/2003, Crapella, Rv. 226000; e Sez. 1, n. 2871 del 12/01/2005 - dep. 28/01/2005, Gualberti, Rv. 230556).
4.2 - L'errore di diritto in cui è incorso il giudice a quo (in punto di ammissibilità delle misure alternative) assume preliminare rilievo sul piano processuale.
Infatti, l'adozione del rito planano si traduce nella inosservanza dalla norma processuale, infra indicata, stabilita a pena di nullità.
Invero, l'art. 666 c.p.p. (richiamato dall'art. 678 c.p.p.) prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con l'ulteriore requisito dell'intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Epperò, se - come nella specie - il giudice della esecuzione provvede de plano, fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 666 c.p.p., comma 2, con conseguente inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p." del procedimento (v. da ultime: Sez. 1, 11 giugno 2013, n.
29505, P.M. in proc. Lahmar, massima n. 256111 e Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 11421, Prediletto, massima n. 254939), per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass., Sez. 3, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde: Sez. 1, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134; Sez. 1, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. 1, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672).
Al rilievo della nullità conseguono l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato (Cass., Sez. 3, sentenza n. 46786 del 20 novembre 2008, Bifani, massima n. 242477) e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, in relazione all'art. 678 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014