Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta il provvedimento che definisce con procedura "de plano", e quindi senza il rispetto del contraddittorio camerale, il reclamo avverso il diniego di un permesso premio a un detenuto.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2010, n. 37527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37527 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2220
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 6574/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI AL n. il *24 giugno 1973*
avverso decreto 13 gennaio 2010 Presidente Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto deliberato in data 13 gennaio 2010, il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il reclamo avanzato dal SI\ in relazione al diniego di un permesso premio per ragioni di famiglia.
2. Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione SI AL chiedendone l'annullamento per essere stato il provvedimento 11 gennaio 2010 della medesima Corte di Appello con cui era stato negato il richiesto permesso premio, avverso cui era stato successivamente proposto reclamo a sua volta respinto e qui ricorso pronunciato "de plano", senza cioè l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza del difensore e dunque in violazione delle forme e dei modi disciplinati dall'art. 666 c.p.p.. OSSERVA IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 Deve per vero rilevarsi che, ancorché come ha sottolineato il Procuratore Generale nel proprio parere scritto l'eccezione in rito di mancato rispetto del contraddittorio sia stata sollevata per la prima volta in questo grado di giudizio e non in sede di reclamo L. n. 354 del 1975, ex art. 30 bis secondo l'orientamento di questa
Corte di legittimità, data la natura non amministrativa ma giurisdizionale del procedimento in tema di permessi premio ai detenuti, alla stregua dei principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 394 del 1993 e 225 del 1995, deve trovare applicazione integrale, in detta materia, la disciplina camerale di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p.. Ne consegue che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che decida un reclamo siffatto con procedura de plano è viziata da nullità assoluta a norma degli artt. 178 e 179 c.p.p. (Cass., Sez. 1,16 febbraio 2000, n. 1127, rv. 215616, Ravelli).
4. Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010