Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di qualificare come appello il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del G.I.P. di rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere).
Commentario • 1
- 1. Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è confiAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 13 agosto 2023
Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/04/2023) 31-07-2023, n. 33410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca - Presidente - Dott. GALTIERO Donatella - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2013, n. 47051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47051 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 25/09/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 1842
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 4498/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AL N. IL 13/12/1974;
OL RI N. IL 07/01/1976;
OL AL N. IL 27/07/1978;
avverso l'ordinanza n. 10444/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 24/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.1.) Nell'ambito del procedimento penale a carico di: OL RI, OL AL, OL AL;
Indagati unitamente ad altri, in ordine a diverse imputazioni ex art. 110 c.p., D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
1.2)- Il GIP presso il Tribunale di Catania emetteva l'ordinanza di custodia cautelare in data 08.10.2012, che veniva confermata dal Tribunale per il riesame in sede di gravame;
1.3)- Successivamente, in data 18.12.2012 il Difensore dei predetti indagati presentava istanza di scarcerazione al medesimo Gip, lamentando l'omesso deposito della motivazione da parte del Tribunale per il riesame entro i termini di legge, osservava che erano trascorsi n. 42 giorni dal deposito del dispositivo e deduceva la violazione dell'art. 128 c.p.p. e la relativa nullità;
1.4)- Avverso il rigetto dell'istanza da parte del Gip, ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c). 2.1)- Violazione dell'art. 128 c.p.p. e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento cautelare per effetto del ritardo nel deposito della motivazione da parte del Tribunale per il riesame;
ritardo che aveva prodotto una lesione del diritto di difesa. CONSIDERATO IN FATTO
3.1)- Nelle more del procedimento di legittimità, in data 31.07.2013, l'Avv. Lipera Giuseppe, difensore dei ricorrenti, ha depositato nella cancelleria di questa Corte l'atto di rinuncia al ricorso;
deve però ritenersi inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che quest'ultimo abbia proposto l'impugnazione.
Cassazione penale, sez. 1, 16/10/2008. n. 44612. 3.2)- Tanto premesso, il ricorso è del tutto infondato perché in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha osservato come, non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, qualora, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, il tribunale del riesame abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo mentre la motivazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale (art. 128 c.p.p.), può essere depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione, senza che, peraltro, il mancato rispetto di detto termine influenzi l'efficacia del provvedimento coercitivo, salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, di carattere civile, penale o amministrativo. Cassazione penale, sez. 5, 12/10/2006. n. 38105. 3.3)-Tale principio è pienamente condivisibile e conforme all'oramai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria anche nella forma del dispositivo, e non alla data di deposito dell'ordinanza completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione, che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 c.p.p., Sez. un., 25 marzo 1998. Manno. 3.4)-Va rilevato, tuttavia, che contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetta l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, è consentito appello a norma dell'art. 310 c.p.p., e non ricorso immediato per cassazione - come avvenuto nella specie - Cassazione penale, sez. 1, 20/02/2008, n. 8786. 3.5)- Nella specie, tuttavia, l'impugnazione non può essere qualificata come appello, con la conseguente trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà, atteso che in tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Cassazione penale, sez. 5, 25/01/2007. n. 8104. 3.6)- Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata in ragione della sia pur inefficace rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013